§ 80.9.138 - Legge 9 luglio 1954, n. 431.
Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:09/07/1954
Numero:431


Sommario
Art. 1.      A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di [...]
Art. 2.      Il Governo ha facoltà di emanare le norme di cui all'art. 4, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, entro quattro [...]
Art. 3.      L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuerà nelle proprie funzioni fino [...]
Art. 4.      A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello [...]
Art. 5.      Il personale dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato [...]
Art. 6.      L'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti
Art. 8.      I primi quattro commi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti, con effetto dal 1° luglio 1953, dai seguenti
Art. 9.      Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle [...]
Art. 12.      Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, a partire da data [...]
Art. 13.      L'art. 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente
Art. 14.      Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente
Art. 15.      Dopo l'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere il seguente nuovo articolo 12-bis
Art. 16.      Dopo il primo comma dell'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, inserire il seguente
Art. 17.      L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori [...]
Art. 18.      Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso quello sanitario, [...]
Art. 19.      L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto [...]
Art. 20.      L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma [...]
Art. 21.      Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a [...]


§ 80.9.138 - Legge 9 luglio 1954, n. 431.

Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.

(G.U. 15 luglio 1954, n. 159)

 

 

     Art. 1.

     A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, è sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il trattamento sia più favorevole, alla riliquidazione delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attività e di quello di quiescenza, ove concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.

 

          Art. 2.

     Il Governo ha facoltà di emanare le norme di cui all'art. 4, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Il termine di cui all'art. 20 della citata legge è fissato al 31 agosto 1954.

     Le norme delegate di cui all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge stessa potranno essere emanate con più separati provvedimenti.

 

          Art. 3.

     L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuerà nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954.

     Il Governo è delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.

 

          Art. 4.

     A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di personale che, al 1° luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego.

     L'ultimo comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non è, in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'art. 12 della predetta legge.

 

          Art. 5.

     Il personale dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo di ufficio per ragioni di servizio, ai sensi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 925, o al termine del periodo del collocamento a disposizione in applicazione dell'art. 14 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, deve considerarsi collocato a riposo alla data del compimento delle condizioni di età o di servizio previste dall'art. 1, lettera a), del testo unico sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ed ha diritto, per il periodo intercorrente fino a tale data, al trattamento economico di attività a titolo di stipendio e assegni accessori relativo al grado rivestito all'atto della disposta cessazione dal servizio, e salvo conguaglio con quanto percepito a titolo di pensione. A tal fine il personale di cui trattasi viene riammesso in ruolo e collocato in soprannumero per il periodo decorrente dalla data del primo collocamento a riposo alla data del ricollocamento a riposo.

     Il trattamento di pensione dallo stesso goduto è riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma, prima parte.

     Il personale suddetto che, alla data dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, non avesse raggiunto le condizioni di età o di servizio richiamate nel primo comma, s'intende collocato a riposo d'autorità a decorrere dalla predetta data con diritto ai benefici di cui all'art. 8 della citata legge.

 

          Art. 6.

     L'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo."Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione del servizio da richiedersi nel termine di cui all'art. 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sarà disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 7.

     Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera a).

     Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.

     Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attività vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7".

 

          Art. 7.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge”."L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di età e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato".

 

          Art. 8.

     I primi quattro commi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti, con effetto dal 1° luglio 1953, dai seguenti:

     "Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato I al contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

     "Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nonchè dell'anzianità di cui all'art. 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9.

     "Nei confronti del personale medesimo non si farà luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, né si farà luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.

     "Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, e semprechè in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori od organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1° maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816; essi hanno titolo a tale collocamento, ancorchè alle date previste dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, non si trovassero in effettivo servizio perché non ancora riutilizzati.

     "Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'art. 13 comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

     "Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.

     "In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816. Ad essi è conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento".

 

          Art. 9.

     Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

     "Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni".

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

     "Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5° ".

     Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:

     "Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti".

 

          Art. 11.

     Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e dell'attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato sarà tenuto particolare conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari e impiegati tra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonchè dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.

 

          Art. 12.

     Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei -- ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 -- ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data, abbia esplicato, in modo lodevole, mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia, o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, può essere inquadrato, ai sensi ed agli effetti del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

     L'inquadramento è disposto con effetto dal 1° maggio 1948 nei ruoli speciali transitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici, qualora a tali date gli impiegati interessati avessero già compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.

     Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 13.

     L'art. 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

     "I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purché abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

     "In deroga alle disposizioni vigenti, è altresì autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami già espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneità.

     "Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi già espletati e semprechè conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.

     "La domanda dovrà contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati.

     "Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvederà d'ufficio all'assegnazione alla sede".

 

          Art. 14.

     Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente:

     "Nell'interesse del servizio, può essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi".

 

          Art. 15.

     Dopo l'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere il seguente nuovo articolo 12-bis:

     "Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, fruisce di trattamento economico fondamentale, a titolo di stipendio, indennità e assegni accessori di attività di servizio, nelle misure e con le norme in vigore per gl'impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado.

     "Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennità e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.

     "Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennità ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresì, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, le indennità, gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi, o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente art. 12 relative al trattamento del personale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento più favorevole.

     "Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     "E' convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successivi simili provvedimenti di carattere generale.

     "In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.

     "E' soppresso l'art. 15 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni".

 

          Art. 16.

     Dopo il primo comma dell'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, inserire il seguente:

     "Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, all'art. 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281, ed agli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.

     "Nel secondo comma dello stesso articolo, che diventa terzo comma, le parole "nei predetti territori" sono sostituite con le seguenti "nei territori di cui al primo comma““.

 

          Art. 17.

     L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge.

     Il suddetto assegno è equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.

 

          Art. 18.

     Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e quella di entrata in vigore della presente legge, compete, per il periodo di servizio prestato dal dante causa nelle predette posizioni, l'indennità prevista dall'art. 9 del citato decreto,salvo conguaglio con quanto eventualmente allo stesso o ad analogo titolo già percepito e sempre che il servizio predetto non sia stato già valutato nella liquidazione di trattamento di quiescenza.

     La medesima indennità è dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti.

     La liquidazione dell'indennità si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma, e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.

 

          Art. 19.

     L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, e con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1948, nuove equiparazioni,ai fini del trattamento economico, del personale a contratto speciale a tempo indeterminato assunto dai cessati governi della Libia e dell'Africa orientale italiana, a categorie, gradi, classi e corrispondenti qualifiche d'impiego a contratto tipo, semprechè risulti accertato che il personale stesso abbia disimpegnato lodevolmente le mansioni proprie della categoria, grado, classe e qualifica cui viene equiparato e sussistano le altre necessarie condizioni, ivi compreso il possesso del prescritto titolo di studio.

 

          Art. 20.

     L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che sia retribuito, anche parzialmente, a carico del bilancio dello Stato, tutte le attribuzioni spettanti agli organi deliberativi degli enti medesimi secondo le rispettive norme regolamentari. Per le promozioni e gli aumenti periodici dello stipendio esso provvede su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219.

 

          Art. 21.

     Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.

     La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo è assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-55.