§ 58.4.295 - D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:23/06/2025
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità di rischio
Art. 5.  Indennità mensile
Art. 6.  Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Art. 7.  Lavoro straordinario
Art. 8.  Incremento indennità orarie per turni notturni e turni svolti nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara.
Art. 9.  Pronta disponibilità
Art. 10.  Alimentazione del Fondo di amministrazione
Art. 11.  Utilizzo del Fondo di amministrazione
Art. 12.  Trattamento di trasferta
Art. 13.  Particolari articolazioni dell'orario di lavoro
Art. 14.  Emergenze locali
Art. 15.  Mensa
Art. 16.  Permessi
Art. 17.  Tutela della genitorialità
Art. 18.  Cessione solidale del congedo ordinario
Art. 19.  Malattie professionali
Art. 20.  Lavoro agile
Art. 21.  Tavolo tecnico per la programmazione didattica
Art. 22.  Banca delle ore
Art. 23.  Contrattazione integrativa
Art. 24.  Individuazione dei distaccamenti disagiati
Art. 25.  Disposizioni finali
Art. 26.  Copertura finanziaria


§ 58.4.295 - D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.

(G.U. 20 agosto 2025, n. 192 - S.O. n. 30)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Visti gli articoli 136, 137 e 139 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 137 relativo alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

     Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 16 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, relativo all'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n.121, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:

     - CO.NA.PO.;

     - FNS CISL;

     - UIL PA VV.F.;

     - CONFSAL VV.F.

     L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 139, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022 - 2024 e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

 

Titolo I

Trattamento economico

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 4. Indennità di rischio

     1. Le misure dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

 

     Art. 5. Indennità mensile

     1. Le misure dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

 

     Art. 6. Effetti sugli assegni personali riassorbibili

     1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

 

     Art. 7. Lavoro straordinario

     1. Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella:

 

 

     Art. 8. Incremento indennità orarie per turni notturni e turni svolti nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara.

     1. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

     a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

     b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».

     2. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

     a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

     b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».

     3. All'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

     a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;

     b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.».

 

     Art. 9. Pronta disponibilità

     1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:

     a) le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonchè gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;

     b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;

     c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

     2. Il limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.

 

     Art. 10. Alimentazione del Fondo di amministrazione

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo è incrementato di euro 40.689,20 per l'anno 2024, di euro 47.257,62 per l'anno 2025 e di euro 609.369,90 a decorrere dall'anno 2026.

 

     Art. 11. Utilizzo del Fondo di amministrazione

     1. Fermi restando gli utilizzi disposti dai commi 2 e 3 e dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, si confermano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

     2. Al fine di incentivare la produttività del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, l'importo di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 è incrementato di euro 64.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.

     3. Al fine di compensare il personale per il servizio di pronta disponibilità nei casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore, è destinato un importo nel limite di euro 600.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2026, di cui all'articolo 10 del presente decreto.

     4. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, potrà essere altresì utilizzato al fine di incrementare l'indennità di missione del personale inviato in servizio fuori sede. Tale emolumento non è cumulabile con lo straordinario.

 

     Art. 12. Trattamento di trasferta

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennità di missione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00.

     2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono sostituite dalle seguenti:

     a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;

     b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

     3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

     «13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».

 

Titolo II

Istituti normativi

 

     Art. 13. Particolari articolazioni dell'orario di lavoro

     1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

     «2-bis. Le attività di allenamento e di preparazione atletica individuale del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonchè lo studio e la preparazione individuale della Banda musicale possono essere effettuate anche in ambito territoriale diverso da quello di servizio, ferma restando, per gli orchestrali, la prevalenza della preparazione collegiale da svolgere presso la sede abituale di servizio. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2022, n. 121, come modificato e integrato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024. Trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024.

 

     Art. 14. Emergenze locali

     1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non è stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:

     a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;

     b) operazioni di soccorso e primarie attività di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio;

     c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attività nel periodo di riposo obbligatorio.».

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni è disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attività tecniche e operative è assicurata in modo da garantire la piena continuità, sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.».

 

     Art. 15. Mensa

     1. All'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».

 

     Art. 16. Permessi

     1. All'articolo 17, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».

 

     Art. 17. Tutela della genitorialità

     1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di età del figlio» è sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio».

     b) È aggiunto il comma 4-bis:

     «4-bis. A domanda, è previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

 

     Art. 18. Cessione solidale del congedo ordinario

     1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonchè ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

     a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

     b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.».

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.».

 

     Art. 19. Malattie professionali

     1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è sostituito dal seguente:

     «Art. 36 (Malattie Professionali). - Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attività consultiva per lo sviluppo periodico delle più adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale.».

 

     Art. 20. Lavoro agile

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è aggiunto il seguente:

     «2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».

 

     Art. 21. Tavolo tecnico per la programmazione didattica

     1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «4. Salvo che non sia stata raggiunta un'intesa fra le parti, l'Amministrazione può assumere le proprie autonome determinazioni se siano trascorsi trenta giorni e si siano svolti almeno tre incontri fra le parti medesime. Dell'esito è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.».

 

     Art. 22. Banca delle ore

     1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è sostituito dal seguente:

     «Art. 19 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio.

     2. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonchè le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate può essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilità di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.

     3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.

     5. Le modalità organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformità sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».

 

     Art. 23. Contrattazione integrativa

     1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 4 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformità al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 4, è portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.».

 

     Art. 24. Individuazione dei distaccamenti disagiati

     1. All'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 le parole «previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «previa contrattazione integrativa».

     2. La contrattazione integrativa di cui al comma 1, che verrà attivata entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, può aggiornare i criteri ed i parametri di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121.

     3. All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     «i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.».

 

Titolo III

Norme finali

 

     Art. 25. Disposizioni finali

     1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 26. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 71.383.272 per l'anno 2024, euro 75.777.502 per l'anno 2025 e ad euro 77.070.475 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a euro 5.900.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a euro 63.203.272 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     c) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     d) quanto a euro 5.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     e) quanto a euro 63.527.502 per l'anno 2025 e ad euro 64.120.475 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     f) quanto a euro 2.280.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.980.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     g) quanto a euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2167