Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 02/04/1976 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.875 [...] |
Art. 2. Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le [...] |
Art. 3. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è [...] |
Art. 4. Alla lettera e) dell'art. 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole |
Art. 5. Dopo l'ultimo comma dell'art. 39-quater del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aggiunto il seguente [...] |
Art. 6. Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive [...] |
Art. 7. Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e [...] |
Art. 8. All'onere di L. 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del [...] |
§ 17.2.68 – L. 2 aprile 1976, n. 105. [1]
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971.
(G.U. 16 aprile 1976, n. 101).
E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5; 6; 8; 10 e 11 del
Le disposizioni di cui all'art. 11 del
Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 del
Alla lettera e) dell'art. 39-bis del
"fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'art. 5 della
Dopo l'ultimo comma dell'art. 39-quater del
"Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati".
Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'art. 14 della
Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'art. 6 del
All'onere di L. 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo indicato dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del