Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.2 allevamento |
Data: | 27/12/2024 |
Numero: | 220 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 |
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 97.2.87 - D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220.
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
(G.U. 22 gennaio 2025, n. 17)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 16, comma 1, del
2. All'articolo 20, comma 1, del
3. All'articolo 23, comma 3, del
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 3, del
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) specie selvatica: specie di fauna di cui alla lettera c), ovvero animali delle specie di cui alla lettera b) nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento dell'uomo;»;
b) alla lettera e), dopo le parole: «del regolamento (UE) 2016/429» aggiungere le seguenti: «. Nel caso di allevamenti amatoriali, le pertinenze delle abitazioni sono comunque incluse nell'ambito di applicazione del presente decreto».
2. All'articolo 3, del
a) al comma 1, le parole: «animali vivi» sono sostituite dalle seguenti: «esemplari vivi» e dopo le parole: «delle predette specie e» è inserita la seguente: «individui»;
b) al comma 2, le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo».
3. All'articolo 4, comma 3, del
a) alla lettera a) le parole: «25 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «21 marzo»;
b) alla lettera d) le parole: «nonchè le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019,» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del
c) alla lettera f), dopo le parole: «specie selvatiche autoctone» sono inserite le seguenti: «e, nonchè gli allevamenti ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e Vicugna pacos;».
4. All'articolo 4 del
«4-bis. Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.
4-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza.
4-quater. L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione è allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.»;
5. All'articolo 4 del
«5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.
5-ter. Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione è avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.
5-quater. La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonchè ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall'articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.».
6. All'articolo 6 del
«5. I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del
7. All'articolo 8, comma 1, del
a) prima delle parole «Con decreto del Ministro della salute» sono premesse le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4»;
b) le parole: «degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e g) » sono sostituite con le parole: «dei giardini zoologici di cui al
8. All'articolo 8, comma 3, del
a) dopo le parole: «Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «a fronte di prescrizioni impartite dall'autorità competente e non ottemperate»;
9. All'articolo 13 del
a) al comma 1, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «disposto per la violazione delle disposizioni del presente decreto»;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo le parole: «Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci» sono sostituite dalle seguenti: «Gli animali non rilasciabili in natura possono esser trasferiti entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie»;
c) al comma 2, le parole: «penale o amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «disposto»;
d) al comma 4, le parole: «sequestrati o confiscati» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di sequestro disposto» e dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «o confiscati».
10. All'articolo 14, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Chiunque viola una o più delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro»;
11. All'articolo 17, comma 2, dopo le parole «n. 178,» sono inserite le seguenti: «articolo 1,».
12 All'articolo 17, comma 3, del
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 5 del
a) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:
a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di referenza nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffusive degli animali oggetto dell'emergenza;
b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;
c) un esperto di statistica, data entry e reportistica e analisi dei dati dell'area biologica sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanità;
d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio competente per la sanità animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), può essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.».
2. All'articolo 6 del
a) al comma 7 la parola: «lettera b)» è sostituita dalle seguenti: «lettere a) e b)»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le aziende sanitarie locali assicurano che sia garantito un tempestivo e costante scambio di informazioni inerenti ai sospetti e ai casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo tra i servizi e le strutture competenti della propria organizzazione.».
3. All'articolo 8 del
a) al comma 1, le parole: «d) il rilascio e la compilazione» sono sostituite dalle seguenti: «c) il rilascio e la compilazione» e le parole: «e) l'applicazione e l'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «d) l'applicazione e l'utilizzo»;
b) al comma 4, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».
4. All'articolo 9, comma 3, del
5. All'articolo 11, comma 3, del
6. All'articolo 13 del
a) al comma 7, le parole: «di categoria D e E di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f),» sono soppresse;
b) al comma 8, le parole «Le regioni e le Province autonome», sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le regioni e le Province autonome» e, le parole: «di categoria B, C e D» sono soppresse.
7. All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento, come integrato dall'articolo 62 del
8. All'articolo 19 del
a) al comma 1, dopo le parole: «del regolamento (UE) 2020/687», sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 70 del regolamento per gli animali selvatici»;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del regolamento delegato (UE) 2020/687», sono aggiunte le seguenti: «, e all'articolo 70 del regolamento come integrato dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67 del
c) al comma 4, le parole: «o a più regioni, le aziende sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, le regioni o le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Se i focolai sono confermati in territori appartenenti a più regioni, i provvedimenti per l'applicazione delle misure individuate nell'ambito dell'Unità centrale di crisi sono adottati dal Ministero della salute in funzione della gravità e dell'estensione geografica dell'epidemia.»;
e) al comma 7, le parole: «le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4,» sono sostituite dalle seguenti: «le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 2» e le parole: «Le indennità di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennità di cui all'articolo 2».
9. All'articolo 20, comma 3, del
10. All'articolo 21 del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le aziende sanitarie locali possono concedere le deroghe di cui al
b) al comma 2, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
11. All'articolo 32 del
a) al comma 1, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) il
bb-ter) il
bb-quater) il
b) al comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) al comma 4, dopo le parole «ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi» sono inserite le seguenti: «in caso di focolaio di malattia di categoria A di cui all'articolo 2 del
2) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'indennità di cui al comma 4 viene corrisposta anche per gli animali abbattuti in caso di focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per gli animali abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003."»;
3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo, i casi in cui l'applicazione della misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del
12. All'articolo 33 del
«2-bis. I veterinari incaricati di cui all'articolo 11, possono svolgere le attività previste dal medesimo articolo 11 per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 31 dicembre 2025.».
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.