Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 31/01/2007 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Controlli dei posti di ispezione frontaliera |
Art. 4. Certificazioni veterinarie |
Art. 5. Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di ispezioni e controlli disposti dalla Comunità europea presso Paesi terzi |
Art. 6. Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati |
Art. 7. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 |
Art. 8. Modifica al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 |
Art. 9. Abrogazioni |
Art. 10. Sanzioni |
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 97.7.67 - D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 47. [1]
Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
(G.U. 11 aprile 2007, n. 84)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, recante
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili all'introduzione e al transito nella Comunità degli ungulati vivi di cui all'allegato I.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il
b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un Paese terzo in provenienza dal quale è autorizzata l'introduzione nella Comunità degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della
c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;
d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.
Art. 3. Controlli dei posti di ispezione frontaliera
1. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, di seguito denominati: PIF, di cui al
2. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati il personale veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli veterinari ad esso demandati, deve in ogni caso verificare:
a) che l'autorizzazione del Paese terzo non è sospesa, revocata e sottoposta a limitazioni;
b) l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino, limitino o sospendano, anche temporaneamente, l'introduzione o il transito degli ungulati.
3. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il transito anche degli animali autorizzati in deroga in sede comunitaria.
Art. 4. Certificazioni veterinarie
1. Il personale veterinario dei PIF deve verificare, per ogni partita di animali presentata per l'introduzione o il transito, l'esistenza di un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato II.
2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di salute degli animali, compresi quelli specifici, ove previsti, sono rispettati. Nel caso di riconoscimento dell'equivalenza, in materia di salute degli animali, delle disposizioni applicate dal Paese terzo rispetto a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, il certificato veterinario può attestare anche solo l'esistenza di detta equivalenza.
3. Il certificato veterinario può comprendere dichiarazioni richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al benessere degli animali.
Art. 5. Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di ispezioni e controlli disposti dalla Comunità europea presso Paesi terzi
1. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della salute individua tra il proprio personale gli esperti in sanità animale, profilassi internazionale veterinaria o nelle procedure di controllo alle importazioni di animali e prodotti di origine animale che possono partecipare, insieme agli esperti della stessa Commissione e con spese ad integrale carico di quest'ultima, alle attività di ispezione o controllo nei Paesi terzi.
Art. 6. Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati
1. Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o il transito degli animali di cui al presente decreto, quali il respingimento, l'abbattimento e la distruzione degli animali stessi, nonchè gli accertamenti analitici, anche supplementari, o le misure di quarantena, sono a carico dell'importatore, secondo modalità stabilite dalla legislazione vigente.
2. E' obbligato alle spese di cui al comma 1 chiunque introduce o fa transitare o detiene animali di cui all'allegato I provenienti dai Paesi terzi senza i controlli previsti dal presente decreto.
Art. 7. Modifica al
1. Al
a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un Paese terzo, o parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai sensi della
b) gli allegati F e G sono abrogati.
Art. 8. Modifica al
1. Al
a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E, parte I, introdotto dal
2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi.»;
3) il comma 2 e il comma 3 sono abrogati;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede, comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), e i criteri corrispondenti, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia.»;
c) all'articolo 17, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un elenco predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, nonchè gli ovuli e gli embrioni delle specie suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in un elenco stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie previste dall'articolo 11;»;
d) dopo l'allegato E sono aggiunti gli allegati F e G, di cui, rispettivamente, agli allegati III e IV al presente decreto.
Art. 9. Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, è abrogato.
2. Le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni in applicazione della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne elencate nell'allegato V del presente decreto, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure stabilite in sede comunitaria in applicazione della
3. L'articolo 6 del decreto del Ministero della sanità in data 10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994, è abrogato.
Art. 10. Sanzioni
1. L'interessato al carico che omette di effettuare le notifiche dell'arrivo dell'animale o degli animali, in conformità a quanto prescritto all'articolo 1, paragrafo 1, del
Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Allegato I
(previsto dall'art. 1)
Specie animali di cui all'articolo 1
Taxo |
||
|
|
|
|
Famiglia |
Generi/Specie |
Ordine |
Antilocapridi |
Antilocapra ssp. |
|
|
|
Artiodattili |
|
|
|
Bovidi |
Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (compreso Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp., (compreso Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oremuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (compreso Boocerus). |
|
Camelidi |
Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. |
|
Cervidi |
Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp. |
|
Giraffidi |
Giraffa ssp., Okapia ssp. |
|
Ippopotamidi |
Hexaprotodon - Choeropsis ssp.,Hippopotamus ssp. |
|
Moschidi |
Moschus ssp. |
|
Suidi |
Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp.,Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp.,Sus ssp. |
|
Tayassuidi |
Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. |
|
Tragulidi |
Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. |
Perissodattili |
|
|
|
Rinocerotidi |
Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp.,Diceros ssp., Rhinoceros ssp. |
|
Tapiridi |
Tapirus ssp. |
Proboscidi |
Elefantidi |
Elephas ssp., Loxodonta ssp. |
Allegato II
(previsto dall'art. 4)
Requisiti applicabili ai certificati veterinari
1. Il rappresentante dell'autorità competente per la spedizione responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna una partita di ammali deve firmare il certificato e verificare che su ogni suo foglio, qualora composto da più pagine, sia apposto il timbro ufficiale.
2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro nel quale viene effettuata l'ispezione alla frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire all'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla propria.
3. La versione originale del certificato veterinario deve accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunità.
4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:
a) un unico foglio,
o
b) due o più pagine facenti parte di un unico foglio indivisibile;
o
c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio «pagina 2 su 4»).
5. I certificati veterinari devono riportare un numero di identificazione unico. Qualora il certificato veterinario sia costituito da una serie di pagine, ciascuna di esse deve riportare tale numero.
6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo dell'autorità competente del paese d'invio.
(31) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
Allegato III
(previsto dall'art. 8)
«Allegato F
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di ammali della specie bovina.
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi in comunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
Allegato IV
(previsto dall'art. 8)
«Allegato G
Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il(i) ruminante(i) diverso(i) da quello(i) [1] cui si applica la direttiva 64/432/CEE e la
i) appartiene/appartengono [1] alla specie
ii) sottoposto(i)[1] a esame, hanno[1]/non hanno [1] presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali e/sono [1] esposto(i) [1];
iii) proviene/provengono [1] da un allevamento [1]/da un'azienda [1] ufficialmente indenne da tubercolosi [1]/ufficialmente indenne [1] o indenne [1] da brucellosi non soggetto(a) a restrizioni per quanto attiene alla peste suina [1] o da un'azienda in cui e/sono stato(i) sottoposto(i) [1], con esito negativo, ai test previsti dall'art. 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92\65\CEE.
[1] Cancellare la dicitura inutile.».
Allegato V
(previsto all'art. 9)
Elenco delle decisioni
2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (G.U.C.E. L 22 del 25 gennaio 2003).
2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 344 del 19 dicembre 2002).
2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (G.U.C.E. L 164 del 22 giugno 2002).
2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della
2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla
98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 2 del 6 gennaio 1998).
97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (G.U.C.E. L 89 del 4 aprile 1997).
97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (G.U.C.E. L 89 del 4 aprile 1997).
95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (G.U.C.E. L 254 del 24 ottobre 1995).
95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 51 dell'8 marzo 1995).
94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (G.U.C.E. L 190 del 26 luglio 1994).
94/40/CE Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità (G.U.C.E. L 22 del 27 gennaio 1994).
93/158/CEE Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della direttiva della Comunità sulle carni in provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di carni fresche bovine e suine (G.U.C.E. L 68 del 19 marzo 1993).
93/26/CEE Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 16 del 25 gennaio 1993).
90/432/CEE Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 223 del 18 agosto 1990).
90/13/CEE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 8 dell'11 gennaio 1990).
87/431/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).
87/424/CEE Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).
87/258/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).
87/257/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).
87/124/CEE Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 51 del 20 febbraio 1987).
86/474/CEE Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (G.U.C.E. L 279 del 30 settembre 1986).
86/65/CEE Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 72 del 15 marzo 1986).
85/539/CEE Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 334 del 12 dicembre 1985).
84/24/CEE Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 20 del 25 gennaio 1984).
83/423/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 238 del 27 agosto 1983).
83/402/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 233 del 24 agosto 1983).
83/384/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 222 del 13 agosto 1983).
83/243/CEE Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 129 del 19 maggio 1983).
83/218/CEE Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di Romania in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 121 del 7 maggio 1983).
82/923/CEE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre 1982).
82/913/CEE Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre 1982).
82/735/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).
82/734/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).
81/713/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 257 del 10 settembre 1981).
81/92/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
81/91/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
79/542/CEE Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni (G.U.C.E. L 146 del 14 giugno 1979).
78/685/CEE Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformità della direttiva 72/462/CEE (G.U.C.E. L 227 del 18 agosto 1978).
[1] Abrogato dall'art. 32 del