Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 12/01/2018 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) |
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016) |
Art. 3. (Modifiche alla L.R. 41/2011) |
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della L.R. 27/2016) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 18/2001 e conseguenti abrogazioni) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28.11.2017) |
Art. 7. (Interpretazione autentica art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 32/2015) |
Art. 8. (Modifiche e integrazioni alla L.R. 44/2017) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 4/2009) |
Art. 10. (Modifiche alla L.R. 68/2012) |
Art. 11. (Clausola di salvaguardia) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.268 - L.R. 12 gennaio 2018, n. 4.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.
(B.U. 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale)
Art. 1. (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)
1. Al comma 4 dell'articolo 11 della
2. All'articolo 85 della
a) al comma 2, le parole "30 settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017";
b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
3. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della
4. All'articolo 55 della
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
5. Al comma 2-bis dell'articolo 33 della
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla legge regionale 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia, il Presidente della Giunta regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l'ARIC in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la costituzione e l'insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonchè l'avvio delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso. Gli eventuali emolumenti previsti per il Commissario sono posti a carico dell'Agenzia.";
b) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "La modifica del Regolamento è adottata dal Direttore generale dell'Agenzia ed approvata dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La modifica del Regolamento è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale della Giunta sentito il Commissario straordinario di cui al comma 2-bis e sulla base del piano operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni redatto a cura del medesimo Commissario";
c) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"4. In sede di prima applicazione, al fine di far fronte alle esigenze conseguenti all'incremento di competenze previste dalla presente legge, l'ARIC è autorizzata, previa approvazione delle modifiche del proprio Regolamento e previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, all'assunzione delle unità di personale necessarie a dare piena operatività alla struttura.";
d) al comma 5 dell'articolo 3 le parole "sono confermate le funzioni attribuite al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L'Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore regionale individuato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del
e) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono da interpretarsi come esclusivamente finalizzate alle nuove ed ulteriori funzioni attribuite all'ARIC dalla presente legge.".
Art. 3. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 8 (Revoca dei contributi) della
Art. 4. (Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della
1. All'articolo 7 della
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Prima di procedere alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, dovrà essere verificata prioritariamente l'applicabilità dell'articolo 20 del
b) al comma 5 le parole "a decorrere dall'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2018".
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della
"4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, è determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella ''C'', tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennità sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale.
4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) il comma 5 dell'articolo 5 ed il comma 10 dell'articolo 8 della
b) l'articolo 12 della
c) l'articolo 13 della
d) il comma 2 dell'articolo 7 della
e) il comma 21 dell'articolo 1 della
f) l'articolo 28 della
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28.11.2017)
1. L'articolo 11 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 101/6 del 28 novembre 2017 (Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo) è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Entrata in vigore e decorrenza dell'efficacia)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
2. L'efficacia della presente legge decorre dalla data di pubblicazione sul BURAT, a cura della struttura della Giunta regionale competente in materia, dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea necessario per la verifica di compatibilità del progetto di istituzione del marchio collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
Art. 7. (Interpretazione autentica art. 3, comma 1, lett. e),
1. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 8. (Modifiche e integrazioni alla
1. Al comma 9 dell'articolo 2-bis della
2. Il comma 2 dell'articolo 32 della
''2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
''1-bis. Alle guide speleologiche provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritte negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione di guida speleologica stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al
1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale.''.
Art. 9. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con
b) il comma 1-ter è abrogato;
c) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
"1-quater. Le previsioni di cui al comma 1-bis non si applicano ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati ai sensi dell'articolo 3-ter del
2. Le nomine degli organi di controllo non espletate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono effettuate secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'elenco regionale dei componenti gli organi di controllo istituito presso il Consiglio regionale.
4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10. (Modifiche alla
1. All'articolo 21, comma 5 della
Art. 11. (Clausola di salvaguardia)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).