Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 02/02/2021 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 2. Organizzazione dei controlli |
Art. 3. Controlli nel luogo di destinazione |
Art. 4. Sanzioni |
Art. 5. Abrogazioni |
Art. 6. Disposizioni finali |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 97.7.108 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(G.U. 4 marzo 2021, n. 54)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015;
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 3 dicembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del
3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, il Ministero della salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto, in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del
Art. 2. Organizzazione dei controlli
1. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del
a) effettuano la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati o altre modalità di trasmissione telematica, stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute;
b) segnalano ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste alla lettera a).
2. La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci.
Art. 3. Controlli nel luogo di destinazione
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano, di concerto con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli sugli animali e sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.
2. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto viene rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione europea nel settore relativo agli animali e alle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del
3. Nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio, applicano quanto disposto dall'articolo 35 del
4. Qualora il controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non conformità concernente errori meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari possono consentire all'operatore dello Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.
5. L'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1 provenienti dagli altri Stati membri viene rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia contemplata dall'articolo 5 e dall'allegato II del
a) la quarantena e l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali;
b) il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
c) ogni altra misura ritenuta appropriata a prevenire i gravi rischi per gli animali o per l'uomo.
6. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se a seguito dei controlli su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, effettuati ai sensi del presente decreto, viene rilevato un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale o un sospetto di non conformità, dispongono l'applicazione, da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio, delle disposizioni di cui agli articoli 137, paragrafo 3, lettere a) e b), e 138 del
7. I costi sostenuti in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 138 del
Art. 4. Sanzioni
1. L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato.
2. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del
Art. 5. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il
Art. 6. Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.