§ 79.3.27 - Legge 4 marzo 1982, n. 66.
Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:04/03/1982
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui [...]
Art. 2.      Per far fronte alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra nonché della carriera dei vigili del Corpo [...]
Art. 3.      Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa del Corpo nazionale dei vigili del [...]
Art. 4.      Fatte salve le promozioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica di capo squadra mediante il sistema dello scrutinio per [...]
Art. 5.      I posti di primo dirigente di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla tabella A [...]
Art. 6.      Sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della dirigenza statale e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, in deroga a quanto previsto dall'art. [...]
Art. 7.      Le norme della legge 3 giugno 1981, n. 308, si applicano anche ai vigili del fuoco e alle loro famiglie, fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli
Art. 8.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la presentazione delle domande per il trasferimento del personale delle [...]
Art. 9.      La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni 1982, 1983 e 1984, rispettivamente, in lire 12.250 milioni, 24.400 milioni e 36.700 [...]
Art. 10.      Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 79.3.27 - Legge 4 marzo 1982, n. 66. [1]

Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 9 marzo 1982, n. 66)

 

     Art. 1.

     Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati, rispettivamente, di 240 e 60 unità ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'art. 3.

     I posti recati in aumento ai sensi del primo comma del presente articolo saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima applicazione della presente legge per ciascuno degli anni previsti, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 2.

     Per far fronte alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra nonché della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati complessivamente di tremila unità ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'art. 3.

     Prima dell'effettuazione del concorso di cui al seguente comma, alla copertura dei posti disponibili ai sensi del presente articolo si procederà preliminarmente mediante l'assunzione degli idonei al concorso riservato di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

     Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo di cui alla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, aumentati del contingente previsto dal successivo art. 3 per l'anno 1982 e quelli effettivamente coperti alla data di entrata in vigore della presente legge, detratti i posti da conferire mediante il concorso riservato di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, si provvederà nel limite dei posti disponibili per il 1982 mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili del fuoco che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, risultino essere stati richiamati ed aver prestato complessivo servizio per almeno 40 giorni, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni.

     Il colloquio verterà sulle materie previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 1975, per l'effettuazione della prova scritta nei concorsi pubblici per la nomina a vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle stesse, preventivamente accertate, con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti.

     Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente, dal comandante delle scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera tecnica-direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore capo aggiunto e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, provvederà alla valutazione dei titoli e stabilirà i criteri di massima, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

     Apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, e composte dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore superiore e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalità di effettuazione stabilite dalla commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della regione.

     Le commissioni di cui ai commi settimo e ottavo del presente articolo disporranno complessivamente di punti sessanta per ciascun candidato ai fini della valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, ripartiti in punti venti per la valutazione dei titoli, punti venti per il colloquio e punti venti per la prova pratica tecnico-attitudinale.

     I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

     I candidati che, pur avendo superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale, non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori relativa al comando provinciale o distaccamento per il quale hanno concorso, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'interno, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, alle altre sedi previste dal bando che presentino disponibilità di posti. I medesimi non potranno essere trasferiti dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

     I posti previsti in aumento per il 1983 saranno coperti in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo che abbiano regolarmente frequentato il prescritto corso di formazione trimestrale presso le scuole centrali antincendi.

     Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

     Per l'espletamento del concorso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo.

     I posti previsti in aumento per l'anno 1984 saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblico concorso, bandito a norma delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469. I vincitori non potranno essere trasferiti dalla sede alla quale saranno assegnati, dopo aver frequentato il previsto corso di formazione presso le scuole centrali antincendi, prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

     I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 3.

     Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentata, in relazione alla previsione di cui ai precedenti articoli, di millecento unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

     In attesa che siano determinati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, i ruoli organici del Corpo esistenti alla data del 23 gennaio 1981, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, sono aumentati dei contingenti appresso indicati:

     ruolo della carriera direttiva, ottanta unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984;

     ruolo della carriera di concetto, venti unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984;

     ruolo della carriera dei capi reparto e capi squadra, quattrocentocinquantuno unità per l'anno 1982, quattrocentocinquanta unità per l'anno 1983 e quattrocentoquarantanove unità per l'anno 1984;

     ruolo della carriera dei vigili, cinquecentocinquanta unità per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

 

          Art. 4.

     Fatte salve le promozioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica di capo squadra mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto di cui al secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora da conferire mediante il detto sistema saranno attribuiti secondo il turno di anzianità ai vigili del fuoco che abbiano compiuto sette anni di anzianità.

     Fatto salvo, altresì, il conferimento dei posti già deliberato alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il sistema previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i residui posti che si sarebbero dovuti attribuire secondo il detto sistema saranno conferiti mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto, nella proporzione prevista dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per il conferimento, mediante concorso, ai vigili del fuoco che abbiano compiuto quattro anni di anzianità nella carriera.

     Il personale promosso ai sensi del precedente comma precede nel ruolo il personale promosso con la stessa decorrenza secondo il turno di anzianità ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     I posti di primo dirigente di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificate dalle tabelle B e C della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati di due unità con le funzioni di vice dirigente del servizio sanitario e vice dirigente del servizio ginnico-sportivo.

     Corrispondentemente è portato in diminuzione un posto in ciascuno dei rispettivi ruoli ordinari nella qualifica iniziale della carriera direttiva.

     Nella prima applicazione della presente norma i posti nella qualifica di primo dirigente con funzioni di vice dirigente del servizio sanitario e di vice dirigente del servizio ginnico-sportivo sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente, agli ispettori sanitari ed agli ispettori ginnico-sportivi che alla data dello scrutinio abbiano maturato cinque anni di servizio prestato nelle qualifiche medesime con il parametro 307.

 

          Art. 6.

     Sino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della dirigenza statale e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai funzionari della carriera direttiva del Corpo che alla data del 30 giugno di ciascun anno abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

     Le promozioni avranno effetto dal 1° luglio successivo.

 

          Art. 7.

     Le norme della legge 3 giugno 1981, n. 308, si applicano anche ai vigili del fuoco e alle loro famiglie, fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli.

 

          Art. 8.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la presentazione delle domande per il trasferimento del personale delle amministrazioni provinciali, contemplato nell'articolo medesimo, nei ruoli di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' istituito il ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la cui dotazione organica è determinata in misura pari al numero del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi dei successivi commi, con decreto del Ministro dell'interno.

     I posti di cui al comma precedente sono soppressi man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

     Il personale della carriera direttiva o di livello equiparabile delle amministrazioni provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è inquadrato, a domanda da presentarsi entro i termini di cui al primo comma, nel ruolo ad esaurimento, previsto nel secondo comma, con l'ottava qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

     Il personale di cui ai precedenti commi e quello transitato nel ruolo amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 della stessa legge, sarà inquadrato, conservando agli effetti economici l'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo posseduta presso l'ente di provenienza, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

     Al personale medesimo, nel passaggio ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovrà essere assicurato, mediante l'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici eventualmente necessari, uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.

 

          Art. 9.

     La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni 1982, 1983 e 1984, rispettivamente, in lire 12.250 milioni, 24.400 milioni e 36.700 milioni, sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'interno per gli anzidetti anni finanziari.

     All'onere, valutato in lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1982, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.