§ 57.7.13a - Legge 11 dicembre 1952, n. 2528.
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/12/1952
Numero:2528


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, è ratificato con le seguenti modificazioni
Art. 2.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 57.7.13a - Legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.

(G.U. 9 gennaio 1953, n. 6).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 2. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio".

     Art. 7. E' aggiunto il seguente comma:

     "L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore".

     Art. 8. E' aggiunto il seguente comma;

     "L'anzianità richiesta dal precedente comma, è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore".

     Art. 11. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonchè quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto".

     Art. 12 bis (nuovo). "I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

     I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950".

     Art. 13. E' sostituito dal seguente:

     "Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione".

     Art. 13 bis (nuovo). "Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.

     Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi".

 

     Tabella B

     C) Istituti tecnici, scuole tecniche e scuole professionali femminili.

     E' sostituita dalla seguente:

     Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio

     (Gruppo B)

di prima nomina

grado

12°

dopo 3 anni, 1° scatto

"

12°

dopo 6 anni, 2° scatto

"

12°

dopo 9 anni, 3° scatto

"

12°

dopo 12 anni, 4° scatto

"

12°

dopo 16 anni

"

11°

dopo 20 anni, 1° scatto

"

11°

dopo 24 anni, 2° scatto

"

11°

dopo 28 anni, 3° scatto

"

11°

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. Il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.

     La locuzione "scuola di avviamento professionale" comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale".

     Art. 6. E' aggiunto il seguente comma:

     "L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istituzione superiore".

     Art. 9. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonchè quelle contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto".

     Art. 10 bis (nuovo). "I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti Ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

     I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950".