§ 46.8.550 - D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/04/2006
Numero:221


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Importo aggiuntivo pensionabile
Art. 3.  Assegno funzionale
Art. 4.  Compensi forfetari di guardia e di impiego
Art. 5.  Tutela assicurativa
Art. 6.  Proroga di efficacia di norme
Art. 7.  Copertura finanziaria


§ 46.8.550 - D.P.R. 28 aprile 2006, n. 221.

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005.

(G.U. 28 giugno 2006, n. 148)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

     Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonchè delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);

     Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, recante «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»;

     Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Aeronautica;

     Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

     Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante le Forze armate;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

 

     Art. 2. Importo aggiuntivo pensionabile

     1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi

Incremento dal 1° gennaio 2005

(euro)

Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005

(euro)

 

 

 

Tenente colonnello

12,30

4,70

Maggiore

12,30

4,70

Capitano

12,20

4,70

Tenente

12,10

4,60

Sottotenente s.p.e.

11,70

4,50

1° Maresciallo

11,90

4,60

Maresciallo capo

11,60

4,50

Maresciallo ordinario

11,40

4,40

Maresciallo

11,20

4,40

Sergente maggiore capo

11,30

4,40

Sergente maggiore

11,10

4,30

Sergente

11,00

4,20

Caporal maggiore capo scelto

11,00

4,20

Caporal maggiore capo

10,90

5,30

Caporal maggiore scelto

10,90

5,60

1° Caporal maggiore

10,60

4,10

Sottotenente CPL

11,20

4,40

 

     2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi

Misure mensili dal 1° gennaio 2005

(euro)

Misure mensili dal 1°novembre 2005

(euro)

 

 

 

Tenente colonnello

248,80

253,50

Maggiore

248,80

253,50

Capitano

246,70

251,40

Tenente

244,60

249,20

Sottotenente s.p.e.

236,20

240,70

1° Maresciallo

241,40

246,00

Maresciallo capo

235,60

240,10

Maresciallo ordinario

231,40

235,80

Maresciallo

227,20

231,60

Sergente maggiore capo

229,30

233,70

Sergente maggiore

225,10

229,40

Sergente

222,00

226,20

Caporal maggiore capo scelto

222,00

226,20

Caporal maggiore capo

220,90

226,20

Caporal maggiore scelto

219,90

225,50

1° caporal maggiore

214,60

218,70

Sottotenente CPL

227,20

231,60

 

     Art. 3. Assegno funzionale

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

17 anni di servizio

(euro)

29 anni di servizio

(euro)

 

 

 

1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti

1.448,40

2.168,80

Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti

1.448,40

2.168,80

Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti

1.448,40

2.168,80

Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti

1.448,40

2.168,80

Sergente e gradi corrispondenti

1.800,20

3.018,20

Sergente maggiore e gradi corrispondenti

1.800,20

3.018,20

Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti

1.800,20

3.018,20

Maresciallo e gradi corrispondenti

1.829,40

3.070,50

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

1.829,40

3.070,50

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

1.829,40

3.070,50

1° Maresciallo e gradi corrispondenti

1.829,40

3.070,50

 

     2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

17 anni di servizio

(euro)

29 anni di servizio

(euro)

 

 

 

Sottotenente e tenente e gradi corrispondenti

2.153,50

3.231,70

Capitano e gradi corrispondenti

2.770,90

5.144,10

Maggiore e gradi corrispondenti

3.122,70

5.144,10

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

3.122,70

5.144,10

 

     Art. 4. Compensi forfetari di guardia e di impiego

     1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, così come incrementate dall'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

     Art. 5. Tutela assicurativa

     1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, è stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

     Art. 6. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni di euro, per l'anno 2005, e 38,359 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 37,500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.