Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 16/11/2015 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 2 bis. (Disciplina applicabile ad altri intermediari). |
Art. 3. Banca d'Italia |
Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze |
Art. 5. Segreto |
Art. 6. Collaborazione tra autorità |
Art. 6 bis. (Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia). |
Art. 7. Piani di risoluzione individuali |
Art. 8. Piani di risoluzione di gruppo |
Art. 9. Cooperazione |
Art. 10. Trasmissione delle informazioni e dei piani di risoluzione di gruppo |
Art. 11. Piani di risoluzione in forma semplificata |
Art. 12. Valutazione della risolvibilità |
Art. 13. Valutazione della risolvibilità dei gruppi |
Art. 13 bis. (Potere di vietare talune distribuzioni). |
Art. 14. Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di banche non facenti parte di un gruppo |
Art. 15. Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di gruppi |
Art. 16. Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità |
Art. 16 bis. (Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). |
Art. 16 ter. (Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili). |
Art. 16 quater. (Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili). |
Art. 16 quinquies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). |
Art. 16 sexies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non [...] |
Art. 16 septies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione). |
Art. 16 octies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione). |
Art. 16 novies. (Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi). |
Art. 16 decies. (Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). |
Art. 16 undecies. (Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito). |
Art. 16 duodecies. (Segnalazioni all'ABE). |
Art. 16 terdecies. (Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). |
Art. 16 quaterdecies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività). |
Art. 17. Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi |
Art. 18. Sostegno finanziario pubblico straordinario |
Art. 19. Accertamento dei presupposti |
Art. 19 bis. (Potere di sospendere taluni obblighi). |
Art. 20. Individuazione della procedura di crisi |
Art. 21. Obiettivi della risoluzione |
Art. 22. Principi della risoluzione |
Art. 23. Valutazione |
Art. 24. Finalità e contenuto della valutazione |
Art. 25. Valutazione provvisoria |
Art. 26. Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione |
Art. 27. Presupposti |
Art. 28. Strumenti soggetti a riduzione o conversione |
Art. 29. Riduzione o conversione |
Art. 30. Cooperazione fra autorità |
Art. 31. Ulteriori previsioni in caso di conversione |
Art. 32. Avvio della risoluzione |
Art. 32 bis. (Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo). |
Art. 33. Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti |
Art. 34. Attuazione del programma di risoluzione |
Art. 35. Effetti della risoluzione |
Art. 36. Dichiarazione dello stato di insolvenza |
Art. 37. Commissari speciali |
Art. 37 bis. (Altre spese). |
Art. 38. Chiusura della risoluzione |
Art. 39. Misure di risoluzione |
Art. 40. Cessione |
Art. 41. Autorizzazioni |
Art. 42. Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte |
Art. 43. Cessione |
Art. 44. Cessazione dell'ente-ponte |
Art. 45. Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività |
Art. 46. Cessione |
Art. 47. Disposizioni comuni alle cessioni |
Art. 48. Finalità del bail-in |
Art. 49. Passività escluse dal bail-in |
Art. 50. Requisito minimo di passività soggette a bail-in |
Art. 51. Importo del bail-in |
Art. 52. Trattamento degli azionisti e dei creditori |
Art. 53. Autorizzazioni |
Art. 54. Derivati |
Art. 55. Tasso di conversione del debito in capitale |
Art. 56. Piano di riorganizzazione aziendale |
Art. 57. Effetti del bail-in |
Art. 58. Rimozione degli ostacoli al bail-in |
Art. 59. Riconoscimento contrattuale del bail-in |
Art. 60. Poteri generali di risoluzione |
Art. 61. Poteri accessori |
Art. 62. Fornitura di servizi |
Art. 63. Esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri |
Art. 64. Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi |
Art. 65. Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione |
Art. 66. Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna |
Art. 67. Limitazione dell'escussione di garanzie |
Art. 68. Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi |
Art. 68 bis. (Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione) |
Art. 69. Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri |
Art. 70. Collegi di risoluzione |
Art. 71. Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche |
Art. 72. Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione |
Art. 73. Scambio di informazioni |
Art. 74. Riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi |
Art. 75. Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie |
Art. 76. Cooperazione con le autorità degli Stati terzi |
Art. 77. Scambio di informazioni riservate |
Art. 78. Fondi di risoluzione |
Art. 78 bis. (Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico). |
Art. 78 ter. (Recupero degli aiuti di Stato). |
Art. 79. Utilizzo dei fondi di risoluzione |
Art. 80. Fondi istituiti presso altri soggetti |
Art. 81. Livello-obiettivo della dotazione finanziaria |
Art. 82. Contributi ordinari |
Art. 83. Contributi straordinari |
Art. 84. Prestiti dei fondi di risoluzione |
Art. 85. Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri |
Art. 86. Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione |
Art. 87. Trattamento di azionisti e creditori in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali |
Art. 88. Valutazione della differenza di trattamento |
Art. 89. Salvaguardia per azionisti e creditori |
Art. 90. Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali |
Art. 91. Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting |
Art. 92. Tutela degli accordi di garanzia |
Art. 93. Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite |
Art. 94. Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento |
Art. 95. Tutela giurisdizionale |
Art. 96. Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale |
Art. 97. Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili |
Art. 98. Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate |
Art. 99. Deroghe |
Art. 100. Modifiche alla legge fallimentare |
Art. 101. Disposizioni penali |
Art. 102. Contenuto dei piani di risoluzione |
Art. 103. Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo |
Art. 104. Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo |
Art. 105. Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in |
Art. 106. Entrata in vigore |
Art. 107. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 12.6.143 - D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.
(G.U. 16 novembre 2015, n. 267)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la
Vista la
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo [1];
c) «autorità competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal
d) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l'autorità di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del
e) «autorità di risoluzione di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di vigilanza su base consolidata;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o più poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di una o più misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III, o dall'articolo 27 del
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato [4];
h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario [5];
i) «capitale primario di classe 1»: il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti o passività, o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del
n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del
n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non è rimborsabile alla pari, o il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purchè non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti [9];
s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, del testo unico bancario [10];
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del
t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del
v) «ente-ponte»: la società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, o dell'articolo 25 del
v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del
v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione [14];
v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non è G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di euro [15];
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale è avviata un'azione di risoluzione;
aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del
bb) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità dell'attività, dei servizi o delle operazioni;
cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festività pubbliche;
dd) «gruppo»: una società controllante e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
dd-bis) «gruppo bancario cooperativo»: il gruppo bancario cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario [16];
dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»:
1) un ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate che non siano:
i) a loro volta enti designati per la risoluzione;
ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione;
iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformità al piano di risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonchè le società da essi controllate;
2) le società appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la società capogruppo è un ente designato per la risoluzione [17];
dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca»: l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione legale nell'Unione europea, diversa da una banca, che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione [18];
ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni;
ff) «legge fallimentare»: il
hh) «linee di operatività principali»: linee di operatività e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;
ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto;
ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37;
mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 del presente decreto e dall'articolo 10 del
mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'articolo 7-bis, della
oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una società cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la società; nelle società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni a responsabilità limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando è adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando è adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;
pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonchè titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari;
qq) «passività ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nei fondi propri e le altre passività e di uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtù dell'articolo 49, comma 1 [21];
qq-bis) «passività computabili»: le passività ammissibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passività indicate dall'articolo 2, comma 1, punto 49-bis, del
rr) «passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto;
ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del
tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 2, del
tt-bis) «requisito combinato di riserva di capitale»: il requisito combinato di riserva di capitale come definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento [23];
tt-ter) «requisito di capitale di primo pilastro»: il requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del
tt-quater) «requisito di capitale vincolante di secondo pilastro»: il requisito stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE [25];
tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento [26];
uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o più misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21 ovvero indicate nel programma di risoluzione adottato ai sensi dell'articolo 18 del
vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;
zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario;
aaa) «SIM»: una società di intermediazione mobiliare o un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione [28];
bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al
ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'articolo 2, punto 1, del
ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del
eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del
fff) «società controllante»: la società controllante ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) «società controllate»: le società che sono controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario. Ai fini dell'applicazione ai gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70, del Titolo III, Capo II-bis, nonchè del Titolo IV, Capo II, si considerano società controllate altresì, ove appropriato, le banche affiliate, la società capogruppo e le rispettive società controllate, tenuto conto delle modalità con cui il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato a questi gruppi ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 3 [29];
ggg-bis) «società controllate rilevanti»: le società di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del
hhh) «società finanziarie»: le società di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
lll) «società veicolo per la gestione delle attività»: una società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, o dell'articolo 26 del
lll-bis) «soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non è G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di euro e che è considerato idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia [32];
mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di uno dei soggetti indicati all'articolo 2;
nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione Europea;
ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del
ppp-bis) «strumenti di capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del
qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del
qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli strumenti che soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 72-bis del
rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa è stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
sss) «Testo Unico Bancario»: il
uuu) «Testo Unico della Finanza»: il
vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
d) società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
Art. 2 bis. (Disciplina applicabile ad altri intermediari). [35]
1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle società appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.
Titolo II
AUTORITÀ
Art. 3. Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualità di autorità di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.
2. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualità di autorità di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa è l'autorità di vigilanza su base consolidata in base al
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Banca d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorità di risoluzione di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilità, determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, avvio della risoluzione e adozione delle relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dell'autorità di risoluzione di quello Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da disposizioni dell'Unione europea [36].
4. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; può emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'ABE.
5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della
6. La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea ed è l'autorità di risoluzione nazionale ai fini delle disposizioni del MRU; collabora con la Banca Centrale Europea, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MRU e con le altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia può inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorità di risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di controversie con le autorità di risoluzione degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma [37].
7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34.
8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonchè altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonchè ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della
Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il provvedimento di cui all'articolo 32 con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.
Art. 5. Segreto
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di risoluzione sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MRU in materia di comunicazione delle informazioni al Comitato di Risoluzione Unico o alla Banca Centrale Europea [38].
3. Sono altresì coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attività svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) la Consob, la COVIP, l'IVASS e ogni altra pubblica amministrazione o autorità coinvolta nella risoluzione, fermo restando l'articolo 6, commi 1 e 2;
c) i commissari speciali di cui all'articolo 37;
4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e i dati acquisiti nell'ambito di attività svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualità di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
c) i componenti degli organi dei soggetti presso cui sono istituiti i fondi di risoluzione e coloro che prestano la loro attività per questi ultimi;
d) un ente-ponte o una società veicolo per la gestione delle attività istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonchè i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
e) i sistemi di garanzia dei depositanti, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attività per essi;
f) i sistemi di indennizzo degli investitori, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attività per essi.
5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attività connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.
6. Quando necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
a) la Banca d'Italia può trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attività connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.
Art. 6. Collaborazione tra autorità
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
3. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MRU, nonchè con le autorità di risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato membro che ha fornito le informazioni [39].
4. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con le autorità e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità di Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.
Art. 6 bis. (Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia). [40]
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU il presente decreto legislativo si applica, in quanto compatibile con tali disposizioni, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente decreto si applica, inoltre, per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del MRU e in quanto compatibile con queste ultime.
2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio di compiti di risoluzione e, per alcuni di essi, prevedono differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di Risoluzione Unico e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.
3. Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in particolare:
a) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti del Comitato di Risoluzione Unico, quando richiesto dalle disposizioni del MRU;
b) fornisce al Comitato di Risoluzione Unico e alla Banca Centrale Europea le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi delle disposizioni del MRU, fermo restando il potere del Comitato di Risoluzione Unico e della Banca Centrale Europea di ottenere le informazioni e di condurre ispezioni;
c) assiste il Comitato di Risoluzione Unico nella preparazione degli atti relativi ai compiti di risoluzione a esso attribuiti dalle disposizioni del MRU;
d) dà esecuzione ai programmi di risoluzione adottati dal Comitato di Risoluzione Unico ad essa indirizzati e attua ogni altra decisione del Comitato ad essa destinata;
e) informa il Comitato di Risoluzione Unico dell'attività svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MRU;
f) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva al Comitato di Risoluzione Unico, previsti dal presente decreto legislativo nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, anche su richiesta o dietro istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico, informando quest'ultimo dell'attività svolta in esito alla richiesta;
g) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU.
4. Nelle materie inerenti l'esercizio dei compiti attributi al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VII sono applicate secondo quanto ivi previsto.
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.
6. La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad essa attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto da parte dei soggetti indicati dall'articolo 2 degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli stessi.
Titolo III
MISURE PREPARATORIE
Capo I
Piani di risoluzione
Art. 7. Piani di risoluzione individuali
1. La Banca d'Italia predispone, sentita l'autorità competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati [41].
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'articolo 102 [42].
3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalità d'intervento atte ad affrontarli, in conformità al Capo II.
4. Il piano è riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonchè in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attività o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.
4-bis. Il piano è riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi [44].
Art. 8. Piani di risoluzione di gruppo
1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, è predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle società appartenenti al gruppo bancario e delle società incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c), e che identifica uno o più enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione [45].
2. Il piano di risoluzione è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dall'articolo 103 [46].
3. Il piano di risoluzione è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonchè in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.
4. Il piano è predisposto dalla Banca d'Italia quando essa è l'autorità di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle società del gruppo; sono inoltre sentite le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata.
5. Se il gruppo include società aventi sede legale in altri Stati membri, il piano è predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalità previste dall'articolo 70 [47].
Art. 9. Cooperazione
1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite dell'autorità competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalità da questa stabiliti [48].
2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.
3. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con l'autorità di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione.
4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle società che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonchè dall'autorità competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessità di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione [49].
Art. 10. Trasmissione delle informazioni e dei piani di risoluzione di gruppo
1. La capogruppo trasmette alla Banca d'Italia le informazioni richieste in conformità dell'articolo 9. Le informazioni riguardano tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce.
2. La Banca d'Italia trasmette le informazioni acquisite a norma del comma 1 all'ABE, nonchè, in caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri:
a) alle autorità di risoluzione delle società controllate;
b) alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, per quanto attiene alle succursali;
c) ove rilevanti, alle autorità competenti rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali è stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e
d) alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri in cui hanno sede legale le società diverse da una banca o una SIM, che controllano una banca.
3. Le informazioni trasmesse alle autorità di cui al comma 2, lettere a), b), c), nonchè alle autorità competenti delle società controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la società controllata o la succursale significativa di loro rispettiva competenza. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le informazioni d'interesse dell'ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a società controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo consenso dell'autorità competente o di risoluzione interessata.
4. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo, nonchè ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorità competenti interessate.
5. Alla banca interessata è trasmessa una sintesi degli elementi fondamentali del piano.
Art. 11. Piani di risoluzione in forma semplificata
1. La Banca d'Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
Capo II
Risolvibilità
Art. 12. Valutazione della risolvibilità
1. La Banca d'Italia valuta, sentita l'autorità competente, se una banca non facente parte di un gruppo è risolvibile. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati [50].
2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.
3. Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure [51]:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;
c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard.
4. La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'articolo 14.
Art. 13. Valutazione della risolvibilità dei gruppi
1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo è risolvibile, quando è l'autorità di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione e competenti di quegli Stati.
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo può essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi [52].
3. Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3 [53].
4. La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformità all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'art. 15.
4-bis. Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilità è effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilità dell'intero gruppo ed è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 8 [54].
Art. 13 bis. (Potere di vietare talune distribuzioni). [55]
1. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta alla somma dei requisiti di capitale di primo pilastro di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del
a) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;
b) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali o pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;
c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
2. Il divieto disposto ai sensi del comma 1 ha ad oggetto le distribuzioni per la parte eccedente l'ammontare massimo distribuibile calcolato secondo quanto previsto dal comma 7; esso viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 versa nella situazione di cui al comma 1, ne informa immediatamente la Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, decide senza indugio se vietare le distribuzioni di cui al comma 1, valutando le seguenti circostanze:
a) i motivi, la durata e l'entità del mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale da parte del soggetto e il suo impatto sulla risolvibilità dello stesso;
b) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto e la probabilità che, nel prossimo futuro, esso versi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) la capacità del soggetto di ripristinare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 entro un periodo di tempo ragionevole;
d) in caso di incapacità del soggetto di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del
e) l'adeguatezza e la proporzionalità del divieto di cui al comma 1 rispetto alla situazione in cui versa il soggetto, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sulle sue condizioni di finanziamento sia sulla sua risolvibilità.
4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata dalla Banca d'Italia almeno ogni mese fino a quando perdura il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale di cui al comma 1 e comunque non oltre nove mesi dall'informativa di cui al comma 3.
5. Se, decorsi nove mesi dalla informativa di cui al comma 3, la situazione di cui al comma 1 permane, la Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, adotta il divieto di cui al comma 1, salvo quando valuta che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:
a) il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1 è dovuto a una grave perturbazione del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta tensioni generalizzate in vari segmenti dei mercati finanziari stessi;
b) la perturbazione di cui alla lettera a) comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti computabili nei fondi propri e delle passività computabili del soggetto di cui all'articolo 2 o maggiori costi per esso e determina una chiusura, anche solo parziale, dei mercati che impedisce al soggetto di emettere questi strumenti e passività;
c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) riguarda non solo il soggetto di cui all'articolo 2, ma anche altri intermediari finanziari;
d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce al soggetto di emettere strumenti computabili nei fondi propri e passività computabili in misura sufficiente a porre rimedio al mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1;
e) il divieto di effettuare distribuzioni di cui al comma 1 determinerebbe ricadute negative su parte del sistema bancario, compromettendo potenzialmente la stabilità finanziaria.
6. Quando la Banca d'Italia non adotta il divieto ai sensi del comma 5, essa ne informa l'autorità competente. La valutazione di cui al comma 5 è effettuata dalla Banca d'Italia con cadenza almeno mensile fino a quando perdura la situazione di cui al comma 5.
7. L'ammontare massimo distribuibile è calcolato moltiplicando la somma determinata ai sensi del comma 8 per il fattore determinato ai sensi del comma 9. All'importo così calcolato sono sottratti gli importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o c).
8. La somma di cui al comma 7 è pari alla somma degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del
9. Il fattore di cui al paragrafo 7 è determinato come segue:
a) quando il capitale primario di classe 1 non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92-bis del
b) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
c) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
d) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile (ossia il più elevato) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
10. I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:
dove «Qn» = numero del rispettivo quartile.
Art. 14. Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di banche non facenti parte di un gruppo
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una banca, la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla banca stessa, all'autorità competente, nonchè alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15 [56].
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti [57].
2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilità dipende da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per la loro attuazione, tenuto conto delle cause dell'impedimento:
a) la banca rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di capitale di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività computabili calcolato conformemente all'articolo 16- bis, lettera a);
b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli articoli 92-bis e 494 del
2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne dà comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attività della banca, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire al sistema economico, nonchè sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse [59].
Art. 15. Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di gruppi
1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla capogruppo, all'autorità competente, nonchè alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative [60].
2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del
3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo può presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo [62].
4. La Banca d'Italia, sentite le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.
5. La decisione è motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione è trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilità sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione è adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3 [63].
6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.
Art. 16. Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità
1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può ordinare ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi [64].
2. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può inoltre:
a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessità e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche è richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a una società controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile;
b) imporre a una società non finanziaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una società finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;
b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passività computabili;
c) ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di emettere passività computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passività computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia;
c-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorità competente, e delle passività computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili [65].
2-bis. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del
Capo II-bis [67]
Requisito minimo di fondi propri e passività computabili
Art. 16 bis. (Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). [68]
1. I soggetti di cui all'articolo 2 rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Il requisito di cui al comma 1 è espresso nelle seguenti percentuali:
a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del
b) della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformità degli articoli 429 e 429-bis del
Art. 16 ter. (Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili). [69]
1. La Banca d'Italia esonera dall'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili i soggetti di cui all'articolo 2 quando si tratta di intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale è prevista la cessione di beni e rapporti giuridici conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II;
b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi istituti, inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21.
2. Gli intermediari esonerati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.
Art. 16 quater. (Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili). [70]
1. Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili le passività che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72-bis, 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d), e 72-quater del
2. Le passività derivanti da titoli di debito che incorporano una componente derivata, incluse le obbligazioni strutturate, sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del comma 1, fatta eccezione per l'articolo 72-bis, paragrafo 2, lettera l), del
a) il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato dalla componente derivata incorporata nel titolo, e l'importo totale della passività, ivi compresa la componente derivata in essa incorporata, può essere determinato giornalmente su un mercato liquido attivo per la vendita e per l'acquisto di strumenti equivalenti senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del
b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore della passività in caso di insolvenza o di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo inizialmente versato dal titolare.
3. I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non è soggetta all'articolo 54, comma 2. Le passività da essi derivanti sono computate nel requisito di passività soggette a bail-in soltanto per la parte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b).
4. Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili di un ente designato per la risoluzione le passività emesse da una sua società controllata con sede legale nell'Unione europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se il titolare di queste passività è un azionista della società controllata non appartenente al medesimo gruppo e ricorrono le seguenti condizioni:
a) le passività sono emesse conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a);
b) l'esercizio del potere di riduzione o conversione di queste passività in conformità al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
c) le passività non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto dall'articolo 16-octies, comma 1, la somma delle passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione, e da esso acquistate, direttamente o indirettamente mediante componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b).
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-sexies, comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una componente del requisito di cui all'articolo 16-septies pari all'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui al comma 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72-ter, comma 3, del
X1 = 3,5 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del
X2 = somma del 18 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del
6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma 5 porta la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 a un livello superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa componente del requisito sia limitata al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, purchè nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilità di utilizzare il fondo di risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili consenta all'ente designato per la risoluzione di applicare il bail-in nell'ammontare indicato all'articolo 49, commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi del presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business dell'ente interessato. Il presente comma non si applica ai soggetti assimilati agli enti di maggiori dimensioni.
7. Per gli enti designati per la risoluzione che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi, la Banca d'Italia può disporre che una componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, pari al maggiore importo tra l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, e l'ammontare determinato secondo la formula di cui al comma 11, sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) le passività non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo stesso grado di passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 2;
b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione dei poteri di riduzione e conversione a passività non subordinate non escluse o non ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, i titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera quanto necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, supera il 10 per cento delle passività con lo stesso rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale.
9. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passività risultanti da uno strumento derivato sono incluse nelle passività totali, purchè siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
10. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12.
11. In deroga ai commi 5 e 6, la Banca d'Italia può disporre che fino al 30 per cento (arrotondato per eccesso) del numero totale degli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili rispettino questo requisito mediante fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorre una delle condizioni di cui al comma 12. In questo caso, l'ammontare dei fondi propri, degli strumenti e delle passività complessivamente emessi dall'ente per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92-bis del
a) l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente;
b) l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano i seguenti importi:
A= l'importo del coefficiente di capitale totale;
B= l'importo del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro;
C= l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.
12. Ai fini del comma 11 la Banca d'Italia considera le seguenti condizioni:
a) nell'ultima valutazione della risolvibilità sono stati individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità ed inoltre, alternativamente, non sono state adottate le misure correttive ai sensi dell'articolo 16 secondo la tempistica stabilita dalla Banca d'Italia, oppure gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere rimossi utilizzando le misure di cui all'articolo 16 e l'esercizio del potere di cui al comma 11 compenserebbe almeno parzialmente l'impatto negativo di tali impedimenti;
b) la Banca d'Italia ritiene che sussistano limiti alla fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta per l'ente designato per la risoluzione, tenuto conto delle sue dimensioni e interconnessioni, della sua natura, dell'ambito della sua operatività, del rischio e della complessità delle sue attività, della sua forma giuridica e della sua struttura azionaria;
c) in base al suo requisito di capitale vincolante di secondo pilastro l'ente designato per la risoluzione è fra il 20 per cento (arrotondato per eccesso) degli enti più rischiosi per i quali la Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
13. La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8, 11 e 12, sentita l'autorità competente. Nell'adottare queste decisioni, la Banca d'Italia prende altresì in considerazione:
a) il mercato dei fondi propri e degli strumenti subordinati computabili emessi dall'ente designato per la risoluzione, il prezzo di tali strumenti e il tempo richiesto per eseguire le operazioni necessarie per ottemperare alle decisioni;
b) l'importo delle passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del
c) la disponibilità e l'importo di passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del
d) se un importo significativo delle passività computabili e dei fondi propri dell'ente designato per la risoluzione ha, nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o in altra analoga procedura concorsuale, lo stesso grado o un grado inferiore rispetto a passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in in conformità dell'articolo 49, commi 1 e 2. Se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibile di essere escluse non supera il 5 per cento dell'importo dei fondi propri e delle passività computabili, esso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la significatività delle passività escluse è valutata dalla Banca d'Italia;
e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione, nonchè la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia;
f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'ente designato per la risoluzione.
Art. 16 quinquies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). [71]
1. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, tenuto conto:
a) della necessità di assicurare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 21 per il gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme;
b) della necessità di assicurare che l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione abbiano fondi propri e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del bail-in o dei poteri di riduzione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche quando il piano di risoluzione prevede la possibilità che talune classi di passività computabili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o possano essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale;
c) delle dimensioni, del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione;
d) della misura in cui il dissesto dell'ente designato per la risoluzione avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, anche a causa delle interconnessioni con altri operatori o con il sistema finanziario nel suo complesso.
2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione di un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale e passività computabili a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
a) siano integralmente assorbite le perdite previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione («assorbimento delle perdite»);
b) l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un livello tale da consentire loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati e a svolgere queste attività ai sensi della normativa vigente in un orizzonte temporale non superiore a un anno («ricapitalizzazione»).
3. Se il piano di risoluzione prevede che l'ente debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, la Banca d'Italia può disporre che il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non ecceda quanto necessario per l'assorbimento delle perdite ai sensi del comma 2, lettera a), o può disporne l'incremento, tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e del rischio di contagio al sistema finanziario.
4. Per gli enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito di passività soggette a bail-in è composto come segue:
a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta;
b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
5. Nel determinare il requisito individuale in percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8.
6. Nel determinare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), la Banca d'Italia:
a) utilizza i dati più recenti comunicati dall'ente relativi all'ammontare complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati per tenere conto delle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;
b) sentita l'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per la risoluzione nel caso di attuazione della strategia di risoluzione prescelta.
7. La Banca d'Italia può aumentare l'importo di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla risoluzione, una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un anno. In questo caso, l'aumento è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applicherebbe dopo la risoluzione diminuito dell'importo della riserva di capitale anticiclica. Sentita l'autorità competente, detto aumento è adeguato al ribasso o al rialzo nella misura necessaria per:
a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti dell'ente designato per la risoluzione;
b) assicurare la continuità delle funzioni essenziali;
c) assicurare che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, l'ente designato per la risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando la possibilità che il fondo di risoluzione contribuisca ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8.
8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari almeno al:
a) 13,5 per cento, se calcolato in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a);
b) 5 per cento, se calcolato in termini di esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 16-bis, paragrafo 2, lettera b).
9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui all'articolo 16-quater, comma 4.
10. Sentita l'autorità competente, la Banca d'Italia può applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili, alla misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7.
11. Per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili è composto come segue:
a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro a livello individuale;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16 -bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:
1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base individuale;
2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base individuale, dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
12. Per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui all'articolo 2, che non è esso stesso un ente designato per la risoluzione ed è controllato da un ente designato per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passività emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11 è sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prescelta.
13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di passività computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività computabili sufficienti a coprire l'importo delle passività suscettibili a essere escluse dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte.
14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro.
15. Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale europea quando questa è l'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del
Art. 16 sexies. (Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei). [72]
1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, consiste nella somma [73]:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494 del
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3.
2. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le società controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma:
a) dei requisiti di cui agli articoli 92-ter e 494 del
b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16-octies e quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei.
3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies.
4. Ai fini dell'articolo 16-decies, comma 2-bis, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:
a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;
b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII [74].
5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla società controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.
Art. 16 septies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione). [75]
1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies, in applicazione degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies e tenendo conto dell'eventualità che le società controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.
2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalità con le quali queste componenti vi provvedono.
Art. 16 octies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione). [76]
1. Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
2. La Banca d'Italia può, sentita l'autorità competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b), c) e d), se questo è una società controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non è esso stesso un ente designato per la risoluzione.
3. In deroga al comma 1, le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono società controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo è soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea.
4. Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente comma si applica altresì alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2.
5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in conformità all'articolo 16-quinquies.
6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è soddisfatto utilizzando:
a) passività non computabili nei fondi propri:
1) acquistate o sottoscritte dall'ente designato per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
2) che rispettano i criteri di computabilità di cui all'articolo 72-bis del
3) che, nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un grado inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto 1) e che non sono computabili nei fondi propri;
4) che possono essere assoggettate a riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
5) il cui acquisto o sottoscrizione non è finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;
6) per le quali la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il rimborso, il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente, per le quali nessuna indicazione in tal senso è comunque fornita da quest'ultimo;
7) per le quali la legge o il contratto non attribuiscono al possessore il diritto di richiedere anticipatamente il pagamento degli interessi o del capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente;
8) per le quali l'importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito di credito dell'emittente o della sua capogruppo;
b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri:
1) capitale primario di classe 1;
2) altri elementi o strumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
7. La Banca d'Italia può non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente designato per la risoluzione e la società da esso controllata hanno sede legale in Italia e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il requisito su base consolidata ai sensi dell'articolo 16-septies;
c) non vi sono nè sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata in caso di applicazione a quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
d) l'autorità competente, ritiene che l'ente designato per la risoluzione assicuri il rispetto della sana e prudente gestione della società da esso controllata e che l'ente dichiari, con l'approvazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla società controllata ovvero che i rischi di questa non sono significativi;
e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente designato per la risoluzione comprendano anche la società da esso controllata;
f) l'ente designato per la risoluzione detenga una quota superiore al 50 per cento dei diritti di voto nella società controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della stessa.
8. La Banca d'Italia può altresì non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un soggetto che non è un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione.
9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia può consentire che il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sia rispettato, in tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) l'importo dell'impegno è pari almeno all'importo del requisito che sostituisce;
b) l'impegno può essere fatto valere dalla società controllata quando essa non è in grado di adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
c) l'impegno è assistito per almeno il 50 per cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai sensi del
d) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria soddisfano i requisiti dell'articolo 197 del
e) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami e, in particolare, non sono utilizzate in altri contratti di garanzia;
f) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria hanno una durata effettiva almeno pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo 1, del
g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata, anche quando nei confronti del primo è adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta della Banca d'Italia, l'ente designato per la risoluzione dimostra l'inesistenza di questi impedimenti, anche mediante un parere legale indipendente.
10. Quando ciò è concordato tra le autorità partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passività o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della società controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di società da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).
Art. 16 novies. (Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi). [77]
1. La Banca d'Italia può non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-octies nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorità competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo;
c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la solvibilità e la liquidità della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata;
d) quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non è applicato a una banca è affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata;
e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto all'articolo 16-septies, comma 2;
f) non vi sono nè sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione.
Art. 16 decies. (Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). [78]
1. La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attività di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.
2. Se il gruppo include società di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo.
2-bis. Quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del
2-ter. L'adeguamento di cui al comma 2-bis è disposto nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito;
b) l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione [80].
2-quater. La somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del
Art. 16 undecies. (Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito). [82]
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili segnalano al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del
a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la segnalazione è effettuata sia in valore nominale sia in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis, Sezione 2, del
b) l'importo delle altre passività ammissibili, tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di fondi propri e di passività computabili è pari ad almeno il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e passività computabili;
c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati:
1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza;
2) il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;
3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo, il paese terzo in questione e la presenza di clausole contrattuali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52, comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa è l'autorità competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza.
3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:
a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b);
b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;
c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-septies o all'articolo 16-octies espresso in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva come previsto all'articolo 16-bis.
4. I commi 1 e 3 non si applicano quando il piano di risoluzione prevede che il soggetto di cui all'articolo 2 debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformità al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
Art. 16 duodecies. (Segnalazioni all'ABE). [83]
1. La Banca d'Italia, con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di passività soggette a bail-in da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies.
Art. 16 terdecies. (Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili). [84]
1. In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilità a norma degli articoli da 14, 15 e 16;
b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'articolo 13-bis;
c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario;
d) le misure di intervento precoce in conformità al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario;
e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, può altresì valutare se i soggetti di cui all'articolo 2 siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17, 19 o 33 del presente decreto.
3. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorità competente.
Art. 16 quaterdecies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività). [85]
1. I soggetti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in cui è stato applicato il bail-in o sono state adottate misure che hanno comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale e altre passività subordinate nel contesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), o ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 2 ai quali è stato applicato uno strumento di risoluzione o il potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del
3. Il rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita dall'articolo 16-quater, commi 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, non è richiesto per i tre anni successivi alla data in cui l'ente designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi.
4. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili e della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
6. La Banca d'Italia può modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente articolo.
Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CRISI
Capo I
Disposizioni generali
Sezione I
Presupposti e obiettivi
Art. 17. Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi
1. Una banca è sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attività sono inferiori alle passività;
d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.
3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.
Art. 18. Sostegno finanziario pubblico straordinario
1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non è considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), nè ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;
b) nonchè a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrerà nel prossimo futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione è effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorità nazionali.
Art. 19. Accertamento dei presupposti
1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, se ritiene che la banca è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorità competente è la Banca Centrale Europea, essa ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
2. La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia [86].
2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorità competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorità di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorità di vigilanza su base consolidata e al CERS [87].
3. [La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente] [88].
Art. 19 bis. (Potere di sospendere taluni obblighi). [89]
1. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, può disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sottoscritto da un soggetto di cui all'articolo 2, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) che sia stato accertato che il soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) che non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b);
c) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto;
d) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 20, comma 2, oppure per individuare le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più misure di risoluzione.
2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del
3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto.
4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.
5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parità di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonchè della necessità di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorità coinvolte in questa procedura.
6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresì sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto.
7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa.
8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto nonchè:
a) la Banca centrale europea;
b) l'autorità competente per la vigilanza sulle succursali del soggetto;
c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto aderisce;
d) il Comitato di Risoluzione Unico;
e) il Ministro dell'economia e delle finanze;
f) se del caso, le autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo.
9. Il provvedimento con cui è disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonchè sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del Testo Unico Bancario.
11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della sospensione può anche:
a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4;
b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto è parte. Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 è stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo 66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.
Art. 20. Individuazione della procedura di crisi
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, è disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno, emessi dalla banca, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto [90].
2. La risoluzione è disposta quando, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura [91].
Art. 21. Obiettivi della risoluzione
1. La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonchè dei fondi e delle altre attività della clientela.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore.
Art. 22. Principi della risoluzione
1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi:
a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite;
e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i componenti di tali organi forniscono alla Banca d'Italia o ai commissari speciali l'assistenza necessaria, anche in caso di cessazione dalla carica;
f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo VI;
g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell'ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;
h) i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto sono volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione sulla stabilità finanziaria nell'Unione Europea e nei suoi Stati membri, nonchè, se l'ente sottoposto a risoluzione fa parte di un gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.
2. Le azioni di risoluzione tengono conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonchè della natura dell'attività svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.
Sezione II
Valutazione
Art. 23. Valutazione
1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale e di passività computabili nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 è preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attività e passività [92].
2. La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonchè i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
Art. 24. Finalità e contenuto della valutazione
1. La valutazione è volta a:
a) fornire elementi perchè sia accertata l'esistenza dei presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale e delle passività computabili [93];
b) fornire elementi perchè siano individuate le azioni di risoluzione più appropriate, tenendo anche conto di quanto previsto nel piano di risoluzione;
c) quantificare l'entità della riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale e delle passività computabili, necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali [94];
d) se tra le azioni di risoluzione è indicato il bail-in, quantificare l'entità della riduzione e conversione delle passività ammissibili;
e) se tra le azioni di risoluzione è indicata la cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per:
i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti all'ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività e quantificare gli eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni;
ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti a soggetti terzi diversi dall'ente-ponte o dalla società veicolo per la gestione delle attività nonchè accertare le condizioni commerciali che devono sussistere a norma dell'articolo 40, comma 2.
2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravità delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al momento in cui è effettuata la valutazione; ove possibile, è altresì fornita una stima delle perdite che potrebbero risultare al momento dell'applicazione delle azioni di risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale e delle passività computabili [95].
3. La valutazione non può basarsi sull'eventualità che sia concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidità di emergenza o un'assistenza di liquidità della banca centrale con caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso d'interesse.
4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni che il fondo di risoluzione può imputare per eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione.
5. La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di priorità applicabile in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
6. La valutazione è accompagnata dalle seguenti informazioni, risultanti dai libri e registri contabili:
a) stato patrimoniale più recente e relazione sulla situazione finanziaria;
b) analisi e stima del valore contabile delle attività;
c) elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio, con indicazione dell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale;
7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle attività e delle passività sono integrate con una stima del valore di mercato delle attività e delle passività.
Art. 25. Valutazione provvisoria
1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, delle passività computabili possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria [96].
2. La valutazione provvisoria è effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.
3. La valutazione provvisoria è seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima è effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta.
4. La valutazione definitiva è finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformità agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2. La valutazione definitiva di per sè non richiede modifiche al programma di risoluzione [97].
Art. 26. Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione
1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passività computabili si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione è parte integrante della decisione [98].
2. Non è ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finchè non è stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non è ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.
3. Alle indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37, commi 7 e 8.
Capo II
Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passività computabili [99]
Art. 27. Presupposti
1. Le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale e le passività computabili emessi da un soggetto indicato nell'articolo 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, quando nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati dall'articolo 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o più soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure [100].
Art. 28. Strumenti soggetti a riduzione o conversione
1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passività computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a) [101].
2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione è disposta con riferimento a:
a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell'articolo 30 [102].
2-bis. Se gli strumenti e le passività oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passività è esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione [103].
3. La riduzione o la conversione è disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passività indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6 [104].
Art. 29. Riduzione o conversione
1. La riduzione o la conversione è disposta dalla Banca d'Italia. Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento è pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5 [105].
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. Si applicano altresì gli articoli 87 e 88 [106].
3. L'importo della riduzione o della conversione è determinato nella misura necessaria per coprire le perdite, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione è provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione può essere ripristinato per la differenza [107].
4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una società controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata e quello delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno non può essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla società posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata [108].
4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passività computabili, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a) [109].
Art. 30. Cooperazione fra autorità
1. La Banca d'Italia collabora con le autorità degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti o le passività su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata o nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione e ricorre una delle seguenti circostanze [110]:
a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato membro;
b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia è sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti e delle passività di cui all'articolo 28 nei confronti di società aventi sede in Italia [111].
3. Se non è raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a:
a) gli strumenti e le passività soggetti a riduzione o conversione emessi da banche italiane, ancorchè soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
b) gli strumenti e le passività soggetti a riduzione o conversione emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia [112].
4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.
Art. 31. Ulteriori previsioni in caso di conversione
1. Ai titolari degli strumenti o delle passività soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla società nei cui confronti è stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la società posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti è disposta previo accordo con l'autorità di risoluzione dello Stato membro interessato [113].
2. Ai titolari degli strumenti o delle passività soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di società controllate dallo Stato [114].
3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'articolo 53.
Capo III
Avvio e chiusura della risoluzione
Art. 32. Avvio della risoluzione
1. Quando, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passività escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
3) è indicato se si farà ricorso al fondo di risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e) [116];
6) se è prevista la costituzione di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività, sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'ente-ponte o alla società;
ii) le modalità di costituzione dell'ente-ponte o della società;
iii) le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attività o passività.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della
3. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonchè sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
4. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonchè, se del caso, alla Consob, alle autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorità competenti per la vigilanza o la risoluzione sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonchè alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorità di vigilanza su tali soggetti [117].
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessità di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
6. Il programma di risoluzione può essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della
8. [N.d.R.: il presente comma non è presente in G.U.]
Art. 32 bis. (Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo). [118]
1. In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione può essere avviata nei confronti della società capogruppo e di una o più banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.
Art. 33. Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti
1. Una società finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una società inclusa nella vigilanza su base consolidata può essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 è verificata in capo a essa e alla società controllante inclusa nella vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una società, avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca può essere sottoposta a risoluzione se è verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2. Alle stesse condizioni può essere sottoposta a risoluzione la società avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro [119].
3. Se per una società di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione può comunque essere avviata quando:
a) la società è un ente designato per la risoluzione;
b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non è a sua volta un ente designato per la risoluzione;
c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) è tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed è necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo [120].
4. [Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2 e 3, lettera a), circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto di trasferimenti infragruppo, anche per effetto di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, quando ciò è stato convenuto con le autorità di risoluzione estere coinvolte] [121].
5. Quando la società indicata al comma 2 è una società non finanziaria, la risoluzione non è avviata nei suoi confronti se:
a) la risoluzione non è indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o
b) la società controlla la banca indirettamente attraverso una società finanziaria intermedia; in questo caso il piano di risoluzione prevede che la società finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e la risoluzione può essere avviata nei confronti della società finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo [122].
6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una società indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorità competenti, quando reputa che la società versa in una situazione di dissesto o è a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorità competente, ne dà senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
Art. 34. Attuazione del programma di risoluzione
1. La Banca d'Italia dà esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.
2. Il programma è attuato dalla Banca d'Italia in una o più delle seguenti modalità:
a) con atti di uno o più commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 è stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5.
4-bis. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave [123].
Art. 35. Effetti della risoluzione
1. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalità previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonchè dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia.
Art. 36. Dichiarazione dello stato di insolvenza
1. Se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo 82, comma 2, del Testo Unico Bancario. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso può essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.
2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza è superato per effetto della risoluzione [124].
3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [125].
Art. 37. Commissari speciali
1. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario [126].
4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo può essere prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilità del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario [127].
7. Le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione delle attività oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [128].
Art. 37 bis. (Altre spese). [129]
1. La Banca d'Italia recupera le somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in relazione all'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione II, secondo una o più delle seguenti modalità:
a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
b) dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato;
c) a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione di attività.
Art. 38. Chiusura della risoluzione
1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere più utilmente perseguiti, informata l'autorità competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attività svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia [130].
2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3.
3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonchè di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2 [131].
Capo IV
Misure di risoluzione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 39. Misure di risoluzione
1. Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività;
d) il bail-in.
2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività è disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.
Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici
Sottosezione I
Cessione a un soggetto terzo
Art. 40. Cessione
1. La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.
2. La cessione è effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II.
3. Il corrispettivo pagato dal cessionario è corrisposto a:
a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).
4. La cessione è condotta nel rispetto dei seguenti principi:
a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;
b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonchè tenere conto delle esigenze di celerità di svolgimento della risoluzione;
c) ottenere il prezzo più alto possibile.
5. La cessione può essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7.
6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del
7. La cessione può essere disposta in deroga al comma 4, quando è ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilità finanziaria.
8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta dell'autorità competente, può, in vista dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dell'articolo 5 [132].
Art. 41. Autorizzazioni
1. Se la cessione ha ad oggetto rapporti afferenti ad attività riservate, la pertinente autorizzazione può essere rilasciata al cessionario che ne sia privo, su istanza di quest'ultimo, anche contestualmente alla cessione.
2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche in deroga ai termini ivi stabiliti.
3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni:
a) la cessione di azioni o altre partecipazioni è immediatamente efficace;
b) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla società sono sospesi e possono essere esercitati esclusivamente dalla Banca d'Italia, la quale non risponde per l'esercizio di tali diritti o per l'astensione dall'esercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave;
c) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, non si applicano le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario.
4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito all'acquisizione delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla Banca d'Italia e al cessionario. Se l'acquisizione è stata autorizzata, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla società possono essere esercitati dal cessionario dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione. Quando, invece, l'acquisizione non è stata autorizzata:
a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla società si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e
b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro il termine stabilito dalla Banca d'Italia, tenendo conto delle condizioni di mercato.
5. In caso di mancata alienazione entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, in qualità di autorità competente, d'intesa con la Banca d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure amministrative previste per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal Testo Unico Bancario.
Sottosezione II
Cessione a un ente-ponte
Art. 42. Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte
1. L'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.
2. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche.
3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonchè, fermo restando il comma 7, di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge [133];
a) approva le modiche all'atto costitutivo e allo statuto dell'ente-ponte, nonchè la strategia e il profilo di rischio [134];
b) in funzione dell'assetto proprietario dell'ente-ponte nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dello stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni [135];
c) stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle passività cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo.
5. L'ente-ponte esercita l'attività bancaria o la prestazione di servizi e attività di investimento se è autorizzato allo svolgimento delle medesime attività ai sensi della normativa vigente.
6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attività bancaria o nella prestazione di servizi e attività di investimento, rispetta i requisiti previsti dal
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorità responsabile per i relativi provvedimenti.
8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonchè l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a risoluzione.
Art. 43. Cessione
1. La cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, purchè la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1, la cessione può essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale [136].
4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.
Art. 44. Cessazione dell'ente-ponte
1.La Banca d'Italia dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
b) la totalità, o la quasi totalità, dei diritti, delle attività o delle passività dell'ente-ponte è ceduta ad un terzo;
c) sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell'ente-ponte;
d) è scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma 3.
2. La cessazione della qualifica di ente-ponte è disposta quando è accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, in ogni caso, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte.
3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per uno o più periodi della durata di un anno ciascuno quando:
a) nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o
b) la proroga è necessaria per mantenere la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali.
4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere b) o d), l'ente-ponte è liquidato secondo le modalità previste dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte è distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte è cessionario di diritti, attività o passività di più enti sottoposti a risoluzione, si procede alla liquidazione delle attività o al pagamento delle passività cedute da ciascuno di questi e non dell'ente-ponte stesso.
Sottosezione III
Cessione a una società veicolo per la gestione di attività
Art. 45. Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività
1. La società veicolo per la gestione delle attività è costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione. Il capitale della società è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche [137].
2. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
0a) dispone la costituzione della società veicolo per la gestione delle attività in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonchè di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge [138];
a) approva le modiche all'atto costitutivo e allo statuto della società, nonchè la strategia e il profilo di rischio [139];
b) in funzione dell'assetto proprietario della società, nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni [140].
Art. 46. Cessione
1. La cessione di diritti, attività o passività dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività può essere disposta, in una o più soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:
a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attività nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
b) la cessione è necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;
c) la cessione è necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.
2. Il corrispettivo per la cessione è determinato in conformità con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo può essere simbolico o anche mancare. Esso può consistere in titoli di debito emessi dalla società veicolo. Se il valore di quanto ceduto è negativo, l'atto di cessione può prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passività o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato.
3. La società veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonchè l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della società veicolo.
Sottosezione IV
Disposizioni comuni
Art. 47. Disposizioni comuni alle cessioni
1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III.
2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario.
3. Della cessione è data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile.
5. Se la cessione ha ad oggetto passività, il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.
6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa entro 180 giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo Unico della Finanza.
7. Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.
8. In seguito alla cessione, può essere disposto, secondo la disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il ritrasferimento agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione, o, nel caso di cessione alla società veicolo, anche all'ente-ponte, rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei diritti, delle attività o delle passività cedute, nei termini e alle condizioni eventualmente previsti nell'atto di cessione, se, alternativamente:
a) la possibilità di ritrasferire è stata prevista espressamente nell'atto di cessione;
b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attività o le passività ceduti non rientrano fra quelli indicati nell'atto di cessione o comunque non rispettano le condizioni previste per la cessione nel suddetto atto.
9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti:
a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro;
b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro;
c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purchè il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.
10. In deroga al comma 9, lettera c):
a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non può essere negato per il fatto che il cessionario non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito o che la valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso ai sistemi o ai mercati;
b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati, l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati può comunque essere disposto dalla Banca d'Italia per un periodo non superiore a 24 mesi, rinnovabile su richiesta del cessionario.
Sezione III
Bail-in
Art. 48. Finalità del bail-in
1. Il bail-in è disposto:
a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, è sufficiente a prospettarne il risanamento; o
b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passività in capitale.
2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato il bail-in può essere disposta la trasformazione della forma giuridica, anche successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, nè le disposizioni della Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, ad eccezione degli articoli 2498 e 2500, che si applicano in quanto compatibili.
Art. 49. Passività escluse dal bail-in
1. Sono soggette al bail-in tutte le passività, ad eccezione delle seguenti:
a) i depositi protetti;
b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonchè le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli, nonchè dei suoi gestori o partecipanti, purchè le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi, o di una controparte centrale autorizzata nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del
g) passività nei confronti dei seguenti soggetti:
i) dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in è applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato alla componente variabile della remunerazione del personale più rilevante identificato ai sensi del
ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;
iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi;
iii-bis) le passività nei confronti di soggetti di cui all'articolo 2 che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione ma non sono enti designati per la risoluzione, tranne quando queste passività abbiano, nella gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango pari o inferiore a quelle derivanti dagli strumenti di debito chirografario di secondo livello, di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario [142].
2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passività diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli;
b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per:
i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; o
ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;
c) l'inclusione di tali passività nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passività dall'applicazione del bail-in.
2-bis. La Banca d'Italia valuta l'opportunità di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in ai sensi del comma 2 le passività, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti di componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, tenuto conto della attuazione della strategia di risoluzione prescelta [143].
3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a:
a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorità applicabile in sede concorsuale; le passività escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento più favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passività ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
b) la capacità di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe;
c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione;
d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE;
e) la natura dei titolari delle passività, ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario.
4. L'esclusione di passività ai sensi del comma 2 è preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui è stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione è disposta senza indugio.
5. Se è disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passività escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su:
a) i titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c);
b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.
6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), può essere disposto a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passività soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e
b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione.
Al fine dell'applicazione del presente comma, le passività totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II.
7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), può essere finanziato da:
a) i contributi ordinari;
b) i contributi straordinari che il fondo può riscuotere in tre anni;
c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'articolo 78, comma 1, lettera c).
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), può essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passività soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attività ponderate per il rischio dell'ente; e
b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro [144].
9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che:
a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e
b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passività chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso.
10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresì essere utilizzate eventuali disponibilità del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).
Art. 50. Requisito minimo di passività soggette a bail-in [145]
[1. Per assicurare l'applicabilità del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passività soggette al bail-in.
2. Il requisito da rispettare su base individuale è determinato dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorità competente, avendo riguardo a:
a) la necessità di assicurare che la banca possa essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 21;
b) la necessità di assicurare che la banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonchè per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente in essa;
c) la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe categorie di passività possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di finanziamento e il profilo di rischio della banca;
e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 86;
f) le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del contagio di altri enti.
3. La Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorità competente, può chiedere il rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le società non finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la facoltà può essere esercitata solo nella misura in cui essa sia assolutamente indispensabile per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare:
a) determina, in qualità di autorità di risoluzione di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autorità competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilità che le società controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto dal piano di risoluzione;
b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale che deve essere rispettato dalle società controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera a);
c) può disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti individuali previsti dal
5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione del requisito minimo di passività soggette a bail-in è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 70.
6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passività computabili ai fini del presente articolo e le modalità secondo cui esse sono computate. Se una passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, essa è computabile a condizione che la società interessata abbia dimostrato alla Banca d'Italia che l'eventuale applicazione del bail-in alle passività sarebbe efficace nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia può disciplinare le modalità con cui questa condizione può essere soddisfatta.
7. La determinazione del requisito minimo di passività soggette a bail-in e la verifica sul rispetto di questo requisito sono effettuate nell'ambito dell'attività di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.
8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte ai sensi del presente articolo.]
Art. 51. Importo del bail-in
1. L'importo del bail-in è determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto:
a) della necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali;
b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo per la gestione delle attività, se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46;
c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b).
2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, è provvisoria e l'importo del bail-in in essa indicato risulta superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore dei crediti, delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale può essere ripristinato per la differenza.
Art. 52. Trattamento degli azionisti e dei creditori
1. Il bail-in è attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonchè dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale [146];
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale [147].
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passività ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazionetra crediti e debiti, purchè i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91; per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili [148];
d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stato attuato il bail-in è ripristinato per la differenza.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite:
a) in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione;
b) in virtù della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II.
4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), è ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale è ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilità o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento è stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo è soggetto all'applicazione del bail-in.
5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli già maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.
6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 55.
7. Salvo patto contrario, in caso di passività oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passività oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte è ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.
Art. 53. Autorizzazioni
1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificataai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in, nè impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state completate le valutazioni previste dall'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5.
2. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti di prossimità territoriale previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario.
3. Se il bail-in è stato disposto nei confronti di una banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca d'Italia stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca d'Italia dispone la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 48, comma 2.
Art. 54. Derivati
1. Il bail-in di una passività risultante da un derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 2, la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera l).
2. Se le operazioni su derivati sono soggette a un accordo di netting, la Banca d'Italia o un esperto indipendente da questa nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I, Sezione II, la passività risultante da tali operazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo.
3. La Banca d'Italia determina il valore delle passività risultanti da derivati secondo:
a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e
c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva distruzione di valore che deriverebbe dal close-out di derivati con l'importo delle perdite che sarebbero sostenute dai loro titolari in un bail-in.
Art. 55. Tasso di conversione del debito in capitale
1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione; se la conversione è disposta quando il patrimonio netto del soggetto al quale è applicato il bail-in ha valore positivo, il tasso di conversione è definito in modo da diluire in maniera significativa l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti.
2. La Banca d'Italia può applicare tassi di conversione diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
Art. 56. Piano di riorganizzazione aziendale
1. Quando il bail-in è applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48, comma 1, lettera a), è redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale.
2. Il piano è redatto e attuato da uno o più commissari speciali nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dall'articolo 105 [149].
3. Il piano è trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine può essere prorogato di un mese.
4. Se il bail-in è applicato a due o più componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano è elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del bail-in; il piano è redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario. Quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autorità di risoluzione interessate e all'ABE.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca d'Italia, d'intesa con l'autorità competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto [150].
6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere.
7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano.
8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con l'autorità competente, l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia [151].
9. Quando è applicabile la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il piano è compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione è tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione è notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia può prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se più breve.
Art. 57. Effetti del bail-in
1. La riduzione o la conversione sono pienamente efficaci dal momento individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi:
a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti;
b) l'esclusione di azioni o altre partecipazioni o strumenti di debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione;
c) l'ammissione di nuove azioni o altre partecipazioni alle negoziazioni in una sede di negoziazione;
d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di pubblicare un prospetto.
2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.
3. Quando una passività è interamente cancellata, gli obblighi a carico dell'ente sottoposto a risoluzione sorti in relazione alla passività sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non può essere richiesto nell'ambito di successive procedure relative all'ente sottoposto a risoluzione, nè al suo avente causa.
4. Quando una passività è ridotta parzialmente, lo strumento o il contratto dal quale deriva la passività originaria resta efficace in relazione al debito residuo, salve le modifiche dell'importo degli interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera i).
Art. 58. Rimozione degli ostacoli al bail-in
1. Le assemblee dei soggetti di cui all'articolo 2 delegano gli organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passività in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, nè gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonchè altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.
3. Resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera h).
Art. 59. Riconoscimento contrattuale del bail-in
1. Quando una passività soggetta a bail-in è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passività è assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti [152].
2. Il comma 1 si applica alle passività contratte dopo il 1° gennaio 2016.
3. La Banca d'Italia può chiedere all'emittente di fornire un parere legale relativo all'applicabilità e all'efficacia della clausola contrattuale inserita.
4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passività indicate al comma 1.
4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, può prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passività disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1 [153].
4-ter. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 è impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonchè il grado della passività in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1 [154].
4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole passività da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purchè esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti [155].
4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia può chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non è impraticabile, essa può richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilità dell'emittente. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1 [156].
4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passività aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passività beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, è superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passività di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilità dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilità dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15 [157].
4-septies. La Banca d'Italia può, anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passività alle quali si applica il comma 4-ter [158].
4-octies. Le passività per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività computabili [159].
5. Il bail-in è comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.
Capo V
Poteri di risoluzione
Art. 60. Poteri generali di risoluzione
1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal Capo IV, nonchè alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi delle disposizioni del MRU, la Banca d'Italia può esercitare i seguenti poteri [160]:
a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e alle succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di notizie, dati e documenti, nonchè di ogni altra informazione utile ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e informazioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonchè annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passività;
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
g) convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passività garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le condizioni della loro permanenza in carica;
n) chiedere alla Banca Centrale Europea, quando è l'autorità competente, di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili [161].
2. Salvo quando diversamente previsto dal presente decreto, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia non è tenuta a:
a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a risoluzione;
b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di un potere di risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti, nè a depositare o registrare documenti presso altre autorità.
Art. 61. Poteri accessori
1. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia può, salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente decreto:
a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività, che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;
b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni;
c) richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari;
d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attività o passività, il cessionario subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei diritti o negli obblighi dell'ente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture di mercato nonchè in tutti i rapporti processuali, in deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile;
e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;
f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte o sostituirne un contraente con il cessionario, senza che il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto [162].
2. Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuità dell'attività di impresa o dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano impregiudicato l'articolo 64, nonchè:
a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facoltà per la controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
Art. 62. Fornitura di servizi
1. La Banca d'Italia può, in caso di cessione, imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attività cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario. Il presente comma si applica anche se i medesimi enti sono sottoposti a procedura concorsuale.
2. La Banca d'Italia può imporre a una componente italiana di un gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se ciò è stato chiesto da un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa componente del medesimo gruppo, anche quando la componente italiana non è sottoposta a risoluzione.
3. I servizi e i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti al cessionario:
a) alle stesse condizioni applicate immediatamente prima dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo già in essere con l'ente sottoposto a risoluzione e fino alla scadenza dell'accordo;
b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
Art. 63. Esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri
1. Quando un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attività, di diritti o di passività soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca d'Italia fornisce all'autorità di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente possibile.
2. Quando un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passività ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passività dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.
3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dall'ordinamento dell'autorità di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.
Art. 64. Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi
1. La Banca d'Italia, con riferimento alle misure relative ad attività ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, può disporre che:
a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione e il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinchè la misura consegua i suoi effetti;
b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni, delle attività o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del cessionario fintantochè la misura non sia divenuta efficace;
c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8.
2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), è estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non è disposta e, se già disposta, è ritirata limitatamente alle attività, alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passività in questione.
Art. 65. Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del
2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del
a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o gravanti su di esso;
b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.
3. Fintantochè gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonchè di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 19-bis o una misura di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di una di queste misure non dà di per sè titolo a [163]:
a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa;
ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo;
b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;
c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.
4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando è riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra autorità di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.
5. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo e dell'articolo 68, comma 1, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale nè stato di insolvenza [164].
6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del
Art. 66. Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna
1. La Banca d'Italia può disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a risoluzione.
2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:
a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori;
b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del
c) delle banche centrali [165].
3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese [166].
3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in risoluzione [167].
Art. 67. Limitazione dell'escussione di garanzie
1. La Banca d'Italia può limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attività dell'ente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Il potere di cui al comma 1 non si applica:
a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori;
b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del
c) alle banche centrali in relazione ad attività dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia [168].
3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca d'Italia, assieme alle altre autorità di risoluzione coinvolte, si adopera affinchè le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.
4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Art. 68. Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi
1. La Banca d'Italia può sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonchè di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, può essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una società controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso;
b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi è l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o è comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo;
c) nel caso in cui è stata realizzata o può essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attività, diritti o passività dell'ente sottoposto a risoluzione:
i) tutte le attività e le passività della società controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure
ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinchè gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti.
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori;
b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del
c) le banche centrali [169].
4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, nè subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48.
5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se:
a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario;
b) in assenza di cessione, non è stato applicato il bail-in alle passività che originano dal contratto medesimo.
6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
7. La Banca d'Italia può stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilità conformemente all'articolo 81 del
8. [La Banca d'Italia può disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo] [170].
Art. 68 bis. (Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione) [171]
1. Quando a un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si applicherebbero gli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68, se fosse disciplinato dal diritto italiano, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia può esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano di essere vincolate a quanto previsto dall'articolo 65.
2. La capogruppo italiana di un gruppo bancario assicura che le banche extracomunitarie, le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le società finanziarie aventi sede in uno Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti finanziari da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da parte della Banca d'Italia costituisca causa per l'attivazione di meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti.
3. Non è tenuta al rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
4. La Banca d'Italia può esercitare i poteri di cui agli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche in assenza della clausola di cui al comma 1.
Capo VI
Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri
Art. 69. Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri
1. La Banca d'Italia, nell'assumere decisioni o intraprendere azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene ai seguenti principi e criteri:
a) la cooperazione con autorità di risoluzione, autorità competenti e altre autorità di altri Stati membri al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle decisioni e delle azioni;
b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni sulla stabilità finanziaria e, più in generale, sugli interessi degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo incluse nella vigilanza consolidata;
c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli interessi di un particolare Stato membro;
d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.
Art. 70. Collegi di risoluzione
1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilità, la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità, la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, nonchè la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa [172].
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando è l'autorità di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale partecipano:
a) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società controllate incluse nella vigilanza su base consolidata;
b) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del gruppo;
c) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative;
d) l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri le cui autorità di risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale;
e) i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);
f) le autorità responsabili per la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);
g) l'ABE;
h) su loro richiesta, e in qualità di osservatori, le autorità di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede una banca controllata da una componente del gruppo ovvero in cui quest'ultima ha stabilito una succursale significativa. La partecipazione di queste autorità avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a condizione che esse siano soggette a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77 [173].
1-ter. In qualità di presidente del collegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia:
a) predispone, sentiti gli altri membri del collegio, protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso;
b) coordina tutte le attività del collegio;
c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno;
d) informa i membri del collegio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere di partecipare;
e) decide quali membri e osservatori invitare alle riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e in particolare il possibile impatto sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo restando il diritto delle autorità di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo nel loro Stato membro;
f) tiene prontamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni [174].
1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o una società finanziaria di uno Stato terzo controlla due o più soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le società aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una società avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa è l'autorità di risoluzione della società con attività totali in bilancio più elevate delle altre società del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter [175].
1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma è subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati [176].
2. Per le finalità indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla società estera controllante.
3. Per le finalità indicate al comma 1 le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorità di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.
Art. 71. Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche
1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorità di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca d'Italia, se è l'autorità di risoluzione di una società controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, può chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che può avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta è presentata da un'altra autorità di risoluzione, la Banca d'Italia, quando è autorità di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di fondi propri e passività computabili [177].
2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorità di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed è stata deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del
Art. 72. Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai collegi di risoluzione nei casi e secondo le modalità previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si coordinano, anche mediante scambio di informazioni, quando la Banca d'Italia concorre alla decisione di un collegio avente ad oggetto un'azione di risoluzione.
3. La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.
Art. 73. Scambio di informazioni
1. La Banca d'Italia, quando è autorità di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autorità di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione.
2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un'autorità di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 è effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autorità.
Capo VII
Rapporti con Stati terzi
Art. 74. Riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi
1. Il presente articolo si applica in mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1 della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi.
2. Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo è stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'art. 94, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, la Banca d'Italia vi dà esecuzione adottando, in conformità all'ordinamento italiano, le misure a tal fine necessarie.
3. In mancanza di un collegio europeo di risoluzione o di una decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2 la Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le misure di risoluzione adottate in Stati terzi e dà loro esecuzione in conformità al presente articolo.
4. La Banca d'Italia, sentite le altre autorità di risoluzione facenti parte del collegio europeo di risoluzione se istituito, può decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate in uno Stato terzo quando essa ritiene che:
a) il riconoscimento avrebbe effetti negativi per la stabilità finanziaria in Italia o in un altro Stato membro; o
b) un'azione autonoma di risoluzione a norma dell'art. 75 in relazione a una succursale nell'Unione sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione; o
c) il riconoscimento comporterebbe una disparità di trattamento fra i creditori soggetti alla legge di uno Stato membro e quelli soggetti alla legge dello Stato terzo che si trovano nella medesima posizione giuridica; o
d) il riconoscimento comporterebbe rilevanti implicazioni per le finanze pubbliche dello Stato italiano; o
e) il riconoscimento determinerebbe effetti contrari a principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
5. Per dare attuazione alle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo e riconosciute ai sensi del presente articolo, la Banca d'Italia può:
a) esercitare i propri poteri di risoluzione in relazione a:
i) attività di una società sottoposta a risoluzione nello Stato terzo ubicate in Italia o disciplinate dal diritto italiano;
ii) diritti o passività di una società sottoposta a risoluzione nello Stato terzo contabilizzati dalla succursale italiana o disciplinati dalla legge italiana o in relazione ai quali l'esecuzione può avvenire in Italia;
b) disporre ai sensi degli articoli 40 e 43 la cessione di azioni o altre partecipazioni in una banca autorizzata in Italia e controllata da una società sottoposta a risoluzione nello Stato terzo;
c) esercitare i poteri di cui agli articoli 66, 67 e 68 nei confronti delle parti di un contratto stipulato con una società sottoposta a risoluzione nello Stato terzo o le sue controllate aventi sede legale in Italia; e
d) inibire l'esercizio del diritto di sciogliere o liquidare i contratti stipulati da una società sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, dalle sue controllate aventi sede legale in Italia o altre società del medesimo gruppo, nonchè comunque di ogni altro diritto, incluso quello di invocare la decadenza del beneficio del termine:
i) quando questi diritti sono esercitabili per effetto dell'avvio di un'azione di risoluzione intrapresa nei confronti di una società sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, di una società che la controlla o di altre società del gruppo oppure per effetto di obblighi legislativi e regolamentari relativi alla risoluzione in quello Stato; e
ii) a condizione che le obbligazioni contrattuali principali, comprese quelle di pagamento e di consegna, nonchè la costituzione di garanzie reali, siano regolarmente adempiute.
6. La Banca d'Italia può, se l'interesse pubblico lo esige, sottoporre a risoluzione una società controllante avente sede legale in Italia, esercitando tutti i relativi poteri, quando l'autorità dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da quella società e avente sede legale in quello Stato sussistono i presupposti per la risoluzione secondo l'ordinamento di quest'ultimo. Si applica l'art. 65.
7. Il riconoscimento delle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica l'eventuale assoggettamento a procedure concorsuali ai sensi dell'ordinamento italiano della banca autorizzata in Italia e controllata dalla società sottoposta a risoluzione nello Stato terzo.
Art. 75. Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie
1. Quando una succursale italiana di una banca avente sede legale in uno Stato terzo non è sottoposta a risoluzione in questo Stato oppure ricorre una delle circostanze di cui all'art. 74, comma 4, la Banca d'Italia, se necessario per l'interesse pubblico, può adottare nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:
a) la succursale non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni stabilite per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza o una misura dello Stato terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni o di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non è disposta a, o non è o non sarà probabilmente in grado di adempiere alla scadenza le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori residenti o aventi sede legale nell'Unione Europea o le obbligazioni sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non è stata aperta nè verrà presumibilmente aperta in tempi ragionevoli nello Stato terzo una risoluzione o una procedura concorsuale nei confronti della banca avente sede legale in quello Stato;
c) nello Stato terzo è stata avviata una risoluzione della banca o è stata notificata alla Banca d'Italia l'intenzione dell'autorità di risoluzione dello Stato terzo di avviarla.
2. Nell'adozione delle azioni previste dal comma 1, la Banca d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si attiene, in quanto pertinenti, ai principi di cui all'art. 22, nonchè ai requisiti relativi all'applicazione delle misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV.
3. Si applica l'art. 65.
Art. 76. Cooperazione con le autorità degli Stati terzi
1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca d'Italia può concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dall'ABE con le autorità degli Stati terzi.
2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente articolo possono comprendere disposizioni su:
a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;
b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, nonchè i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
c) lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione delle misure di risoluzione, nonchè per l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo;
e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;
f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.
3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorità di Stati terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di Stati terzi ai sensi dell'art. 33 del
4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.
Art. 77. Scambio di informazioni riservate
1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze scambiano informazioni riservate con le autorità di risoluzione extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorità di risoluzione extracomunitaria è soggetta a obblighi di riservatezza considerati almeno equivalenti a quelli previsti dall'art. 5, ferma restando l'applicabilità del diritto sulla protezione dei dati personali;
b) le informazioni sono necessarie per l'esercizio da parte dell'autorità extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a essa affidate, nonchè utilizzate esclusivamente a tali fini.
2. Se le informazioni in possesso della Banca d'Italia o del Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro Stato membro, esse possono essere comunicate a un'autorità di risoluzione extracomunitaria solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorità di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;
b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini stabiliti dall'autorità di risoluzione dello Stato membro che ha comunicato l'informazione.
3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione Europea.
Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE
Art. 78. Fondi di risoluzione [178]
[1. Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati all'art. 21, in conformità dei principi stabiliti nell'art. 22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o più fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da:
a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato all'art. 81;
b) i contributi straordinari di cui all'art. 83, versati dagli stessi soggetti indicati alla lettera a), quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalità di cui al comma 1;
c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per le finalità di cui al comma 1 e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti;
d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.
2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi.
3. La Banca d'Italia può delegare, in tutto o in parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi del presente Capo.]
Art. 78 bis. (Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico). [179]
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi previsti dal Titolo V, Capo 2, del
2. La Banca d'Italia trasferisce al Fondo di Risoluzione Unico i contributi raccolti dai soggetti indicati dal comma 1, secondo quanto previsto ai sensi del regolamento e dell'accordo ivi citati.
3. I contributi raccolti ai sensi del comma 1 costituiscono - fino al trasferimento di cui al comma 2 - un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che li ha versati. Questo patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente articolo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato i contributi o nell'interesse degli stessi.
Art. 78 ter. (Recupero degli aiuti di Stato). [180]
1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato erogati dal Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell'articolo 19 del
2. La riscossione degli importi dovuti è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di Risoluzione Unico.
3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.
Art. 79. Utilizzo dei fondi di risoluzione [181]
[1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi dell'articolo 80, è disposto dalla Banca d'Italia per una o più delle seguenti finalità e limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV:
a) garantire le attività o le passività dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;
b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività;
c) acquistare attività dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;
e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori conformemente all'articolo 89;
f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando è applicato il bail-in ed è stata disposta l'esclusione di creditori a norma dell'articolo 49, comma 2;
g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri secondo il disposto dell'articolo 84;
h) quando è stata disposta la cessione dell'attività di impresa, per le stesse finalità indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, nè per ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del fondo stabiliti dall'articolo 49.]
Art. 80. Fondi istituiti presso altri soggetti [182]
[1. La Banca d'Italia può disporre che i fondi di risoluzione siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2, si applica intendendosi riferito al soggetto presso cui è istituito il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei fondi di risoluzione, nonchè gli statuti dei soggetti presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformità con il presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.]
Art. 81. Livello-obiettivo della dotazione finanziaria [183]
[1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione è pari all'1 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato [184].
2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformità dell'articolo 82 su base annuale nel modo più uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto prociclico che il loro versamento può avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo.
3. La Banca d'Italia può prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi [185].
4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformità a quanto stabilito dall'articolo 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali è fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.]
Art. 82. Contributi ordinari [186]
[1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'artticolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
2. La Banca d'Italia può prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi. La quota non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo.]
Art. 83. Contributi straordinari [187]
[1. Se la dotazione finanziaria non è sufficiente a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I contributi straordinari sono calcolati in conformità dell'articolo 82, assicurando che il loro ammontare non superi il triplo dell'importo annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
2. La Banca d'Italia può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità del soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non può essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I contributi rinviati in forza del presente comma sono corrisposti anche prima della scadenza del termine di rinvio quando la Banca d'Italia determina che il pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità del soggetto interessato.]
Art. 84. Prestiti dei fondi di risoluzione [188]
[1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando:
a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1;
b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e
c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli.
2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito è commisurato alla percentuale dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario, delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attività del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1 [189].
3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito è inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonchè gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.]
Art. 85. Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri [190]
[1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorità di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70.
2. Quando l'autorità di risoluzione di gruppo è la Banca d'Italia, il piano di finanziamento è proposto da quest'ultima, previa consultazione delle autorità di risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una misura di risoluzione.
3. Il piano di finanziamento riporta:
a) una valutazione delle attività e delle passività delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;
b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo;
c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori;
d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente all'articolo 86, comma 1;
e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di garanzie, nonchè finalità e modalità di erogazione del contributo;
f) i criteri per la determinazione dell'importo che ciascun meccanismo di finanziamento è tenuto a fornire al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);
g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati è chiamato a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le relative modalità di erogazione;
h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai meccanismi di finanziamento;
i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili.
4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il soggetto presso il quale il fondo è istituito affinchè questo provveda a dare attuazione al piano di finanziamento.
5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente articolo, conformemente a i principi stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.]
Art. 86. Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione
1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce è tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a:
a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure
b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività, l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorità.
1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'articolo 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario [191].
2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte.
3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti è effettuata in conformità della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II.
4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non può eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
5. Se una valutazione a norma dell'articolo 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione è superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89.
6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attività d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purchè l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario [192].
7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinchè l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni.
8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.
Titolo VI
SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 87. Trattamento di azionisti e creditori in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali
1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni non possono subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
2. Nell'ipotesi di cessione parziale di diritti, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti hanno diritto di ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione.
Art. 88. Valutazione della differenza di trattamento
1. A seguito delle azioni di risoluzione, un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia effettua senza indugio una valutazione per determinare:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori - incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto se, nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere;
b) l'eventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione.
2. La valutazione indicata al comma 1 è distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa può essere svolta dal medesimo esperto.
3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dell'ente sottoposto a risoluzione.
3-bis. Alle indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 37, commi 7 e 8 [193].
Art. 89. Salvaguardia per azionisti e creditori
1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'articolo 88.
2. La somma indicata al comma 1 è a carico del fondo di risoluzione.
Art. 90. Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
1. Quando è trasferita solo una parte dei diritti, delle attività o delle passività da un ente sottoposto a risoluzione, da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1, lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformità di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando le limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68.
2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti rapporti, indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dalla fonte negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in virtù del diritto straniero o sono da esso disciplinati:
a) accordi di garanzia in virtù dei quali un soggetto è garantito, anche in via condizionata, dai diritti o dalle attività oggetto della cessione, indipendentemente dalla circostanza che la garanzia abbia a oggetto diritti o attività individuati o individuabili sulla base di un patto di rotatività o di meccanismi analoghi;
b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo in proprietà, in virtù dei quali la garanzia dell'adempimento di obblighi specifici è costituita dal trasferimento della piena proprietà di attività dal debitore al beneficiario della garanzia, i quali prevedono che il beneficiario della garanzia ritrasferisca attività in caso di adempimento degli obblighi;
c) accordi di compensazione, in virtù dei quali debiti e crediti tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono essere compensati;
d) accordi di netting;
e) obbligazioni garantite;
f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, mandatario o rappresentante.
Art. 91. Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting
1. Salvo quanto previsto al comma 3, è vietato il trasferimento che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passività che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, è vietata la modifica o l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passività che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
3. È possibile, per assicurare la disponibilità dei depositi protetti:
a) trasferire i depositi protetti soggetti a uno dei contratti menzionati al comma 1, senza trasferire altri diritti, attività o passività soggetti ai medesimi contratti; e
b) trasferire, modificare o estinguere diritti, attività o passività soggetti a uno dei contratti di cui al comma 1, senza trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.
Art. 92. Tutela degli accordi di garanzia
1. Con riferimento alle passività garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprietà, è vietata la cessione separata delle attività a garanzia della passività, del beneficio della garanzia o della passività garantita e la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.
Art. 93. Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite
1. È vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, di alcune soltanto dei diritti, delle attività o delle passività che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.
Art. 94. Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
1. Non sono pregiudicati il funzionamento nè le regole dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli disciplinati dal
a) è disposta la cessione solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività di un ente sottoposto a risoluzione; o
b) sono esercitati i poteri accessori di cui all'articolo 61 per eliminare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire una controparte.
2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1 non comporta la revoca di un ordine di trasferimento in deroga all'articolo 4 del
Art. 95. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice.
2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.
3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
4. Fermo restando il potere di cui all'articolo 67, il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21.
Titolo VII
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 96. Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale
1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresì in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo [194].
1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.
4-bis. La Banca d'Italia può chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del
Art. 97. Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all'art. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del
Art. 98. Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate
1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente Titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonchè le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99. Deroghe
1. Agli enti sottoposti a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività non si applicano:
a) gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonchè le Sezioni II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile;
b) il
2. Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti a risoluzione, dei soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, dell'ente-ponte e del veicolo per la gestione delle attività avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h).
3. In caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o di veicoli per la gestione delle attività:
a) l'operazione è disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;
b) entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.
4. Alle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali è disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attività se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:
a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;
b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonchè le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza.
5. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20, nonchè in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3, anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorchè non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob può stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione può essere rinviata.
6. Se, a seguito della conversione degli strumenti di capitale o del bail-in, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del Testo Unico della Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico della Finanza non sussiste.
7. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorità di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del
Art. 100. Modifiche alla legge fallimentare
1. Al quarto comma dell'articolo 195 del
2. All'articolo 237 della legge fallimentare è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.».
3. L'articolo 240 della legge fallimentare è sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».
Art. 101. Disposizioni penali
1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, è inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.».
2. La violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5, commi 4 e 7, è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
Art. 102. Contenuto dei piani di risoluzione [197]
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente articolo [198].
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) l'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; o
c) l'assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operatività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità in caso di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della risolvibilità;
f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità;
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali, linee di operatività principali e attività della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento;
i) le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;
o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies [199];
q-bis) laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente all'articolo 16-quaterdecies [200];
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca;
s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca può chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attività che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.
Art. 103. Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo [201]
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo è disciplinato dal presente articolo [202].
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione [203];
a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo [204];
a-ter) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione [205];
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati, relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata [206];
c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;
e) indica le modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
4. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
Art. 104. Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo [207].
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, per valutare la risolvibilità di una banca o di un gruppo, sono esaminati [208]:
a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operatività principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;
b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidità e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operatività principali e le funzioni essenziali;
c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualità concordata, nonchè la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operatività principali;
d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture di mercato;
e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operatività principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;
f) la capacità dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;
g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia;
h) la continuità dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operatività principali siano oggetto di cessione;
i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;
l) l'ammontare e la tipologia delle passività ammissibili della banca/gruppo [209];
m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo
n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di società, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business alle componenti del gruppo;
o) quando la valutazione coinvolge una società di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entità del gruppo che sono banche o società finanziarie controllate può esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;
p) la disponibilità, presso le autorità degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione Europea e autorità degli Stati terzi;
q) la possibilità di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione;
r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o più delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;
s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con società controllate stabilite in giurisdizioni diverse;
t) la credibilità dell'uso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di Stati terzi;
u) la possibilità di valutare l'impatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso, nonchè il grado di idoneità delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo.
2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
Art. 105. Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in [210]
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti [211]:
a) la diagnosi dei fattori e dei problemi che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficoltà incontrate;
b) la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine che si intende adottare;
c) il calendario di attuazione di tali misure.
2. Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine possono comprendere:
a) la riorganizzazione delle attività;
b) modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura interna;
c) la dismissione delle attività in perdita;
d) la ristrutturazione delle attività esistenti che possono diventare eccessivamente esposte alla concorrenza;
e) la vendita di attività o di linee di business.
Art. 106. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
Art. 107. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[4] Lettera inserita dall'art. 1 del
[5] Lettera inserita dall'art. 1 del
[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[7] Lettera inserita dall'art. 1 del
[8] Lettera inserita dall'art. 1 del
[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 del
[10] Lettera sostituita dall'art. 2 del
[11] Lettera inserita dall'art. 1 del
[12] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[13] Lettera inserita dall'art. 1 del
[14] Lettera inserita dall'art. 1 del
[15] Lettera inserita dall'art. 1 del
[16] Lettera inserita dall'art. 1 del
[17] Lettera inserita dall'art. 1 del
[18] Lettera inserita dall'art. 1 del
[19] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[20] Lettera inserita dall'art. 1 del
[21] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[22] Lettera inserita dall'art. 1 del
[23] Lettera inserita dall'art. 1 del
[24] Lettera inserita dall'art. 1 del
[25] Lettera inserita dall'art. 1 del
[26] Lettera inserita dall'art. 1 del
[27] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[28] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[29] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[30] Lettera inserita dall'art. 1 del
[31] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[32] Lettera inserita dall'art. 1 del
[33] Lettera inserita dall'art. 1 del
[34] Lettera inserita dall'art. 1 del
[35] Articolo inserito dall'art. 1 del
[36] Comma così modificato dall'art. 1 del
[37] Comma così modificato dall'art. 1 del
[38] Comma così modificato dall'art. 1 del
[39] Comma così modificato dall'art. 1 del
[40] Articolo inserito dall'art. 1 del
[41] Comma così modificato dall'art. 1 del
[42] Comma così modificato dall'art. 1 del
[43] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[44] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[45] Comma così modificato dall'art. 1 del
[46] Comma così modificato dall'art. 1 del
[47] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[48] Comma così modificato dall'art. 1 del
[49] Comma così modificato dall'art. 1 del
[50] Comma così modificato dall'art. 1 del
[51] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[52] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[53] Comma così modificato dall'art. 1 del
[54] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[55] Articolo inserito dall'art. 1 del
[56] Comma così modificato dall'art. 1 del
[57] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[58] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[59] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[60] Comma così modificato dall'art. 1 del
[61] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[62] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[63] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[64] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[65] Comma così modificato dall'art. 1 del
[66] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[67] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[68] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[69] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[70] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[71] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[72] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[73] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[74] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[75] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[76] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[77] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[78] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[79] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[80] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[81] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[82] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[83] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[84] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[85] Il Capo II-bis, artt. 16 bis - 16 quaterdecies, è stato inserito dall'art. 1 del
[86] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[87] Comma inserito dall'art. 1 del
[88] Comma abrogato dall'art. 1 del
[89] Articolo inserito dall'art. 1 del
[90] Comma così modificato dall'art. 1 del
[91] Comma così modificato dall'art. 1 del
[92] Comma così modificato dall'art. 1 del
[93] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[94] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[95] Comma così modificato dall'art. 1 del
[96] Comma così modificato dall'art. 1 del
[97] Comma così modificato dall'art. 1 del
[98] Comma così modificato dall'art. 1 del
[99] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del
[100] Comma così modificato dall'art. 1 del
[101] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[102] Comma così modificato dall'art. 1 del
[103] Comma inserito dall'art. 1 del
[104] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[105] Comma così modificato dall'art. 1 del
[106] Comma così modificato dall'art. 1 del
[107] Comma così modificato dall'art. 1 del
[108] Comma così modificato dall'art. 1 del
[109] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[110] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[111] Comma così modificato dall'art. 1 del
[112] Comma così modificato dall'art. 1 del
[113] Comma così modificato dall'art. 1 del
[114] Comma così modificato dall'art. 1 del
[115] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[116] Numero così modificato dall'art. 1 del
[117] Comma così modificato dall'art. 1 del
[118] Articolo inserito dall'art. 1 del
[119] Comma così modificato dall'art. 1 del
[120] Comma così modificato dall'art. 1 del
[121] Comma abrogato dall'art. 1 del
[122] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[123] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[124] Comma così modificato dall'art. 369 del
[125] Comma così modificato dall'art. 369 del
[126] Comma così modificato dall'art. 1 del
[127] Comma così modificato dall'art. 1 del
[128] Comma così modificato dall'art. 369 del
[129] Articolo inserito dall'art. 1 del
[130] Comma così modificato dall'art. 1 del
[131] Comma così modificato dall'art. 369 del
[132] Comma così modificato dall'art. 1 del
[133] Lettera inserita dall'art. 1 del
[134] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[135] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[136] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[137] Comma così modificato dall'art. 1 del
[138] Lettera inserita dall'art. 1 del
[139] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[140] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[141] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[142] Numero aggiunto dall'art. 1 del
[143] Comma inserito dall'art. 1 del
[144] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[145] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[146] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[147] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[148] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[149] Comma così modificato dall'art. 1 del
[150] Comma così modificato dall'art. 1 del
[151] Comma così modificato dall'art. 1 del
[152] Comma così modificato dall'art. 1 del
[153] Comma inserito dall'art. 1 del
[154] Comma inserito dall'art. 1 del
[155] Comma inserito dall'art. 1 del
[156] Comma inserito dall'art. 1 del
[157] Comma inserito dall'art. 1 del
[158] Comma inserito dall'art. 1 del
[159] Comma inserito dall'art. 1 del
[160] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[161] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[162] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[163] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[164] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[165] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[166] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[167] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[168] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[169] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[170] Comma abrogato dall'art. 1 del
[171] Articolo inserito dall'art. 1 del
[172] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[173] Comma inserito dall'art. 1 del
[174] Comma inserito dall'art. 1 del
[175] Comma inserito dall'art. 1 del
[176] Comma inserito dall'art. 1 del
[177] Comma così modificato dall'art. 1 del
[178] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[179] Articolo inserito dall'art. 1 del
[180] Articolo inserito dall'art. 1 del
[181] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[182] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[183] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[184] Comma così modificato dall'art. 2 del
[185] Comma così modificato dall'art. 2 del
[186] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[187] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[188] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[189] Comma così modificato dall'art. 2 del
[190] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[191] Comma inserito dall'art. 2 del
[192] Comma così modificato dall'art. 2 del
[193] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[194] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[195] Comma inserito dall'art. 1 del
[196] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[197] Rubrica così modificata dall'art. 1 del
[198] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[199] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[200] Lettera inserita dall'art. 1 del
[201] Rubrica così modificata dall'art. 1 del
[202] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[203] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[204] Lettera inserita dall'art. 1 del
[205] Lettera inserita dall'art. 1 del
[206] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[207] Rubrica così modificata dall'art. 1 del
[208] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[209] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[210] Rubrica così modificata dall'art. 1 del
[211] Alinea così modificato dall'art. 1 del