Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.3 boschi e foreste |
Data: | 30/10/2014 |
Numero: | 178 |
Sommario |
Art. 1 . Definizioni |
Art. 2 . Autorità competente |
Art. 3 . Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT |
Art. 4 . Registro degli operatori |
Art. 5 . Consulta FLEGT e Timber Regulation |
Art. 6 . Sanzioni |
Art. 7 . Disposizioni finanziarie |
§ 5.3.36 - D.Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178.
Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
(G.U. 10 dicembre 2014, n. 286)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della
Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al
2. Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di «dichiarazione in dogana» è quella prevista dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia.
Art. 2. Autorità competente
1. L'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorità nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.
2. L'autorità nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui all'articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del
3. L'autorità nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del
4. L'autorità nazionale competente, informata la Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del
5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del
Art. 3. Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT
1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, è messa a disposizione dell'autorità nazionale competente, preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea.
2. L'autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore.
3. L'Autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del
4. Nelle more della realizzazione dell'interoperabilità prevista dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalità per l'effettuazione concomitante dei controlli, le strutture dell'autorità nazionale competente collaborano con quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'effettuazione delle verifiche merceologiche dei carichi.
5. Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite l'entità, determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 5.
Art. 4. Registro degli operatori
1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al
2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
Art. 5. Consulta FLEGT e Timber Regulation
1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione del
2. Alla Consulta partecipano:
a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
f) due rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, individuati con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;
h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individuati con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;
i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa ritenga utile coinvolgere, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. La Consulta è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque almeno una volta l'anno.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.
6. Al fine di meglio raccordare le attività di controllo sul taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta fornisce supporto all'autorità nazionale competente per la soluzione di criticità, per la ricerca di priorità ed in generale per le attività che fanno capo alla stessa Autorità nazionale competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti:
a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attività connesse all'attuazione dei regolamenti;
b) esame di eventuali criticità che dovessero emergere nelle attività di attuazione dei regolamenti;
c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l'esercizio delle attività prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione;
d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi;
e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche promuovendo la realizzazione di banche dati.
Art. 6. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del
3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.
8. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17, primo comma, della
9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.
10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5 dell'articolo 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui all'articolo 10 del
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 6, comma 10, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.