Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 13/12/2023 |
Numero: | 2859 |
Sommario |
Art. 1. Il punto di accesso unico europeo |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Trasmissione volontaria di informazioni |
Art. 4. Elenco degli organismi di raccolta |
Art. 5. Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti |
Art. 6. Cibersicurezza |
Art. 7. Funzionalità dell’ESAP |
Art. 8. Accesso alle informazioni tramite l’ESAP |
Art. 9. Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP |
Art. 10. Qualità delle informazioni |
Art. 11. Compiti dell’ESMA |
Art. 12. Monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento dell’ESAP |
Art. 13. Riesame |
Art. 14. Esercizio della delega |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 13.2.190 - Regolamento 13 dicembre 2023, n. 2859.
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
(G.U.U.E. 20 dicembre 2023)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) Un accesso agevole e strutturato ai dati è importante affinché i responsabili decisionali, gli investitori professionali e al dettaglio, le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni sociali e ambientali come pure altri portatori di interessi nell’economia e nella società prendano decisioni d’investimento fondate, informate e responsabili sul piano ambientale e sociale, che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. La messa a disposizione di fonti di informazione affidabili e sistematizzate è altresì di particolare rilevanza per i ricercatori e gli operatori del mondo accademico, che svolgono ricerche empiriche o teoriche sui mercati finanziari. Garantire un accesso più agevole alle informazioni pubbliche, tra cui quelle fornite su base volontaria, è necessario anche per aumentare le opportunità di crescita, visibilità e innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). L’impiego di spazi comuni di dati a livello dell’Unione in settori cruciali, compreso quello finanziario, persegue lo scopo di fornire un accesso agevole a fonti di informazione affidabili in tali settori.
(2) Nella sua comunicazione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» («piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali»), la Commissione ha proposto di migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (European single access point – ESAP). La comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l’UE («Strategia in materia di finanza digitale») ha tracciato in termini generali le modalità con cui l’Unione potrebbe promuovere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare come promuovere la finanza basata sui dati. Successivamente, nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia di finanziamento della transizione verso un’economia sostenibile», la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell’economia dell’Unione, nel contesto del Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019.
(3) Affinché la finanza sostenibile contribuisca alla realizzazione della transizione verde dell’economia dell’Unione, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori, in modo che questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine, è necessario migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie di soggetti quali le società, le imprese e gli istituti finanziari. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell’istituire una piattaforma centralizzata, l’ESAP, che dia accesso elettronico pubblico a tutte le informazioni pertinenti.
(4) L’ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti che sono state rese pubbliche e che sono pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità, escludendo tuttavia le informazioni commerciali. Tale accesso è necessario per soddisfare la crescente domanda di prodotti finanziari investibili e diversificati che rientrano nel quadro ambientale, sociale e di governance e per incanalare i capitali verso tali prodotti. L’ESAP è concepito come una piattaforma orientata al futuro che dovrebbe consentire l’inclusione di informazioni pubbliche pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità derivanti da futuri atti legislativi dell’Unione, come una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la
(5) Gli investitori, i partecipanti al mercato, i consulenti, il mondo accademico e il pubblico in generale possono essere interessati ad ottenere informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità, distinte da quelle che devono essere rese pubbliche a norma del diritto dell’Unione, qualora un soggetto renda tali informazioni accessibili al pubblico. Le PMI in particolare potrebbero voler rendere pubblicamente accessibile un maggior numero di informazioni per diventare maggiormente visibili ai potenziali investitori e quindi aumentare e diversificare le opportunità di finanziamento. Inoltre i partecipanti al mercato potrebbero voler fornire più informazioni rispetto a quelle prescritte dal diritto dell’Unione. L’ESAP dovrebbe pertanto fornire accesso alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità rese pubbliche su base volontaria da qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro, qualora tale soggetto scelga di rendere tali informazioni accessibili tramite l’ESAP. Tali informazioni potrebbero essere trasmesse su base volontaria una volta che siano garantite la solidità operativa e l’efficienza dell’ESAP, il che avverrebbe in ogni caso dopo la presentazione della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione, il funzionamento e l’efficacia dell’ESAP. Le informazioni trasmesse su base volontaria dovrebbero essere chiaramente identificate come tali.
(6) Le informazioni trasmesse su base volontaria dovrebbero mirare a essere uniformi in termini di formato e comparabili in termini di sostanza, valore, utilità e affidabilità a quelle trasmesse su base obbligatoria. Per garantire una maggiore comparabilità e utilizzabilità delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP su base volontaria, l’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal
(7) L’ESAP non dovrebbe creare alcun nuovo obbligo di informativa in termini di contenuto, ma dovrebbe invece basarsi sugli obblighi stabiliti negli atti legislativi dell’Unione di cui all’allegato del presente regolamento. È importante evitare la duplicazione delle comunicazioni, in modo da evitare l’imposizione di oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi ai soggetti, in particolare le PMI.
(8) Anche le informazioni storiche dovrebbero poter essere incluse nell’ESAP al fine di aumentare la disponibilità e la comparabilità delle informazioni. Le informazioni storiche dovrebbero comprendere le informazioni rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la richiesta di trasmissione all’ESAP. Al fine di garantire serie coerenti e complete di informazioni storiche, la capacità di rendere accessibili informazioni storiche tramite l’ESAP dovrebbe rimanere una prerogativa degli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell’Unione.
(9) L’ESAP dovrebbe essere istituito con un calendario ambizioso, adottando nel contempo misure intermedie per garantirne la solidità operativa e l’efficienza. In particolare, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per l’attuazione tecnica dell’ESAP e per la raccolta di informazioni da mettere in atto negli Stati membri. Lo sviluppo dell’ESAP dovrebbe avere una fase iniziale di 12 mesi, per concedere agli Stati membri e all’ESMA tempo sufficiente per istituire l’infrastruttura informatica e testarla sulla base della raccolta di un numero limitato di flussi di informazioni. Successivamente, lo sviluppo dell’ESAP dovrebbe gradualmente integrare, nel tempo, un numero aggiuntivo di flussi di informazioni e funzionalità a un ritmo che consenta uno sviluppo solido ed efficiente dell’ESAP. Il funzionamento dell’ESAP dovrebbe essere valutato periodicamente nel corso della sua attuazione e del suo funzionamento al fine di consentire eventuali adeguamenti per soddisfare le esigenze dei suoi utenti e garantirne l’efficienza tecnica.
(10) Le informazioni che devono essere rese pubblicamente accessibili tramite l’ESAP dovrebbero essere raccolte da organismi di raccolta designati al fine di raccogliere le informazioni che i soggetti sono tenuti a rendere pubbliche o da organismi di raccolta designati per la raccolta di informazioni trasmesse dai soggetti su base volontaria. Al fine di garantire il funzionamento pieno ed efficiente in termini di costi dell’ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell’ESAP in modo automatizzato attraverso un’unica interfaccia per programmi applicativi (application programming interface – API). Gli organismi di raccolta dovrebbero attingere, per quanto possibile, alle esistenti procedure e infrastrutture di raccolta delle informazioni, a livello di Unione e nazionale, per la trasmissione di informazioni all’ESAP senza indebito ritardo. Non dovrebbe sussistere l’obbligo di rendere accessibili le informazioni tramite l’ESAP prima che tali informazioni siano rese pubbliche a norma degli atti legislativi settoriali dell’Unione applicabili. Allo scopo di rendere le informazioni accessibili tramite l’ESAP, gli organismi di raccolta dovrebbero conservare le informazioni trasmesse dai soggetti o generate dagli stessi organismi di raccolta, a meno che il diritto dell’Unione non preveda già adeguati meccanismi di archiviazione alternativi. Gli organismi di raccolta non dovrebbero essere tenuti a costruire nuovi sistemi di archiviazione laddove sia possibile fare affidamento sugli esistenti meccanismi dell’Unione o nazionali per la conservazione delle informazioni. Gli Stati membri dovrebbero designare almeno un organismo per la raccolta di informazioni trasmesse dai soggetti su base volontaria, che potrebbero essere gli stessi organismi che raccolgono le informazioni trasmesse dai soggetti su base obbligatoria.
(11) Ai fini di un funzionamento efficiente in termini di costi, gli organismi di raccolta dovrebbero poter delegare i loro compiti a terzi. Tale delega dovrebbe essere soggetta a garanzie adeguate e non dovrebbe essere esercitata in misura tale da far sì che l’organismo di raccolta diventi semplicemente una «società fantasma». Non dovrebbe essere possibile delegare il compito di adottare una decisione discrezionale per rifiutare o rimuovere informazioni manifestamente inadeguate, abusive o estranee all’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, ciò non esclude che un delegato possa procedere a tale rifiuto o rimozione conformemente a una tale decisione discrezionale dell’organismo di raccolta.
(12) Affinché le informazioni rese accessibili al pubblico tramite l’ESAP siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero metterle a disposizione in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente. I formati per dati estraibili non prevedono necessariamente che le informazioni siano strutturate in modo tale da essere leggibili meccanicamente, mentre i formati leggibili meccanicamente sono formati di file strutturati in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto, e la struttura interna di tali dati. Entrambi i formati dovrebbero essere aperti per consentire un utilizzo il più ampio possibile. I formati aperti dovrebbero essere intesi come indipendenti dalla piattaforma e messi a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo delle informazioni in essi contenute. È opportuno che le AEV, mediante il comitato congiunto, elaborino progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, che specifichino le caratteristiche dei formati leggibili meccanicamente e dei formati per dati estraibili e tengano conto di eventuali tendenze o norme tecnologiche in evoluzione. Per garantire che i soggetti trasmettano le informazioni nel formato corretto e risolvere eventuali problemi tecnici da essi riscontrati, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatizzate in conformità al presente regolamento e fornire assistenza, ove necessario, ai soggetti che trasmettono le informazioni.
(13) È opportuno che i soggetti che trasmettono le informazioni e i metadati agli organismi di raccolta continuino a essere responsabili dell’esattezza e della completezza delle informazioni nella lingua in cui sono trasmesse e dell’affidabilità di tali informazioni e metadati. Conformemente ai principi di minimizzazione dei dati e di protezione dei dati, i soggetti dovrebbero garantire che non siano inclusi dati personali nelle informazioni trasmesse, fatta eccezione per i casi in cui tali dati costituiscono un elemento necessario delle informazioni sulle attività economiche dei soggetti, compreso il caso in cui la denominazione del soggetto corrisponde al nome del titolare. Qualora le informazioni trasmesse contengano dati personali, i soggetti dovrebbero garantire che per la divulgazione di tali dati personali sussista una delle condizioni di liceità per il trattamento di cui al
(14) L’obiettivo dell’ESMA è tutelare l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia del sistema finanziario per l’economia dell’Unione, i suoi cittadini e le sue imprese. In tale contesto l’ESMA contribuisce in particolare a garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il funzionamento ordinato dei mercati finanziari. A tale autorità è affidato, tra gli altri, il compito di migliorare la tutela degli investitori. Di conseguenza, il compito di istituire e gestire l’ESAP dovrebbe essere affidato all’ESMA.
(15) Al fine di consentire ai soggetti e al pubblico di individuare gli organismi di raccolta che forniscono informazioni all’ESAP, l’ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web e tenere aggiornato un elenco degli organismi di raccolta. Ove sia necessario apportare modifiche all’elenco, tali modifiche dovrebbero essere effettuate nei tempi più brevi possibili.
(16) L’ESAP potrebbe essere soggetto a violazioni della riservatezza, rischi di integrità e rischi connessi alla sua disponibilità e alla disponibilità delle informazioni in esso trattate. Tali rischi comprendono incidenti, errori, attacchi dolosi ed eventi naturali, e devono essere riconosciuti come rischi operativi. L’ESMA e gli organismi di raccolta dovrebbero attuare politiche adeguate e proporzionate, comprese revisioni periodiche, per garantire che l’ESAP protegga le informazioni trattate e funzioni rispettando gli standard più adeguati.
(17) Al fine di facilitare la ricerca, l’individuazione, il reperimento e l’utilizzo dei dati, l’ESMA dovrebbe garantire che l’ESAP offra una serie di funzionalità, tra cui una funzione di ricerca, un servizio di traduzione automatica e la possibilità di estrarre le informazioni, nonché caratteristiche di accessibilità digitale previste per le persone ipovedenti o le persone con disabilità che hanno specifiche necessità di accesso. La funzione di ricerca dovrebbe essere offerta in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e basarsi quanto meno sui metadati forniti ai sensi degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato del presente regolamento. L’interfaccia utente e la funzione di ricerca dell’ESAP dovrebbero essere concepite in modo che siano di maggior facilità d’uso possibile, con un alto grado di comparabilità dei dati, e in modo da soddisfare un’ampia gamma di potenziali utenti, quali investitori professionali e al dettaglio, istituzioni accademiche e organizzazioni della società civile.
(18) L’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili al pubblico tramite l’ESAP può migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere lo sviluppo di servizi nuovi che combinano e utilizzano tali informazioni. Di conseguenza è necessario, ove giustificato da un obiettivo di interesse pubblico, consentire l’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP per finalità diverse da quelle per le quali tali informazioni sono state redatte. Tali utilizzo e riutilizzo delle informazioni dovrebbero, ciononostante, essere soggetti a condizioni oggettive e non discriminatorie. Dovrebbero inoltre applicarsi se del caso condizioni corrispondenti a quelle stabilite nelle licenze standard aperte ai sensi della
(19) Le informazioni nella disponibilità dell’ESAP dovrebbero essere rese accessibili al pubblico in maniera tempestiva. Pertanto, le informazioni fornite all’ESAP dagli organismi di raccolta dovrebbero essere rese accessibili tramite l’ESAP senza indebito ritardo e, in ogni caso, nei tempi più brevi possibili. Al fine di garantire una qualità uniforme delle informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero effettuare convalide automatizzate e rifiutare le informazioni trasmesse che non sono conformi ai requisiti richiesti. Le convalide automatizzate non dovrebbero riguardare il contenuto delle informazioni. Oltre alle convalide automatizzate, gli organismi di raccolta dovrebbero rifiutare o rimuovere le informazioni se constatano, ad esempio dopo aver ricevuto informazioni da un portatore di interessi, che esse non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o che includono contenuti manifestamente inadeguati o abusivi. Gli organismi di raccolta non sono tenuti a verificare manualmente o automaticamente che le informazioni non rientrino nell’ambito di applicazione del presente regolamento o che siano manifestamente inadeguate o abusive. I soggetti dovrebbero rimanere responsabili dei contenuti. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli altri obblighi che gli organismi di raccolta potrebbero avere a norma di altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.
(20) L’ESAP dovrebbe fornire agli utenti l’accesso alle informazioni gratuitamente e su base non discriminatoria e dovrebbe consentire agli utenti di ricercare le informazioni, accedervi e scaricarle tramite l’ESAP. Tuttavia, al fine di proteggere l’ESMA da un onere finanziario eccessivo in relazione ai costi sostenuti per soddisfare le esigenze di eventuali utenti intensivi, l’ESMA dovrebbe essere autorizzata a generare entrate. Di conseguenza, in deroga al principio generale secondo cui le informazioni dovrebbero essere accessibili gratuitamente, l’ESMA dovrebbe essere autorizzata a imporre commissioni per servizi specifici, compresi i servizi con costi di manutenzione o supporto elevati dovuti a ricerche e download di volumi molto consistenti di informazioni o all’elevata frequenza di accesso alle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP, in particolare se tali informazioni sono utilizzate a fini commerciali. Eventuali commissioni imposte non dovrebbero tuttavia superare i costi sostenuti dall’ESMA per la fornitura di tali servizi specifici. Le eventuali commissioni riscosse dovrebbero essere destinate al funzionamento generale dell’ESAP. Alcuni utenti, tra cui il mondo accademico e le organizzazioni della società civile, non dovrebbero essere soggetti a commissioni. Il calcolo delle commissioni dovrebbe essere trasparente e basarsi su principi chiari.
(21) Al fine di promuovere l’innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire a integrare i mercati dei capitali nell’Unione, convogliare gli investimenti verso attività sostenibili e accrescere l’efficienza a favore di consumatori e imprese, l’ESAP dovrebbe migliorare l’accesso alle informazioni pubbliche che potrebbero comprendere dati personali. L’ESAP dovrebbe tuttavia migliorare l’accesso soltanto ai dati personali che sono trattati in virtù di un obbligo legale o, qualora l’informazione sia resa pubblica volontariamente, soltanto a quei dati personali che sono trattati per motivi leciti ai sensi del
(22) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del
(23) La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 2022 (9).
(24) Al fine di costruire e mantenere la fiducia del pubblico nell’ESAP e di tutelare ciascun soggetto dall’alterazione indebita delle sue informazioni, gli organismi di raccolta dovrebbero garantire l’integrità dei dati e la credibilità della fonte delle informazioni trasmesse dai soggetti. In particolare, gli organismi di raccolta dovrebbero garantire livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni trasmesse dai soggetti che saranno messe a disposizione e rese accessibili tramite l’ESAP. Per «non disconoscibilità delle informazioni» si intende che al soggetto dovrebbero essere fornite garanzie ragionevoli del fatto che la trasmissione è andata a buon fine e che il destinatario dispone di una prova dell’identità del soggetto. Per conseguire tali obiettivi potrebbe essere utilizzato un sigillo elettronico qualificato ai sensi del
(25) Affinché le informazioni accessibili tramite l’ESAP siano comparabili nel tempo, gli utenti dovrebbero avere accesso anche a informazioni passate, incluse le informazioni storiche. Salvo disposizione contraria contenuta negli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato del presente regolamento, l’ESAP dovrebbe fornire accesso alle informazioni per un periodo di tempo ragionevole. A tal fine l’ESMA dovrebbe garantire che i dati personali non siano conservati né resi accessibili tramite l’ESAP più a lungo di quanto previsto dal diritto dell’Unione e, in ogni caso, per periodi superiori a cinque anni, salvo disposizione contraria contenuta negli atti legislativi dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(26) Gli organismi di raccolta dovrebbero informare l’ESMA di eventuali difficoltà pratiche sostanziali individuate in relazione allo svolgimento dei loro compiti. L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE e l’EIOPA, dovrebbe monitorare il funzionamento dell’ESAP e pubblicare una relazione annuale al riguardo, al fine di garantire che vi sia trasparenza in merito a potenziali problemi e che, ove necessario, possano essere adottate misure adeguate. L’elaborazione della relazione annuale sul funzionamento dell’ESAP da parte dell’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE e l’EIOPA, contribuirà inoltre a garantire il coinvolgimento delle autorità competenti e la consultazione di altri portatori di interessi attraverso la task force, il gruppo o il comitato ad hoc, a seconda dei casi, che sarà istituito dall’ESMA.
(27) Data la pertinenza della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione, il funzionamento e l’efficacia dell’ESAP per l’eventuale adozione di un atto delegato mirante a rinviare l’inclusione nell’ESAP di informazioni per le quali non è ancora richiesta la trasmissione agli organismi di raccolta a norma del presente regolamento in applicazione della
(28) Al fine di rinviare, ove necessario, l’inclusione nell’ESAP di determinate informazioni che dovrebbero essere rese accessibili tramite l’ESAP, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla data a decorrere dalla quale tali informazioni dovrebbero essere trasmesse per essere rese accessibili tramite l’ESAP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(29) Al fine di garantire il trattamento agevole delle informazioni ricevute o redatte dagli organismi di raccolta e messe a disposizione dell’ESAP, è necessario stabilire taluni requisiti chiari e dettagliati che specifichino il formato e i metadati di tali informazioni e quali organismi di raccolta dovrebbero raccoglierle. Per garantire la qualità delle informazioni trasmesse all’ESAP dagli organismi di raccolta, è inoltre necessario definire le caratteristiche delle convalide automatizzate da effettuare in merito a ciascuna informazione trasmessa dai soggetti agli organismi di raccolta, incluse le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato da associare a tali informazioni, ove richiesto dagli organismi di raccolta. Al fine di garantire l’utilizzo e il riutilizzo dei dati tramite l’ESAP, è necessario definire un elenco delle licenze aperte standard designate. Per facilitare la ricerca, l’individuazione e il reperimento dei dati in maniera tempestiva, è necessario definire anche le caratteristiche dell’API e dei metadati da predisporre. Dovrebbero inoltre essere messi a punto requisiti aggiuntivi per funzioni di ricerca efficienti, quali lo specifico identificativo della persona giuridica del soggetto, la classificazione del tipo di informazioni trasmesse dal soggetto e le dimensioni del soggetto per categoria. A tal fine le AEV, attraverso il comitato congiunto, dovrebbero elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Nell’elaborare le norme tecniche di attuazione le AEV, attraverso il comitato congiunto, dovrebbero consultare preventivamente gli organismi di raccolta e analizzare in particolare i potenziali costi e benefici associati. Inoltre, l’ESMA dovrebbe poter elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni. Tali progetti di norme tecniche di attuazione consentirebbero un accesso globale e interoperabile alle informazioni dei soggetti. Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alle informazioni sulla sostenibilità, è opportuno che le AEV, tramite il comitato congiunto, si coordinino con il gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) in merito all’elaborazione di tali progetti di norme. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del
(30) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia contribuire all’integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell’Unione fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sui soggetti e sui loro prodotti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31) L’ESAP è la prima azione del nuovo piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali e una realizzazione concreta della strategia in materia di finanza digitale. L’ESAP è pertanto un importante progetto di comune interesse europeo nel settore della finanza digitale. Di conseguenza è opportuno ottenere il massimo finanziamento possibile dal programma Europa digitale istituito dal
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Il punto di accesso unico europeo
1. Entro il 10 luglio 2027 l’ESMA istituisce e gestisce un punto di accesso unico europeo (European single access point – ESAP) che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:
a) le informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o a norma di qualsiasi altro atto dell’Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP;
b) le informazioni che qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro sceglie di rendere accessibili tramite l’ESAP su base volontaria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, e che sono menzionate negli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o in qualsiasi altro atto dell’Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non sono trasmesse agli organismi di raccolta al fine di renderle accessibili sull’ESAP prima della data di applicazione dell’obbligo di trasmettere tali informazioni a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o a norma di altri atti dell’Unione giuridicamente vincolanti che prevedano un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP.
3. Gli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell’Unione possono mettere a disposizione dell’ESAP informazioni storiche a decorrere dalla data di applicazione dell’obbligo di trasmettere le informazioni all’ESAP a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o a norma di altri atti dell’Unione giuridicamente vincolanti che prevedano un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica:
a) tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a); o
b) che trasmette su base volontaria informazioni a un organismo di raccolta a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP;
2) «organismo di raccolta»: un organo, organismo o agenzia dell’Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2;
3) «formato per dati estraibili»: qualsiasi formato aperto quale definito all’articolo 2, punto 14), della
4) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all’articolo 2, punto 13), della
5) «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all’articolo 3, punto 27), del
6) «interfaccia per programmi applicativi» o «API»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;
7) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l’utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
8) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del
9) «informazioni storiche»: le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), che sono state rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell’obbligo di trasmettere tali informazioni all’ESAP;
10) «comitato congiunto»: il comitato di cui all’articolo 54 del
Art. 3. Trasmissione volontaria di informazioni
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, un soggetto può trasmettere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), all’organismo di raccolta dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP.
Nel trasmettere tali informazioni all’organismo di raccolta, il soggetto:
a) assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati indicanti che esse sono rese accessibili tramite l’ESAP su base volontaria;
b) assicura che le informazioni siano accompagnate da metadati che specifichino se le informazioni contengono dati personali;
c) assicura che le informazioni siano accompagnate dai metadati necessari per il funzionamento della funzione di ricerca dell’ESAP di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
d) utilizza un formato per dati estraibili per trasmettere le informazioni;
e) garantisce che le informazioni trasmesse rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
f) garantisce che le informazioni non includano alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui i dati personali sono richiesti a norma del diritto dell’Unione o nazionale o costituiscono un elemento necessario delle informazioni in merito alle attività economiche del soggetto.
2. Entro il 9 gennaio 2030, ciascuno Stato membro designa almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse su base volontaria e ne dà notifica all’ESMA.
3. Le autorità europee di vigilanza istituite dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (collettivamente «AEV») elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare tutti gli aspetti seguenti:
a) i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1;
b) ove applicabile, i formati o i modelli specifici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni in conformità del paragrafo 1.
4. Nell’elaborare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3, le AEV tengono conto delle norme già esistenti negli atti legislativi settoriali dell’Unione corrispondenti, in particolare delle norme specificamente concepite per le PMI.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2028.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del
Le AEV, tramite il comitato congiunto, adottano orientamenti destinati ai soggetti al fine di garantire la correttezza dei metadati trasmessi, comprese le condizioni relative all’inclusione di dati personali nelle trasmissioni volontarie.
5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 contengano dati personali, i soggetti garantiscono che qualsiasi trattamento di tali dati sia fondato su una delle condizioni di liceità per il trattamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del
Art. 4. Elenco degli organismi di raccolta
L’ESMA pubblica un elenco degli organismi di raccolta, che contiene l’identificatore uniforme di risorse di ciascun organismo di raccolta sul portale web di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
L’ESMA garantisce che tale elenco sia mantenuto aggiornato e notifica alla Commissione qualsiasi modifica a tale elenco.
Art. 5. Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità dei soggetti
1. Gli organismi di raccolta provvedono a quanto segue:
a) raccolgono le informazioni trasmesse dai soggetti;
b) conservano le informazioni trasmesse dai soggetti o generate dagli organismi di raccolta stessi e, se del caso, si basano sulle procedure e sulle infrastrutture esistenti per la conservazione delle informazioni;
c) effettuano convalide tecniche automatizzate delle informazioni trasmesse dai soggetti al fine di verificare se le informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
i) sono state presentate utilizzando un formato per dati estraibili o, se del caso, il formato leggibile meccanicamente indicato in uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), a norma del quale le informazioni sono trasmesse;
ii) i metadati relativi alle informazioni, specificati a norma del paragrafo 10, lettera e), del presente articolo e, ove applicabile, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono disponibili e completi;
iii) sono accompagnate, se necessario, da un sigillo elettronico qualificato;
d) non impongono, per l’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP, condizioni diverse da quelle corrispondenti alle condizioni stabilite nelle licenze aperte standard di cui all’articolo 9;
e) predispongono l’API e mettono a disposizione dell’ESAP, gratuitamente ed entro i termini applicabili, le informazioni, i metadati relativi a tali informazioni e, se necessario, il sigillo elettronico qualificato;
f) nella misura in cui ciò rientra nelle competenze tecniche dell’organismo di raccolta, forniscono assistenza ai soggetti che trasmettono le informazioni almeno in relazione alla procedura di trasmissione, rifiuto e ritrasmissione;
g) garantiscono che le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione dell’ESAP per almeno 10 anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
Ai fini della lettera g) del primo comma del presente paragrafo, e conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, gli organismi di raccolta adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che, qualora i metadati che accompagnano le informazioni trasmesse facciano riferimento a dati personali, tali informazioni non siano conservate al fine di essere messe a disposizione dell’ESAP, né siano rese accessibili tramite l’ESAP, per un periodo superiore a cinque anni, salvo altrimenti disposto negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Gli organismi di raccolta possono rifiutare le informazioni trasmesse dai soggetti qualora le informazioni siano manifestamente inadeguate, abusive o estranee all’ambito delle informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Gli organismi di raccolta rimuovono le informazioni rese accessibili tramite l’ESAP che ritengono manifestamente inadeguate, abusive o estranee all’ambito delle informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
3. Gli organismi di raccolta rifiutano le informazioni trasmesse dai soggetti qualora dalle convalide automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo risulti che le informazioni non sono conformi ai requisiti di cui a tale lettera o, se del caso, sulla base delle notifiche ricevute a norma dell’articolo 10, paragrafo 2.
4. Gli organismi di raccolta notificano ai soggetti il rifiuto o la rimozione delle informazioni e i relativi motivi entro un termine ragionevole.
5. Qualora le informazioni trasmesse da un soggetto a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), siano rifiutate o rimosse da un organismo di raccolta, tale soggetto rettifica e ritrasmette le informazioni senza indebito ritardo. L’organismo di raccolta notifica all’ESMA se le informazioni sono rifiutate, rimosse o sostituite a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
I soggetti possono scegliere di trasmettere le informazioni una sola volta e a un solo organismo di raccolta. La trasmissione e l’eventuale ritrasmissione delle informazioni, unitamente ai metadati pertinenti che le accompagnano, sono effettuate allo stesso organismo di raccolta.
6. I soggetti sono responsabili della completezza e dell’esattezza delle informazioni nella lingua in cui sono trasmesse nonché dei metadati pertinenti che le accompagnano, che trasmettono agli organismi di raccolta. In particolare, i soggetti sono responsabili di identificare la presenza di dati personali nelle informazioni che trasmettono all’organismo di raccolta, unitamente ai metadati pertinenti che le accompagnano e indicano se le informazioni contengono dati personali.
7. Per quanto riguarda le informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli organismi di raccolta non esercitano il diritto del costitutore di una banca dati, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), né altri diritti di proprietà intellettuale in modo tale da impedire o limitare l’utilizzo e il riutilizzo dei contenuti della banca dati a norma dell’articolo 9 del presente regolamento.
8. Un organismo di raccolta può delegare i compiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g), e ai paragrafi 3 e 4 a una persona giuridica disciplinata dal diritto di uno Stato membro o a un organo o organismo dell’Unione («delegato»). Tali deleghe assumono la forma di un accordo scritto che specifica i compiti da delegare e le condizioni del loro svolgimento («accordo di delega»).
Le condizioni stabilite nell’accordo di delega garantiscono che:
a) il delegato non abbia conflitti di interesse;
b) il delegato non utilizzi le informazioni ottenute in modo improprio o anticoncorrenziale o per scopi diversi da quelli indicati nell’accordo di delega;
c) il delegato assicuri la protezione delle informazioni conformemente all’articolo 6 in relazione ai compiti delegati;
d) il delegato informi regolarmente l’organismo di raccolta in merito all’esecuzione generale dei compiti delegati;
e) senza indebito ritardo, il delegato informi l’organismo di raccolta di eventuali inadempienze nell’esecuzione di un compito delegato.
L’organismo di raccolta rimane responsabile di tutti i compiti che delega, compresa la messa a disposizione dell’ESMA di tutte le informazioni di cui questa abbia bisogno in relazione a un compito delegato.
La responsabilità dell’organismo di raccolta non è pregiudicata dal fatto che l’organismo di raccolta abbia delegato compiti a terzi. L’organismo di raccolta non delega i suoi compiti in misura tale da non poter più essere considerato un organismo di raccolta.
L’organismo di raccolta garantisce che qualsiasi delega sia esercitata in modo efficiente sotto il profilo dei costi e che, per quanto possibile, la delega sia utilizzata per consentire che le procedure e le infrastrutture di raccolta esistenti continuino ad applicarsi ai fini dell’ESAP.
L’organismo di raccolta notifica all’ESMA qualsiasi accordo di delega che conclude.
9. Gli organismi di raccolta garantiscono livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni trasmesse dai soggetti per essere rese accessibili tramite l’ESAP. Al fine di garantire tali livelli, gli Stati membri possono consentire agli organismi di raccolta di esigere che le informazioni trasmesse dai soggetti per essere rese accessibili tramite l’ESAP siano accompagnate da un sigillo elettronico qualificato.
10. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano tutti gli aspetti seguenti:
a) le modalità di esecuzione delle convalide tecniche automatizzate di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per ciascun tipo di informazioni trasmesse dai soggetti;
b) le caratteristiche del sigillo elettronico qualificato di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente articolo e al paragrafo 9 del presente articolo;
c) le licenze aperte standard di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
d) le caratteristiche dell’API da predisporre ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
e) le caratteristiche dei metadati necessari per la funzione di ricerca dell’ESAP di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dei metadati di cui al paragrafo 6 del presente articolo e di tutti gli altri metadati necessari per il funzionamento dell’ESAP;
f) i termini di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo;
g) l’elenco indicativo e le caratteristiche dei formati accettabili come formati per dati estraibili e formati leggibili meccanicamente di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo.
11. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 10, le AEV tengono conto delle norme già esistenti negli atti legislativi settoriali dell’Unione corrispondenti, in particolare delle norme specificamente concepite per le PMI.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del
12. Gli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell’Unione che mettono a disposizione dell’ESAP informazioni storiche conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, provvedono a quanto segue:
a) preparano tali informazioni in un formato per dati estraibili;
b) accompagnano tali informazioni con metadati che specificano gli elementi seguenti:
i) i nomi o le denominazioni del soggetto;
ii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c);
iii) se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b);
c) specificano che le informazioni sono informazioni storiche.
In deroga al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, le informazioni storiche non sono rese accessibili tramite l’ESAP per un periodo superiore a cinque anni.
Art. 6. Cibersicurezza
L’ESMA mette in atto per l’ESAP una politica in materia di sicurezza informatica efficace e proporzionata e garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, integrità e non disconoscibilità delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP, nonché di protezione dei dati personali. L’ESMA può effettuare riesami periodici della politica in materia di sicurezza informatica e della situazione della cibersicurezza dell’ESAP alla luce dell’evoluzione delle tendenze e degli ultimi sviluppi in materia di cibersicurezza a livello internazionale e dell’Unione.
Art. 7. Funzionalità dell’ESAP
1. L’ESMA garantisce che l’ESAP disponga quanto meno delle funzionalità seguenti:
a) un portale web con un’interfaccia di facile utilizzo, che tenga conto delle esigenze di accesso delle persone con disabilità, per consentire l’accesso alle informazioni tramite l’ESAP in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
b) un’API che consenta un facile accesso alle informazioni tramite l’ESAP;
c) una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione;
d) un visualizzatore di informazioni;
e) un servizio di traduzione automatica delle informazioni reperite;
f) un servizio di download che consenta di scaricare anche grandi quantità di dati;
g) un servizio di notifica che informi gli utenti della presenza di eventuali nuove informazioni tramite l’ESAP;
h) la presentazione delle informazioni trasmesse su base volontaria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), in modo tale che:
i) possano essere chiaramente distinte dalle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
ii) se del caso, gli utenti siano informati del fatto che le informazioni non soddisfano necessariamente tutti i requisiti applicabili alle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e che non saranno necessariamente aggiornate nel tempo.
2. L’ESMA garantisce che l’ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 10 luglio 2028. L’ESMA garantisce che l’ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettera h), entro il 9 gennaio 2030.
3. La funzione di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo consente una ricerca sulla base dei metadati seguenti:
a) i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni;
b) l’identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
c) il tipo di informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o su base volontaria a norma della lettera b) di tale paragrafo;
d) la data e l’ora in cui le informazioni sono state trasmesse dal soggetto all’organismo di raccolta;
e) la data o il periodo cui si riferiscono le informazioni;
f) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
g) il paese della sede legale della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni;
h) il settore o i settori industriali delle attività economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni;
i) l’organismo di raccolta responsabile della raccolta delle informazioni;
j) la lingua in cui sono state trasmesse le informazioni.
4. Le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano gli aspetti seguenti:
a) le caratteristiche dell’API di cui al paragrafo 1, lettera b);
b) lo specifico identificativo della persona giuridica di cui al paragrafo 3, lettera b);
c) la classificazione dei tipi di informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c);
d) le categorie delle dimensioni dei soggetti di cui al paragrafo 3, lettera f);
e) la caratterizzazione dei settori industriali di cui al paragrafo 3, lettera h).
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del
Art. 8. Accesso alle informazioni tramite l’ESAP
1. Al fine di promuovere la trasparenza e il buon funzionamento dei mercati dei capitali dell’Unione, l’ESMA garantisce che l’accesso alle informazioni tramite l’ESAP sia fornito senza discriminazioni e che gli utenti abbiano accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni tramite l’ESAP
2. L’ESMA, tuttavia, addebita commissioni per servizi specifici che presentano costi elevati di manutenzione e di supporto o che comportano la ricerca e il download di volumi elevati di informazioni. Tali commissioni non superano i costi diretti sostenuti dall’ESMA per la fornitura di tali servizi. Le commissioni riscosse per tali servizi sono destinate al funzionamento generale dell’ESAP.
3. L’ESMA può richiedere agli utenti dei servizi per i quali addebita commissioni a norma del paragrafo 2 di compilare una dichiarazione digitale.
4. In deroga al paragrafo 2 l’ESMA consente a tutti i soggetti seguenti di avere accesso diretto, immediato e gratuito alle informazioni tramite l’ESAP nella misura necessaria affinché questi ultimi possano assolvere le responsabilità, i mandati e gli obblighi rispettivi:
a) qualsiasi istituzione, organo o organismo dell’Unione;
b) qualsiasi autorità competente designata da uno Stato membro a norma di un atto legislativo dell’Unione;
c) qualsiasi membro del sistema statistico europeo ai sensi dell’articolo 4 del
d) qualsiasi membro del Sistema europeo di banche centrali;
e) le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
f) qualsiasi istituzione, organo o organismo governativo di uno Stato membro;
g) qualsiasi istituto di istruzione e formazione, esclusivamente a scopi di ricerca, le università, gli organi di informazione e le organizzazioni non governative, nella misura in cui l’accesso alle informazioni è necessario per lo svolgimento dei loro compiti;
h) i soggetti che forniscono e utilizzano informazioni tramite l’ESAP per adempiere ai loro obblighi normativi.
5. Ai fini del paragrafo 2 l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la natura e la portata dei servizi specifici per i quali possono essere addebitate commissioni, nonché la struttura di tali commissioni.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del
6. L’ESMA pubblica e rende facilmente accessibile sul sito web dell’ESAP la struttura delle commissioni, le soglie di volume, se del caso, e le tariffe. L’ESMA riesamina le soglie di volume e le tariffe su base annuale.
Art. 9. Utilizzo e riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP
1. Né l’ESMA né gli organismi di raccolta sono responsabili dell’accesso, dell’utilizzo o del riutilizzo delle informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta e rese accessibili tramite l’ESAP.
2. I dati personali accessibili tramite l’ESAP sono utilizzati e riutilizzati in conformità del
3. L’ESMA garantisce che l’utilizzo e il riutilizzo delle informazioni accessibili tramite l’ESAP non siano soggetti a condizioni, fatto salvo il caso in cui tali condizioni soddisfino i requisiti seguenti:
a) sono obiettive e non discriminatorie;
b) sono giustificate da motivi relativi a un obiettivo di interesse pubblico;
c) se del caso, in funzione del tipo di informazioni, corrispondono alle condizioni stabilite in licenze aperte standard ai sensi dell’articolo 2, punto 5), della
4. L’utilizzo e il riutilizzo a fini regolamentari e non commerciali delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP non sono limitati dai soggetti che trasmettono le loro informazioni per la pubblicazione sulla base di un diritto sui generis di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE.
Art. 10. Qualità delle informazioni
1. L’ESMA effettua convalide automatizzate per verificare se tutte le informazioni fornite all’ESAP dagli organismi di raccolta sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
Se le informazioni fornite dall’organismo di raccolta sono state trasmesse da un soggetto, l’ESMA può effettuare le convalide automatizzate sulla base di un campione. Tali convalide automatizzate non differiscono da quelle effettuate dagli organismi di raccolta a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).
2. L’ESMA predispone processi tecnici adeguati per notificare automaticamente a un organismo di raccolta i casi in cui le informazioni fornite non siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). In caso di inosservanza di tali obblighi, i soggetti sono responsabili delle informazioni. L’organismo di raccolta dà notifica al soggetto nei casi in cui le informazioni siano state rifiutate e comunica i motivi di tale rifiuto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4.
3. L’ESMA può effettuare ulteriori controlli per quanto concerne la qualità dei dati, la loro integrità e la prova della loro origine. Sulla base dei risultati di tali controlli, l’ESMA può notificare agli organismi di raccolta le carenze individuate e sospendere l’accessibilità alle informazioni tramite l’ESAP.
Art. 11. Compiti dell’ESMA
1. L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE e l’EIOPA:
a) assicura che le informazioni fornite dagli organismi di raccolta, previa trasmissione da parte dei soggetti, siano rese accessibili tramite l’ESAP senza indebiti ritardi;
b) fornisce assistenza agli organismi di raccolta;
c) garantisce che l’ESAP sia accessibile ogni mese almeno per il 97 % del tempo, esclusi i casi di manutenzione programmata e di aggiornamenti dei contenuti e delle pagine, nel cui caso occorre informare gli utenti in modo chiaro dell’interruzione dei servizi forniti dall’ESAP e della sua probabile durata;
d) consulta, se del caso, gli organismi di raccolta per affrontare questioni comuni e principi di condotta comuni, e in particolare per discutere in merito agli aspetti seguenti:
i) la gestione quotidiana dell’ESAP;
ii) lo sviluppo e l’attuazione di una politica per la qualità e, se del caso, di accordi sui livelli di servizio tra l’ESMA e gli organismi di raccolta;
iii) le condizioni di finanziamento dell’ESAP, comprese le situazioni in cui possono essere addebitate commissioni e il calcolo di tali commissioni;
iv) le minacce esistenti e potenziali in relazione alla cibersicurezza;
v) l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP in relazione a qualsiasi delega di compiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 8;
e) monitora l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP e riferisce annualmente in proposito alla Commissione, come specificato all’articolo 12.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA assicura, mediante l’istituzione di una task force, di un gruppo o di un comitato ad hoc, a seconda dei casi, che gli esperti e i portatori di interessi pertinenti siano consultati per fornire consulenza e sostegno in merito all’attuazione tecnica dell’ESAP. L’ESMA può inoltre consultare il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del
3. A meno che ciò non sia necessario per agevolare l’accesso alle informazioni fornite dagli organismi di raccolta e per attuare i requisiti del presente regolamento, l’ESMA non conserva informazioni contenenti dati personali fatta eccezione per il trattamento automatico, intermedio e transitorio. L’ESMA adotta le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali tramite l’ESAP sia effettuato conformemente al
4. L’ESMA garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme al quadro giuridico per la protezione dei dati personali trattati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione.
Art. 12. Monitoraggio dell’attuazione e del funzionamento dell’ESAP
1. L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE e l’EIOPA, monitora il funzionamento dell’ESAP quanto meno sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 2 e pubblica una relazione annuale sul funzionamento dell’ESAP, che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Gli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) il numero di visitatori, di ricerche e di download;
b) i tipi di informazioni visualizzate e scaricate, in percentuale;
c) le commissioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e gli importi addebitati dall’ESMA;
d) la percentuale di ricerche che portano a una visualizzazione o a un download per tipo di informazioni e accesso;
e) l’importo e la percentuale di informazioni leggibili meccanicamente accessibili tramite l’ESAP e l’importo e la percentuale di visualizzazioni e download leggibili meccanicamente;
f) la quota di notifiche in forza delle convalide automatizzate di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
g) qualsiasi malfunzionamento o incidente significativo che incida sul funzionamento o sulle prestazioni generali dell’ESAP;
h) una valutazione dell’accessibilità, della qualità, dell’utilizzabilità, dell’affidabilità e della tempestività delle informazioni accessibili tramite l’ESAP;
i) una valutazione del conseguimento degli obiettivi dell’ESAP, tenendo conto dell’evoluzione del suo utilizzo e dei flussi di informazioni all’interno dell’Unione;
j) una valutazione della soddisfazione degli utenti finali;
k) un raffronto con sistemi analoghi di paesi terzi.
3. Prima di presentare la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA consulta la task force, il gruppo o il comitato ad hoc da istituire a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento e può consultare il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del
Art. 13. Riesame
1. Entro il 10 gennaio 2029 la Commissione, in stretta cooperazione con l’ESMA e tenendo conto delle relazioni annuali di cui all’articolo 12, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione, il funzionamento e l’efficacia dell’ESAP.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 affronta i punti seguenti:
a) le sfide tecniche cui devono far fronte i soggetti e gli organismi di raccolta nell’attuazione dell’ESAP;
b) l’efficacia del sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni ai fini dell’ESAP;
c) la resilienza operativa dell’ESAP ai rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’affidabilità delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP, anche mediante sigilli elettronici qualificati;
d) i costi sostenuti dai soggetti e dagli organismi di raccolta, compresa una valutazione volta a stabilire se gli organismi di raccolta che sono autorità competenti abbiano aumentato i loro contributi per le attività di vigilanza in ragione dei costi sostenuti a causa dell’ESAP;
e) i costi sostenuti dall’ESMA in qualità di gestore dell’ESAP e del regime di finanziamento dell’ESAP;
f) l’impatto dell’ESAP sull’accesso del pubblico alle informazioni dei soggetti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità;
g) l’impatto dell’ESAP sulla visibilità dei soggetti presso gli investitori transfrontalieri, compresa la visibilità delle PMI;
h) l’impatto dell’ESAP sulla posizione di mercato dei fornitori privati di dati nell’Unione;
i) l’interoperabilità dell’ESAP con piattaforme globali analoghe;
j) l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP in relazione alla delega di compiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 8.
3. Tenendo conto del valore aggiunto, delle sfide tecniche e dei costi previsti, la relazione di cui al paragrafo 1 include un’analisi costi-benefici connessa alla futura inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento di eventuali informazioni pertinenti non ancora accessibili tramite l’ESAP al momento dell’elaborazione della relazione, con una conseguente carenza di dati.
La relazione contiene inoltre raccomandazioni sullo sviluppo futuro dell’ESAP.
4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 14 recante modifica degli atti legislativi dell’Unione di cui al secondo comma del presente paragrafo al fine di rinviare l’inclusione nell’ESAP di informazioni per le quali la trasmissione all’ESAP non è ancora richiesta o consentita a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di un massimo di 36 mesi se nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione conclude che vi sono prove di gravi e diffuse difficoltà per quanto riguarda gli elementi elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.
Gli atti legislativi dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono:
- il
- il
- il
- il
- il
- il
- il
- il
- il
- la
- la
- la
- la
- la
- la direttiva 2011/61/UE (articolo 69 ter);
- la direttiva 2013/36/UE (articolo 116 bis);
- la direttiva 2014/59/UE (articolo 128 bis);
- la direttiva 2014/65/UE (articolo 87 bis);
- la
- la
- la
- la
Art. 14. Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione della relazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1.
3. La delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 15. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) GU C 290 del 29.7.2022, pag. 58.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) GU C 307 del 12.8.2022, pag. 3.
(10)
(11)
(12)
(13) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(14)
(15) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(16)
(17) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
ALLEGATO
Elenco degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento
PARTE A — REGOLAMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
PARTE B — DIRETTIVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
9. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della
10. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la
11. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
12. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
13.
14.
15.
16.