Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.8 sanità di frontiera |
Data: | 12/05/2015 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 86.8.17 - D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 73. [1]
Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.
(G.U. 13 giugno 2015, n. 135)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e Paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 518, che modifica l'allegato E, parte 1, della
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 519, che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni [notificata con il numero C(2013) 6721];
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) "veterinario ufficiale" quello definito dall'articolo 3, lettera h), del
e-ter) "veterinario autorizzato" quello autorizzato dall'organismo competente a svolgere specifiche attività conformemente al
b) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che:
a) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6 del
b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato dall'autorità competente;
c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti:
1) è conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1;
2) attesta che il veterinario autorizzato ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del
c) il comma 3, dell'articolo 10 è abrogato;
d) al comma 1, dell'articolo 17, dopo la parola: «animali», sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2»;
e) dopo il comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per quanto riguarda l'importazione di gatti, cani e furetti:
a) le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del
b) gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»;
f) all'articolo 20, comma 2, lettera a), le parole: «17, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1 e 1-bis».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Per la cessazione dell'applicazione del presente decreto, vedi l'art. 33 del