§ 46.9.214 - D.M. 9 settembre 2022, n. 168.
Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:09/09/2022
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Domanda di partecipazione
Art. 3.  Bando di concorso
Art. 4.  Riserve di posti, preferenze e precedenze
Art. 5.  Commissioni esaminatrici
Art. 6.  Organi di supporto alla Commissione esaminatrice
Art. 7.  Valutazione dei titoli
Art. 8.  Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 9.  Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
Art. 10.  Trattamento dei dati personali
Art. 11.  Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva
Art. 12.  Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte
Art. 13.  Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte
Art. 14.  Adempimenti delle prove scritte
Art. 15.  Svolgimento delle prove orali
Art. 16.  Processo verbale delle operazioni di esame
Art. 17.  Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove e agli accertamenti
Art. 18.  Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi
Art. 19.  Prova preselettiva
Art. 20.  Archivio informatico dei quesiti
Art. 21.  Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi
Art. 22.  Svolgimento della prova preselettiva
Art. 23.  Formazione e approvazione della graduatoria della prova preselettiva
Art. 24.  Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
Art. 25.  Composizione delle commissioni per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
Art. 26.  Prove d'esame
Art. 27.  Titoli valutabili
Art. 28.  Prove d'esame
Art. 29.  Titoli valutabili
Art. 30.  Prove d'esame
Art. 31.  Titoli valutabili
Art. 32.  Formazione ed approvazione della graduatoria
Art. 33.  Prove d'esame
Art. 34.  Titoli valutabili
Art. 35.  Prove d'esame
Art. 36.  Titoli valutabili
Art. 37.  Prove d'esame
Art. 38.  Titoli valutabili
Art. 39.  Prove d'esame
Art. 40.  Titoli valutabili
Art. 41.  Ambito di applicazione
Art. 42.  Presentazione della domanda
Art. 43.  Nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico
Art. 44.  Requisiti di partecipazione
Art. 45.  Verifica e accertamento dei requisiti
Art. 46.  Cause di esclusione dal concorso
Art. 47.  Titoli valutabili
Art. 48.  Prove d'esame
Art. 49.  Cause di esclusione dal concorso
Art. 50.  Domande di partecipazione
Art. 51.  Titoli valutabili
Art. 52.  Prove d'esame
Art. 53.  Cause di esclusione dal concorso
Art. 54.  Prove d'esame
Art. 55.  Titoli valutabili
Art. 56.  Cause di esclusione dal concorso
Art. 57.  Prove d'esame
Art. 58.  Titoli valutabili
Art. 59.  Cause di esclusione dai concorsi
Art. 60.  Prova scritta
Art. 61.  Titoli valutabili
Art. 62.  Formazione ed approvazione delle graduatorie
Art. 63.  Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità
Art. 64.  Requisiti attitudinali
Art. 65.  Ambito di applicazione
Art. 66.  Articolazione dei corsi e delle attività formative
Art. 67.  Piano della formazione
Art. 68.  Incarichi di insegnamento
Art. 69.  Assenze
Art. 70.  Sessioni straordinarie
Art. 71.  Comitati di vigilanza
Art. 72.  Ambito di applicazione
Art. 73.  Giuramento e obblighi
Art. 74.  Articolazione e finalità dei corsi
Art. 75.  Organizzazione e gestione dei corsi
Art. 76.  Commissioni degli esami e delle altre prove
Art. 77.  Commissione degli esami finali
Art. 78.  Valutazione degli esami e delle altre prove
Art. 79.  Esame finale
Art. 80.  Attribuzione del giudizio di idoneità
Art. 81.  Individuazione dei profili professionali dei frequentatori
Art. 82.  Graduatoria finale
Art. 83.  Finalità didattiche
Art. 84.  Articolazione del corso
Art. 85.  Finalità, durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo
Art. 86.  Criteri di impiego applicativo
Art. 87.  Note valutative
Art. 88.  Finalità didattiche e articolazione del corso
Art. 89.  Finalità didattiche e articolazione del corso
Art. 90.  Periodo applicativo
Art. 91.  Finalità didattiche e articolazione dei corsi
Art. 92.  Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia
Art. 93.  Articolazione del percorso di tirocinio operativo
Art. 94.  Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo
Art. 95.  Verifica finale del tirocinio operativo
Art. 96.  Finalità e articolazione del corso
Art. 97.  Esame finale
Art. 98.  Graduatoria finale
Art. 99.  Durata e contenuti dei corsi
Art. 100.  Ammissione, frequenza e modalità di svolgimento
Art. 101.  Valutazione del profitto
Art. 102.  Aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato attraverso formazione specialistica
Art. 103.  Corsi di perfezionamento e di specializzazione
Art. 104.  Disciplina applicabile
Art. 105.  Ambito di applicazione
Art. 106.  Prove d'esame
Art. 107.  Commissione degli esami e delle altre prove
Art. 108.  Commissione unica d'esame
Art. 109.  Giudizio di idoneità al servizio di polizia
Art. 110.  Graduatoria finale
Art. 111.  Durata del corso
Art. 112.  Prove d'esame
Art. 113.  Esame finale
Art. 114.  Graduatoria finale
Art. 115.  Durata e finalità
Art. 116.  Esame finale
Art. 117.  Tirocinio applicativo
Art. 118.  Graduatoria finale
Art. 119.  Durata del corso
Art. 120.  Prove d'esame
Art. 121.  Esame finale
Art. 122.  Graduatoria finale
Art. 123.  Durata e finalità
Art. 124.  Esame finale
Art. 125.  Tirocinio applicativo
Art. 126.  Durata e finalità dei corsi
Art. 127.  Esame finale
Art. 128.  Applicazione pratica
Art. 129.  Durata, articolazione e finalità del corso
Art. 130.  Prove d'esame
Art. 131.  Esame finale
Art. 132.  Durata e finalità del corso
Art. 133.  Prove d'esame
Art. 134.  Esame finale
Art. 135.  Disposizione transitoria
Art. 136.  Abrogazioni
Art. 137.  Disposizioni finali e di rinvio in materia di concorsi
Art. 138.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 46.9.214 - D.M. 9 settembre 2022, n. 168.

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonchè dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.

(G.U. 7 novembre 2022, n. 260)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

     Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare:

     gli articoli 6, comma 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato;

     gli articoli 6-bis, commi 2 e 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato, nonchè le modalità di formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare:

     gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, 25-ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici;

     gli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, e 25- ter, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante «Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di Stato» e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, rispettivamente, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

     Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26;

     Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'"Ordinamento della professione di psicologo»;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria», convertito dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, e, in particolare, l'articolo 5;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

     Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, che, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, ha istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare:

     gli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 3, 6, comma 1, lettera b), 31, comma 3, e 46, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, nonchè del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato;

     gli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, e 47, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia;

     gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo;

     l'articolo 57, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

     Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

     Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2020, recante «Numero e competenze dei servizi, degli uffici e delle divisioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza» e, in particolare, l'articolo 74, comma 1, lettera b), che stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato garantisce il coordinamento e l'unità di indirizzo delle attività degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante «Regolamento degli Istituti di istruzione»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante «Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370, recante «Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante «Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15»;

     Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, recante «Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato»;

     Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;

     Ritenuto di dover disciplinare, mediante l'adozione di un unico regolamento, ai fini di un'organica disciplina della materia, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei predetti ruoli e carriere, dei corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale, dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica dei funzionari della Polizia di Stato, nonchè le modalità di espressione del giudizio di idoneità al servizio di polizia e l'individuazione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato;

     Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     Udito il parere n. 1197/2022 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2022;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. DAGL 7569 P- del 26 agosto 2022;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Parte I

Modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli e delle carriere del personale della polizia di stato e per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto

Titolo I

Disposizioni generali e comuni

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. La Parte I del presente regolamento disciplina:

     a) le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, per l'accesso:

     1) alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 3, 31, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

     2) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

     3) ai ruoli degli agenti e assistenti ed agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

     b) le modalità di svolgimento delle altre procedure di reclutamento per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

     c) le modalità di svolgimento dei concorsi interni, per l'accesso:

     1) alla carriera dei funzionari di Polizia ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000;

     2) alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 334 del 2000;

     3) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

     4) ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

     d) la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

 

Capo I

Procedure

 

     Art. 2. Domanda di partecipazione

     1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» per i concorsi pubblici e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno per i concorsi interni esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sulla pagina web istituzionale della Polizia di Stato, per i concorsi pubblici (da ora in poi: sito), ovvero sul portale «Doppiavela», per i concorsi interni (da ora in poi: sito), secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.

     2. La presentazione della domanda è effettuata mediante accesso al portale dei concorsi della Polizia di Stato (da ora in poi: portale) con le modalità indicate dal bando di concorso, ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso. I candidati già appartenenti alla Polizia di Stato possono utilizzare, ai medesimi fini, la casella di posta elettronica corporate.

     4. Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve munirsi di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di carta di identità elettronica (CIE) o di altra modalità di accesso certificata prevista dal bando di concorso.

     5. Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve dichiarare:

     a) il cognome ed il nome;

     b) il luogo e la data di nascita;

     c) il codice fiscale;

     d) il possesso della cittadinanza italiana;

     e) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione;

     f) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

     g) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

     h) di non essere:

     1) stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

     2) stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;

     3) o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;

     i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui è stato o sarà conseguito. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, ad eccezione dei settori del servizio sanitario, di psicologia e di supporto logistico-amministrativo, il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche, indicate nella Tabella 1, inerente al settore per il quale il candidato concorre, assolve al requisito del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado; in tale caso il diploma di laurea non è valutato come titolo;

     l) il possesso delle abilitazioni e specializzazioni richieste, con l'indicazione della data nelle quali sono state o saranno conseguite;

     m) il possesso dell'iscrizione ad albi o elenchi professionali ovvero la data di presentazione della relativa istanza di iscrizione;

     n) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

     o) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;

     p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento;

     q) il settore o il profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici;

     r) la specializzazione utile quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, qualora in possesso di più titoli di specializzazione compresi tra quelli individuati dal bando di concorso;

     s) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

     6. Nella domanda di partecipazione al concorso interno, il candidato deve dichiarare, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), f), g), h), numeri 1) e 3), i), o) del comma 5, e nelle lettere l), m), q) e r), ove richiesto, del medesimo comma 5:

     a) l'Ufficio o il Reparto presso il quale presta servizio;

     b) l'ente matricolare di riferimento;

     c) il punteggio conseguito nei rapporti informativi nel periodo indicato dal bando;

     d) di non aver riportato le sanzioni disciplinari previste come causa di esclusione dal bando di concorso;

     7. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.

     8. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

 

     Art. 3. Bando di concorso

     1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

     2. I concorsi pubblici sono indetti su base nazionale e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avviso di pubblicazione sul sito; i bandi relativi ai concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione sul sito.

     3. Nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1, oltre ai requisiti di partecipazione richiesti, sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso suddivisi, per i concorsi per l'accesso al ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per ciascun settore e profilo professionale, con la precisazione che è possibile presentare domanda di partecipazione solo con riferimento ad un profilo professionale tra quelli messi a concorso. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, il bando deve indicare anche il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo;

     b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera e);

     c) i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dal concorso;

     d) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;

     e) i documenti prescritti;

     f) il titolo di studio richiesto e le eventuali specializzazioni, abilitazioni all'esercizio professionale e le iscrizioni ai relativi albi;

     g) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione sul sito del diario delle prove che ha valore di notifica a tutti gli effetti;

     h) il numero dei candidati da convocare per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;

     i) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

     l) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche maggiormente diffuse, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     m) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

     n) i titoli valutabili e i relativi punteggi, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nel presente regolamento per ciascun concorso e le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione;

     o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, nonchè i termini e le modalità della loro presentazione;

     p) gli esercizi che i candidati devono eseguire per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e alla carriera dei funzionari di Polizia;

     q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

     Art. 4. Riserve di posti, preferenze e precedenze

     1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di categorie di cittadini.

     2. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

     3. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976.

     4. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 3 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.

     5. Nei concorsi pubblici, a parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.

     6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 3 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.

     7. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, ai candidati inseriti nella stessa.

     8. I candidati che superano tutte le fasi concorsuali devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso con le modalità indicate dal bando di concorso. L'omessa presentazione o indicazione nella domanda di partecipazione al concorso della documentazione, entro i termini stabiliti, determina la mancata valutazione dei titoli.

 

     Art. 5. Commissioni esaminatrici

     1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai Titoli II e III sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte:

     a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia e per il concorso per la promozione a vice questore aggiunto: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;

     b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica dirigenziale non superiore a primo dirigente tecnico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;

     c) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due medici della carriera dei medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione è integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico, esperto nelle specializzazioni indicate nel bando di concorso;

     d) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da un medico della carriera dei medici veterinari della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;

     e) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado;

     f) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o qualifiche equiparate che la presiede, da due funzionari della Polizia di Stato di cui uno appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia ed uno alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica, rispettivamente, non inferiore a vice questore aggiunto e a direttore tecnico capo, da due docenti di scuola secondaria di secondo grado nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso e da uno o più esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale della Polizia di Stato;

     g) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente;

     h) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico;

     i) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado;

     l) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado.

     2. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale delle commissioni esaminatrici.

     3. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto in lingua inglese e, ove non sia già componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.

     4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.

     5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

     6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'articolo 25 possono avvalersi di personale di supporto.

     7. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.

     8. Il presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.

     9. La disciplina dei lavori delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli ed alle carriere della Polizia di Stato è contenuta nelle apposite «Linee guida» adottate con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

 

     Art. 6. Organi di supporto alla Commissione esaminatrice

     1. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unità, può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quelli della Commissione esaminatrice e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a cinquecento candidati.

     2. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, ovvero da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     3. Nei concorsi interni, se la prova orale è svolta con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2, possono essere costituiti, a livello regionale o interregionale, con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno o più nuclei territoriali di supporto alla Commissione esaminatrice composti, ciascuno, da due funzionari, di cui uno della carriera dei funzionari di Polizia e uno della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore e qualifiche equiparate. I nuclei territoriali hanno compiti di organizzazione, vigilanza e logistica e sono responsabili del regolare svolgimento delle operazioni connesse all'espletamento, in ciascuna sede d'esame, presso gli uffici della Questura, della prova orale, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice.

 

     Art. 7. Valutazione dei titoli

     1. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorchè aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso.

     2. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.

     3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.

     4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneità psico-fisica ed attitudinale, qualora previsti.

     5. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalità indicate dal bando di concorso.

     6. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza mette a disposizione della Commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato, se non già in possesso dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     7. Ai fini della valutazione dei titoli professionali, per i concorsi interni, si applicano i seguenti criteri:

     a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purchè non siano stati svolti nel medesimo contesto temporale;

     b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;

     c) tra due o più servizi contemporanei è valutato solo quello più favorevole al candidato;

     d) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per il ruolo o la carriera per la quale si concorre.

     8. Non sono in ogni caso oggetto di valutazione:

     a) i titoli che non sono previsti dal bando di concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e riportati nella scheda di validazione compilata dall'Ente matricolare di competenza e sottoscritta dal candidato;

     b) i servizi anteriori e i titoli di studio prodromici a quelli eventualmente prescritti per l'accesso al concorso;

     c) le attestazioni di lodevole servizio;

     d) le attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione.

 

     Art. 8. Formazione ed approvazione della graduatoria

     1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta, o nelle prove scritte, con il voto ottenuto nella prova orale, ove prevista, e il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'articolo 32.

     2. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato nei concorsi pubblici e nei concorsi interni, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.

     3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso.

     4. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e sono dichiarati i vincitori del concorso.

     5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio conseguito.

     6. Per i concorsi pubblici, il decreto di cui al comma 3 è pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per i concorsi interni, il medesimo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

     7. Fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 18, i vincitori dei concorsi pubblici e delle altre procedure di reclutamento per agente e agente tecnico sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per allievo agente, allievo agente tecnico, allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per commissario, commissario tecnico, medico e medico veterinario.

     8. I vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico mantengono la qualifica posseduta fino al termine del rispettivo corso di formazione.

     9. I vincitori dei concorsi interni per vice ispettore e vice ispettore tecnico conseguono, rispettivamente, la nomina ad allievo vice ispettore, allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori del concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario.

 

     Art. 9. Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

     1. La Commissione esaminatrice e i comitati di vigilanza, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile. La Commissione esaminatrice stabilisce, altresì, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei punteggi da attribuire.

     2. Prima dell'inizio della prova orale sono formulati i quesiti da sottoporre ai candidati, secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialità delle prove.

     3. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

     4. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilità dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente regolamento, la accessibilità delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali con i limiti di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

 

     Art. 10. Trattamento dei dati personali

     1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalità di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonchè con modalità analogiche.

     2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.

     3. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

 

Capo II

Adempimenti concorsuali

 

     Art. 11. Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva

     1. I questionari, individualmente sigillati, sono scelti dai candidati all'atto dell'ingresso nell'aula di esame, contestualmente al modulo, consegnato dal personale incaricato dal Servizio concorsi del Dipartimento della pubblica sicurezza, sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non è ammesso alcun segno nelle altre caselle.

     2. Il presidente della Commissione esaminatrice o un altro componente, ultimato l'ingresso dei candidati, dà lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.

     3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati è autorizzata dalla Commissione esaminatrice.

     4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che viola tali disposizioni è escluso dal concorso.

     5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Modalità per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'articolo 22, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     6. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione può avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, comunque non superiore a quindici giorni dallo svolgimento della prova medesima, ferme restando le medesime modalità e garanzie di trasparenza.

 

     Art. 12. Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte

     1. La Commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede, predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

     2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.

     3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della Commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta dando lettura della traccia estratta e, successivamente, delle altre due tracce non estratte.

     4. Se le prove si svolgono in più sedi, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il presidente della Commissione esaminatrice, dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le tracce della prova d'esame e ad estrarre a sorte quella oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta estratta e successivamente delle altre due buste e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro, per via informatica, della traccia estratta e delle altre due tracce non estratte ai presidenti dei comitati di vigilanza e indica l'orario della dettatura e di inizio ufficiale della prova d'esame.

     5. Se la prova d'esame consiste in un questionario, il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice, la cui correzione e attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

 

     Art. 13. Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

     1. Nel corso delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.

     2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, ovvero su moduli predisposti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     3. I candidati non possono utilizzare carta per scrivere diversa da quella di cui al comma 2, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, salvo quelli di cui al comma 4, nonchè apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico.

     4. Ove previsto, possono essere consultati i codici, le leggi e i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonchè i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

     5. Il concorrente che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti, nelle «Modalità per lo svolgimento delle prove scritte» preventivamente pubblicate sul sito nella sezione dedicata al concorso e delle quali viene data lettura prima dell'inizio delle prove scritte, ovvero impartite dal presidente della Commissione esaminatrice, o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati hanno copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

     6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

 

     Art. 14. Adempimenti delle prove scritte

     1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato sono consegnate due buste: una per la custodia dell'elaborato e l'altra per la custodia dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato è dettagliata nel bando di concorso e nelle «Modalità per lo svolgimento delle prove scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.

     2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Dopo avere scritto il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data di consegna.

     3. Al termine di ogni giorno di esame, alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente è assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

     4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, preventivamente individuati fra i volontari ed in numero non superiore alle dieci unità, possono assistere alle operazioni.

     5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono sigillati e firmati dal presidente, da almeno un altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.

     6. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

     7. Se la prova scritta consiste in un questionario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

     8. L'attribuzione degli elaborati ai rispettivi autori deve essere fatta a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti. A tale fine viene data informazione sul sito della data e del luogo in cui la Commissione esaminatrice procede all'abbinamento degli elaborati ai candidati, alla presenza di testimoni, con l'avvertimento che un numero massimo di dieci candidati, preventivamente autorizzati, può presenziare alla procedura. Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito, devono inviare apposita richiesta all'indirizzo PEC dedicato al concorso attraverso la propria PEC personale.

     9. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo Comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

     10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali è prevista un'unica prova scritta.

 

     Art. 15. Svolgimento delle prove orali

     1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

     2. Nei concorsi interni la prova orale può essere svolta anche con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula aperta al pubblico nelle Questure individuate con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ovvero ove viene incardinato il Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 3, qualora istituito.

     3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova e, nell'ipotesi di cui al comma 2, all'esterno di ciascuna delle aule ove si è svolta la prova orale con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza.

 

     Art. 16. Processo verbale delle operazioni di esame

     1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della Commissione esaminatrice è redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.

     2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

 

     Art. 17. Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove e agli accertamenti

     1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere, ove previsti, la prova preselettiva, gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione, di diritto, dal concorso.

     2. I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

 

Titolo II

Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

 

Capo I

Disposizioni generali e comuni

 

     Art. 18. Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

     1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) qualità di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;

     d) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     e) efficienza fisica, qualora prescritta, idoneità fisica, psichica e attitudinale prevista per l'accesso ai ruoli e alle carriere di cui al presente regolamento da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

     f) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti.

     2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che sono stati per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

     3. Non sono, altresì, ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:

     a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

     b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;

     c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

     4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione:

     a) del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti per l'accesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;

     b) dell'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purchè il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.

     5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

     6. I requisiti di efficienza fisica, qualora prescritta, e idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.

     7. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, costituiscono causa di esclusione dai concorsi le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con la divisa indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalità ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

     8. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, nè agli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. In ogni caso devono essere effettuati gli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e gli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori.

     9. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     10. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

     Art. 19. Prova preselettiva

     1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, se il numero delle domande di partecipazione al concorso è superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, è effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali.

     2. Il test preselettivo è articolato in quesiti con risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie:

     a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo;

     b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate, per ciascun ruolo e settore, ove previsto, nella Tabella 2 allegata;

     c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: clinica medica e clinica chirurgica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro;

     d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria;

     e) per l'accesso al ruolo degli ispettori: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi di diritto costituzionale, nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;

     f) per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: discipline indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove previsto, nella Tabella 3 allegata. La prova preselettiva è effettuata limitatamente ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione è superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso.

     3. La prova preselettiva può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi.

     4. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

     5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 23 è ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonchè, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

 

     Art. 20. Archivio informatico dei quesiti

     1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive e delle prove scritte articolate in questionari.

     2. Il Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, in relazione alle varie tipologie e al contenuto delle prove selettive, richiede l'acquisizione delle banche dati di cui al comma 1 e l'aggiornamento delle stesse ai competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, i quali possono avvalersi di società specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero di accordi di collaborazione con le Università e con gli Uffici scolastici regionali, o dell'attività di gruppi di lavoro costituiti da professionalità appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

     Art. 21. Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

     1. L'archivio informatico dei quesiti contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 19, comma 2, lettere a), c), d) ed e).

     2. Per le materie d'esame indicate all'articolo 19, comma 2, lettere b) e f), il numero di quesiti è, complessivamente, di cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero ruolo indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Per il settore di polizia scientifica l'archivio informatico è di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento.

     3. I quesiti hanno un coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficoltà è attribuito in sede di formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

     4. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

 

     Art. 22. Svolgimento della prova preselettiva

     1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come indicato dal bando di concorso.

     2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito, nella sezione dedicata al concorso sono pubblicate le «Modalità per l'espletamento della prova preselettiva» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

     3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori, ciascun candidato estrae un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 19, comma 2, rispettivamente alle lettere a), c), d) ed e).

     4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3.

     5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne dà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.

     6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'articolo 19 che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:

     a) 30% - domande facili;

     b) 50% - domande di media difficoltà;

     c) 20% - domande difficili.

 

     Art. 23. Formazione e approvazione della graduatoria della prova preselettiva

     1. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identità del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.

     2. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova preselettiva. La graduatoria è pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale del portale secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.

     3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne è dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

     Art. 24. Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

     1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, prima delle prove scritte, è sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti per l'accesso al ruolo e alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.

     2. I candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

     3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'articolo 19, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

     4. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito.

     5. Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica», adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sono preventivamente pubblicate, almeno una settimana prima del loro svolgimento, sul sito nella sezione dedicata al concorso.

     6. Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalità e tempi previsti da apposite «Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso.

     7. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia secondo procedure di svolgimento contenute in specifiche «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» adottate con provvedimento del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito nella sezione dedicata al concorso. Tali accertamenti sono articolati in due distinte fasi:

     a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale, condotta separatamente da:

     funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle seguenti categorie: questionari di personalità per l'indagine personologica e motivazionale, questionari di personalità finalizzati alla rilevazione di alterazioni della sfera psichica, scale di valutazione dimensionale, prove di performance. La valutazione degli elementi emersi è espressa in una «relazione psicologica»;

     funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica ovvero dei sanitari, in relazione alla tipologia del concorso bandito, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista sono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;

     b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui all'articolo 25, comma 3, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale si concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità.

     8. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre. Tali strumenti di indagine per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono sottoposti a preventiva valutazione da parte della Direzione centrale di sanità.

     9. Il giudizio di non idoneità, espresso dalle Commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso. L'esclusione deve essere motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato.

     10. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive, qualora previste.

     11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.

     12. La documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica, ove prescritte, e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali è pubblicata nell'area personale del portale.

 

     Art. 25. Composizione delle commissioni per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

     1. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore vice questore o qualifiche equiparate, nonchè da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.

     2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici è composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.

     3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente.

     4. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     5. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni e da un segretario aggiunto.

     6. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.

 

Capo II

Concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della polizia di stato

Sezione I

Concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia

 

     Art. 26. Prove d'esame

     1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.

     2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

     a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

     b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

     3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

     4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:

     a) diritto civile;

     b) diritto della navigazione;

     c) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     d) diritto dell'Unione europea;

     e) diritto internazionale;

     f) nozioni di medicina legale;

     g) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonchè la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

     6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

     7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

     Art. 27. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2;

     3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-laurea e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;

     4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

     5) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

     6) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5.

     B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonchè da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 5;

     2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7.

 

Sezione II

Concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia

 

     Art. 28. Prove d'esame

     1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, e una prova orale nelle materie, relative ad ogni ruolo, indicate nella Tabella 2.

     2. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

     3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

     4. La prova orale verte sulle materie indicate nella Tabella 2 e sulla conoscenza della lingua inglese accertata mediante la traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     5. La prova orale comprende, per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli e settori diversi dalla telematica, l'accertamento della conoscenza dell'informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

     6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     7. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

     Art. 29. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesta come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2;

     3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 1,5;

     4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

     5) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

     6) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5.

     B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonchè da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza tecnico-scientifica e professionale o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 4;

     2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 6;

     3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 2.

 

Sezione III

Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici

 

     Art. 30. Prove d'esame

     1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere generale ed una specialistica, ed una prova orale.

     2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

     a) prova scritta di carattere generale: clinica medica e clinica chirurgica;

     b) prova scritta specialistica: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso.

     3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

     4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

     a) medicina di urgenza e primo soccorso;

     b) medicina legale e delle assicurazioni;

     c) medicina del lavoro;

     d) igiene e medicina preventiva;

     e) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonchè la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

     6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

     7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

     Art. 31. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito:

     a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;

     b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5;

     2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:

     a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1;

     b) settanta settantesimi con lode, punti 2;

     3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1;

     4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

     5) master universitario, fino a punti 1;

     6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5.

     B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;

     2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4;

     3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;

     4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;

     5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.

 

     Art. 32. Formazione ed approvazione della graduatoria

     1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita.

 

Sezione IV

Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia

 

     Art. 33. Prove d'esame

     1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale.

     2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

     a) prima prova, congiuntamente o disgiuntamente:

     1) patologia e semeiotica medica veterinaria;

     2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;

     3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

     4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

     5) fisiopatologia della riproduzione animale;

     b) seconda prova, congiuntamente o disgiuntamente:

     1) clinica medica veterinaria;

     2) clinica chirurgica veterinaria;

     3) fisiologia della nutrizione animale;

     4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;

     5) sanità pubblica veterinaria.

     3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

     4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

     a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

     b) nutrizione ed alimentazione animale;

     c) allevamento e patologie degli equini;

     d) allevamento, igiene e benessere del cane;

     e) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonchè la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

     6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

     7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

     Art. 34. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) laurea in medicina veterinaria valutata in relazione al punteggio conseguito:

     a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;

     b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5;

     2) diplomi di specializzazione, fino a punti 3;

     3) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

     4) master universitario, fino a punti 1;

     5) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5.

     B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;

     2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4;

     3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;

     4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;

     5) pubblicazioni scientifiche, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.

 

Capo III

Concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici

 

Sezione I

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori

 

     Art. 35. Prove d'esame

     1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta e in una prova orale.

     2. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.

     3. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:

     a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

     b) nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

     4. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.

     5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     6. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.

     7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.

     8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     9. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

     Art. 36. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 2;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

     3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5;

     4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2,5;

     5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;

     6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;

     7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.

     B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI: pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 8.

 

Sezione II

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

 

     Art. 37. Prove d'esame

     1. Il concorso è articolato in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

     2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.

     3. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, per i candidati ai concorsi per l'accesso a settori diversi da quello della telematica, dell'informatica.

     4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     5. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretto a verificare la preparazione nell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.

     6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.

     7. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

     Art. 38. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello:

     1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario;

     1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

     3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5;

     4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2,5;

     5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;

     6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;

     7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.

     B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.

     2) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 5.

 

Capo IV

Concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici

 

     Art. 39. Prove d'esame

     1. La prova d'esame dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici o audiovisivi.

     2. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale e sulle materie di lingua e letteratura italiana, storia, matematica, cittadinanza e costituzione, secondo i vigenti programmi delle scuole secondarie di secondo grado. Il questionario comprende, altresì, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei, nonchè quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.

     3. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     4. La prova è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     5. La predisposizione dei questionari può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.

     6. L'archivio informatico dei quesiti di cui all'articolo 20, comma 1, contiene la banca dati dei quesiti relativi alla prova d'esame costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline di cui al comma 2.

     7. I quesiti hanno un coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficoltà è attribuito in sede di formazione della banca dati della prova d'esame. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

     8. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova d'esame.

     9. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne dà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.

     10. Il questionario da sottoporre ai candidati è predisposto mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova d'esame che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:

     a) 30% - domande facili;

     b) 50% - domande di media difficoltà;

     c) 20% - domande difficili.

     11. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identità del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi e apparecchiature a lettura ottica.

     12. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova d'esame.

 

     Art. 40. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti e assistenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI:

     A.1 CATEGORIA PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     a) maestro di sci, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal CONI, fino a punti 0,5;

     b) cavaliere in possesso di brevetto B o patente 1° grado, patente di 2° grado e patente di istruttore, titoli rilasciati esclusivamente dalla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E), fino a punti 0,5;

     c) conduttore cinofilo, istruttore cinofilo, figurante cinofilo, titoli rilasciati esclusivamente dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), fino a punti 0,5;

     d) brevetto di istruttore di tiro rilasciato dall'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.), fino a punti 0,5;

     e) brevetto di paracadutista, fino a punti 0,5;

     f) brevetto di pilota di aereo/elicottero, fino a punti 1;

     g) patente nautica, fino a punti 0,25;

     h) brevetto di bagnino di salvataggio, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), fino a punti 0,25;

     i) patente di guida di veicoli ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari, fino a punti 0,5;

     l) titolarità di cintura con grado non inferiore a marrone per le discipline di judo, karatè, aikido, jujitsu e non inferiore a rossa per il taekwondo, tutti rilasciati da enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I., fino a punti 0,5.

     A.2 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 0,5;

     b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui alla lettera c), fino a punti 1;

     c) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;

     d) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;

     e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.

     B) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI:

     B.1 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 10, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 1;

     b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui alla lettera c), fino a punti 2;

     c) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

     d) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 2;

     e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 2.

 

Capo V

Altre procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici

 

     Art. 41. Ambito di applicazione

     1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato:

     a) del coniuge e dei figli superstiti, nonchè dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta;

     b) del coniuge e dei figli superstiti, nonchè dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

 

     Art. 42. Presentazione della domanda

     1. La domanda di assunzione diretta deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per il tramite della Questura della provincia di residenza.

     2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

     a) il cognome ed il nome;

     b) il codice fiscale;

     c) il luogo e la data di nascita;

     d) il possesso della cittadinanza italiana;

     e) le generalità del familiare appartenente alle Forze di polizia con l'indicazione del vincolo di parentela e dell'Amministrazione di appartenenza;

     f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola secondaria di secondo grado che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

     g) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;

     h) di non essere stato, per motivi diversi dall'idoneità psico-fisica, espulso o prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

     i) di non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;

     l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

     3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti di accesso, della condotta e dell'idoneità fisica, compresa l'efficienza fisica, ove prevista, psichica e attitudinale al servizio, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

     4. L'esclusione dalla procedura di reclutamento è disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

     Art. 43. Nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

     1. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 e dell'efficienza fisica, ove prevista, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici, accertata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, sono nominati, rispettivamente, allievi agenti o allievi agenti tecnici con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile.

 

Titolo III

Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi interni

 

Capo I

Disposizioni generali e comuni

 

     Art. 44. Requisiti di partecipazione

     1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti:

     a) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997;

     b) requisiti medici previsti per l'acceso agli specifici ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e requisiti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. Gli accertamenti medici e psico-attitudinali già effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato non devono essere ripetuti;

     c) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti.

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, lettere a) e c), 4, 5, 9 e 10.

     3. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti.

 

     Art. 45. Verifica e accertamento dei requisiti

     1. I candidati, prima delle prove scritte, sono sottoposti, da parte delle Commissioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, agli accertamenti medici, qualora contemplati, e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli o alla carriera per i quali si concorre, fatti salvi gli accertamenti medici e psico-attitudinali già effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato.

     2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere agli accertamenti di cui al comma 1 anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

     3. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito.

     4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 6 a 14.

 

Capo II

Concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di polizia

 

     Art. 46. Cause di esclusione dal concorso

     1. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che hanno riportato nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando che indice il concorso:

     a) un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

     b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave.

 

     Art. 47. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5;

     2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3;

     3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonchè da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, fino a punti 1;

     4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonchè i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 1;

     5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;

     6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;

     7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1.

     B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;

     3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1;

     4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;

     5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;

     6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

     7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

     8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

 

     Art. 48. Prove d'esame

     1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.

     2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

     a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale;

     b) risoluzione di un caso in ambito gestionale-organizzativo per verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.

     3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

     4. La prova orale verte, oltre che su tutte le materie indicate nel comma 2, lettera a) e sul caso di cui al comma 2, lettera b), sulle seguenti materie:

     a) diritto costituzionale;

     b) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.

     6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

     7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

Capo III

Concorso per la promozione a vice questore aggiunto

 

     Art. 49. Cause di esclusione dal concorso

     1. Non è ammesso a partecipare al concorso il candidato che, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

 

     Art. 50. Domande di partecipazione

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:

     a) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, giudizi complessivi inferiori a «distinto»;

     b) di non aver riportato, nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

     c) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

     d) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

 

     Art. 51. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per la promozione a vice questore aggiunto le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3;

     2) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonchè da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 3;

     3) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2;

     4) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 3), fino a punti 0,5;

     5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 2,5;

     6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 2.

     B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 1,5;

     2) diplomi di specializzazione universitaria, conseguiti presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

     3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;

     4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;

     5) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;

     6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;

     7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

     8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

 

     Art. 52. Prove d'esame

     1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

     2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.

     3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:

     a) diritto penale;

     b) diritto processuale penale;

     c) diritto amministrativo;

     d) elementi di diritto dell'Unione europea;

     e) legislazione di pubblica sicurezza;

     f) elementi di contabilità di Stato;

     g) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

     4. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonchè la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

     5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.

     6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.

     7. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

Capo IV

Concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici

 

Sezione I

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori

 

     Art. 53. Cause di esclusione dal concorso

     1. Non è ammesso a partecipare al concorso il candidato che ha riportato nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso:

     a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»;

     b) la deplorazione o sanzione disciplinare più grave.

 

     Art. 54. Prove d'esame

     1. Alle prove d'esame del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

 

     Art. 55. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;

     2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2;

     3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;

     4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonchè i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2;

     5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;

     6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;

     7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5.

     B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;

     3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5;

     4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;

     5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;

     6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

     7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;

     8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

     9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

 

Sezione II

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

 

     Art. 56. Cause di esclusione dal concorso

     1. Non è ammesso a partecipare al concorso il candidato che ha riportato nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso:

     a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»;

     b) la deplorazione o sanzione disciplinare più grave.

 

     Art. 57. Prove d'esame

     1. Le prove d'esame, costituite da una prova scritta teorico-pratica e da una prova orale, vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e sono finalizzate ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.

 

     Art. 58. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;

     2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2;

     3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;

     4) corsi attinenti al settore e al profilo professionale, qualora previsto, per il quale si concorre, del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonchè i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari, fino a punti 2;

     5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;

     6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 1,5;

     7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 1,5.

     B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello:

     1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario;

     1.2) propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;

     3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5;

     4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;

     5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;

     6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

     7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;

     8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

     9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

 

Capo V

Concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici

 

     Art. 59. Cause di esclusione dai concorsi

     1. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande hanno riportato, nell'ultimo biennio:

     a) un giudizio complessivo inferiore a «buono»;

     b) sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

 

     Art. 60. Prova scritta

     1. La prova scritta consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione professionale dei candidati anche a livello pratico ed operativo, somministrabile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici e/o audiovisivi.

     2. Se il questionario di cui al comma 1 è articolato in domande a scelta multipla, a ciascun quesito sono attribuite cinque risposte, di cui una sola esatta.

     3. Il questionario verte per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

     4. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, nozioni di diritto penale, di procedura penale, di legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, di ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     5. La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     6. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.

 

     Art. 61. Titoli valutabili

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

     A) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 6, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 2,5;

     2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 1;

     3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5;

     4) corsi del Settore aereo individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonchè i corsi disciplinati dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adottato ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, superati con una valutazione finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori, dei corsi di aggiornamento e dei seminari. Per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici i corsi devono essere attinenti al settore logistico-amministrativo, fino a punti 0,5;

     5) effettivo esercizio dei compiti e delle funzioni connessi ai titoli acquisiti a seguito della frequenza dei corsi di cui al numero 4), fino a punti 0,5;

     6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino a punti 0,5;

     7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana», fino a punti 0,5.

     B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 4, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

     1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

     2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;

     3) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;

     4) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

     5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

 

     Art. 62. Formazione ed approvazione delle graduatorie

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, gli assistenti capo che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.

     2. Gli assistenti capo tecnici che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.

 

Titolo IV

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso alla banda musicale della polizia di stato

 

     Art. 63. Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità

     1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, sono i seguenti:

     a) sana e robusta costituzione fisica;

     b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia nelle specifiche attività della Banda musicale;

     c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a dieci decimi per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

     2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nella Tabella 4 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 64. Requisiti attitudinali

     1. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore e a maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 1 della Tabella 5 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

     2. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 2 della Tabella 5, che fa parte integrante del presente decreto.

 

Parte II

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della polizia di stato, dei corsi di formazione dirigenziale e dei corsi di aggiornamento professionale per i funzionari della polizia di stato

 

Titolo I

Disposizioni generali e comuni

 

     Art. 65. Ambito di applicazione

     1. La Parte II del presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento:

     a) dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneità al servizio di polizia e del periodo applicativo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000;

     b) dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000;

     c) dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000;

     d) dei corsi di formazione per allievi vice ispettori e allievi vice ispettori tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, 25-bis, comma 9, e 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, inclusa la disciplina del giudizio di idoneità;

     e) del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

     f) dei corsi di formazione per allievi agenti e allievi agenti tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6-bis, commi 2 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonchè le modalità di formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia.

 

     Art. 66. Articolazione dei corsi e delle attività formative

     1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e hanno, di norma, carattere residenziale.

     2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, possono essere stabilite diverse modalità di svolgimento dei corsi e delle prove di esame anche in video-collegamento, in modalità e-learning o in modalità decentrata e telematica.

     3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori dello stesso concorso possono essere ripartiti tra più istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato.

     4. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attività didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.

     5. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività predisposto dalla direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato che costituisce, per i corsisti, orario di servizio. Durante i periodi di applicazione pratica, di tirocinio applicativo e di addestramento operativo, ove previsti, la programmazione delle attività è stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attività si svolgono e costituisce orario di servizio.

     6. Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato può ripartire i corsisti in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

     7. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, può disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in più cicli.

     8. A tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; la decorrenza economica, invece, coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio.

     9. A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.

     10. Durante il percorso formativo i corsisti possono essere sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione, anche mediante la somministrazione di questionari o lo svolgimento di colloqui.

     11. Nei corsi finalizzati anche al conseguimento di master universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso.

     12. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 98, l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti è determinata sulla base della graduatoria finale del corso.

 

     Art. 67. Piano della formazione

     1. Con il decreto istitutivo del corso è approvato il Piano della formazione adottato su proposta del direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito: Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III.

     2. Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti.

     3. Nei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici e alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, tranne che per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il conseguimento dell'abilitazione al tiro, secondo i rispettivi piani della formazione, costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'idoneità al servizio di polizia.

     4. Il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato ad integrare il programma previsto dal Piano della formazione con lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualità.

     5. Il direttore della Scuola e il direttore dell'Ispettorato possono autorizzare la partecipazione dei corsisti a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di Uffici e Reparti della Polizia di Stato o di altri Enti e Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attività svolta.

     6. Per i corsi di aggiornamento e i seminari a cura della Scuola, il Piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.

 

     Art. 68. Incarichi di insegnamento

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adotta i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

     2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con i provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico.

     3. Per le attività di insegnamento e per le attività di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso gli istituti, centri e scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n, 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attività formativa o addestrativa è resa durante l'orario di servizio.

 

     Art. 69. Assenze

     1. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti dalle vigenti disposizioni per le dimissioni dai corsi, si computano le giornate di effettiva attività didattica.

     3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.

     4. Non sono considerate di assenza le giornate in cui il corsista ha reso testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria, ivi comprese quelle eventualmente necessarie al raggiungimento dell'ufficio giudiziario.

     5. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attività didattica.

     6. I corsisti, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

     7. Nel caso di assenza per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita che impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il corsista, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica, a condizione che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle diverse procedure concorsuali disciplinate nella Parte I del presente regolamento.

     8. I corsisti la cui assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, ovvero dipendente da causa di servizio, qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica al servizio.

     9. Le corsiste, la cui assenza è stata determinata da maternità sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei frequentatori del corso dal quale sono state dimesse, andando a occupare, in quella graduatoria finale, la posizione che sarebbe loro spettata in base alla valutazione complessiva conseguita al termine del corso frequentato. Nella indicazione della sede di assegnazione, esse precedono i frequentatori del corso al quale hanno effettivamente preso parte.

     10. Le corsiste che in ragione del loro stato di gravidanza non possono prendere parte ad alcune attività del percorso formativo, sono ammesse a frequentarle in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che sarebbe loro spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso.

     11. Per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.

     12. Se la durata dei corsi è individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.

     13. Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo è approssimato per eccesso all'unità superiore.

     14. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto di istruzione, centro o scuola della Polizia di Stato.

 

     Art. 70. Sessioni straordinarie

     1. I corsisti che per malattia o altro giustificato motivo, accertato dal presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria, che può essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.

     2. I corsisti che non superano, nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione sono dimessi dal corso.

     3. I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

     4. I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneità al servizio o dal venire meno del grave motivo.

     5. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

     Art. 71. Comitati di vigilanza

     1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, le commissioni d'esame possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai direttori degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.

 

Titolo II

Svolgimento dei corsi presso la scuola superiore di polizia

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 72. Ambito di applicazione

     1. Il presente Titolo disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola stabilendo:

     a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi;

     b) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneità al servizio di polizia e del periodo applicativo;

     c) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b);

     d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

     e) le modalità di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 4, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

 

Sezione I

Struttura e organizzazione dei corsi

 

     Art. 73. Giuramento e obblighi

     1. I corsi che si svolgono a cura della Scuola hanno carattere residenziale o sono erogati a distanza. Le attività didattiche previste dal Piano della formazione possono essere erogate in modalità frontale, di video-collegamento o mediante pacchetti di e-learning.

     2. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

     3. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dal Piano della formazione.

 

     Art. 74. Articolazione e finalità dei corsi

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 68, l'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive e i periodi applicativi di cui agli articoli 85, 90 e 92 costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attività stabilita dalla Scuola.

     2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento del direttore della Scuola sono previsti i relativi esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione.

 

     Art. 75. Organizzazione e gestione dei corsi

     1. A ciascuno dei corsi di formazione di cui al Capo II è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.

     2. Il direttore della Scuola può ripartire i frequentatori di ogni corso in più sezioni, ciascuna non superiore a cinquanta unità, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.

     3. A ciascuna delle sezioni può essere preposto un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica superiore a quella dei frequentatori, la cui attività è coordinata dal funzionario preposto al corso.

     4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della Scuola.

     5. Il funzionario preposto al corso:

     a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale;

     b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità, compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, è suscettibile di valutazione acquisendo agli atti d'ufficio ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.

 

     Art. 76. Commissioni degli esami e delle altre prove

     1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformità ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso.

     2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.

     3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi o il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata in qualità di componente e da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformità ai criteri individuati dal Piano della formazione.

 

     Art. 77. Commissione degli esami finali

     1. La Commissione degli esami finali è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed è composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola.

     3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.

 

Sezione II

Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e formulazione dei giudizi di idoneità

 

     Art. 78. Valutazione degli esami e delle altre prove

     1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al Capo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

     Art. 79. Esame finale

     1. L'esame finale dei corsi di cui al Capo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato anche in gruppi di frequentatori, purchè a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

     Art. 80. Attribuzione del giudizio di idoneità

     1. Il giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di Servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio Didattica, il funzionario di cui all'articolo 75, comma 1, del presente regolamento.

     2. I giudizi di idoneità di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformità ai seguenti parametri:

     a) qualità morali: è valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari;

     b) doti di equilibrio: è valutata la capacità di controllare le reazioni nei vari contesti;

     c) senso del dovere e di responsabilità: è valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilità gli impegni attinenti al proprio ruolo;

     d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonchè delle regole di comportamento della Scuola;

     e) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attività rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili;

     f) adattabilità al lavoro di gruppo: è valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;

     g) abilità comunicative: è valutata la capacità di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti;

     h) rendimento negli studi: è parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'articolo 78, tenendosi conto altresì delle lodi ottenute;

     i) qualità fisiche: è valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso;

     l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal Piano della formazione.

     3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola può avvalersi, tra l'altro:

     a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all'articolo 75, comma 5, lettera b);

     b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione della verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite;

     c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si è svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 85, 90 e 92, qualora previsto, del presente regolamento.

     4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da zero a tre per ogni singolo parametro.

     5. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a diciotto trentesimi. L'idoneità non è in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il frequentatore abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.

 

     Art. 81. Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

     1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 80, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 2, quelli in relazione ai quali, anche ai fini di cui all'articolo 94, comma 2, ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, tenuto conto del giudizio di idoneità, delle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonchè sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo.

     2. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in relazioni alle seguenti aree di impiego:

     a) strategico organizzativo;

     b) analitico investigativo;

     c) tattico operativo;

     d) comunicativo motivazionale;

     e) direttivo gestionale.

 

     Art. 82. Graduatoria finale

     1. La graduatoria finale dei corsi di cui al Capo II è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.

     2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di trenta e di settanta.

     3. Il voto finale del corso è formato dalla media, espressa in centodecimi e attribuita tra un minimo di sessantasei e un massimo di centodieci, dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal Piano della formazione, cui è sommato il punteggio attribuito all'esame finale secondo i seguenti parametri:

     a) cinque punti per una valutazione di trenta trentesimi;

     b) quattro punti per una valutazione di ventinove trentesimi;

     c) tre punti per una valutazione di ventotto trentesimi;

     d) due punti per una valutazione di ventisette trentesimi;

     e) un punto per una valutazione di ventisei trentesimi;

     f) zero punti per una valutazione compresa tra diciotto e venticinque trentesimi.

     4. Ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione straordinaria, cui il frequentatore è stato ammesso per insufficiente profitto, è attribuito il voto di diciotto trentesimi.

     5. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:

     a) 0,90 punti per la valutazione da ventidue a venticinque trentesimi;

     b) 1,80 punti per la valutazione da ventisei a ventinove trentesimi;

     c) 2,80 punti per la valutazione di trenta trentesimi.

 

Capo II

Corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della polizia di stato

 

Sezione I

Corso per l'accesso alla qualifica di commissario

 

     Art. 83. Finalità didattiche

     1. Il corso è finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

     2. Tra gli obiettivi formativi del corso è compreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

 

     Art. 84. Articolazione del corso

     1. Il corso è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneità, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

     3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

     4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

     5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i commissari frequentatori che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.

 

     Art. 85. Finalità, durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo

     1. La durata del periodo applicativo, è stabilita dal Piano della formazione. Esso può essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.

     2. Le modalità di applicazione dei commissari frequentatori alle attività svolte dagli Uffici o Reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.

     3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attività attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari.

     4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalità di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonchè i profili di gestione delle risorse umane e strumentali.

     5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attività del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola.

     6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

 

     Art. 86. Criteri di impiego applicativo

     1. Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attività in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari della Polizia di Stato preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.

     2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 è preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonchè per esaminare le difficoltà operative incontrate e le soluzioni adottate per superarle.

     3. Tra le strutture presso le quali è possibile svolgere in parte il periodo applicativo è inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun corsista può essere coinvolto a rotazione, con i compiti di commissario frequentatore di turno, come individuati dal direttore della Scuola.

 

     Art. 87. Note valutative

     1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si è svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'articolo 80, comma 2, trasmettendola alla Scuola.

 

Sezione II

Corso per l'accesso alla qualifica di vice commissario

 

     Art. 88. Finalità didattiche e articolazione del corso

     1. Il corso della durata di un anno, è finalizzato:

     a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000;

     b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

     2. Il corso è comprensivo di un periodo applicativo di durata, non superiore a tre mesi, fissata dal Piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000 e agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.

     3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

 

Sezione III

Corso per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici

 

     Art. 89. Finalità didattiche e articolazione del corso

     1. Il corso della durata di un anno, è finalizzato:

     a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 334 del 2000;

     b) al conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali, individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello nazionale, anche con riguardo ai profili professionali di ciascun frequentatore.

 

     Art. 90. Periodo applicativo

     1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata è fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

     2. Il periodo applicativo è finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.

     3. Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

 

Sezione IV

Corso per l'immissione nelle carriere dei medici e dei medici veterinari

 

     Art. 91. Finalità didattiche e articolazione dei corsi

     1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, della durata di sei mesi, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000.

     2. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

 

     Art. 92. Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia

     1. I corsi possono includere un periodo applicativo, la cui durata è fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso gli uffici sanitari centrali e territoriali e mira al perfezionamento della formazione professionale e all'acquisizione dei criteri di gestione degli uffici della Polizia di Stato.

     2. I medici frequentatori sono affidati ai Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario, che curano le modalità di applicazione dei frequentatori, eventualmente avvalendosi dei medici in servizio presso gli uffici operanti nel proprio ambito territoriale.

     3. I medici frequentatori possono svolgere prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, salva l'attività di gestione degli Uffici sanitari ed i relativi aspetti amministrativi.

     4. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, è considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attività di medico nel settore del lavoro, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

     5. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario.

     6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85, commi 1, secondo periodo, 5 e 6, e 86, comma 3, del presente regolamento.

 

Sezione V

Tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e di commissario tecnico

 

     Art. 93. Articolazione del percorso di tirocinio operativo

     1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i commissari capo tecnici, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a Uffici e Reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

     2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, nell'ambito di coloro che hanno scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo essi sono assegnati a Uffici o Reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

     3. I commissari capo e i commissari capo tecnici, ammessi al tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La frequenza delle attività previste dal regolamento del corso di dottorato è computata nell'orario di servizio.

     4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     5. I commissari capo e i commissari capo tecnici tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

 

     Art. 94. Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo

     1. Le modalità di impiego dei commissari capo e dei commissari capo tecnici tirocinanti sono definite dal capo dell'Ufficio o Reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.

     2. I tirocinanti sono impiegati in attività implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di Uffici o Reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori. I tirocinanti, partecipano, altresì, a scopo formativo, alle attività e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

     Art. 95. Verifica finale del tirocinio operativo

     1. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo o commissari capo tecnici sono confermati nella qualifica previa verifica finale consistente nella redazione di un elaborato riguardante il tirocinio svolto, valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di assegnazione del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

     2. Il dirigente dell'Ufficio o Reparto redige una relazione in cui è dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si è concretamente svolto.

     3. La relazione di cui al comma 2, unitamente all'elaborato di cui al comma 1, sono inviate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato per l'inserimento nel fascicolo personale del tirocinante.

 

Capo III

Corsi di formazione dirigenziale

 

Sezione I

Corsi di formazione dirigenziale

 

     Art. 96. Finalità e articolazione del corso

     1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad indirizzo prevalentemente professionale ha durata di un mese ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità, di carattere:

     a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei funzionari di Polizia;

     b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;

     c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale delle carriere dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia.

     2. Il Piano della formazione può prevedere moduli differenziati in relazione alle specificità funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

     3. I commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.

 

     Art. 97. Esame finale

     1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della formazione.

     2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

     3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:

     a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi;

     b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi;

     c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi.

 

     Art. 98. Graduatoria finale

     1. I frequentatori che superano il corso sono collocati in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio per merito comparativo ovvero del concorso interno per titoli ed esami di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 334 del 2000.

 

Capo IV

Corsi di aggiornamento professionale, di formazione specialistica e seminari

 

Sezione I

Corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica

 

     Art. 99. Durata e contenuti dei corsi

     1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al presente Capo sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.

     2. Il Piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al presente Capo ne fissa i contenuti e la durata che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

     3. Le attività formative possono svolgersi in modalità e-learning ovvero mediante applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, nonchè presso università ed altri organismi di ricerca, pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente.

 

     Art. 100. Ammissione, frequenza e modalità di svolgimento

     1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.

     2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi di cui al comma 1 sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento.

     3. Per la validità della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al trenta per cento delle giornate di attività didattica.

 

     Art. 101. Valutazione del profitto

     1. La frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante modalità di verifica stabilite dal Piano della formazione.

     2. La valutazione di cui al comma 1 è espressa con un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

     3. Nell'esame finale, il giudizio di cui al comma 2 è espresso in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:

     a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi;

     b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi;

     c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi.

 

     Art. 102. Aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato attraverso formazione specialistica

     1. All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 334 del 2000, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.

 

     Art. 103. Corsi di perfezionamento e di specializzazione

     1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.

     2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

 

Sezione II

Seminari

 

     Art. 104. Disciplina applicabile

     1. Ai seminari organizzati presso la Scuola si applicano le disposizioni del presente regolamento ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.

 

Titolo III

Svolgimento dei corsi presso gli istituti di istruzione del personale della polizia di stato

 

     Art. 105. Ambito di applicazione

     1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato presso gli istituti di istruzione di cui all'articolo 60, comma 1, numeri 1), 2), 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (di seguito istituti di istruzione) cui sono avviati i vincitori dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), numeri 2 e 3, b) e c), numeri 3 e 4.

     2. L'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato cura l'organizzazione dei corsi secondo le linee di coordinamento e di indirizzo del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

     3. Per particolari esigenze organizzative i corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere svolti anche presso i centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento (di seguito istituti di istruzione) di cui all'articolo 60, comma 1, numero 5) della legge n. 121 del 1981.

 

Capo I

Disposizioni generali e comuni

 

     Art. 106. Prove d'esame

     1. I corsi di formazione si concludono con il superamento di un esame finale.

     2. Il Piano della formazione può prevedere lo svolgimento di prove d'esame in relazione allo sviluppo del percorso formativo valide per la formazione della graduatoria finale.

     3. Il contenuto delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, nonchè gli strumenti e le modalità per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica d'esame, qualora costituita.

     4. Se il corso si svolge in più istituti di istruzione, le prove d'esame sono uguali per tutti gli istituti di istruzione; le prove scritte sono sostenute dai corsisti contemporaneamente, salvo eccezionali esigenze, in tutte le sedi.

     5. I risultati delle prove d'esame sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.

 

     Art. 107. Commissione degli esami e delle altre prove

     1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al presente Titolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte:

     a) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso;

     b) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso. La Commissione può essere integrata con uno o più esperti nelle materie relative ai profili professionali dei frequentatori con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale;

     c) per i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da un docente del corso;

     d) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione, e da un docente del corso;

     e) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: dal direttore dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo istituto di istruzione e da un docente del corso.

     2. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.

     3. Le commissioni degli esami sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, qualora previste, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto preferibilmente tra quelli che hanno curato il percorso formativo.

     4. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni possono essere integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata, in qualità di componente e da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo o qualifica equiparata, con funzioni di segretario, in servizio presso l'istituto di istruzione ove si svolge il corso.

     5. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.

     6. Le commissioni degli esami possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in sottocommissioni nominate con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo.

     7. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.

 

     Art. 108. Commissione unica d'esame

     1. Se il corso di formazione si svolge presso più istituti di istruzione, oltre alle commissioni degli esami di cui all'articolo 107, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è nominata una Commissione unica d'esame, composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge il corso. Se il numero dei componenti, compreso il presidente, è pari, la Commissione unica d'esame è integrata con un altro componente, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso l'Ispettorato o altro istituto di istruzione.

     2. Le funzioni di presidente della Commissione unica d'esame sono assunte dal direttore dell'istituto di istruzione più anziano in ruolo e quelle di segretario da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso l'istituto di istruzione diretto dal presidente della Commissione unica.

     3. Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.

     4. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.

 

     Art. 109. Giudizio di idoneità al servizio di polizia

     1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia, necessario per l'iscrizione in ruolo, è espresso, per ciascun corsista vincitore di concorso pubblico, dal direttore dell'istituto di istruzione, sulla base delle risultanze del fascicolo personale, consultati i docenti del corso ed i responsabili delle articolazioni corsi e studi.

     2. Il giudizio di idoneità deve essere motivato ed è espresso in conformità ai sotto indicati parametri di valutazione comuni per i corsi di formazione per vice ispettori, vice ispettori tecnici, agenti ed agenti tecnici:

     a) qualità morali e di carattere: è valutata la profonda e leale adesione ai valori e principi dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri di lealtà, correttezza e rettitudine richiesti agli appartenenti alla Polizia di Stato. Si tiene, altresì, conto della consapevolezza della dimensione valoriale nella vita professionale e privata, della conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialità e si considera la capacità di controllare le reazioni nei vari contesti;

     b) senso del dovere e della disciplina: è valutata la capacità di mantenere un comportamento corretto, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonchè delle regole di comportamento dell'istituto di istruzione; è considerata anche la volontà di perseverare nel raggiungere gli obiettivi scelti o proposti da terzi, anche con spirito di sacrificio;

     c) senso della responsabilità e spirito di servizio: è valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilità gli impegni attinenti al proprio ruolo e ad assumersi consapevolmente le conseguenze dei propri comportamenti;

     d) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali: è valutato il portamento, la proprietà dei modi, l'educazione, il garbo e la cura della persona e dell'uniforme, in ogni contesto. Si tiene conto dell'attenzione che viene prestata nella conservazione e manutenzione dei beni e materiali assegnati e di quelli patrimonio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     e) capacità comunicative e qualità dei rapporti interpersonali: è valutata la capacità di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti e, in generale nella relazione con gli altri, anche al di fuori dell'ambito formativo e in ambienti interni ed esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     3. Per i corsi di formazione per vice ispettori e vice ispettori tecnici vengono, altresì, valutati i seguenti parametri:

     a) capacità di coordinamento e direzione di unità operative: è valutata la capacità di esprimere direttive chiare e di assumersi le connesse responsabilità, di interagire e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attività;

     b) spirito di iniziativa, capacità di risoluzione: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonchè l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attività e soluzioni adeguate alle contingenti esigenze e necessità anche in relazione ad eventuali compiti assegnati;

     c) assiduità dimostrata e rendimento negli studi; sono valutati l'impegno dimostrato, l'interesse e la qualità della partecipazione dimostrata nello svolgimento delle attività proposte, nonchè i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione.

     4. Per i corsi di formazione per allievi agenti ed allievi agenti tecnici vengono, altresì, valutati i seguenti parametri:

     a) capacità all'interazione di gruppo: è valutata la capacità di collaborare in modo costruttivo e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attività;

     b) spirito di iniziativa: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonchè l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attività e soluzioni adeguate in relazione ad eventuali compiti assegnati;

     c) assiduità dimostrata e rendimento negli studi: sono valutati l'impegno l'interesse e la qualità della partecipazione nello svolgimento delle attività proposte, nonchè i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione.

     5. Per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, vincitore di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli degli ispettori e ispettori tecnici, il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso, sulla base dei parametri di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento all'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del nuovo ruolo.

     6. Qualora la formazione in video collegamento, in modalità e-learning o decentrata e telematica superi un terzo della durata complessiva del corso, il giudizio di idoneità è espresso, in deroga ai commi 2, 3 e 4 in conformità ai sotto indicati parametri di valutazione:

     a) senso del dovere e della disciplina;

     b) senso della responsabilità;

     c) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali;

     d) capacità comunicative;

     e) spirito di servizio ed assiduità dimostrata.

     7. A ciascun parametro di valutazione è attribuito un punteggio da uno a tre.

     8. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a quindici ventiquattresimi per i giudizi di idoneità di cui ai commi 2, 3 e 4 e di un punteggio complessivo non inferiore a nove quindicesimi per il giudizio di idoneità di cui al comma 6.

     9. L'idoneità non è in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il corsista abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.

 

     Art. 110. Graduatoria finale

     1. La graduatoria finale del corso è redatta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame, qualora costituita.

     2. Nel caso in cui il corso si svolga in più istituti di istruzione, la Commissione unica d'esame compila la graduatoria finale, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame dei singoli istituti di istruzione.

     3. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.

     4. I corsisti ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, sono collocati nella graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

     5. La graduatoria finale è pubblicata mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.

     6. Se il corso si svolge in più istituti di istruzione la pubblicazione avviene contemporaneamente in tutte le sedi.

 

Capo II

Corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico

 

Sezione I

Corso per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso pubblico

 

     Art. 111. Durata del corso

     1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Esso è finalizzato all'acquisizione dei crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonchè ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori quali agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

     2. La durata effettiva del corso è stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di formazione.

     3. Durante il corso gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.

     4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori in prova, conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

 

     Art. 112. Prove d'esame

     1. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall'articolo 106, durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.

     2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali è espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

     3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di «idoneità» o «non idoneità», salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione.

 

     Art. 113. Esame finale

     1. L'esame finale del corso consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa alle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.

 

     Art. 114. Graduatoria finale

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, la graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo vice ispettore formato calcolando la media, in trentesimi:

     a) del voto conseguito nel concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, convertito in trentesimi con apposita tabella di conversione predisposta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame ove costituita;

     b) dei voti conseguiti nelle prove scritte o orali;

     c) del voto conseguito nell'esame finale.

     2. L'allievo vice ispettore che ha superato la prova d'esame in sessione straordinaria a seguito del mancato superamento dell'esame in sessione ordinaria consegue, ai fini della graduatoria finale, una votazione pari alla media tra il voto riportato in sessione straordinaria e diciotto trentesimi.

     3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:

     a) 0,25 punti per la valutazione da diciassette a diciannove ventiquattresimi;

     b) 0,50 punti per la valutazione da venti a ventidue ventiquattresimi;

     c) 0,75 punti per la valutazione da ventitrè a ventiquattro ventiquattresimi.

     4. A parità di punteggio complessivo, la precedenza è riconosciuta all'allievo vice ispettore che precede nella graduatoria del concorso.

 

Sezione II

Corsi per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso interno

 

     Art. 115. Durata e finalità

     1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative:

     a) una realizzata in modalità telematiche e informatiche;

     b) una di formazione residenziale presso l'istituto di istruzione;

     c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione.

     2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

     3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

     4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

     Art. 116. Esame finale

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.

     2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.

     3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali svolti durante il corso.

     4. La forma scritta o orale dell'esame finale è stabilita dal Piano della formazione.

     5. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     6. L'allievo vice ispettore che non supera l'esame è restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

 

     Art. 117. Tirocinio applicativo

     1. Il periodo di tirocinio applicativo è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.

     2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento delle diverse attività e procedure.

     3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

 

     Art. 118. Graduatoria finale

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base alla votazione conseguita nell'esame finale.

 

Sezione III

Corso per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso pubblico

 

     Art. 119. Durata del corso

     1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. Esso è preordinato all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonchè ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori tecnici per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso.

     2. La durata effettiva del corso è stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di cui all'articolo 66, comma 1.

     3. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi, quali allievi vice ispettori tecnici, che persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

     5. Durante i corsi gli allievi vice ispettori tecnici non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore

     6. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

     7. Al termine del corso di cui al comma 4, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

 

     Art. 120. Prove d'esame

     1. Alle prove d'esame dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 112.

 

     Art. 121. Esame finale

     1. All'esame finale dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 113.

 

     Art. 122. Graduatoria finale

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, al termine dei corsi per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso.

 

Sezione IV

Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso interno

 

     Art. 123. Durata e finalità

     1. Il corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative di cui:

     a) una realizzata in modalità telematiche e informatiche;

     b) una di formazione residenziale presso l'istituto di istruzione;

     c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione.

     2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

     3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici, tenuto conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è stato indetto il concorso.

     4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori tecnici, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

 

     Art. 124. Esame finale

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.

     2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.

     3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali a carattere tecnico-scientifico o tecnico pertinenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso, svolti durante il corso.

     4. La forma scritta o orale è stabilita dal Piano della formazione.

     5. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     6. L'allievo vice ispettore tecnico che non supera l'esame è restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 25-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

 

     Art. 125. Tirocinio applicativo

     1. Il periodo di tirocinio applicativo è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.

     2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori tecnici partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego in relazione ai settori e ai profili professionali, qualora previsti, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento delle diverse attività e procedure afferenti al profilo tecnico di appartenenza.

     3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

 

Capo III

Corsi di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico

 

     Art. 126. Durata e finalità dei corsi

     1. I corsi di formazione professionale, della durata di tre mesi, sono articolati in tre fasi formative:

     a) una realizzata in modalità telematiche e informatiche;

     b) una di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione;

     c) una di applicazione pratica, presso la sede di assegnazione.

     2. La successione temporale e la durata delle tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

     3. I corsi perseguono gli obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.

 

     Art. 127. Esame finale

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova scritta costituita da un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.

     2. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     3. I frequentatori che non superano l'esame finale sono restituiti ai servizi d'istituto ed ammessi, per una sola volta, a partecipare al corso successivo ai sensi degli articoli 24-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-quinquies, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

 

     Art. 128. Applicazione pratica

     1. Il periodo di applicazione pratica è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di comando di piccole unità operative o di unità equivalenti in relazione alle specifiche mansioni.

     2. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalità di svolgimento delle diversificate attività e procedure.

     3. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, comma 2, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

 

Capo IV

Corsi per la nomina ad agente e agente tecnico

 

Sezione I

Corso per la nomina ad agente

 

     Art. 129. Durata, articolazione e finalità del corso

     1. Il corso di formazione ha la durata di dodici mesi ed è articolato in due semestri.

     2. Al termine del primo semestre, gli allievi agenti che hanno ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 109, sono nominati agenti in prova ed acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

     3. Il secondo semestre è suddiviso in due periodi formativi la cui durata è stabilita dal Piano della formazione. Il primo periodo è finalizzato al completamento della formazione presso l'istituto di istruzione e il secondo periodo è destinato all'applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti ove gli agenti in prova, che hanno ottenuto la conferma del giudizio di idoneità e prestato giuramento, sono assegnati.

     4. Nel periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova espletano le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti partecipando alle attività degli Uffici e Reparti cui sono assegnati, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico.

     5. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma devono essere costantemente affiancati da personale esperto.

     6. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula per ciascuno dei frequentatori, una relazione, basata sui parametri individuati nel decreto istitutivo del corso, «favorevole» o «non favorevole».

     7. Gli agenti in prova nei cui confronti è redatta una relazione «favorevole», conseguono la nomina ad agente di polizia; quelli nei cui confronti è redatta una relazione «non favorevole» sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito «non favorevole», gli agenti in prova sono dimessi dal corso.

 

     Art. 130. Prove d'esame

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.

     2. A ciascuna prova teorica è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneità» o «non idoneità».

 

     Art. 131. Esame finale

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli agenti in prova sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.

     2. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

 

Sezione II

Corso di formazione, a carattere teorico-pratico, per la nomina ad agente tecnico

 

     Art. 132. Durata e finalità del corso

     1. Il corso di formazione, a carattere teorico-pratico, ha la durata di sei mesi e persegue obiettivi formativi finalizzati all'esercizio delle mansioni di natura tecnica e tecnico-manuale previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici.

     2. Al termine del corso gli allievi agenti tecnici, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui dall'articolo 109, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova conseguendo la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

 

     Art. 133. Prove d'esame

     1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.

     2. A ciascuna prova teorica è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

     3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di «idoneità» o «non idoneità».

 

     Art. 134. Esame finale

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli allievi agenti tecnici sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.

     2. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.  Parte III Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 135. Disposizione transitoria

     1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai concorsi già banditi e ai conseguenti corsi di formazione.

 

     Art. 136. Abrogazioni

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cessano di applicarsi:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

     b) l'articolo 10 del Regolamento degli istituti di istruzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983;

     c) il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, ad esclusione del Capo II-bis limitatamente all'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), b), b-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017;

     d) il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370;

     e) il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129;

     f) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ad esclusione dell'articolo 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr) del decreto legislativo n. 95 del 2017;

     g) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018.

     2. Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si intende riferito alle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 137. Disposizioni finali e di rinvio in materia di concorsi

     1. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento della Tabella 1, sentito anche il Ministero dell'università e della ricerca, e delle Tabelle 2 e 3, allegate al presente regolamento.

     2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

 

     Art. 138. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2022  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2560

 

     TABELLE