Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva |
Data: | 19/11/2010 |
Numero: | 250 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità di rischio |
Art. 5. Fondo di produttività |
Art. 6. Indennità operativa per il soccorso esterno |
Art. 7. Patti per il soccorso |
Art. 8. Nuovi stipendi |
Art. 9. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 10. Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato |
Art. 11. Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato |
Art. 12. Proroga di efficacia di norme |
Art. 13. Copertura finanziaria |
§ 58.4.232 - D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008 - 2009).
(G.U. 1 febbraio 2011, n. 25 - S.O. n. 25)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato
Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2009, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008 - 2009, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visti l'articolo 3, comma 144, della
Visto l'articolo 83, comma 5, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 80 del
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.
Titolo II
Direttivi
Art. 2. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del
|
incremento |
Nuovo |
Direttivi |
mensile lordo dal 1° |
stipendio annuo lordo dal |
|
gennaio 2008 |
1° gennaio 2008 |
|
euro |
euro |
Direttore Vicedirigente con scatto 26 anni |
13,94 |
27.365,87 |
Direttore Medico-Vicedirigente con scatto 26 anni |
13,94 |
27.365,87 |
Direttore Ginnico-Sportivo Vicedirigente con scatto 26 anni |
13,94 |
27.365,87 |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
13,24 |
26.001,81 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
13,24 |
26.001,81 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
13,24 |
26.001,81 |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE |
12,50 |
24.537,26 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE |
12,50 |
24.537,26 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE |
12,50 |
24.537,26 |
DIRETTORE |
11,43 |
22.431,83 |
DIRETTORE MEDICO |
11,43 |
22.431,83 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO |
11,43 |
22.431,83 |
VICE DIRETTORE |
10,69 |
20.994,02 |
VICE DIRETTORE MEDICO |
10,69 |
20.994,02 |
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO |
10,69 |
20.994,02 |
2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:
|
incremento |
Nuovo |
Direttivi |
mensile lordo dal1° |
stipendio annuo lordo dal |
|
gennaio 2009 |
1° gennaio 2009 |
|
euro |
euro |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
113,16 |
28.556,51 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
113,16 |
28.556,51 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
113,16 |
28.556,51 |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
107,01 |
27.127,05 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
107,01 |
27.127,05 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
107,01 |
27.127,05 |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE |
80,54 |
25.353,74 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE |
80,54 |
25.353,74 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE |
80,54 |
25.353,74 |
DIRETTORE |
73,63 |
23.178,23 |
DIRETTORE MEDICO |
73,63 |
23.178,23 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO |
73,63 |
23.178,23 |
VICE DIRETTORE |
68,91 |
21.692,66 |
VICE DIRETTORE MEDICO |
68,91 |
21.692,66 |
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO |
68,91 |
21.692,66 |
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonchè di quella prevista dall'articolo 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.
Art. 4. Indennità di rischio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del
Direttivi |
incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009 |
Nuova indennità mensile lorda dal 1° gennaio 2009 |
|
euro |
euro |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE VICEDIRIGENTE |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE |
24,05 |
692,05 |
DIRETTORE |
22,03 |
634,03 |
DIRETTORE MEDICO |
22,03 |
634,03 |
DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO |
22,03 |
634,03 |
VICE DIRETTORE |
20,41 |
587,41 |
VICE DIRETTORE MEDICO |
20,41 |
587,41 |
VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO |
20,41 |
587,41 |
2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.
Art. 5. Fondo di produttività
1. Il Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del
a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;
b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.
2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 6. Indennità operativa per il soccorso esterno
1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del
2. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
3. Le indennità di cui al comma 1 vengono attribuite, con le modalità previste dall'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, per le attività legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attività legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno.
4. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate con le modalità e per le attività di cui al comma precedente.
5. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Art. 7. Patti per il soccorso
1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.
4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sarà stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Titolo III
Dirigenti
Art. 8. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal
|
incremento |
Nuovo |
Dirigenti |
mensile lordo dal 1° gennaio |
stipendio annuo lordo dal |
|
2008 |
1° gennaio 2008 |
|
Euro |
euro |
DIRIGENTE GENERALE |
25,63 |
50.307,56 |
DIRIGENTE SUPERIORE |
20.50 |
40.246,00 |
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO |
20.50 |
40.246,00 |
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO |
20.50 |
40.246,00 |
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
20,19 |
39.642,28 |
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI |
20,19 |
39.642,28 |
PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI |
20,19 |
39.642,28 |
PRIMO DIRIGENTE |
20,04 |
39.340,48 |
PRIMO DIRIGENTE MEDICO |
20,04 |
39.340,48 |
PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO |
20,04 |
39.340,48 |
2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma 1, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:
|
|
Nuovo |
Dirigenti |
incremento mensile lordo |
stipendio annuo lordo dal |
|
dal 1° gennaio 2009 |
1° gennaio 2009 |
|
euro |
euro |
DIRIGENTE GENERALE |
191,67 |
52.300,04 |
DIRIGENTE SUPERIORE |
228,33 |
42.739,96 |
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO |
228,33 |
42.739,96 |
DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO |
228,33 |
42.739,96 |
PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI |
151,03 |
41.212,36 |
PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI |
151,03 |
41.212,36 |
PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI |
151,03 |
41.212,36 |
PRIMO DIRIGENTE |
149,88 |
40.898,56 |
PRIMO DIRIGENTE MEDICO |
149,88 |
40.898,56 |
PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO |
149,88 |
40.898,56 |
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del
Art. 9. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonchè di quella prevista dall'articolo 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
Art. 10. Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 ed è ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) anno 2008: 17.900 euro;
b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.
2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'articolo 77 del
3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del
5. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Art. 11. Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
2. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 12. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.
Art. 13. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 4.453.000 per l'anno 2010 ed euro 2.312.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) per l'anno 2010, quanto ad euro 1.676.000,00 a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università»; quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della
b) a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 387