§ 80.5.145 – L. 2 marzo 1954, n. 19.
Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 1 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:02/03/1954
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è aumentato di lire 1400 per [...]
Art. 3.      Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente art. 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione derivante [...]
Art. 4.      Le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese - con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo art. 34 - al [...]
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è, con effetto dal 1° luglio 1951, sostituito dal seguente
Art. 6.      Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali


§ 80.5.145 – L. 2 marzo 1954, n. 19.

Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(G.U. 16 marzo 1954, n. 62).

 

     Art. 1.

     Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge.

     A decorrere dalla stessa data è aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennità di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

     Con effetto dal 1° luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è aumentato di lire 1400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1200 per tutti gli altri sottufficiali.

     A decorrere dalla data predetta è istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:

 

personale civile e militare di grado 11° dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennità di funzione

L.

1.050

personale di grado 12° di gruppo B

"

1.250

     L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.

 

          Art. 3.

     Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente art. 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione derivante dalla applicazione delle tabelle di cui all'art. 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dell'art. 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese - con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo art. 34 - al contributo stabilito dall'art. 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è, con effetto dal 1° luglio 1951, sostituito dal seguente:

     "Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1° luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212".

 

          Art. 6.

     Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è stata assorbita in altri assegni e soppressa come emolumento a sé stante, l'indennità medesima non compete per nessun altro titolo dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attività e in quiescenza di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dalla data dalla quale detta legge ha avuto effetto.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali.

     Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza delle condizioni, limitazioni e modalità stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, essere estese, in quanto applicabili, al personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché a quello degli enti contemplati dall'articolo 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

 

Tabella A

Misura della indennità di funzione per i dipendenti dei ruoli dei gruppi A e B

 

Personale dei ruoli di gruppo A

Grado statale

Importo mensile lordo

30.000

25.000

21.000

18.000

15.000

13.000

11.000

9.000

7.000

10°

7.000

11°

7.000

Personale dei ruoli di gruppo B

12.400

10.400

7.200

5.400

10°

5.400

11°

5.400

12°

5.400

Nota. L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo A spetta anche al personale degli Uffici di gruppo A, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo B spetta anche al personale degli Uffici di gruppo B, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo, degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado 11° statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 8 aprile 1952, n. 212. L'indennità prevista per il grado statale 8° del gruppo B spetta anche al personale esecutivo del grado 5° della predetta Amministrazione.

 

 

Tabella B

Misura dell'assegno perequativo per il personale dei ruoli di gruppo C

 

Grado statale

Importo mensile lordo

4.000

4.000

10°

3.400

11°

3.000

12°

3.000

13°

2.900

Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo C e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10° dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 215.000, e di grado 10°.

 

 

Tabella C

Misura dell’assegno perequativo per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni

 

 

Importo mensile lordo

Commesso capo

4.000

Primo commesso

3.000

Usciere capo

2.200

Usciere

2.100

Inserviente

2.000

Capo agente tecnico

3.000

Agente tecnico

2.200

Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla legge 8 aprile 1952, n. 212. La misura dell'assegno è determinata in uno degli importi indicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale più vicino previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

 

 

Tabella D

Misura dell'assegno perequativo per il personale salariato permanente e temporaneo

 

 

Importo mensile lordo

Capi operai

2.200

Prima categoria (specializzati)

2.100

Seconda categoria (qualificati)

2.000

Terza categoria (comuni)

1.900

Quarta categoria (manovali)

1.900

Quinta categoria (apprendisti)

1.900

Sesta categoria (operaie specializzate)

2.000

Settima categoria (operaie comuni)

1.900

Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 1900 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 2 e 3 dell'allegato III alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

 

 

Tabella E

Misura dell'assegno perequativo per il personale del ruolo degli uffici ed esecutivo delle Ferrovie dello Stato

 

Grado Ferroviario

Importo mensile lordo

11°

2.300

12°

2.200

13°

2.100

14°

2.000

 

 

Tabella F

Misura dell'assegno perequativo per il personale impiegatizio non di ruolo

 

 

Importo mensile lordo

Categoria I a)

4.100

Categoria I b)

3.500

Categoria II

2.200

Categoria III

2.000

Categoria IV

1.900

Nota. L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, nonché al personale non di ruolo degli uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate. L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1e4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori. Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40, ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 1900 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

 

 

Tabella G

Misura dell'assegno perequativo per il personale postelegrafonico

 

 

Importo mensile lordo

Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000

2.600

Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000

2.200

Supplenti

2.000

Agenti rurali e procaccia

1.900

Fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti

1.800

Nota. L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.