Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 22/11/1973 |
Numero: | 873 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 28 della legge 1 giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente; |
Art. 2. La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente allegata alla legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. |
§ 46.8.36C - Legge 22 novembre 1973, n. 873. [1]
Modifica alla legge 1 giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate dello Stato.
(G.U. 4 gennaio 1974, n. 4)
L'art. 28 della
"La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'art. 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di età".
La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente allegata alla
Tabella n. 1
TABELLA ORGANICA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE
A) Primi cappellani militari capi:
n. 40, di cui 36 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 2 presso la Guardia di finanza, 2 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
B) Cappellani militari capi cappellani e militari addetti:
n. 159, di cui 130 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 11 presso la Guardia di finanza, 18 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del