§ 46.8.582 - D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:16/04/2009
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Importo aggiuntivo pensionabile
Art. 5.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 6.  Lavoro straordinario
Art. 7.  Buoni pasto
Art. 8.  Assegno funzionale
Art. 9.  Indennità di impiego operativo ed altre indennità
Art. 10.  Indennità di bilinguismo
Art. 11.  Trattamento di missione
Art. 12.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 13.  Compenso forfetario di guardia e d'impiego
Art. 14.  Orario di lavoro
Art. 15.  Licenze straordinarie e aspettativa
Art. 16.  Terapie salvavita
Art. 17.  Tutela delle lavoratrici madri
Art. 18.  Diritto allo studio
Art. 19.  Asili nido
Art. 20.  Tutela legale
Art. 21.  Commissione paritetica e norme di garanzia
Art. 22.  Proroga di efficacia di norme
Art. 23.  Decorrenza del provvedimento
Art. 24.  Copertura finanziaria


§ 46.8.582 - D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

(G.U. 25 maggio 2009, n. 119 - S.O. n. 77)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

     Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonchè il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè delle Forze armate in precedenza indicate;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

     Visto lo schema di provvedimento integrativo del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;

     Visti l'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Considerato che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze armate è stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

     Decreta:

 

TITOLO I

FORZE ARMATE

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, di recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in applicazione dell'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.

     2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

 

Stipendi a decorrere dal 1° febbraio 2007

Parametri

Incrementi mensili lordi

Stipendi annui lordi (12 mensilità)

Gradi

 

euro

euro

Tenente Colonnello/Maggiore

150,00

127,50

24.705,00

Capitano

144,50

122,83

23.799,15

Tenente

139,00

118,15

22.893,30

Sottotenente

133,25

113,26

21.946,28

1° Maresciallo Luogotenente

139,00

118,15

22.893,30

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

135,50

115,18

22.316,85

1° Maresciallo

133,00

113,05

21.905,10

Maresciallo Capo

128,00

108,80

21.081,60

Maresciallo Ordinario

124,00

105,40

20.422,80

Maresciallo

120,75

102,64

19.887,53

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

122,50

104,13

20.175,75

Sergente Maggiore Capo

120,25

102,21

19.805,18

Sergente Maggiore

116,25

98,81

19.146,38

Sergente

112,25

95,41

18.487,58

Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)

113,50

96,47

18.693,45

Caporal Maggiore Capo scelto

111,50

94,77

18.364,05

Caporal Maggiore Capo

108,00

91,80

17.787,60

Caporal Maggiore scelto

104,50

88,82

17.211,15

1° Caporal Maggiore

101,25

86,06

16.675,88

 

     3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     4. I valori stipendiali di cui al comma 2, riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 4. Importo aggiuntivo pensionabile

     1. La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.

     2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

 

Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007

Incrementi mensili lordi

Importi mensili lordi

Gradi

euro

euro

Tenente Colonnello

5,58

259,08

Maggiore

5,58

259,08

Capitano

5,53

256,93

Tenente

5,48

254,68

Sottotenente

5,30

246,00

1° Maresciallo Luogotenente

5,41

251,41

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

5,41

251,41

1° Maresciallo

5,41

251,41

Maresciallo Capo

5,28

245,38

Maresciallo Ordinario

5,19

240,99

Maresciallo

5,25

236,85

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

6,40

240,10

Sergente Maggiore Capo

6,40

240,10

Sergente Maggiore

5,55

234,95

Sergente

5,18

231,38

Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)

6,40

232,60

Caporal Maggiore Capo scelto

6,40

232,60

Caporal Maggiore Capo

5,18

231,38

Caporal Maggiore scelto

5,12

230,62

1° Caporal Maggiore

5,12

223,82

 

     3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

 

     Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per l'anno 2007, euro 15.073.000;

     b) per l'anno 2008, euro 53.413.000;

     c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000.

     2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

     4. L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è sostituita dalla seguente:

     «c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163».

     5. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione.

     6. L'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è sostituito dal seguente:

     «b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».

 

     Art. 6. Lavoro straordinario

     1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

 

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° dicembre 2008

Feriale

Notturno o festivo

Notturno festivo

Gradi

Parametri

euro

euro

euro

Tenente Colonnello

150,00

15,18

17,17

19,81

Maggiore

150,00

15,18

17,17

19,81

Capitano

144,50

14,63

16,53

19,08

Tenente

139,00

14,07

15,90

18,35

Sottotenente

133,25

13,49

15,25

17,59

1° Maresciallo luogotenente

139,00

14,07

15,90

18,35

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

135,50

13,71

15,51

17,89

1° Maresciallo

133,00

13,46

15,22

17,56

Maresciallo Capo

128,00

12,96

14,65

16,90

Maresciallo Ordinario

124,00

12,55

14,18

16,37

Maresciallo

120,75

12,23

13,82

15,94

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

122,50

12,40

14,02

16,17

Sergente Maggiore Capo

120,25

12,17

13,76

15,87

Sergente Maggiore

116,25

11,77

13,30

15,35

Sergente

112,25

11,36

12,85

14,82

Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)

113,50

11,49

12,98

14,99

Caporal Maggiore Capo scelto

111,50

11,29

12,76

14,72

Caporal Maggiore Capo

108,00

10,93

12,36

14,26

Caporal Maggiore scelto

104,50

10,57

11,96

13,80

1° Caporal Maggiore

101,25

10,25

11,59

13,37

 

 

     Art. 7. Buoni pasto

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato in euro 7,00.

 

     Art. 8. Assegno funzionale

     1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

     b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

     c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

     2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

 

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008

17 anni di servizio

27 anni di servizio

32 anni di servizio

Gradi

euro

euro

euro

1° Caporal Maggiore

1.448,40

2.949,83

3.392,30

Caporal Maggiore scelto

1.448,40

2.949,83

3.392,30

Caporal Maggiore Capo

1.448,40

2.949,83

3.392,30

Caporal Maggiore Capo scelto

1.448,40

2.949,83

3.392,30

Sergente

1.800,20

3.018,20

3.470,98

Sergente Maggiore

1.800,20

3.018,20

3.470,98

Sergente Maggiore Capo

1.800,20

3.018,20

3.470,98

Maresciallo

1.829,40

3.070,50

3.531,03

Maresciallo Ordinario

1.829,40

3.070,50

3.531,03

Maresciallo Capo

1.829,40

3.070,50

3.531,03

1° Maresciallo

1.829,40

3.070,50

3.531,03

 

 

 

 

 

     3. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

 

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008

17 anni di servizio

27 anni di servizio

32 anni di servizio

Gradi

euro

euro

euro

Sottotenente e Tenente

2.153,50

3.231,70

3.716,51

Capitano

2.770,90

5.144,10

5.915,67

Maggiore

3.122,70

5.144,10

5.915,67

Tenente Colonnello

3.122,70

5.144,10

5.915,67

 

     4. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità è valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 9. Indennità di impiego operativo ed altre indennità

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità operativa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 125 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è elevata al 125 per cento.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unità navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennità operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennità supplementari già eventualmente in godimento.

     7. L'indennità supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

     8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è così disciplinata:

     «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora più favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto».

     9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

     10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, così come modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è così modificato:

     «Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.».

     11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto.

     12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilità, un'indennità di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.

     13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennità, compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un'indennità supplementare pari a un ventesimo dell'indennità operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni.

     14. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.

     15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

 

     Art. 10. Indennità di bilinguismo

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Attestato di conoscenza della lingua

 

 

euro

Attestato A

17,20

Attestato B

14,34

Attestato C

11,49

Attestato D

10,32

 

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

euro

Prima fascia

17,20

Seconda fascia

14,34

Terza fascia

11,49

Quarta fascia

10,32

 

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di cui ai commi 1 e 2, è rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle:

 

Attestato di conoscenza della lingua

euro

Attestato A

227,91

Attestato B

189,94

Attestato C

151,97

Attestato D

136,85

 

Indennità speciale di seconda lingua

euro

Prima fascia

227,91

Seconda fascia

189,94

Terza fascia

151,97

Quarta fascia

136,85

 

 

     Art. 11. Trattamento di missione

     1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

     2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso [1].

     3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.

     4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

     5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, rimane fissata in euro 6,00 per ogni ora.

     6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

     7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purchè quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo.

     8. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonchè l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

     9. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonchè la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

     10. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

     11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

     12. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

     13. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

     14. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

     15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

     16. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

     17. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.

 

     Art. 12. Trattamento economico di trasferimento

     1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

     2. Il personale trasferito d'autorità che, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

     5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

     6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio all'estero.

     7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

     8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.

     9. Il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.

 

     Art. 13. Compenso forfetario di guardia e d'impiego

     1. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è sostituito dal seguente:

     «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonchè tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

 

     Art. 14. Orario di lavoro

     1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

     3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

     4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.

     5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.

     6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

     7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

     8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

     9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.

 

     Art. 15. Licenze straordinarie e aspettativa

     1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.

     2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

     Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

     4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

     5. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.

     6. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

     7. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     8. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3 per cento della forza effettiva complessiva.

     9. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

     10. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.

 

     Art. 16. Terapie salvavita

     1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

 

     Art. 17. Tutela delle lavoratrici madri

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:

     a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

     b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

     d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

     e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;

     f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

     h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

     2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 18. Diritto allo studio

     1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

     3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

 

     Art. 19. Asili nido

     1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

     2. A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui.

     3. Per il solo anno 2009, l'importo di cui al precedente comma 2 è maggiorato di euro 288.000.

 

     Art. 20. Tutela legale

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

     3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

     4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

     5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

 

     Art. 21. Commissione paritetica e norme di garanzia

     1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante.

     2. Presso il Ministero della Difesa, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per rappresentanti dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

     3. Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.

     4. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, possono attivare la procedura di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 22. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.

 

     Art. 23. Decorrenza del provvedimento

     1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

 

     Art. 24. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,333 milioni di euro per l'anno 2007, in 74,846 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 69,439 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: quanto a 107,142 milioni di euro, per l'anno 2007, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 27,191 milioni di euro, per l'anno 2007, e quanto a 21,537 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 53,309 milioni di euro, per l'anno 2008, e quanto a 47,902 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 166

 

 

Tabella n. 1 (Articolo 9)

Indennità di impiego operativo di base

 

Grado

Misure mensili lorde euro

Tenente Colonnello +25

402,84

Tenente Colonnello

371,85

Maggiore

343,44

Capitano

333,11

Tenente

299,55

Sottotenente

165,27

Primo Maresciallo +29

343,44

Primo Maresciallo +25

333,11

Primo Maresciallo

299,55

Maresciallo Capo +25

299,55

Maresciallo Capo

278,89

Maresciallo Ordinario +15

258,23

Maresciallo Ordinario +10

237,57

Maresciallo Ordinario

180,76

Maresciallo

154,94

Sergente Maggiore Capo + 25 anni

299,55

Sergente Maggiore Capo

278,89

Sergente Maggiore + 18 anni

258,23

Sergente Maggiore + 15 anni

237,57

Sergente Maggiore

180,76

Sergente + 10 anni

180,76

Sergente

160,00

Caporal Maggiore Capo scelto + 29 anni

278,89

Caporal Maggiore Capo scelto + 25 anni

258,23

Caporal Maggiore Capo scelto +17 anni

237,57

Caporal Maggiore Capo scelto

229,82

Caporal Maggiore Capo

180,76

Caporal Maggiore scelto

154,94

1 Caporal Maggiore

120,00

 

 

Tabella n. 2 (Articolo 9, comma 11)

Indennità di rischio per subacquei

 

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)

Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:

Indennità in euro per ogni ora di immersione saturazione

 

Aria

Miscele sintetiche

Ossigeno

 

0 - 12

1,24

1,64

2,48

0,60

13 - 25

1,64

2,48

3,50

0,82

26 - 40

2,06

3,50

-

1,02

41 - 55

3,08

4,54

-

1,24

56 - 80

5,16

6,18

-

1,44

81 - 110

6,18

7,22

-

1,64

111 - 150

-

8,26

-

2,06

151 - 200

-

9,30

-

2,58

oltre 200

-

10,32

-

3,10

 

 

Tabella n. 3 (Articolo 9, comma 12)

Indennità di impiego operativo aggiuntiva per stabilimenti militari di pena

 

GRADO

IMPORTO (mensile)

Tenente Colonnello

euro 325,08

Maggiore

euro 325,08

Capitano

euro 319,04

Tenente

euro 316,12

Sottotenente

euro 303,32

1° Maresciallo

euro 308,84

Maresciallo Capo

euro 294,92

Maresciallo Ordinario

euro 285,76

Maresciallo

euro 276,80

Sergente Maggiore Capo

euro 284,44

Sergente Maggiore

euro 267,68

Sergente

euro 266,36

Caporal Maggiore Capo scelto

euro 239,56

Caporal Maggiore Capo

euro 218,12

Caporal Maggiore scelto

euro 200,12

1° Caporal Maggiore

euro 187,16

 

 

Tabella n. 4 (Articolo 13, comma 2)

Compenso forfetario di guardia

 

Fascia

Grado

Importi giornalieri

 

1° Caporal Maggiore

40,00

I

Caporal Maggiore scelto

 

 

Caporal Maggiore Capo

 

 

Caporal Maggiore Capo scelto

 

 

 

 

 

Sergente

43,00

 

Sergente Maggiore

 

II

Sergente Maggiore Capo

 

 

Maresciallo

 

 

Maresciallo Ordinario

 

 

Maresciallo Capo

 

 

 

 

 

1° Maresciallo

46,00

III

Sottotenente

 

 

Tenente

 

 

Capitano

 

 

 

 

IV

Maggiore

51,00

 

Tenente Colonnello

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40.