Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 14/09/2015 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori) |
Art. 2. Norma finanziaria |
§ 2.2.87 - L.R. 14 settembre 2015, n. 25.
Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000 (Aiuti alle associazioni degli allevatori)
(B.U. 17 settembre 2015, n. 42)
Art. 1. Proroga dell'applicazione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.
Art. 2. Norma finanziaria
1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 16 della
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della