| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 23. Comunità europee |
| Capitolo: | 23.7 unione europea |
| Data: | 13/06/2025 |
| Numero: | 91 |
| Sommario |
| Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea |
| Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea |
| Art. 3. Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 |
| Art. 4. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di [...] |
| Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei [...] |
| Art. 6. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva [...] |
| Art. 7. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di [...] |
| Art. 8. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva [...] |
| Art. 9. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale [...] |
| Art. 10. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva [...] |
| Art. 11. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento [...] |
| Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità [...] |
| Art. 13. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti [...] |
| Art. 14. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per [...] |
| Art. 15. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la [...] |
| Art. 16. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i [...] |
| Art. 17. Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno [...] |
| Art. 18. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura [...] |
| Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini [...] |
| Art. 20. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme [...] |
| Art. 21. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi [...] |
| Art. 22. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto [...] |
| Art. 23. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il [...] |
| Art. 24. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza [...] |
| Art. 25. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione [...] |
| Art. 26. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a [...] |
| Art. 27. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di [...] |
| Art. 28. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 [...] |
| Art. 29. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai [...] |
§ 23.7.68 - L. 13 giugno 2025, n. 91.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.
(G.U. 25 giugno 2025, n. 145)
Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della
Art. 3. Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20
1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.
2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
Art. 4. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il
b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla
d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla
e) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della
1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;
2) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della
g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della
h) nell'attuazione dell'articolo 37 della
i) conformemente all'articolo 44 della
l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della
m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della
b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della
c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al
b) coordinare le disposizioni del codice di cui al
c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della
d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla
f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla
g) assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo, di cui al
h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Principi e criteri direttivi per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della
b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della
c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla
b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della
c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della
b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della
c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della
d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della
e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della
f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonchè la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della
b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;
c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla
d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonchè le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;
e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;
f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;
g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del
h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla
i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del
b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella
c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;
e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;
f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonchè il riesame umano delle decisioni;
h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al
i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-octies del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonchè prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;
b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;
c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della
d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;
e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in coerenza con quanto già previsto dal testo unico di cui al
c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal
d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del
e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2-quinquies, del
f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del
g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del
h) attribuire alla CONSOB la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25-bis, paragrafo 1, del
3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della
b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della
c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della
d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al
e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla
5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della
b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla
c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di:
1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3-quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della
2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51-bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della
7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al
b) attribuire:
1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del testo unico di cui al
2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:
2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al
2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del
3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:
3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dagli articoli 79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al
3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4-ter del
c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al
1) per le violazioni delle disposizioni del
2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della
d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal
10. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico di cui al
b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al
c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla
d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39-bis, paragrafo 2, del
12. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico di cui al
b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della
c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5-bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della
d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4-octies, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b), della
e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla
f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al
g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico di cui al
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al
14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 51, paragrafo 1, della
b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51-bis, paragrafo 3, della
c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della
d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della
e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della
f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla
16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. Delega al Governo per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi:
a) per il recepimento della
b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni:
1) del
2) del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il
1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e di approccio in base al rischio nonchè, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;
2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;
3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;
b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della
1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;
2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del
3) confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
4) confermare l'attribuzione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unità di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'attuazione della
5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al
6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla
1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della
2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;
4) l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della
5) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del
d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;
e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del
f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;
c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del
d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16. Principi e criteri direttivi per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);
c) prevedere che:
1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1-bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla
2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del
d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la
e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del
f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della
g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla
h) prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla
1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;
2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;
i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;
l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla
m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Delega al Governo per il recepimento della
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della
b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della
c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della
d) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della società di cui all'articolo 1 della
e) fissazione in dieci anni del termine di validità della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
f) previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adotterà, nell'ambito del portafoglio dell'identità digitale a livello dell'Unione;
g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità già esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;
i) disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonchè le modalità con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;
l) disciplinare le modalità con cui le autorità di cui alla lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonchè le informazioni generali sull'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;
n) individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli 16 e 17 della
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
Capo III
Deleghe al Governo per l'attuazione di regolamenti europei
Art. 18. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del
b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del
b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del
c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del
d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al
f) disciplinare le modalità di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del
g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del
h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del
i) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del
l) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del
m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del
n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del
o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità all'articolo 27 del
p) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del
q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del
r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del
3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 nonchè a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;
b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 21. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del
c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal
1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del
3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal
d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 22. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del
c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;
e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 23. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal
c) individuare la CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24-bis del
d) individuare la CONSOB quale autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del
e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al
f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:
1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attività dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al
h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 24. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al
c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del
d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;
e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 25. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del
b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del
c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del
d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 26. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del
b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del
c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del
d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della
e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del
f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del
g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del
h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal
i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del
l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;
m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della
n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonchè disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 27. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal
2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del
b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al
d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 28. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del
b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 29. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal
b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal
c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;
d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonchè le attività di gestione dei relativi rifiuti;
e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonchè per le relative operazioni di raccolta;
f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del
g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal
h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal
i) apportare le modifiche necessarie al
l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;
m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del
n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del
p) aggiornare gli allegati al
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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21)