Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 28/04/2006 |
Numero: | 221 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Importo aggiuntivo pensionabile |
Art. 3. Assegno funzionale |
Art. 4. Compensi forfetari di guardia e di impiego |
Art. 5. Tutela assicurativa |
Art. 6. Proroga di efficacia di norme |
Art. 7. Copertura finanziaria |
§ 46.8.550 - D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005.
(G.U. 28 giugno 2006, n. 148)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato
Visto il
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visto l'articolo 1, comma 89, della
Visto l'articolo 1, comma 177, della
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui al
Art. 2. Importo aggiuntivo pensionabile
1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del
Gradi |
Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro) |
Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005 (euro) |
|
|
|
Tenente colonnello |
12,30 |
4,70 |
Maggiore |
12,30 |
4,70 |
Capitano |
12,20 |
4,70 |
Tenente |
12,10 |
4,60 |
Sottotenente s.p.e. |
11,70 |
4,50 |
1° Maresciallo |
11,90 |
4,60 |
Maresciallo capo |
11,60 |
4,50 |
Maresciallo ordinario |
11,40 |
4,40 |
Maresciallo |
11,20 |
4,40 |
Sergente maggiore capo |
11,30 |
4,40 |
Sergente maggiore |
11,10 |
4,30 |
Sergente |
11,00 |
4,20 |
Caporal maggiore capo scelto |
11,00 |
4,20 |
Caporal maggiore capo |
10,90 |
5,30 |
Caporal maggiore scelto |
10,90 |
5,60 |
1° Caporal maggiore |
10,60 |
4,10 |
Sottotenente CPL |
11,20 |
4,40 |
2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del
Gradi |
Misure mensili dal 1° gennaio 2005 (euro) |
Misure mensili dal 1°novembre 2005 (euro) |
|
|
|
Tenente colonnello |
248,80 |
253,50 |
Maggiore |
248,80 |
253,50 |
Capitano |
246,70 |
251,40 |
Tenente |
244,60 |
249,20 |
Sottotenente s.p.e. |
236,20 |
240,70 |
1° Maresciallo |
241,40 |
246,00 |
Maresciallo capo |
235,60 |
240,10 |
Maresciallo ordinario |
231,40 |
235,80 |
Maresciallo |
227,20 |
231,60 |
Sergente maggiore capo |
229,30 |
233,70 |
Sergente maggiore |
225,10 |
229,40 |
Sergente |
222,00 |
226,20 |
Caporal maggiore capo scelto |
222,00 |
226,20 |
Caporal maggiore capo |
220,90 |
226,20 |
Caporal maggiore scelto |
219,90 |
225,50 |
1° caporal maggiore |
214,60 |
218,70 |
Sottotenente CPL |
227,20 |
231,60 |
Art. 3. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del
Grado |
17 anni di servizio (euro) |
29 anni di servizio (euro) |
|
|
|
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti |
1.448,40 |
2.168,80 |
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti |
1.448,40 |
2.168,80 |
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti |
1.448,40 |
2.168,80 |
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti |
1.448,40 |
2.168,80 |
Sergente e gradi corrispondenti |
1.800,20 |
3.018,20 |
Sergente maggiore e gradi corrispondenti |
1.800,20 |
3.018,20 |
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti |
1.800,20 |
3.018,20 |
Maresciallo e gradi corrispondenti |
1.829,40 |
3.070,50 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
1.829,40 |
3.070,50 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
1.829,40 |
3.070,50 |
1° Maresciallo e gradi corrispondenti |
1.829,40 |
3.070,50 |
2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del
Grado |
17 anni di servizio (euro) |
29 anni di servizio (euro) |
|
|
|
Sottotenente e tenente e gradi corrispondenti |
2.153,50 |
3.231,70 |
Capitano e gradi corrispondenti |
2.770,90 |
5.144,10 |
Maggiore e gradi corrispondenti |
3.122,70 |
5.144,10 |
Tenente colonnello e gradi corrispondenti |
3.122,70 |
5.144,10 |
Art. 4. Compensi forfetari di guardia e di impiego
1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, così come incrementate dall'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 5. Tutela assicurativa
1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, è stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della
Art. 6. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.
Art. 7. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni di euro, per l'anno 2005, e 38,359 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.