Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 10/05/1996 |
Numero: | 360 |
Sommario |
Art. 1. Area di applicazione e durata. |
Art. 2. Nuovi stipendi. |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi. |
Art. 4. Indennità di impiego operativo. |
Art. 5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione |
Art. 6. Trattamento di missione. |
Art. 7. Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena. |
Art. 8. Copertura finanziaria. |
§ 46.8.461 - D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.
Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.
(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.)
Art. 1. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
Art. 2. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del
Livello V ............................................... |
L. 187.000 |
Livello VI ............................................... |
L. 200.000 |
Livello VI - bis ...................................... |
L. 210.000 |
Livello VII ............................................. |
L. 220.000 |
Livello VII - bis ..................................... |
L. 229.500 |
Livello VIII ........................................... |
L. 239.000 |
Livello IX .............................................. |
L. 262.000 |
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V ............................................... |
L. 65.000 |
Livello VI ............................................... |
L. 70.000 |
Livello VI - bis ....................................... |
L. 74.000 |
Livello VII .............................................. |
L. 78.000 |
Livello VII - bis ...................................... |
L. 80.500 |
Livello VIII ............................................. |
L. 83.000 |
Livello IX ............................................. |
L. 91.000 |
4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V ............................................... |
L. 140.000 |
Livello VI ............................................... |
L. 150.000 |
Livello VI - bis ....................................... |
L. 157.000 |
Livello VII .............................................. |
L. 165.000 |
Livello VII - bis ...................................... |
L. 172.000 |
Livello VIII ............................................. |
L. 179.000 |
Livello IX ............................................... |
L. 196.000 |
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V ............................................... |
L. 13.921.000 |
Livello VI .............................................. |
L. 15.447.000 |
Livello VI - bis ...................................... |
L. 16.663.000 |
Livello VII .............................................. |
L. 17.879.000 |
Livello VII - bis ...................................... |
L. 19.225.000 |
Livello VIII ............................................. |
L. 20.571.000 |
Livello IX ............................................. |
L. 23.639.000 |
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996.
Art. 4. Indennità di impiego operativo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell'indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali:
brigate;
reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);
battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);
forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
reparti bonifica ordigni esplosivi,
le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della
3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del
4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla
5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla
6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del
7. [2].
8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:
Livello V ............................................... |
L. 24.000 |
Livello VI ............................................... |
L. 26.000 |
Livello VI - bis ....................................... |
L. 28.000 |
Livello VII .............................................. |
L. 30.000 |
Livello VII - bis ...................................... |
L. 33.000 |
Livello VIII ............................................. |
L. 35.000 |
Livello IX ............................................. |
L. 40.000 |
(Omissis) [3].
9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa è corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.
Art. 5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione [4].
1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della
Ruolo |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Lire |
Lire |
- |
- |
- |
Ruolo dei volontari ................. |
1.365.000 |
1.785.000 |
Ruolo dei sergenti .................. |
1.785.000 |
2.625.000 |
Ruolo dei marescialli .............. |
1.820.000 |
2.675.000 |
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della
Grado |
15 anni di servizio |
25 anni di servizio |
|
Lire |
Lire |
- |
- |
- |
Tenente - capitano ................. |
2.205.000 |
2.835.000 |
Maggiore ................................. |
2.940.000 |
4.725.000 |
Tenente colonnello ................ |
3.360.000 |
4.725.000 |
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della
Grado |
19 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
Lire |
Lire |
- |
- |
- |
Capitano ................................ |
2.205.000 |
4.725.000 |
Maggiore ................................. |
2.940.000 |
4.725.000 |
Tenente colonnello ................ |
3.360.000 |
4.725.000 |
Art. 6. Trattamento di missione.
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate dall'art. 3, commi 3 e 7, della
Art. 7. Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
1. Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della
Art. 8. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 225 miliardi per il 1996, in lire 516 miliardi per 1997 ed in lire 624 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 9 del
[2] Comma soppresso dall'art. 4 del
[3] Per una rideterminazione dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, vedi l'art. 9 del
[4] Per una rideterminazione delle misure dell'assegno funzionale di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 del