§ 1.2.15 - L. 13 agosto 1969, n. 617.
Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:13/08/1969
Numero:617


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'onere di L. 1.300.000.000 a carico dell'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno [...]


§ 1.2.15 - L. 13 agosto 1969, n. 617. [1]

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73.

(G.U. 23 settembre 1969, n. 241).

 

Art. 1. [1]

     E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari annui di L. 1.300.000.000, per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle spese sostenute o da sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per il ripianamento dei bilanci, nonché per il pagamento del ratei d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere per l'estinzione di passività esistenti al 31 dicembre 1968, documentate a bilancio.

     Una relazione sull'andamento dell'Ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     La relazione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo.

     La prima relazione dovrà contenere un piano di risanamento della gestione entro il 1973.

     Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1969 al 1973.

 

     Art. 2.

     All'onere di L. 1.300.000.000 a carico dell'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'occorrente variazione di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Per effetto dell'art. 36 ter del D.L. 22 gennaio 1973, n. 2 le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate per un quinquennio - fino all'anno finanziario 1978 - e la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere i mutui dallo stesso previsti.