Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 10/05/1976 |
Numero: | 261 |
Sommario |
Art. 1. Terremoti nelle Marche del gennaio-febbraio 1972. |
Art. 2. L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, [...] |
Art. 3. Il penultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato [...] |
Art. 4. All'ottavo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è soppressa la parola [...] |
Art. 5. Il primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'art. 5 [...] |
Art. 6. Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di [...] |
Art. 7. I benefici di cui all'art. 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei [...] |
Art. 8. Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali [...] |
Art. 9. L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera a) dell'art. 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 [...] |
Art. 10. Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno [...] |
Art. 11. Al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono aggiunte le parole: "ovvero [...] |
Art. 12. Il primo comma dell'art. 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente |
Art. 13. Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, ai centri [...] |
Art. 14. La commissione prevista dall'art. 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il [...] |
Art. 15. Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'art. 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. [...] |
Art. 16. Provvidenze in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo. |
Art. 17. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, si applicano anche per gli [...] |
Art. 18. Al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, le parole: "e non suscettibili di [...] |
Art. 19. Dopo il quarto comma dell'art. 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, numero 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è aggiunto il seguente [...] |
Art. 20. Alla lettera b) dell'art. 5 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, dopo le parole: "equivalente a [...] |
Art. 21. L'art. 26 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è sostituito dal seguente |
Art. 22. Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973. |
Art. 23. Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo [...] |
Art. 24. All'art. 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aggiunto il seguente comma |
Art. 25. Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si [...] |
Art. 26. Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni [...] |
Art. 27. Il secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente |
Art. 28. Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-dicembre 1972. |
Art. 29. E' assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri [...] |
Art. 30. Alla fine dell'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 31. Il primo capoverso del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal [...] |
Art. 32. Il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente |
Art. 33. All'ottavo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è soppressa la parola: [...] |
Art. 34. L'importo annuo di cui al decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a [...] |
Art. 35. Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi A e B del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con [...] |
Art. 36. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1977 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione [...] |
Art. 37. Provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco. |
Art. 38. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni [...] |
§ 17.2.70 – L. 10 maggio 1976, n. 261. [1]
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
(G.U. 18 maggio 1976, n. 130).
Art. 1. Terremoti nelle Marche del gennaio-febbraio 1972.
Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del
La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'art. 19 del
La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
Il penultimo comma dell'art. 4 del
"All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata nel bilancio dello Stato".
All'ottavo comma dell'art. 4 del
Il primo comma dell'art. 9 del
"Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'art. 3, quarto comma, della
Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui all'art. 67, lettera a), primo comma, della
Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.
La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1977.
I benefici di cui all'art. 28 del
Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara, previste dall'art. 28 del
L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera a) dell'art. 26 del
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.
Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della
Al primo comma dell'art. 9 del
Il primo comma dell'art. 37 del
"Ai comuni di cui all'art. 1 del
1) per i comuni:
a) imposta di famiglia e sul valore locativo;
b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;
c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
d) imposta di patente;
e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
2) per la provincia di Ancona;
a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;
b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici.
Nell'applicazione delle norme del titolo II del
La commissione prevista dall'art. 14 del
1) dall'assessore regionale all'urbanistica, o da un suo delegato, che la presiede;
2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;
3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;
5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;
6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;
7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;
8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;
9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;
10) da due rappresentanti del consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.
Tale commissione mantiene le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14 del
Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'art. 16 del
Il comune o l'ente delegato, nel caso di applicazione del primo comma del presente articolo, è tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e dell'ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del
Art. 16. Provvidenze in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo.
L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui all'art. 24 del
L'incremento di spesa di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977.
Le disposizioni di cui all'art. 2 del
Al primo comma dell'art. 3 del
Dopo il quarto comma dell'art. 3 del
Alla lettera b) dell'art. 5 del
L'art. 26 del
"Il comitato per l'edilizia residenziale è autorizzato, in luogo del comitato centrale previsto dall'art. 13 della
Art. 22. Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 371.945.740 per l'anno 1976 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, dei mutui che i comuni e le provincie della Sicilia di cui all'art. 1 del
Il limite di impegno di cui al precedente comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1976.
Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.
All'art. 22 del
"Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla regione ed alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio".
Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-bis e 16 del
Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'art. 18 del
Il secondo comma dell'art. 11 del
"Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976".
Art. 28. Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-dicembre 1972.
L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per provvedere agli interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, di cui alla lettera a) dell'art. 27 del
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.
E' assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dall'accertamento dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata colpiti dal sisma, in relazione al
Alla fine dell'art. 1 del
"Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del
Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'art. 20 della
Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del
Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata".
Il primo capoverso del secondo comma dell'art. 2 del
"La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche".
Alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:
"Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo art. 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune".
Il primo comma dell'art. 6 del
"Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1977".
Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.
All'ottavo comma dell'art. 15 del
L'importo annuo di cui al decimo comma dell'art. 15 del
Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.
Tutti i piani di ricostruzione di cui alla
La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1977 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione all'art. 5 del
Art. 37. Provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
Sono eseguiti a cura e totale carico dello Stato il consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi del monte San Martino e del Corno Medale in comune di Lecco, integrati con tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e sorgentizie.
Per gli interventi urgenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1976, 1 miliardo per l'anno 1977, 2 miliardi per l'anno 1978, 2 miliardi per l'anno 1979 ed 1 miliardo per l'anno 1980.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare le somme stanziate negli esercizi successivi all'anno 1976, fermi restando per i pagamenti i limiti relativi agli stanziamenti di bilancio relativi a ciascun anno.
All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 1976 si provvede mediante utilizzazione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 9.972 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del