§ 17.3.08C - Legge 12 febbraio 1969, n. 6.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/02/1969
Numero:6


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118.


§ 17.3.08C - Legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

(G.U. 15 febbraio 1969, n. 41)

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:

     Il titolo che precede l'art. 1 è sostituito dal seguente: "Sospensione e proroga di termini".

     All'art. 1, primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968" sono sostituite dalle altre: "Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968";

     nel secondo comma, dopo la parola: "fluviali" sono aggiunte le altre: "e marittime";

     dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei commi di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970".

     All'art. 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1";

     al secondo comma, le parole: "a lire 100.000" sono sostituite dalle altre: "a lire 300.000".

     All'art. 5, le parole: "oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "oltre il 30 giugno 1970".

     All'art. 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1969 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi";

     nel secondo e nel terzo comma, le parole: "31 dicembre 1968" sono sostituite dalle altre: "31 marzo 1969".

     Dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente:

     "Art. 8 bis.

     Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969".

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1 si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31, primo, secondo, quarto e quinto comma, e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

     Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, nonchè le importazioni dall'estero e gli acquisti nello Stato dei materiali, delle materie prime e dei prodotti necessari alla ricostruzione della zona devastata e al ripristino delle scorte distrutte.

     L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, è concessa dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969".

     Dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente:

     "Art. 11 bis.

     Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamento o distruzione verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'art. 1, nonchè le imprese danneggiate dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, possono avvalersi del disposto di cui all'art. 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base a bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'art. 99 dello stesso testo legislativo.

     Per i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'art. 104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'art. 112 del testo unico su richiamato".

     All'art. 12, le parole: "agosto 1969" sono sostituite dalle altre: "febbraio 1970".

     All'art. 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società".

     Dopo l'art. 15, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 15 bis.

     Con decorrenza 6 novembre 1968, agli operai e agli apprendisti delle aziende artigiane sospesi dal lavoro in dipendenza degli eventi calamitosi del 3 e 4 novembre 1968, verificatisi nei comuni indicati nel decreto ministeriale 6 novembre 1968, emanato in applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese fra le zero ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

     Con effetto dai primo gennaio 1969, agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane, con esclusione dei dirigenti, che siano sospesi dall'impiego in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al primo comma, corrisposta un'indennità, ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione stessa e comunque non eccedente lire 200.000 mensili.

     Il trattamento di cui al comma precedente con decorrenza dal 6 novembre 1968 è applicato in caso di sospensione dal lavoro per le stesse cause di cui ai precedenti commi, anche agli apprendisti delle aziende industriali.

     I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato ammesso al trattamento previsto dal presente articolo, un contributo alla cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennità corrisposta.

     Alla corresponsione dei trattamenti previsti dai precedenti commi provvede la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Detti trattamenti sono corrisposti per la durata di 3 mesi e possono essere prolungati per i periodi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Per le modalità di corresponsione dei trattamenti previsti dal presente articolo, nonchè di versamento del contributo posto a carico dei datori di lavoro di cui al comma quarto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869".

     "Art. 15 ter.

     È riconosciuta la qualità d'infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 ed ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

     Agli invalidi ed ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di riversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

     Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato".

     All'art. 20, primo comma, le parole: "entro il termine di 30 giorni dalla data del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "entro il 31 marzo 1969".

     L'art. 21 è sostituito dal seguente:

     "L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 15-ter, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, a copertura della spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro".

     All'art. 22, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole e di conduzione associate, i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'art. 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subìto frane o smottamenti, sono concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25, primo comma, lettera a) del predetto decreto-legge.

     È altresì autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente nazionale risi, ai conduttori di aziende agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque alluvionali";

     nel terzo comma, le parole: "dell'autunno 1968" sono sostituite dalle altre: "verificatisi nel periodo di cui al primo comma dell'art. 1".

     All'art. 25, secondo comma, le parole: "750 milioni" sono sostituite dalle altre: "650 milioni".

     All'art. 26, terzo comma, le parole: "entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "entro il 30 giugno 1969".

     All'art. 33, il secondo comma è soppresso.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118.