Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 11/01/1956 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le tabelle degli stipendi, paghe e [...] |
Art. 2. I primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituiti dal seguente |
Art. 3. Gli agenti delle Ferrovie dello Stato continuano a percepire per il rendimento e l'interessamento al servizio i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni [...] |
Art. 4. Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano a corrispondersi per l'interessamento al servizio, i soli importi corrispondenti alle [...] |
Art. 5. Gli articoli 42, 50, 58, e 80 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, convertite [...] |
Art. 6. Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 la ritenuta per la corresponsione, al personale delle Ferrovie dello Stato, dell'assegno di malattia previsto dall'art. 7 [...] |
Art. 7. Il terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dai seguenti |
Art. 8. Nel primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione "le nuove misure delle competenze risultanti dell'attuazione [...] |
Art. 9. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente |
Art. 10. Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è modificato come segue |
Art. 11. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente |
Art. 12. Per il personale dipendente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il lavoro straordinario viene compensato a norma degli articoli 37, 38 e 39 delle [...] |
Art. 13. Gli stipendi, paghe e retribuzioni fissati con le tabelle previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, hanno effetto, dal 1° [...] |
Art. 14. La locuzione "per il personale di grado 6° e superiore" contenuta nell'art. 7, secondo comma, e nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 [...] |
Art. 15. Al personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di [...] |
Art. 16. Gli articoli 8,14e20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono soppressi |
Art. 17. Il servizio prestato in reparti combattenti che, a norma delle disposizioni vigenti, è considerato utile agli effetti della progressione economica in ciascun grado o [...] |
Art. 18. Agli impiegati delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui all'art. 4 - secondo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, sono [...] |
Art. 19. Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso anteriormente al 1° luglio 1955 e che venga a trovarsi in una posizione di stipendio inferiore a quella [...] |
Art. 20. Gli importi delle quote di aggiunta di famiglia - già quote complementari dell'indennità di carovita - di lire 3930 e 4240, previsti dall'art. 6, primo comma, della [...] |
Art. 21. Il secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito col seguente |
Art. 22. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto, fino alla concorrenza di milioni 4830, con una [...] |
Art. 23. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 80.5.177 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7. [1]
Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per l'integrazione del conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale.
(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).
Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le tabelle degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui agli allegati I, II, VI e VII del
I primi due commi dell'art. 2 del
"Per i personali il cui trattamento per stipendi, paghe e retribuzioni è stabilito dalle tabelle allegate al presente decreto sono soppressi:
a) l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del
b) l'assegno integrativo di cui al
c) il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del
d) il premio di rendimento e d'interessamento al servizio di cui al regio
e) il premio d'interessamento di cui al
Le maggiorazioni dei premi d'interessamento di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma rimangono in vigore nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.
Gli agenti delle Ferrovie dello Stato continuano a percepire per il rendimento e l'interessamento al servizio i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni percentuali di cui all'art. 60 delle disposizioni sulle competenze accessorie, computate sulle misure del soppresso premio previsto al 30 giugno 1955 dall'art. 59 delle disposizioni medesime e con esclusione dell'aumento previsto dall'art. 3, comma secondo, della
Per i dirigenti esecutivi dei gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10°, per gli addetti alle manovre e per i verificatori, l'ammontare delle maggiorazioni previste dal precedente comma viene ridotto di un importo pari all'aumento previsto dalle lettere c) e d) dall'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie nonchè dal decreto interministeriale 12 febbraio 1953, n. 3041-bis, per i giorni in cui, a norma delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1955, non avrebbero avuto titolo all'aumento stesso.
Per gli addetti all'accudienza locomotive, nonchè per gli operai e i manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non percepiscono il premio di maggior produzione nei giorni in cui, a norma delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1955, avrebbero avuto titolo all'aumento cui alla lettera d) in nota all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, spetta, in aggiunta alla maggiorazione percentuale dovuta a norma del primo comma del presente articolo, una somma pari all'aumento della predetta lettera d).
Per gli agenti utilizzati in mansioni superiori a quelle della propria qualifica, la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata di un importo pari a quello spettante, per differenza del premio di interessamento, in base alle disposizioni in vigore al 30 giugno 1955.
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano a corrispondersi per l'interessamento al servizio, i soli importi corrispondenti alle maggiorazioni percentuali di cui al
Gli articoli 42, 50, 58, e 80 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con
“Art. 42 (Premio per ora di lavoro). Al personale di condotta delle locomotive e delle automotrici viene corrisposto una premio per ora di lavoro delle seguenti misure:
macchinista L. 40
aiuto macchinista " 27
Il premio viene corrisposto per ogni ora effettivamente impiegata nella condotta delle locomotive e delle automotrici e per le ore a disposizione del Movimento.
Agli effetti della corresponsione del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:
a) delle operazioni accessorie, computate in ore 1, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale su proposta del capo servizio;
b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;
c) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.
Il premio per ora di lavoro viene inoltre corrisposto:
1) per 2/3 del tempo impiegato:
nelle manovre in residenza;
nell'esecuzione di lavori in deposito, inerenti al servizio di macchina;
nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale.
Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, il direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento del premio in misura intera;
2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio e nella riserva presenziata;
3) per 1/3 del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito;
4) per 1/6 del tempo impiegato nei periodi di disponibilità
Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione della Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero delle ore effettive di lavoro prestato nel mese stesso.
Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiale, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.
Art. 50 (Premio per ora di lavoro). Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio, nel servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio delle seguenti misure:
conduttore capo di 1 classe e conduttore capoL. 32
conduttore principale " 16
conduttore " 14
frenatore " 12
Il premio viene corrisposto per ogni ora effettivamente impiegata nel servizio di scorta.
Agli effetti della corresponsione del premio per ora di lavoro, si tiene conto anche:
a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;
b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.
Il premio per ora di lavoro viene inoltre corrisposto:
1) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale.
Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza, il direttore generale ha però facoltà di autorizzare il pagamento del premio in misura intera;
2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;
3) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito;
4) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.
Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero dei giorni in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione della Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero di ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso.
Nel caso di servizio prestato ai treni materiali, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.
Art. 58 (Premio di maggior produzione). Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore alle seguenti misure:
operaio di 1 classe L. 564
operaio " 547
aiutante operaio "481
manovale " 402
Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale.
Art. 80 (Premio per ora di lavoro). Al personale di equipaggio delle navi traghetto, in servizio nello stretto di Messina, viene corrisposto un premio per ora di lavoro sulle seguenti misure:
comandante di 1 e 2 classe e capo macchinista di 1 e 2 classe L. 112
ufficiale navale di 1 classe e ufficiale macchinista di 1 classe " 60
ufficiale navale di 2 classe, di 3 classe a. p.e di 3 classe, ufficiale macchinista di 2 classe, di 3 classe a. p. e di 3 classe " 54
primo e secondo nostromo, capo motorista e motorista di 1 classe, capo elettricista ed elettricista di 1 classe " 40
motorista, elettricista e carpentiere di 1 classe " 32
marinaio scelto, fuochista e carpentiere " 26
marinaio e carbonaio " 22
Il premio viene liquidato per ogni ora di effettivo servizio prestato giornalmente a bordo in navigazione nello stretto e durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.
Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.
Il premio viene inoltre corrisposto:
1) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;
2) per una terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva;
3) per un sesto del tempo impiegato nei periodi di disponibilità.
Le ore di disponibilità sono quelle risultanti dalla differenza fra il prodotto per otto del numero delle giornate in cui l'agente è rimasto nel mese a disposizione dell'Amministrazione, escluse le giornate di assenza per qualsiasi causa, ed il numero delle ore di effettivo lavoro prestato nel mese stesso”.
Per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 la ritenuta per la corresponsione, al personale delle Ferrovie dello Stato, dell'assegno di malattia previsto dall'art. 7 del regio
Grado |
|
Misura |
1° |
L. |
180 |
2° |
L. |
125 |
3° |
L. |
105 |
4° |
L. |
90 |
5° |
L. |
80 |
6° |
L. |
70 |
7° |
L. |
65 |
8° |
L. |
60 |
9° |
L. |
55 |
10° |
L. |
50 |
11° |
L. |
45 |
12° |
L. |
40 |
13° |
L. |
35 |
14° |
L. |
30 |
Il terzo comma dell'art. 6 del
"Per il periodo indicato nel primo comma, agli effetti del computo dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria previste dalla
"Per lo stesso periodo, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilità del personale in servizio e ai fini del computo del contributo, per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura prevista al precedente comma".
Nel primo comma dell'art. 7 del
L'art. 10 del
"A decorrere dal 1° settembre 1955, l'art. 2 del
"Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo contemplati, rispettivamente, dal
Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente; comma ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata.
Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non, si tratti di lavoro compensativo.
Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo".
I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti commi.
Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al
Il primo comma dell'art. 12 del
"L'art. 3 del
L'art. 13 del
“Restano in vigore le aliquote di maggiorazione prevista dell'articolo 4 del
Per il personale dipendente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il lavoro straordinario viene compensato a norma degli articoli 37, 38 e 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con il regio
"La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi attribuiti alle varie qualifiche del grado stesso, con esclusione di ogni altra competenza".
La spesa mensile complessiva relativa ai compensi per il lavoro straordinario da corrispondere al predetto personale non può eccedere la somma corrispondente a 24 ore mensili per ciascuno degli agenti in servizio.
All'art. 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con
"Ai funzionari di grado pari o superiore al 3° , i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura mensile forfetaria".
Gli stipendi, paghe e retribuzioni fissati con le tabelle previste dall'art. 1 del
Per il sopra indicato periodo di tempo, i contributi previdenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti a favore dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., ed a favore dell'opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato, sono computati sull'80% degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al precedente comma; la parte dei contributi stessi che deve far carico al personale continua ad essere commisurata sugli stipendi paghe e retribuzioni in vigore al 30 giungo 1955, restando a carico delle amministrazioni statali la relativa differenza.
La locuzione "per il personale di grado 6° e superiore" contenuta nell'art. 7, secondo comma, e nell'art. 8, terzo comma, del
Le competenze previste dall'art. 8, primo comma, del
Sull'importo lordo risultante dall'applicazione del precedente comma, si applica l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a 10 centesimi per le competenze orarie.
Al personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della
Gli articoli 8,14e20 del
Il servizio prestato in reparti combattenti che, a norma delle disposizioni vigenti, è considerato utile agli effetti della progressione economica in ciascun grado o qualifica dei dipendenti di ruolo, viene computato in favore del personale dei ruoli speciali transitori ai fini dell'anticipo del periodo di servizio, in corso di maturazione, richiesto dall'art. 1 del
Il diritto alla suddetta anticipazione e operante altresì nel periodo successivo a quello nel quale è sorto il godimento, limitatamente al tempo non computato nel periodo precedente.
Agli impiegati delle Sezioni provinciali dell'alimentazione di cui all'art. 4 - secondo comma - del
Il miglioramento derivante dall'applicazione del precedente comma riassorbe, fino alla concorrenza del miglioramento stesso, la eventuale eccedenza dello stipendio in godimento su quello previsto per il grado del personale di ruolo cui è parificato dal
Al personale delle Ferrovie dello Stato che sia stato promosso anteriormente al 1° luglio 1955 e che venga a trovarsi in una posizione di stipendio inferiore a quella spettante al personale di pari qualifica ed anzianità di stipendio promosso in data successiva, va attribuito lo stesso stipendio assegnato a quest'ultimo personale.
Gli importi delle quote di aggiunta di famiglia - già quote complementari dell'indennità di carovita - di lire 3930 e 4240, previsti dall'art. 6, primo comma, della
L'assegno personale di sede di cui all'art. 5 del
La lettera e) del secondo comma dell'art. 5 del
"e) cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma; è attribuito nella misura prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955, in caso di trasferimento ad una sede nella quale l'assegno medesimo sarebbe spettato".
Il secondo comma dell'art. 17 del
"Le locuzioni "ai due terzi" e "di due terzi" indicate rispettivamente negli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma, e 6, secondo comma, e nell'art. 3, primo comma, del
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto, fino alla concorrenza di milioni 4830, con una corrispondente aliquota dei proventi derivanti dall'applicazione dei decreti-
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.
[1] Abrogato dall'art. 1 del