§ 79.3.30 - D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:10/04/1984
Numero:210


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione.
Art. 2.  Stipendi.
Art. 3.  Benefici convenzionali.
Art. 4.  Norme particolari.
Art. 5.  Decorrenza dei benefici economici.
Art. 6.  Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 7.  Liquidazione dei nuovi stipendi.
Art. 8.  Indennità.
Art. 9.  Personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile.
Art. 10.  Compenso per lavoro straordinario.
Art. 11.  Diritto di informazione.
Art. 12.  Mobilità del personale.
Art. 13.  Libretto sanitario.
Art. 14.  Mutamento di profilo professionale per inidoneità fisica.
Art. 15.  Orario di lavoro.
Art. 16.  Organizzazione del lavoro e distribuzione del personale.
Art. 17.  Accordi decentrati.
Art. 18.  Formazione e aggiornamento del personale.
Art. 19.  Rinvio ad accordi intercompartimentali.
Art. 20.  Onere finanziario.


§ 79.3.30 - D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 8 giugno 1984, n. 157, S.O.)

 

 

     Art. 1. Area di applicazione.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dipendente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei dirigenti.

     Le disposizioni predette si riferiscono al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984.

     Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Stipendi.

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

primo livello

L.

3.300.000

secondo livello

"

3.600.000

terzo livello

"

3.800.000

quarto livello

"

4.400.000

quinto livello

"

4.800.000

sesto livello

"

5.500.000

settimo livello

"

6.400.000

ottavo livello

"

7.700.000

 

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

     La determinazione dei nuovi stipendi spettanti è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1° gennaio 1983.Si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

 

          Art. 3. Benefici convenzionali.

     Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione degli addetti ai servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile, è attribuita una classe di stipendio del 6 per cento, calcolata sullo stipendio iniziale del livello di appartenenza.

     Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, in servizio alla data del 1° gennaio 1983, sono attribuiti i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:

     a) due aumenti per il personale della terza qualifica;

     b) un aumento per il personale della settima ed ottava qualifica.

     L'ammontare dei suddetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     Il beneficio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, si estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già dipendente da organismi militari della Comunità atlantica.

 

          Art. 4. Norme particolari.

     I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983, sono corrisposti per l'intero importo.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, maggiorato delle percentuali indicate nel successivo articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 2 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto.

     Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 2 e 3, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato, secondo il criterio indicato all'art. 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 5. Decorrenza dei benefici economici.

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli e quello in godimento al 31 dicembre 1982, verrà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

 

 

Personale operativo

Personale di supporto

a) dal !° gennaio 1983

30%

40%

b) dal !° gennaio 1984

70%

85%

c) dal 1° gennaio 1985

100%

100%

 

          Art. 6. Effetti dei nuovi stipendi.

     I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 5, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, od altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 7. Liquidazione dei nuovi stipendi.

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 8. Indennità.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sarà corrisposta, in sostituzione dell'indennità di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146, un'indennità mensile lorda pensionabile di L. 100.000, per tredici mensilità. Detta indennità è cumulabile con l'indennità dovuta agli elicotteristi ed agli operatori subacquei ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

 

          Art. 9. Personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile.

     Dal 1° gennaio 1984, al personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile, compete il compenso incentivante nella misura e con le modalità di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

 

          Art. 10. Compenso per lavoro straordinario.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, la misura oraria dei compensi relativi alla prestazione di lavoro straordinario è determinata ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

     In relazione al mantenimento della spesa complessiva per lavoro straordinario nei limiti degli stanziamenti previsti a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 1983, si applicano, altresì, i commi secondo e terzo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

     Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del consiglio dei ministri o dei Ministri, ai sensi dell'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

     Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di lavoro straordinario per servizi particolari, ivi compresi quelli relativi all'attività di prevenzione, addestramento e formazione, o per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali.

 

          Art. 11. Diritto di informazione.

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di contribuire a migliorare l'organizzazione del lavoro, la funzionalità e l'efficacia dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione assicurerà alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello di strutture centrali e periferiche, una tempestiva informazione sugli atti amministrativi relativi a:

     a) programmi di investimento ordinari e straordinari, annuali e pluriennali, suddivisi per settori ed ambiti territoriali;

     b) programmazione degli interventi diretti a fronteggiare casi d'urgenza;

     c) strutture e sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sulla loro efficienza a livello centrale e periferico, sulla eventuale soppressione o nuova apertura di sedi e la loro dislocazione territoriale;

     d) programmazione dei servizi e organizzazione del lavoro;

     e) politica e gestione del personale, per quanto attiene a mobilità, organici, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale, turnazione, ripartizione funzionale nel territorio, sicurezza ed ambiente di lavoro, mense, servizi sociali e assistenziali;

     f) piani di meccanizzazione e modifiche tecnologiche.

     Analoghe informazioni saranno fornite a livello decentrato, nell'ambito delle rispettive competenze.

     La periodicità, di norma, deve intendersi semestrale, comunque le informazioni saranno fornite ogni qualvolta l'amministrazione lo ritenga opportuno.

 

          Art. 12. Mobilità del personale.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, saranno regolamentati i trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatti salvi i trasferimenti d'ufficio per motivate esigenze di servizio, con il rispetto dei seguenti principi:

     a) l'amministrazione sarà tenuta a dare notizia delle sedi disponibili a domanda, mediante pubblicazione con circolare di servizio, così da consentire agli eventuali interessati di avanzare domanda di trasferimento;

     b) il trasferimento a domanda sarà consentito soltanto nel caso che presso l'unità operativa o l'ufficio di destinazione vi sia disponibilità nella pianta organica e che tale disponibilità sia stata annunziata con la circolare di cui al precedente punto a);

     c) in mancanza di aspiranti ai posti dichiarati disponibili, l'amministrazione attuerà il trasferimento d'ufficio delle unità necessarie, motivandolo opportunamente;

     d) la domanda di trasferimento, da inoltrare alla direzione generale del personale entro il termine previsto dalla circolare di cui al punto a), dovrà contenere i motivi della richiesta ed i titoli preferenziali opportunamente documentati.

     I motivi che danno titolo al trasferimento possono essere di famiglia, di salute, di studio per sé e per i figli, ambientali e di ricongiungimento al coniuge. I titoli preferenziali, i relativi coefficienti e tutte le altre modalità inerenti al procedimento amministrativo, saranno determinati con decreto del Ministro, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

     e) l'assegnazione delle sedi avverrà sulla base della graduatoria derivante dai titoli presentati. Avverso la graduatoria sarà ammesso ricorso al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 13. Libretto sanitario.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i dati risultanti da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonché ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.

 

          Art. 14. Mutamento di profilo professionale per inidoneità fisica.

     Il personale appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, può essere trasferito in un profilo professionale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile collocato nella medesima qualifica funzionale, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

     Il trasferimento di cui al comma precedente può essere chiesto a domanda dal personale dichiarato inidoneo, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.

 

          Art. 15. Orario di lavoro.

     In relazione al previsto aumento di organico disposto dalle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 4 marzo 1982, n. 66, l'orario ordinario di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotto a 38 ore settimanali dal 1° luglio 1985.

     Qualora, anteriormente a tale data, si verifichi l'immissione in carriera di un contingente di personale di cui all'anzidetto programma, che comunque assicuri le esigenze di servizio, la riduzione potrà essere attuata, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a 39 ore settimanali a partire dal 1° gennaio 1985.

 

          Art. 16. Organizzazione del lavoro e distribuzione del personale.

     Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali, procederà a definire i moduli organizzativi e gli standards tipologici atti ad assicurare la piena funzionalità dell'intervento operativo di soccorso e dell'attività di prevenzione, tali da stabilire criteri oggettivi per la distribuzione del personale, che siano omogenei per tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 21 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Ferma restando la disciplina prevista dalla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, in materia di organizzazione del lavoro, saranno organizzate, a cura del Ministero dell'interno, periodiche conferenze a livello nazionale o regionale, intese a verificare l'efficienza dei moduli di organizzazione e gli indici di produttività conseguiti e conseguibili.

 

          Art. 17. Accordi decentrati.

     La contrattazione decentrata si svolge con i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 14 della legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983.

     Il Ministro dell'interno, nell'esercizio della facoltà di delega prevista dalla norma di cui al comma precedente, potrà attribuire, ove ne riconosca l'opportunità, la presidenza della delegazione abilitata all'accordo anche ai titolari degli organi regionali o provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno diramate dal Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale e d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, istruzioni per l'attivazione della contrattazione di cui ai commi precedenti.

 

          Art. 18. Formazione e aggiornamento del personale.

     In sede di contrattazione decentrata, con i limiti e le condizioni di cui al precedente art. 17, saranno definiti i programmi annuali delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, prevedendo, ove opportuno, anche corsi a livello regionale in relazione alle eventuali peculiarità delle aree territoriali d'intervento.

 

          Art. 19. Rinvio ad accordi intercompartimentali.

     Con accordi sindacali intercompartimentali, ai sensi dell'art. 12 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, verranno disciplinate, anche per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, le seguenti materie:

     a) diritti sindacali;

     b) aspettative e congedi anche in caso di malattie;

     c) prestazioni di lavoro straordinario;

     d) conglobamento nello stipendio di una parte dell'indennità integrativa speciale;

     e) trattamento di quiescenza;

     f) ristrutturazione dell'indennità notturna e festiva.

 

          Art. 20. Onere finanziario.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutato in lire 8,8 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 21,8 miliardi per l'anno 1984, in lire 30,6 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RILASCIATO AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 6 APRILE 1983, N. 93

     In ogni società civile e democratica lo sciopero è considerato una libertà essenziale ed ineliminabile dell'uomo, frutto di conquiste pagate a prezzo di estremi sacrifici da parte del movimento dei lavoratori.

     Inoltre, in una società democratica e pluralistica, non solo il conflitto è pluralista, non solo il conflitto non è eliminabile, ma agisce anche come strumento di avanzamento e progresso sociale.

     In Italia, lo sciopero è passato dall'ambito indistinto delle libertà civili, al rango di diritto costituzionale, art. 40 della Costituzione.

     Tale diritto, pilastro di una democrazia moderna, ha contribuito non solo a tutelare meglio i lavoratori, ma anche alla difesa di altre libertà, e quindi a una complessiva ed importantissima crescita della democrazia nel nostro Paese.

     L'autoregolamentazione non significa ridurre l'esercizio del diritto di sciopero, ma raffreddare quella conflittualità corporativa che danneggia fondamentali valori individuali e sociali, per i quali il sindacato si è battuto per una loro promozione.

     Per tali ragioni il servizio svolto dai lavoratori del C.N.VV.F. impone una definizione dell'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero - peraltro già da tempo e di fatto sempre attuato con grande senso di responsabilità - che, da una parte, evidenzi la responsabile posizione dei lavoratori e del sindacato e, dall'altra, garantisca certezze alla contrattazione chiarendo la posizione dell'amministrazione e del potere pubblico su tutti gli aspetti che riguardano i rapporti con il sindacato.

     In modo particolare deve essere garantito il rispetto degli accordi in tutti i suoi aspetti, devono essere abbandonate dalle controparti forme esasperate di ostruzionismo, qualsiasi forma di rinvio e lentezza delle trattative.

     Così come è necessario convenire forme di trattenute sulla retribuzione in relazione alle modalità e alla durata dello sciopero.

     Sulla base di queste considerazioni le forme di lotta devono essere studiate ed attuate in modo da limitare per quanto sia possibile, ripercussioni sull'utenza, per influire in maniera diretta sulle controparti.

     Dovranno essere comunque assicurati i servizi di soccorso ai cittadini.

     Infatti la validità delle azioni di sciopero assume maggior rilievo politico tanto più quando è maggiore il consenso dei cittadini i quali devono essere informati preventivamente dei motivi, delle modalità e degli obiettivi della lotta sociale.

     Norme generali

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     Pertanto sono esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di soccorso di vaste proporzioni e di media e lunga durata. Sono altresì esclusi i periodi che vanno:

     dal 15 dicembre al 5 gennaio;

     dalla settimana che precede e segue la Pasqua e le scadenze elettorali nazionali.

     La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservata:

     per gli scioperi nazionali, alle strutture nazionali, alle strutture nazionali dei sindacati di categoria, d'intesa con la federazione CGIL-CISL-UIL;

     per gli scioperi regionali, alle strutture regionali di categoria, d'intesa con le strutture regionali delle federazioni CGIL-CISL-UIL;

     per gli scioperi provinciali territoriali di sede, anche su proposta degli esecutivi dei consigli dei delegati, alle strutture territoriali di categoria, d'intesa con le strutture territoriali della federazione CGIL-CISL-UIL.

     In caso di non accordo fra esecutivi dei consigli dei delegati e strutture territoriali di categoria, si procede ad un esame congiunto fra consiglio dei delegati, le segreterie di categoria interessate e le strutture territoriali della federazione CGIL-CISL-UIL.

     Qualora dopo tale esame, il disaccordo permanga, si procederà alla convocazione del comitato della federazione CGIL-CISL-UIL.

     In caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali circa la proclamazione o meno dello sciopero, la decisione sarà assunta in base alle norme del patto federativo.

     Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la durata di una intera giornata di lavoro (sciopero di 24 ore), quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non possono superare le due giornate (sciopero di 48 ore).

     I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di quindici giorni.

     Ad eccezione degli scioperi generali di carattere nazionale o locale saranno evitati scioperi concomitanti di più comparti interessati al trasporto aereo, marittimo e ferroviario.

     Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da contenere al massimo i disagi dell'utenza.

     Sono esclusi scioperi articolati per singoli profili professionali.

     Nella fase che segue la rottura delle trattative o nel periodo di preavviso della dichiarazione delle azioni di sciopero, il sindacato è disponibile ad iniziative di mediazione messe in atto dal Governo per le vertenze nazionali o dagli organi pubblici competenti a livelli corrispondenti alla natura della vertenza.

     L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il sindacato si riserva la più ampia facoltà di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali della democrazia e della pace, fermo restando comunque, l'impegno ad assicurare il servizio di soccorso ai cittadini.

     CGIL CISL UIL

 

     Allegato A

     (Omissis).

 

     Allegato B

     (Omissis).