Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 15/03/2018 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità di rischio |
Art. 5. Fondo di produttività |
Art. 6. Nuovi stipendi |
Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 8. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale |
Art. 9. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale |
Art. 10. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo |
Art. 11. Norma programmatica |
Art. 12. Servizi a pagamento |
Art. 13. Proroga di efficacia di norme |
Art. 14. Copertura finanziaria |
§ 58.4.262 - D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».
(G.U. 2 maggio 2018, n. 100 - S.O. n. 21)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato
Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il
Visto il
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visti l'articolo 1, comma 466, della
Visto l'articolo 83, comma 5, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 80 del
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 80, del
3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 80 del
Titolo II
Direttivi
Art. 2. Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.
Art. 4. Indennità di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 1, del
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità.
Art. 5. Fondo di produttività
1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del
Titolo III
Dirigenti
Art. 6. Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della
Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 8. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del
a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;
b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) per l'anno 2016:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02;
b) per l'anno 2017:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01;
c) a decorrere dall'anno 2018:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del
Art. 9. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del
a) per l'anno 2016: euro 4.951,67;
b) per l'anno 2017: euro 13.172,24;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) per l'anno 2016: euro 35.125,97;
b) per l'anno 2017: euro 35.381,55;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 10. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
Art. 11. Norma programmatica
1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 65.566,03, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi relativi al personale direttivo.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del
Art. 12. Servizi a pagamento
1. Con gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 84, comma 1, del
Art. 13. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.
Art. 14. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 3.081.594 per l'anno 2018 e a euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 437.496 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
b) quanto a euro 459.108 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della
c) quanto a complessivi euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione, per euro 218.748, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 797
Addendum
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie:
ridefinizione delle indennità per il personale operativo anche qualora impegnato in attività di formazione;
valutazione dell'applicabilità di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni;
condizioni e modalità di fruizione del servizio mensa;
individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.