Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 27/12/1973 |
Numero: | 850 |
§ 79.3.18 - Legge 27 dicembre 1973, n. 850. [1]
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 31 dicembre 1973, n. 334, S.O.)
I ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge.
I ruoli organici di cui al precedente comma sono completati in due anni secondo la progressione prevista dall'allegata tabella B.
[Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 50 della
Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed è disposto con decreto del Ministro per l'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.
Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art. 31 del
Il trasferimento ha luogo in conformità alla seguente corrispondenza di qualifiche:
capo reparto: coadiutore superiore;
vice capo reparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore;
vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;
vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate.]
Nella prima applicazione della presente legge, i posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari al 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto, capi squadra e dei vigili, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari in servizio temporaneo, di cui al quarto comma dell'art. 9 della
Nella prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei posti recati in aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito ai vigili volontari, che siano stati richiamati in servizio temporaneo per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 40 anni di età, mediante concorso per titoli, integrato da una prova tecnico-attitudinale, e previo accertamento della piena, incondizionata idoneità fisica.
Nella prima applicazione della presente legge i posti di ispettore e di geometra e di perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel numero pari al 20 per cento dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche rispettivamente di ispettore capo aggiunto, ispettore superiore, ispettore e di geometra capo, geometra principale e geometra, sono conferiti mediante concorso per titoli integrato da una prova tecnica e previo accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica, agli ufficiali volontari, in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data del bando di concorso non abbiano superato i 35 anni di età e che siano stati richiamati in servizio per almeno 365 giorni in totale oppure per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti di geometra e perito, nel numero pari al 20 per cento dei posti recati complessivamente in aumento nelle varie qualifiche del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono conferiti, dopo effettuate le detrazioni previste dalle leggi vigenti nonché dal precedente articolo, ai dipendenti dell'amministrazione che siano risultati idonei nei concorsi banditi ai sensi dell'art. 8 del
I posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari a quello dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, con detrazione dei posti coperti in applicazione dagli articoli 3 e 4, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici per la nomina ad allievi vigili permanenti banditi successivamente al 1° gennaio 1968, che superino il corso teorico-pratico di addestramento professionale.
Le nomine degli idonei, di cui al precedente comma, sono disposte in conformità alle graduatorie compilate dall'amministrazione in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita l'idoneità.
A parità di punteggio, avranno la precedenza i vigili volontari e coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
A parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con
Nella prima attuazione della presente legge e successivamente all'applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento dei posti di vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, eventualmente non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva, in servizio o in congedo, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione e non abbiano superato alla data del bando di concorso i 25 anni di età, previo accertamento della piena ed incondizionata idoneità fisica.
I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei posti disponibili nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli idonei di cui all'art. 7 della presente legge sono nominati vigili in prova con decreto del Ministro per l'interno.
I predetti debbono frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di sei mesi.
Per lo svolgimento del corso sono osservati i programmi e le modalità di cui all'art. 26 della
Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, con provvedimento del Ministro per l'interno, a frequentare un ulteriore periodo di corso presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi due.
Se al termine dell'ulteriore periodo di corso non sono ancora riconosciuti idonei, il Ministro per l'interno dichiara, con proprio decreto motivato, la risoluzione dal rapporto di impiego. In tal caso spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.
Fino a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del
1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:
a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.
Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.
2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'art. 61 del
Il periodo minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, è ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della
Il servizio prestato in qualità di temporaneo dai vigili permanenti e dai vigili temporanei in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è valutato per metà, e per non di più di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di promozione alla qualifica di capo squadra.
La qualifica attribuita dall'art. 16 della
Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio, relative alle condizioni previste dal primo comma dell'art. 5 della
L'art. 82 della
L'art. 71 della
"Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in materia di congedi ordinari, straordinari e aspettative, le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
Gli articoli 46, 47, 54 e 55 della
L'ultimo comma dell'art. 6 della
"Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sarà provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale".
Il personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche del Corpo svolge i corsi di formazione, di specializzazione e di perfezionamento che sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro per l'interno e che possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali, con i quali possono essere adottate specifiche convenzioni inerenti ai relativi oneri.
I programmi di detti corsi sono adottati previe intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Al personale di cui al primo comma che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi è rilasciata la patente inerente alla specializzazione professionale conseguita. Tale patente abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della
Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneità e capacità tecnica.
Il personale predetto è iscritto fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, di cui agli articoli 13, 14 e 15 della
I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacità e disponibilità del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non subiscono decurtazioni per effetto di altre speciali disposizioni di legge in vigore.
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A - Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Omissis).
Tabella B - Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 35 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[3] Articolo così sostituito dall'art. 14 del