Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.8 sanità di frontiera |
Data: | 02/02/2021 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione |
Art. 2. Organizzazione dei controlli |
Art. 3. Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri |
Art. 4. Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture |
Art. 5. Sanzioni |
Art. 6. Abrogazioni |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 8. Disposizioni finali |
§ 86.8.18 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(G.U. 5 marzo 2021, n. 55)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
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Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Sono istituiti i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f), del
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontalieri e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.
4. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:
a) animali;
b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);
c) merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui al comma 1;
d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del
e) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128 del
f) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del
5. Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del
6. Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2, del
Art. 2. Organizzazione dei controlli
1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del
2. I controlli ufficiali dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del
3. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del
4. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonchè la tracciabilità di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del
5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del
6. Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.
7. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e all'articolo 65 del
8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del
9. Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del
10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 3. Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
1. Sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del
2. Le merci di cui all'articolo 48, lettera a), del
3. Il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.
4. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e), del
Art. 4. Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture
1. La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del
2. È fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.
Art. 5. Sanzioni
1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.
2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del
3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del
4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.
6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della
Art. 6. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.