Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 09/07/1954 |
Numero: | 431 |
Sommario |
Art. 1. A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di [...] |
Art. 2. Il Governo ha facoltà di emanare le norme di cui all'art. 4, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, entro quattro [...] |
Art. 3. L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuerà nelle proprie funzioni fino [...] |
Art. 4. A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello [...] |
Art. 5. Il personale dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato [...] |
Art. 6. L'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente |
Art. 7. Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 8. I primi quattro commi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti, con effetto dal 1° luglio 1953, dai seguenti |
Art. 9. Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente |
Art. 10. Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente |
Art. 11. Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle [...] |
Art. 12. Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, a partire da data [...] |
Art. 13. L'art. 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente |
Art. 14. Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente |
Art. 15. Dopo l'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere il seguente nuovo articolo 12-bis |
Art. 16. Dopo il primo comma dell'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, inserire il seguente |
Art. 17. L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori [...] |
Art. 18. Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso quello sanitario, [...] |
Art. 19. L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto [...] |
Art. 20. L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma [...] |
Art. 21. Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a [...] |
§ 80.9.138 - Legge 9 luglio 1954, n. 431.
Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.
(G.U. 15 luglio 1954, n. 159)
A tutti gli effetti della
Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7 della
Il Governo ha facoltà di emanare le norme di cui all'art. 4, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della
Il termine di cui all'art. 20 della citata legge è fissato al 31 agosto 1954.
Le norme delegate di cui all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge stessa potranno essere emanate con più separati provvedimenti.
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della
Il Governo è delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.
A tutti gli effetti della
L'ultimo comma dell'art. 15 della
Il personale dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo di ufficio per ragioni di servizio, ai sensi del
Il trattamento di pensione dallo stesso goduto è riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma, prima parte.
Il personale suddetto che, alla data dell'entrata in vigore della
L'art. 10 della
"Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del
Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera a).
Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.
Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attività vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7".
Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 della
"Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana a contratto tipo, a norma del
I primi quattro commi dell'art. 15 della
"Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio
"Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del
"Nei confronti del personale medesimo non si farà luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, né si farà luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.
"Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del
"Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della
"Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.
"In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella tabella I allegata al regio
Il terzo comma dell'art. 16 della
"Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del
Il primo comma dell'art. 17 della
"Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5° ".
Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:
"Alla Commissione di cui al citato
Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della
Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei -- ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all'art. 1, quarto comma, del
L'inquadramento è disposto con effetto dal 1° maggio 1948 nei ruoli speciali transitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici, qualora a tali date gli impiegati interessati avessero già compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.
Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.
L'art. 11 della
"I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio
"In deroga alle disposizioni vigenti, è altresì autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami già espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneità.
"Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi già espletati e semprechè conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.
"La domanda dovrà contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del
"Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvederà d'ufficio all'assegnazione alla sede".
Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della
"Nell'interesse del servizio, può essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi".
Dopo l'art. 12 della
"Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con
"Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennità e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.
"Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennità ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresì, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, le indennità, gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi, o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente art. 12 relative al trattamento del personale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento più favorevole.
"Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
"E' convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al
"In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.
"E' soppresso l'art. 15 del contratto tipo approvato con
Dopo il primo comma dell'art. 19 della
"Ferme rimanendo le disposizioni del
"Nel secondo comma dello stesso articolo, che diventa terzo comma, le parole "nei predetti territori" sono sostituite con le seguenti "nei territori di cui al primo comma““.
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della
Il suddetto assegno è equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del
Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del
La medesima indennità è dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti.
La liquidazione dell'indennità si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma, e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al
L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell'art. 18 della
Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la
La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo è assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-55.