§ 17.2.68 – L. 2 aprile 1976, n. 105.
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:02/04/1976
Numero:105


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.875 [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le [...]
Art. 3.      Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è [...]
Art. 4.      Alla lettera e) dell'art. 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole
Art. 5.      Dopo l'ultimo comma dell'art. 39-quater del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aggiunto il seguente [...]
Art. 6.      Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive [...]
Art. 7.      Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e [...]
Art. 8.      All'onere di L. 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del [...]


§ 17.2.68 – L. 2 aprile 1976, n. 105. [1]

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971.

(G.U. 16 aprile 1976, n. 101).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5; 6; 8; 10 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, nel limite massimo di L. 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'art. 16 del predetto decreto-legge.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania, ivi comprese quelle previste dall'art. 20 del predetto decreto-legge.

 

          Art. 3.

     Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di L. 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

 

          Art. 4.

     Alla lettera e) dell'art. 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole:

     "fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291".

 

          Art. 5.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 39-quater del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aggiunto il seguente comma:

     "Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati".

 

          Art. 6.

     Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anziché relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972.

 

          Art. 7.

     Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1976.

 

          Art. 8.

     All'onere di L. 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 26 febbraio 1955, n. 54, e a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.