§ 97.4.25 - D.P.R. 17 maggio 1996, n. 361.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:17/05/1996
Numero:361


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 97.4.25 - D.P.R. 17 maggio 1996, n. 361. [1]

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

(G.U. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e di lotta contro la peste equina.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "azienda": l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego nonché le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado;

     b) "equidi": gli animali domestici o selvatici delle specie equina, comprese le zebre, o asinina nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;

     c) "proprietario o detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria di equidi o incaricata di allevarli o custodirli;

     d) "vettore": l'insetto della specie "CULICOIDES IMICOLA" o qualsiasi altro insetto del genere CULICOIDES suscettibile di trasmettere la peste equina;

     e) "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorità competente, della presenza di peste equina, basata sui risultati di esami di laboratorio; in caso di epizoozia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici ovvero epidemiologici;

     f) "autorità competente": il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

     g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorità competente.

     3. Qualunque caso, anche sospetto, di peste equina deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente che ne dà tempestiva comunicazione al Ministero della sanità corredandola dei dati epidemiologici disponibili.

     4. La vaccinazione contro la peste equina è ammessa soltanto nei casi e nei limiti prescritti dal presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Qualora in una azienda si trovino uno o più equidi sospetti di peste equina, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi di indagine ufficiali tesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

     2. Appena il sospetto è stato denunciato, il veterinario ufficiale pone l'azienda sotto vigilanza ufficiale e dispone che:

     a) venga effettuato il censimento ufficiale degli equidi con indicazione, per ciascuna specie, del numero di equidi infetti, o suscettibili di essere infetti, o già morti; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli equidi nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati devono essere disponibili presso l'azienda ed esibiti a richiesta dell'autorità competente e possono essere controllati ad ogni ispezione;

     b) vengano individuati i luoghi che possono favorire la presenza o la sopravvivenza del vettore, verificando che vengano posti in essere appropriati metodi di disinfestazione;

     c) venga svolta l'indagine epidemiologica in conformità all'art. 4;

     d) vengano effettuati: visite periodiche presso l'azienda al fine di esaminare clinicamente e in maniera approfondita ciascun equide presente, l'autopsia degli animali morti e i prelievi necessari per gli esami di laboratorio;

     e) tutti gli equidi dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi protetti dal vettore;

     f) sia vietato qualsiasi movimento di equidi in provenienza dall'azienda o con destinazione alla stessa;

     g) venga effettuata una disinfestazione periodica ed accurata all'interno ed eventualmente nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

     h) gli equidi morti nell'azienda siano distrutti o eliminati mediante incenerimento o sotterramento secondo le norme di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni.

     3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione adotta tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo comma 2, lettere e), f), g) ed h).

     4. L'autorità competente può applicare le disposizioni previste al comma 2 anche ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettarne la diffusione.

     5. Oltre alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero della sanità dà esecuzione alle eventuali specifiche misure adottate in sede comunitaria relativamente alle riserve naturali in cui gli equidi sono allevati allo stato brado.

     6. Tutte le misure adottate sono revocate soltanto quando il sospetto di peste equina è stato escluso dall'autorità competente.

 

          Art. 3.

     1. Quando la presenza di peste equina è ufficialmente confermata, il veterinario ufficiale:

     a) fa procedere senza indugio all'abbattimento degli equidi infetti e di quelli sospetti di infezione;

     b) dispone che gli equidi abbattuti siano distrutti o eliminati mediante incenerimento o sotterramento secondo le norme di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

     c) estende le misure previste all'art. 2 alle aziende, comprese nella zona di protezione, che si trovino nel raggio di 20 chilometri intorno all'azienda infetta;

     d) dispone, salvo divieto del Ministero della sanità, che si proceda, nella zona di cui alla lettera c), alla vaccinazione sistematica di tutti gli equidi con un vaccino autorizzato dal Ministero della sanità nonché alla loro identificazione facendo apporre un marchio chiaro e indelebile secondo uno dei metodi stabiliti in sede comunitaria. Il Ministero della sanità può vietare la vaccinazione, informandone la Commissione europea, in funzione delle circostanze epidemiologiche, meteorologiche, geografiche o climatologiche;

     e) dispone che sia effettuata una indagine epidemiologica in conformità all'art. 4.

     2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 oltre la zona di cui al comma 1, lettera c), nel caso in cui la situazione geografica, meteorologica ed ecologica, con particolare riguardo a quella entomologica, oppure i movimenti da o verso l'azienda in cui la malattia è stata confermata, giustifichino il sospetto di una eventuale propagazione della peste equina. Il Ministero della sanità ne informa la Commissione europea.

 

          Art. 4.

     1. L'indagine epidemiologica, svolta in collaborazione con l'istituto zooprofilattico competente, deve trattare i seguenti aspetti:

     a) il presumibile periodo in cui la malattia può essere stata presente nell'azienda;

     b) l'origine probabile della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli equidi possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;

     c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;

     d) i movimenti degli equidi da e per le aziende di cui alla lettera b) o l'eventuale uscita delle carcasse di equidi da tali aziende.

     2. Il Ministero della sanità dà esecuzione ad eventuali disposizioni adottate in sede comunitaria al fine di coordinare tutte le misure necessarie all'eradicazione della peste equina con la massima tempestività.

 

          Art. 5.

     1. A completamento delle misure di cui all'art. 3, l'autorità competente, tenendo conto delle strutture di controllo e dei fattori di ordine geografico, amministrativo, epizooziologico ed ecologico, con particolare riguardo a quello entomologico, connessi con la malattia, delimita:

     a) la zona di protezione, costituita dalla parte di territorio avente un raggio minimo di 100 chilometri intorno all'azienda infetta;

     b) la zona di sorveglianza, costituita dalla parte di territorio di almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione e in cui, nei dodici mesi precedenti, non sia stata praticata alcuna vaccinazione sistematica.

     2. Il Ministero della sanità può chiedere ai competenti organi comunitari la modifica della delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione:

     a) della situazione geografica e dei fattori ecologici;

     b) delle condizioni meteorologiche;

     c) della presenza e della distribuzione del vettore;

     d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati conformemente all'art. 4;

     e) dei risultati degli esami di laboratorio;

     f) dell'applicazione delle misure di lotta e, in particolare, della disinfestazione.

 

          Art. 6.

     1. Nella zona di protezione l'autorità competente dispone l'applicazione delle seguenti misure:

     a) identificazione di tutte le aziende che all'interno della zona detengono equidi;

     b) esecuzione da parte del veterinario ufficiale:

     1) di visite periodiche in tutte le aziende che detengono equidi;

     2) di un esame, clinico di tali equidi, compreso eventualmente un prelievo di campioni a fini di esami di laboratorio, con l'obbligo di annotare su di un apposito registro tenuto presso le aziende le visite effettuate e le osservazioni fatte;

     c) divieto di spostamento degli equidi dalle aziende se non per trasporto diretto e sotto controllo ufficiale in un macello ubicato nella stessa zona di protezione per una macellazione di urgenza o qualora nella zona di protezione non esistono macelli in un macello situato nella zona di sorveglianza e individuato dall'autorità competente.

     2. A completamento delle misure di cui al comma 1, la vaccinazione sistematica degli equidi contro la peste equina e la loro identificazione sono effettuate solo se stabilito in sede comunitaria.

     3. Nella zona di sorveglianza l'autorità competente dispone che:

     a) si applichino le stesse misure di cui al comma 1; tuttavia, se in detta zona non vi sono macelli, gli equidi possono essere abbattuti nella zona di protezione in un macello appositamente individuato;

     b) sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la peste equina.

     4. Qualora in un determinato territorio l'epizoozia di peste equina presenti carattere di eccezionale gravità, il Ministero della sanità adotta anche le misure supplementari decise in sede comunitaria.

     5. L'autorità competente prende tutte le misure necessarie affinché le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza siano messe al corrente delle restrizioni adottate e ne verifica l'applicazione.

 

          Art. 7.

     1. La durata di applicazione e di mantenimento delle misure di cui agli articoli 3, 5 e 6 è stabilita in sede comunitaria; in ogni caso tale durata non può essere inferiore a dodici mesi quando sia stata praticata la vaccinazione.

     2. In deroga all'art. 6, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera a):

     a) gli equidi presenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza possono essere spediti sotto controllo ufficiale al centro di quarantena nel rispetto delle condizioni previste all'art. 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

     b) l'autorità competente può autorizzare, all'interno di ogni singola zona, movimenti di equidi che:

     1) siano stati sottoposti ad un preventivo controllo ufficiale e siano identificati e accompagnati da un certificato sanitario ufficiale;

     2) se vaccinati, siano rimasti nell'azienda dove è stata effettuata la vaccinazione almeno sessanta giorni dalla data dell'intervento vaccinale.

     3. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, lettera b), sono comunicati al Ministero della sanità che ne informa la Commissione europea in sede di comitato veterinario permanente.

     4. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria ed ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto.

 

          Art. 8.

     1. Il laboratorio nazionale di peste equina, le sue competenze e i suoi compiti sono indicati nell'allegato I; esso coopera con il laboratorio comunitario di riferimento indicato nell'allegato II, le cui funzioni sono definite nell'allegato III.

 

          Art. 9.

     1. Il Ministero della sanità predispone, sulla base dell'allegato IV, un piano d'intervento concernente anche l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata, necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

     2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione e può essere modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione.

 

          Art. 10.

     1. Qualora una delle zone di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 5, comma 1, interessi il territorio di più Stati membri, la sua delimitazione avviene in collaborazione con le autorità competenti di detti Stati membri; ove necessario, tale zona è delimitata in sede comunitaria.

 

          Art. 11.

     1. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro la peste equina devono essere trasmessi, in copia e con la massima urgenza, al Ministero della sanità.

 

 

     ALLEGATO 1 - (previsto dall'art. 8, comma 1)

 

     A. ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI PESTE EQUINA

 

Belgio

Institut National de Recherche Veterinarie (INRV) Groeselenberg 99 - 1180 Bruxelles

 

Nationale Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek (NIDO) Groeselenbergstraat 99 - 1180 Bruxelles

Danimarca

Statens Veterinaere Institut for Virusforskning Lindholm 4771 Kalvehave - Danmark

Germania

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Paul-Ehrlich-Strasse, 7400 Tübingen

Francia

Laboratoire Central de Recherches Veterinaires 22, Rue Pierre Curie, BP 67 - 94703 Maisons Alfort Cedex

Grecia

Institut de fièvre aphteuse et des maladies exotiques du Centre des Instituts Veterinaires d'Athenes Rue Neapoleos 25, KA 15 310 Aghia Paraskevi - Athènes

Irlanda

Central Veterinary Research Laboratory, Department of Agriculture and Food Abbocstown, Castleknock, Dublin, Ireland

Italia

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Via Campo Boano, Teramo

Lussemburgo

Laboratoire de Médicine Veterinaire de l'Etat 54, Avenue Gaston Diederich, L-Luxembourg

Paesi Bassi

Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelyscad, Nederland

Portogallo

Laboratòrio Nacional de Investigaçao Veterinària Estrada de Benfica n. 102, Lisboa

Spagna

Laboratorio de sanidad y producción animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 28110 Algete, Madrid - España

Regno Unito

Institute of Animal Health Ash Road - Pirbright, Woking, Surrey - GU 24 ONF

 

     B. FUNZIONI DEI LABORATORI DI PESTE EQUINA

     I laboratori nazionali di peste equina sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo essi:

     a) possono fornire reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;

     b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;

     c) organizzano periodicamente prove comparative;

     d) conservano isolati di virus della peste equina provenienti da casi individutati nello Stato membro;

     e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

 

 

     ALLEGATO II - (previsto dall'art. 8, comma 1)

     LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

     Laboratorio de sanidad y producción animal

     Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

     28110 Algere, Madrid - España.

 

 

     ALLEGATO III - (previsto dall'art. 8, comma 1)

     FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE EQUINA

     Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ha le seguenti funzioni:

     1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della peste equina negli Stati membri, in particolare mediante:

     a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della peste equina ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;

     b) Il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

     c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della peste equina;

     d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;

     e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;

     f) la caratterizzazione degli isolati del virus della peste equina mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della peste equina;

     g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della peste equina;

     2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di peste equina negli Stati membri mediante lo studio negli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizooziologia;

     3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

     4) procedere a scambi di informazioni mutue reciproche con il laboratorio mondiale della peste equina designato dall'Ufficio mondiale delle epizoozie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di peste equina.

 

 

     ALLEGATO IV - (previsto dall'art. 9, comma 1)

     CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO

     I piani di intervento devono prevedere almeno:

     1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;

     2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;

     3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;

     4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate ad un'infestazione;

     5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;

     6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;

     7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;

     8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);

     9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la peste equina considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;

     10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.