Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.3 istruzione primaria |
Data: | 16/04/1953 |
Numero: | 326 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con le seguenti modificazioni |
§ 57.3.1a - Legge 16 aprile 1953, n. 326. [1]
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo.
(G.U. 11 maggio 1953, n. 107).
Il
Art. 2. E' aggiunta la seguente lettera d):
"d) accrescere la cultura del popolo mediante la istituzione di centri di lettura e iniziativa di carattere ricreativo ed educativo".
E' aggiunto il seguente comma:
"I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovraintendenza bibliografica competente per territorio".
Art. 3. E' sostituito dal seguente:
"I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi presso le scuole governative o presso enti, associazioni o privati, i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.
Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato può concorrere nella spesa.
La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione".
Art. 4. I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"L'insegnamento nei corsi della scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2, nelle scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita. L'insegnamento è valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.
Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.
L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza".
Art. 4 bis (nuovo). "In caso di trasferimento presso altro Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede, può chiedere di essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente già graduato".
Art. 5. E' sostituito dal seguente:
"Ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata, minima di cinque mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.
Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e più di 30.
Ove siano accertate irregolarità o inefficienza del corso il provveditore può adottare misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso".
Art. 6. Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di aggiornamento culturale, di cui alla lettera c), uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori".
Art. 11 bis (nuovo). "Il Ministro per la pubblica istruzione potrà istituire i corsi della scuola popolare, d'accordo col Ministro per il lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non inferiore ai cinque mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli allievi ovvero di integrare, con la preparazione intellettuale di questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri".
[1] Abrogata dall'art. 1 del