§ 98.1.26396 - Legge 13 dicembre 1986, n. 903.
Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/12/1986
Numero:903


Sommario
Art. 1.  Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno
Art. 2.  Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione
Art. 3.  Disposizioni transitorie


§ 98.1.26396 - Legge 13 dicembre 1986, n. 903. [1]

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(G.U. 29 dicembre 1986, n. 300)

 

     Art. 1. Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

     1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1.

     3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'art. 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

 

          Art. 2. Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione

     1. Nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei rappresentanti del personale previsti dalle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 1 e 3, si procede, rispettivamente per ciascuna delle tre speciali composizioni ivi indicate, all'elezione, con votazione separata, di un rappresentante effettivo del personale e di un supplente nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore.

     2. I membri di cui al precedente comma 1 sono eletti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, dal personale della Polizia di Stato, dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti ai ruoli delle rispettive amministrazioni.

     3. Ai fini indicati nei precedenti commi 1 e 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. In attuazione di tali disposizioni, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due: l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a due e l'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie

     1. Allo scopo di uniformare i termini di decorrenza e di scadenza del mandato tra tutti i rappresentanti del personale, i membri elettivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già componenti del consiglio di amministrazione a competenza generale durano in carica, anche per la trattazione degli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finchè durano in carica i rappresentanti del personale indicati nell'art. 1, comma 3. Fino a tale termine non avranno luogo altre operazioni elettorali, alle quali si procederà subito dopo per la ricostituzione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno nella composizione generale e nelle singole composizioni speciali, con l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 2.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.