§ 17.2.70 – L. 10 maggio 1976, n. 261.
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/05/1976
Numero:261


Sommario
Art. 1.  Terremoti nelle Marche del gennaio-febbraio 1972.
Art. 2.      L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, [...]
Art. 3.      Il penultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato [...]
Art. 4.      All'ottavo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è soppressa la parola [...]
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'art. 5 [...]
Art. 6.      Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di [...]
Art. 7.      I benefici di cui all'art. 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei [...]
Art. 8.      Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali [...]
Art. 9.      L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera a) dell'art. 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 [...]
Art. 10.      Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno [...]
Art. 11.      Al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono aggiunte le parole: "ovvero [...]
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, ai centri [...]
Art. 14.      La commissione prevista dall'art. 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il [...]
Art. 15.      Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'art. 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. [...]
Art. 16.  Provvidenze in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo.
Art. 17.      Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, si applicano anche per gli [...]
Art. 18.      Al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, le parole: "e non suscettibili di [...]
Art. 19.      Dopo il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, numero 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è aggiunto il seguente [...]
Art. 20.      Alla lettera b) dell'art. 5 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, dopo le parole: "equivalente a [...]
Art. 21.      L'art. 26 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è sostituito dal seguente
Art. 22.  Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
Art. 23.      Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo [...]
Art. 24.      All'art. 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aggiunto il seguente comma
Art. 25.      Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si [...]
Art. 26.      Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni [...]
Art. 27.      Il secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente
Art. 28.  Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-dicembre 1972.
Art. 29.      E' assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri [...]
Art. 30.      Alla fine dell'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 31.      Il primo capoverso del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal [...]
Art. 32.      Il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente
Art. 33.      All'ottavo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è soppressa la parola: [...]
Art. 34.      L'importo annuo di cui al decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a [...]
Art. 35.      Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi A e B del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con [...]
Art. 36.      La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1977 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione [...]
Art. 37.  Provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
Art. 38.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni [...]


§ 17.2.70 – L. 10 maggio 1976, n. 261. [1]

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.

(G.U. 18 maggio 1976, n. 130).

 

     Art. 1. Terremoti nelle Marche del gennaio-febbraio 1972.

     Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, già elevata a lire 17.500 milioni con l'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 19.500 milioni.

     La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, elevata a lire 2.800 milioni con l'art. 24 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 4.800 milioni.

     La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

 

          Art. 3.

     Il penultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'art. 29-ter recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata nel bilancio dello Stato".

 

          Art. 4.

     All'ottavo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è soppressa la parola "semestralmente".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'art. 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito con il seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 30.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto".

     Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui all'art. 67, lettera a), primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

 

          Art. 6.

     Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

     La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1977.

 

          Art. 7.

     I benefici di cui all'art. 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei modi stabiliti dallo stesso art. 28, a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1975.

 

          Art. 8.

     Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara, previste dall'art. 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono comprese le aziende che svolgono attività peschereccia.

 

          Art. 9.

     L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera a) dell'art. 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, aumentata di lire 9.300 milioni in forza dell'art. 35, lettera a), del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente incrementata della somma di lire 1.500 milioni.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

 

          Art. 10.

     Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico, sono esercitate, per quanto riguarda l'attuazione dei piani particolareggiati del centro storico di Ancona ed il rilascio di autorizzazioni e l'espressione di pareri circa la demolizione, il risanamento, la ristrutturazione, la ricostruzione e la costruzione di edifici nell'ambito di tale centro storico dalla commissione tecnica speciale istituita ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, numero 734.

 

          Art. 11.

     Al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono aggiunte le parole: "ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente".

 

          Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

     "Ai comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-77 ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50%:

     1) per i comuni:

     a) imposta di famiglia e sul valore locativo;

     b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

     c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

     d) imposta di patente;

     e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

     2) per la provincia di Ancona;

     a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;

     b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

     All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici.

 

          Art. 13.

     Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, ai centri storici dei comuni compresi nell'elenco A allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, a norma dell'art. 18-ter, ogni volta si faccia riferimento in tale titolo al comune o ad uffici provinciali di Ancona, il riferimento stesso deve intendersi fatto al comune o all'ufficio provinciale corrispondente; ogni volta si faccia riferimento alla data del 25 gennaio 1972, tale data si deve intendere sostituita dalla data del 26 novembre 1972, e ogni volta si faccia riferimento all'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1972, n. 88, esso si deve intendere fatto all'art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

 

          Art. 14.

     La commissione prevista dall'art. 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il comune di Ascoli Piceno a norma dell'art. 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è costituita con decreto del presidente della regione Marche, ed è formata:

     1) dall'assessore regionale all'urbanistica, o da un suo delegato, che la presiede;

     2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

     3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;

     5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;

     6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;

     7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;

     8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;

     9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;

     10) da due rappresentanti del consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.

     Tale commissione mantiene le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

 

          Art. 15.

     Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'art. 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e dall'art. 18-ter del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, il comune o l'ente delegato sono autorizzati, in deroga ai termini previsti dalle precedenti norme, ad esperire tutte le procedure necessarie per conseguire il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'art. 3 dello stesso decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ove il proprietario non abbia provveduto al riguardo, ferma la devoluzione prevista dall'art. 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

     Il comune o l'ente delegato, nel caso di applicazione del primo comma del presente articolo, è tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e dell'ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, entro dodici mesi dal compimento dei provvedimenti di espropriazione o di sostituzione.

 

          Art. 16. Provvidenze in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo.

     L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui all'art. 24 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è incrementata della somma di lire 1.000 milioni.

     L'incremento di spesa di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977.

 

          Art. 17.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, si applicano anche per gli immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanze di sgombero o di provvedimenti a tutela della incolumità pubblica emessi dopo il 31 maggio 1971 e fino al 31 dicembre 1974.

 

          Art. 18.

     Al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, le parole: "e non suscettibili di organica riparazione", sono sostituite con le seguenti: "e ritenute, a seguito di accertamento dall'ufficio del genio civile, non suscettibili di riparazione".

 

          Art. 19.

     Dopo il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, numero 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è aggiunto il seguente comma: "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale, applicandosi le norme del successivo art. 5".

 

          Art. 20.

     Alla lettera b) dell'art. 5 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, dopo le parole: "equivalente a quella espropriata", sono aggiunte le seguenti: "ai proprietari di unità immobiliari inferiori per cubatura a quella richiamata nel piano di trasferimento sarà assegnata una unità immobiliare minima costruita".

 

          Art. 21.

     L'art. 26 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato per l'edilizia residenziale è autorizzato, in luogo del comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad effettuare stanziamenti straordinari, entro i limiti delle necessità accertate, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'esecuzione dei programmi di costruzioni nel comune di Pozzuoli, ivi comprese le ristrutturazioni di cui al primo comma dell'art. 17".

 

          Art. 22. Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

     E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 371.945.740 per l'anno 1976 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, dei mutui che i comuni e le provincie della Sicilia di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, numero 36, sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'art. 6-bis inserito nello stesso decreto-legge con la predetta legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36.

     Il limite di impegno di cui al precedente comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1976.

 

          Art. 23.

     Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 2.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per ogni articolo.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

 

          Art. 24.

     All'art. 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

     "Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla regione ed alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio".

 

          Art. 25.

     Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si applicano anche ai comuni di Savoca, Terme Vigliatore, Mongiuffi, Melia, Tripi, Roccella Valdemone e Malvagna nella provincia di Messina relativamente alle persone iscritte nelle liste di disoccupazione all'epoca cui si riferiscono le predette disposizioni.

 

          Art. 26.

     Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 500 milioni.

 

          Art. 27.

     Il secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976".

 

          Art. 28. Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-dicembre 1972.

     L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per provvedere agli interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, di cui alla lettera a) dell'art. 27 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aumentata di lire 1.000 milioni.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

 

          Art. 29.

     E' assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dall'accertamento dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata colpiti dal sisma, in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e alla presente legge.

 

          Art. 30.

     Alla fine dell'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

     Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per territorio, deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilità e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

     Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potrà in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti.

     Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata".

 

          Art. 31.

     Il primo capoverso del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

     "La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche".

     Alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

     "Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo art. 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune".

 

          Art. 32.

     Il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

     "Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1977".

     Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

 

          Art. 33.

     All'ottavo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è soppressa la parola: "semestralmente".

 

          Art. 34.

     L'importo annuo di cui al decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

     Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

 

          Art. 35.

     Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi A e B del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché del comune terremotato di Ancona non realizzati o realizzati in parte, conservano o riprendono la loro efficacia fino al 31 dicembre 1980 ancorché scaduti.

 

          Art. 36.

     La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1977 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione all'art. 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e dirette ad ottenere - per i fabbricati rurali - i benefici e le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

          Art. 37. Provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.

     Sono eseguiti a cura e totale carico dello Stato il consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi del monte San Martino e del Corno Medale in comune di Lecco, integrati con tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e sorgentizie.

     Per gli interventi urgenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1976, 1 miliardo per l'anno 1977, 2 miliardi per l'anno 1978, 2 miliardi per l'anno 1979 ed 1 miliardo per l'anno 1980.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare le somme stanziate negli esercizi successivi all'anno 1976, fermi restando per i pagamenti i limiti relativi agli stanziamenti di bilancio relativi a ciascun anno.

     All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 1976 si provvede mediante utilizzazione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 38.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 9.972 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.