Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 12/04/1975 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal [...] |
Art. 2. Per tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato ovvero alla concessione di contributi, previsti dal [...] |
§ 17.3.107 - Legge 12 aprile 1975, n. 133. [1]
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
(G.U. 3 maggio 1975, n. 116)
Il primo comma dell'art. 5-bis del
"E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'art. 3 della
Per tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato ovvero alla concessione di contributi, previsti dal
Il responsabile dell'ufficio, cui sono accreditati i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati, dà ragione alla fine di ogni anno delle spese comunque eseguite all'ufficio di controllo della Corte dei conti.
I conti stessi, compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante sub-anticipazioni, sono sottoposti al controllo della ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del
Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per i lavori imprevisti, il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere.
[1] Abrogata dall'art. 24 del