Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/11/1982 |
Numero: | 883 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto legge 1 ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto [...] |
§ 98.1.27850 - Legge 29 novembre 1982, n. 883. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.
(G.U. 1 dicembre 1982, n. 330)
E' convertito in legge il
All'articolo 1:
al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso art. 7, è prorogato al 31 dicembre 1982.";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e già accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.";
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'art. 4 della
"Art. 3-ter. - Il contributo di cui all'art. 3 della
"Art. 3-quater - Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 e 10 della
"Art. 3-quinquies - Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'art. 2 del
Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato art. 2 del
"Art. 3-sexies. - Il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 del
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo fimiliare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 28 della
"Art. 3-septies. - Le commissioni di cui all'art. 14 della
"Art. 3-octies. - I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento al servizio sostitutivo civile.";
"Art. 3-nonies. - Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. 3 della
"Art. 3-decies. - L'art. 12 del
"Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile".";
"Art. 3-undecies. - Per la sistemazione delle famiglie delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.";
"Art. 3-duodecies. - Il termine di cui all'art. 3 del
"Art. 3-terdecies. - Le disposizioni di cui al nono comma dell'art. 1 del
"Art. 3-quaterdecies. - Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica".
[1] L'art. 2268 del