Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 26/03/2018 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Incremento dell'indennità di rischio |
Art. 3. Indennità mensile |
Art. 4. Assegno di specificità |
Art. 5. Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017 |
Art. 6. Fondo di amministrazione |
Art. 7. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo |
Art. 8. Disposizioni finanziarie |
§ 58.4.263 - D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.
(G.U. 14 maggio 2018, n. 110)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato
Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il
Visto l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del
Art. 2. Incremento dell'indennità di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
2. L'incremento di cui al comma 1 non è attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.
3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità, fermo restando quanto previsto al comma 2.
Art. 3. Indennità mensile
1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per dodici mensilità per l'anno 2017 e per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2018.
Art. 4. Assegno di specificità
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.
4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del
Art. 5. Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017
1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di € 37.257.326, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del
Art. 6. Fondo di amministrazione
1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del
Art. 7. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad € 143.195.529 per l'anno 2018 e ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto ad € 57.962.142 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del
b) quanto ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 800
Allegato 1
Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del