§ 58.4.262 - D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:15/03/2018
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità di rischio
Art. 5.  Fondo di produttività
Art. 6.  Nuovi stipendi
Art. 7.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 8.  Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
Art. 9.  Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
Art. 10.  Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
Art. 11.  Norma programmatica
Art. 12.  Servizi a pagamento
Art. 13.  Proroga di efficacia di norme
Art. 14.  Copertura finanziaria


§ 58.4.262 - D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018».

(G.U. 2 maggio 2018, n. 100 - S.O. n. 21)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

     Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N.DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F. L'organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi;

     Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

     Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 80, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

     3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.

 

Titolo II

Direttivi

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

     3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le rispettive decorrenze ivi previste.

 

     Art. 4. Indennità di rischio

     1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

     3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità.

 

     Art. 5. Fondo di produttività

     1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato rispettivamente di euro 2.479,96 e di euro 4.226,31.

 

Titolo III

Dirigenti

 

     Art. 6. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.

     3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

 

     Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

     Art. 8. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

     1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 è aumentato dalle seguenti risorse annue:

     a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;

     b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;

     c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.

     2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

     4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) per l'anno 2016:

     posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.089,96;

     posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.072,02;

     b) per l'anno 2017:

     posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.272,48;

     posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.218,01;

     c) a decorrere dall'anno 2018:

     posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.869,96;

     posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.696,02.

     5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 9. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

     1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è aumentato dalle seguenti risorse annue:

     a) per l'anno 2016: euro 4.951,67;

     b) per l'anno 2017: euro 13.172,24;

     c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78.

     2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

     4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) per l'anno 2016: euro 35.125,97;

     b) per l'anno 2017: euro 35.381,55;

     c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97.

     5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione è determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.

 

Titolo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 10. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

     1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.

 

     Art. 11. Norma programmatica

     1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 65.566,03, sono destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3, con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi relativi al personale direttivo.

     2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

 

     Art. 12. Servizi a pagamento

     1. Con gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono aggiornati i criteri di ripartizione degli introiti derivanti dal sistema dei servizi a pagamento con riguardo alle quote spettanti al personale direttivo e dirigente che tengano conto dei diversi profili di responsabilità.

 

     Art. 13. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi collettivi.

 

     Art. 14. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 3.081.594 per l'anno 2018 e a euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

     a) quanto a 437.496 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a euro 459.108 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     c) quanto a complessivi euro 2.184.990 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione, per euro 218.748, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 459.108, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 1.507.134, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018  Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 797

 

     Addendum

 

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie:

     ridefinizione delle indennità per il personale operativo anche qualora impegnato in attività di formazione;

     valutazione dell'applicabilità di istituti retributivi accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni;

     condizioni e modalità di fruizione del servizio mensa;

     individuazione delle opportune iniziative da attuare per rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela assicurativa per il personale.