§ 58.4.294 - D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:23/06/2025
Numero:124


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità di rischio
Art. 5.  Indennità mensile
Art. 6.  Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Art. 7.  Lavoro straordinario
Art. 8.  Alimentazione del Fondo di produttività
Art. 9.  Utilizzo del Fondo di produttività
Art. 10.  Trattamento di trasferta
Art. 11.  Mensa
Art. 12.  Permessi
Art. 13.  Tutela della genitorialità
Art. 14.  Cessione solidale del congedo ordinario
Art. 15.  Lavoro agile
Art. 16.  Banca delle ore
Art. 17.  Nuovi stipendi
Art. 18.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 19.  Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
Art. 20.  Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
Art. 21.  Effetti sugli assegni personali riassorbibili
Art. 22.  Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
Art. 23.  Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
Art. 24.  Contrattazione integrativa
Art. 25.  Ambito di applicazione e durata
Art. 26.  Indennità specialistiche
Art. 27.  Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)
Art. 28.  Indennità delle specialità nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)
Art. 29.  Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione
Art. 30.  Salvaguardia delle indennità specialistiche
Art. 31.  Disposizioni finali
Art. 32.  Copertura finanziaria


§ 58.4.294 - D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024.

(G.U. 20 agosto 2025, n. 192 - S.O. n. 30)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Visti gli articoli 226, 227 e 229 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Viste, in particolare, le disposizioni del richiamato articolo 227 relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

     Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione in data 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, relativo all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2022-2024, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 20 febbraio 2025, dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale:

     FNS CISL;

     UIL PA VV.F.;

     FEDERDISTAT VV. F. e F.C.;

     CONFSAL VV.F.;

     CO.NA.PO;

     AP VV.F.;

     SI.N.DIR. VV.F.

     L'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F., rappresentativa del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ha sottoscritto la suddetta ipotesi e non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e l'articolo 1, comma 121, della legge 207 del 30 dicembre 2024 che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo collettivo Sezione I;

     Visti l'articolo 17-bis, comma 5, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 228 del 1° dicembre 2023 in relazione al finanziamento del predetto accordo collettivo Sezione II;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 229, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024 nonchè il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Sezione I

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.

     2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

 

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRETTIVO

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

 

 

     3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 4. Indennità di rischio

     1. Le misure dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

 

     Art. 5. Indennità mensile

     1. Le misure dell'indennità mensile del personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

 

     Art. 6. Effetti sugli assegni personali riassorbibili

     1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

     Art. 7. Lavoro straordinario

     1. Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella:

 

 

     Art. 8. Alimentazione del Fondo di produttività

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo è incrementato di euro 437.248,68 per l'anno 2024, di euro 583.892,00 per l'anno 2025 e di euro 605.533,30 a decorrere dall'anno 2026.

 

     Art. 9. Utilizzo del Fondo di produttività

     1. Si confermano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.

     2. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 del presente decreto, con accordi integrativi nazionali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 come sostituito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022 n. 120, possono essere incrementate le misure delle maggiorazioni orarie per servizio notturno, nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale, Santa Barbara e notturno nei giorni festivi.

     3. La sessione negoziale di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sarà attivata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 10. Trattamento di trasferta

     1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennità di missione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è rideterminata in euro 24,00;

     2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono sostituite dalle seguenti:

     «a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;

     b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura "pasto completo."».

     3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

     «13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».

 

Titolo II

ISTITUTI NORMATIVI

 

     Art. 11. Mensa

     1. All'articolo 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di dodici ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».

 

     Art. 12. Permessi

     1. All'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo le parole: «entro sette giorni lavorativi dal decesso» sono inserite le seguenti: «o dalla data del funerale.».

 

     Art. 13. Tutela della genitorialità

     1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, l'ultimo capoverso «sino al compimento del terzo anno di età del figlio» è sostituito con «sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio»;

     b) è aggiunto il comma 3-bis:

     «3-bis. A domanda, è previsto l'esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

 

     Art. 14. Cessione solidale del congedo ordinario

     1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonchè ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

     a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

     b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.».

 

     Art. 15. Lavoro agile

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 è aggiunto il seguente:

     «2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».

 

     Art. 16. Banca delle ore

     1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è sostituito dal seguente:

     «Art. 23 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio.

     2. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonchè le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate può essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilità di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.

     3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilità di bilancio.

     4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.

     5. Le modalità organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformità sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».

 

Titolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE

 

     Art. 17. Nuovi stipendi

     1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

     5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

     Art. 18. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 4, 5 e 6 del presente decreto le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

     Art. 19. Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione

     1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     3. La retribuzione di rischio e di posizione di parte fissa di cui ai commi 1 e 2, nella relativa misura mensile, è corrisposta per tredici mensilità.

 

     Art. 20. Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione

     1. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'Interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 21. Effetti sugli assegni personali riassorbibili

     1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

     Art. 22. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

     1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 19 del presente decreto:

     a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:

     per l'anno 2024: euro 74.308,20

     per l'anno 2025: euro 61.609,30

     a decorrere dall'anno 2026: euro 70.953,06

     b) per la retribuzione di risultato:

     per l'anno 2024: euro 105.483,60

     per l'anno 2025: euro 126.332,96

     a decorrere dall'anno 2026: euro 139.596,80

     2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.

 

     Art. 23. Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

     1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 19 del presente decreto:

     a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:

     per l'anno 2024: euro 24.627,60

     per l'anno 2025: euro 20.418,94

     a decorrere dall'anno 2026: euro 23.515,70

     b) per la retribuzione di risultato:

     per l'anno 2024: euro 18.612,40

     per l'anno 2025: euro 24.842,84

     a decorrere dall'anno 2026: euro 27.183,20

     2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo e all'utilizzo dello stesso.

 

Titolo IV

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

     Art. 24. Contrattazione integrativa

     1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformità al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, è portato in riduzione del fondo di produttività, per il personale direttivo, e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza dei fondi medesimi.».

 

Sezione II

Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli direttivi delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori e del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia.

 

     Art. 25. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, questi ultimi nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unità, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonchè la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101 e dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

     2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli articoli 27 e 28, spettanti al personale di cui al comma 1 che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorre dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.

 

     Art. 26. Indennità specialistiche

     1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unità, che espleta funzioni specialistiche aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

     2. Le indennità di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono disapplicate, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.

     4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 27. Indennità delle specialità aeronaviganti (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

     1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di pilota di aeromobile e al personale pilota dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26 comma 1, che in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 90,00 euro.

     2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di specialista di aeromobile e al personale specialista di aeromobile dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di 75,00 euro.

     4. Al personale di cui al comma 3 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di elisoccorritore e al personale elisoccorritore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un compenso a titolo di indennità di volo per elisoccorso nella misura mensile di euro 190,00.

     6. Al personale di cui al comma 5 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 il compenso medesimo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     7. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al personale direttivo pilota di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 3 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     8. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al personale direttivo specialista di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 9 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     9. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori e al personale direttivo elisoccorritore nel limite di un contingente non superiore a 1 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     10. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 7, 8 e 9 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

     11. In favore del personale di cui ai commi 7, 8 e 9, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 13, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

 

 

 

     12. In favore del personale di cui al comma 7, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     13. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.

     14. L'indennità di cui ai commi 11 e 12 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

     a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

     b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del presente decreto;

     c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;

     d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

     Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

     a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo;

     b) nei casi di attività di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

     15. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.

     16. Le indennità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le specifiche indennità di cui all'articolo 26, comma 3.

 

     Art. 28. Indennità delle specialità nautiche e subacquee (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

     1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 45,37.

     2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 62,68.

     4. Al personale di cui al comma 3 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unità, che abbia svolto l'attività minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     6. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unità, che abbia svolto l'attività minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

 

 

     7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 5 e 6 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

     8. In favore del personale di cui ai commi 5 e 6 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 10 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

 

 

     9. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 5, 6 e 8 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.

     10. Le indennità di cui al comma 8 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

     a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

     b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto;

     c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;

     d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

     Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

     a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo;

     b) nei casi di attività di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

     11. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unità navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.

     12. Le indennità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le specifiche indennità di cui all'articolo 26, comma 3.

 

     Art. 29. Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

     1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all'articolo 26, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

     Art. 30. Salvaguardia delle indennità specialistiche

     1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto, è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

     3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonchè nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

     4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

     5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

     6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.

     7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 26 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.

     8. Al personale di cui all'articolo 26 del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2024, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennità specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione.

     9. Il beneficio di cui al comma 3, in ogni caso, non compete a seguito di nomina a primo dirigente, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

Sezione III

Norme finali

 

     Art. 31. Disposizioni finali

     1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 32. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della sezione I del presente decreto, pari a euro 5.717.055 per l'anno 2024, euro 6.009.419 per l'anno 2025 e ad euro 6.120.072 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a euro 410.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto a euro 5.137.055 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     c) quanto a euro 170.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     d) quanto a euro 410.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     e) quanto a euro 5.139.419 per l'anno 2025 e ad euro 5.190.072 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     f) quanto a euro 170.000 per l'anno 2025 e ad euro 230.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     g) quanto a euro 290.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della sezione II del presente decreto, pari a euro 6.337.154 per l'anno 2025, a euro 1.305.626 per l'anno 2026, a euro 1.308.231 per l'anno 2027, a euro 1.310.836 per l'anno 2028, a euro 1.313.441 per l'anno 2029, a euro 1.316.045 per l'anno 2030, a euro 1.318.650 per l'anno 2031, a euro 1.321.255 per l'anno 2032, a euro 1.323.860 per l'anno 2033 e a euro 1.326.465 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

     a) quanto a euro 6.334.549 per l'anno 2025 e a euro 1.300.416 annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo di produttività di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;

     b) quanto a euro 2.605 per l'anno 2025, a euro 5.210 per l'anno 2026, a euro 7.815 per l'anno 2027, a euro 10.420 per l'anno 2028, a euro 13.025 per l'anno 2029, a euro 15.629 per l'anno 2030, a euro 18.234 per l'anno 2031, a euro 20.839 per l'anno 2032, a euro 23.444 per l'anno 2033 e a euro 26.049 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di produttività di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.

     3. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2166