Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 19/11/2010 |
Numero: | 251 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità di rischio |
Art. 5. Indennità mensile |
Art. 6. Fondo di amministrazione |
Art. 7. Indennità operativa per il soccorso esterno |
Art. 8. Patti per il soccorso |
Art. 9. Proroga di efficacia di norme |
Art. 10. Copertura finanziaria |
§ 58.4.233 - D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009).
(G.U. 1 febbraio 2011, n. 25 - S.O. n. 25)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato
Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008 - 2009 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visti l'articolo 3, comma 144, della
Visto l'articolo 37, comma 5, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.
Art. 2. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2 del
|
Incrementi |
Stipendi |
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non |
mensili lordi dal 1° |
annui lordi dal 1° |
dirigente che espleta funzioni tecnico-operative |
gennaio 2008 |
gennaio 2008 |
|
(euro) |
(euro) |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP. |
12,50 |
24.537,26 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO |
11,43 |
22.431,83 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI |
10.69 |
20.994,02 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ. |
10,61 |
20.821,01 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO |
10,50 |
20.605,26 |
ISPETTORE ANTINCENDI |
10,33 |
20.275,51 |
VICE ISPETTORE |
9,91 |
19.451,18 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE |
10,24 |
20.102,38 |
CAPO REPARTO ESPERTO |
10,16 |
19.945,76 |
CAPO REPARTO |
10,03 |
19.682,03 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE |
9,92 |
19.478,44 |
CAPO SQUADRA ESPERTO |
9,84 |
19.321,81 |
CAPO SQUADRA |
9,76 |
19.157,00 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ. |
9,51 |
18.668,35 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE |
9,43 |
18.511,74 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO |
9,34 |
18.346,79 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO |
9,26 |
18.181,98 |
VIGILE DEL FUOCO |
9,01 |
17.687,41 |
2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non |
Incrementi mensili lordi |
Stipendi annui lordi |
dirigente che espleta attività tecniche, |
dal 1° |
dal 1° |
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche |
gennaio 2008 |
gennaio 2008 |
|
(euro) |
(euro) |
FUNZIONARIO AMM. VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. |
12,58 |
24.693,89 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
12,50 |
24.537,26 |
DIRETTORE-VICEDIRIGENTE |
|
|
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE |
11,43 |
22.431,83 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE |
10,69 |
20.994,02 |
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. |
12,58 |
24.693,89 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE |
12,50 |
24.537,26 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE |
11,43 |
22.431,83 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE |
10,69 |
20.994,02 |
SOSTITUTO DIRET.AMMVO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO |
12,50 |
24.537,26 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO |
11,43 |
22.431,83 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
10,69 |
20.994,02 |
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV. |
10,35 |
20.326,31 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO |
10,27 |
20.169,70 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
9,97 |
19.569,16 |
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
9,54 |
18.736,52 |
SOSTITUTO DIRET. TECN. PNFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO |
12,50 |
24.537,26 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO |
11,43 |
22.431,83 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO |
10,69 |
20.994,02 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV |
10,35 |
20.326,31 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO |
10,27 |
20.169,70 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO |
9,97 |
19.569,16 |
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO |
9,54 |
18.736,52 |
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE |
9,92 |
19.478,44 |
ASSISTENTE CAPO |
9,84 |
19.321,81 |
ASSISTENTE |
9,76 |
19.157,00 |
OPERATORE ESPERTO |
9,26 |
18.181,98 |
OPERATORE PROFESSIONALE |
9,01 |
17.687,41 |
OPERATORE TECNICO |
8,65 |
16.974,39 |
OPERATORE |
8,52 |
16.727,03 |
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento, nonchè di quella prevista dall'articolo 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dall'anno 2010.
Art. 4. Indennità di rischio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4 del
|
|
Nuove |
|
Incrementi |
misure |
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative |
mensili lordi dal 1° gennaio 2009 |
mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2009 |
|
(euro) |
|
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO |
24,05 |
692,05 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO |
22,03 |
634,03 |
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI |
20,41 |
587,41 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV. |
20,41 |
587,41 |
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO |
18,48 |
531,78 |
ISPETTORE ANTINCENDI |
18,48 |
531,78 |
VICE ISPETTORE |
18,48 |
531,78 |
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE |
18,48 |
531,78 |
CAPO REPARTO ESPERTO |
18,48 |
531,78 |
CAPO REPARTO |
18,48 |
531,78 |
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE |
17,47 |
502,67 |
CAPO SQUADRA ESPERTO |
17,47 |
502,67 |
CAPO SQUADRA |
17,47 |
502,67 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV. |
14,72 |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE |
14,72 |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO |
14,72 |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO |
14,72 |
423,52 |
VIGILE DEL FUOCO |
14,72 |
423,52 |
2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.
Art. 5. Indennità mensile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5 del
|
|
Nuove |
|
Incrementi |
misure |
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente |
mensili lordi |
mensili |
che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche |
dal 1° |
dell'indennità |
|
gennaio 2009 |
mensile dal 1° gennaio 2009 |
|
(euro) |
(euro) |
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. |
13,05 |
375,45 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE |
13,05 |
375,45 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE |
13,05 |
375,45 |
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE |
12,16 |
349,96 |
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV. |
13,05 |
375,45 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE |
13,05 |
375,45 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE |
13,05 |
375,45 |
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE |
12,16 |
349,96 |
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO |
13,05 |
375,45 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO |
13,05 |
375,45 |
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
12,16 |
349,96 |
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV. |
12,16 |
349,96 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO |
12,16 |
349,96 |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
10,09 |
290,39 |
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE |
10,09 |
290,39 |
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO |
13,05 |
375,45 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO |
13,05 |
375,45 |
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO |
12,16 |
349,96 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV |
12,16 |
349,96 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO |
12,16 |
349,96 |
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO |
10,09 |
290,39 |
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO |
10,09 |
290,39 |
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE |
10,09 |
290,39 |
ASSISTENTE CAPO |
10,09 |
290,39 |
ASSISTENTE |
10,09 |
290,39 |
OPERATORE ESPERTO |
8,78 |
252,68 |
OPERATORE PROFESSIONALE |
8,78 |
252,68 |
OPERATORE TECNICO |
7,70 |
221,50 |
OPERATORE |
7,70 |
221,50 |
2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per dodici mensilità.
Art. 6. Fondo di amministrazione
1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 è aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;
b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 7. Indennità operativa per il soccorso esterno
1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinques, del
2. Le risorse di cui all'articolo 4 comma 3-bis, del
3. L'indennità di cui al comma 1, pari a 4 euro per turno, viene attribuita al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all'articolo 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell'attività di soccorso.
4. L'indennità di cui al comma 1 è attribuita altresì al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazioni 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell'attività operativa.
5. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a fronte di ogni turno di servizio di 12 ore prestato e per il massimo di 133 turni annui.
6. L'indennità di cui al comma 1 non è attribuibile al personale operativo parzialmente inidoneo.
7. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate per le attività di soccorso tecnico urgente di cui ai precedenti commi, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.
8. A decorrere dal 2010, ai sensi del comma 2, l'indennità è incrementata da un minimo di 2,5 euro ad un massimo di 4 euro. La misura minima dell'incremento verrà corrisposta, al solo titolo di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
9. La contrattazione integrativa individuerà ulteriori destinazioni non comprese nel presente articolo entro i limiti delle risorse finanziarie previste nei precedenti commi.
10. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Art. 8. Patti per il soccorso
1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
2. Le risorse del Fondo di amministrazione di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente:
a) per incrementare, fino al massimo di 1 euro al giorno, il compenso di produttività spettante al personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici nonchè al personale operativo che effettua orario di lavoro giornaliero;
b) per incrementare la misura dell'indennità di turno per i turni notturni, fino al massimo di 3 euro a turno;
c) per incrementare la misura oraria, fino al massimo di 2 euro l'ora, del compenso per l'incentivazione degli istruttori e formatori e anche per altre finalità.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale;
4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 saranno stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Art. 9. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.
Art. 10. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 116.531.000 per l'anno 2010 ed euro 62.602.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) per l'anno 2010, quanto ad euro 39.929.000 a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università"; quanto ad euro 48.005.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della
b) a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 48.005.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 386