§ 17.3.08B - Legge 21 ottobre 1968, n. 1088.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/10/1968
Numero:1088


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità [...]
Art. 2.      Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano anche nei territori all'uopo delimitati delle regioni a statuto speciale.


§ 17.3.08B - Legge 21 ottobre 1968, n. 1088. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(G.U. 28 ottobre 1968, n. 276)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche, con le seguenti modificazioni.

     All'art. 2, primo comma, dopo le parole: capitali di conduzione, sono aggiunte le parole: compreso il lavoro prestato dal coltivatore ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Il quinto comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 40 per cento".

     Il secondo comma dell'art, 3 è sostituito dal seguente:

     "I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento".

     All'art. 7, primo comma, primo capoverso, le parole: almeno il 40 per cento del prodotto, sono sostituite con le parole: almeno il 30 per cento del prodotto.

     All'art. 7, primo comma, terzo capoverso, dopo le parole: dall'evento dannoso, sono aggiunte le parole: o comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Dopo l'ultimo comma dell'art 7 sono aggiunti i seguenti:

     "In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento ancorchè essa non corrisponda alle risultanze catastali".

     "Le cantine sociali, che rientrano tra le cooperative di cui all'ultimo comma dell'art. 3, possono acquistare uve, mosti e vini, per attivare o completare l'attività degli impianti fino alla misura del 60 per cento della capacità lavorativa dei medesimi, conservando le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 84, lettera i) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".

     Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

     Art. 7 bis.

     L'art. 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

     "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.

     Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato".

     All'art. 12, dopo le parole: della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunte le parole: della legge 25 luglio 1952, n. 991.

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dall'articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e foraggere".

 

          Art. 2.

     Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano anche nei territori all'uopo delimitati delle regioni a statuto speciale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.