Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 27/12/2001 |
Numero: | 81 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il rifinanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61431 della L.R. 18.6.1992, n. 44 concernente: "Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale", previsto dall'art. 4 della legge [...] |
Art. 2. 1. Lo stanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61628 previsto dall'art. 15 della L.R.29.3.2001, n.11 in base alla L.R. 21.12.1999, n. 131, concernente "Interventi per favorire la diffusione degli [...] |
Art. 3. 1. L’elenco di cui all’art. 3 L.R. 53/2001 viene integrato con le seguenti voci |
Art. 4. Il Presidente della Giunta o suo delegato è autorizzato alla stipula degli atti inerenti la partecipazione di cui ai punti 1, 2 e 5 |
Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati per l’anno 2001 in complessive L. 3.700.000.000 si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nelle seguenti partite |
Art. 6. Istituzione Fondo Finalizzato. |
Art. 7. Finalità. |
Art. 8. Impiego delle risorse. |
Art. 9. 1. All’art. 24 della L.R. 11/2001 viene aggiunto il seguente comma |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. 1. Sono apportate le seguenti variazioni sul bilancio per il corrente esercizio finanziari |
Art. 12. 1. In deroga alla normativa urbanistica vigente le sedi e i locali di produzione ed amministrative delle emittenti radio-televisive possono essere ubicati in qualsiasi fabbricato che presenti i [...] |
Art. 13. 1. All’art. 12 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 4.12.2001 relativa a: Legge finanziaria - 2° provvedimento di attuazione, dopo le parole “di cui all’art. 7 L.R. [...] |
Art. 14. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo |
§ 6.1.96 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 81.
Modifiche alla L.R. 29.3.2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001 ) 2a modifica.
(B.U. n. 29 del 29 dicembre 2001).
1. Il rifinanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61431 della L.R. 18.6.1992, n. 44 concernente: "Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale", previsto dall'art. 4 della legge finanziaria regionale 9.2.2000, n. 6, per l'anno 2001, è ridotto a L. 100.000.000.
1. Lo stanziamento di L. 500.000.000 sul Cap. 61628 previsto dall'art. 15 della L.R.29.3.2001, n.11 in base alla L.R. 21.12.1999, n. 131, concernente "Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra i giovani abruzzesi" è ridotto, per l'anno 2001, a L. 210.000.000.
1. L’elenco di cui all’art. 3
Ente Porto di Giulianova |
Acquisizione quote |
L. 100.000.000 |
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Consorzio Terre del Cerrano |
Contributo |
L. 400.000.000 |
(Atri-Pineto–Silvi-Roseto) |
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Stadio Castel di Sangro ed opere connesse |
Contributo al Comune di Castel di Sangro |
L. 1.000.000.000 |
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Stadio di Lanciano |
Contributo al Comune di Lanciano |
L. 500.000.000 |
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Museo V. Colonna di Pescara |
Acquisizione quote Fondazione |
L. 250.000.000 |
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Museo D’Avalos di Vasto |
Contributo al Comune di Vasto |
L. 150.000.000 |
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Consorzio Industriale di Sulmona |
Contributo per cablaggio reti telefoniche |
L. 700.000.000 |
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Teatro Marrucino di Chieti |
Contributo |
L. 500.000.000 |
2. L’elenco di cui alla
Museo di Colonella |
L. 45.000.000 |
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Istituzione civica F. Fenaroli Lanciano |
L. 45.000.000 |
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Ass. Sclerosi multipla Sez. di Lanciano |
L. 10.000.000 |
Il Presidente della Giunta o suo delegato è autorizzato alla stipula degli atti inerenti la partecipazione di cui ai punti 1, 2 e 5.
1. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati per l’anno 2001 in complessive L. 3.700.000.000 si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nelle seguenti partite:
- Fondo globale di cui al cap. 323.000 (L. 700.000.000), partita n. 2
- Fondo globale di cui al cap.324.000 (L.3.000.000.000), partite n. 16-21-22-24
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenze di cassa:
Cap. 323.000 denominato “Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti”
- in diminuzione L. 700.000.000
Cap. 324.000 denominato “Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale”
- in diminuzione L. 3.000.000.000
Cap. 152368 denominato “Contributo ai Comuni per opere ed interventi di interesse regionale per l’anno 2001”
- in aumento L. 3.700.000.000
Art. 6. Istituzione Fondo Finalizzato.
1. Allo scopo di incentivare, qualificare e garantire un alto grado di responsabilità, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa regionale, è istituito un fondo regionale diretto a promuovere e migliorare le iniziative e i programmi svolti dall’Area Attività Produttive della Giunta regionale.
Art. 7. Finalità.
1. Il Fondo regionale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti, è destinato ai seguenti interventi:
a) attuazione degli interventi di cui all’art. 10 della
b) iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza, rilevazione ed organizzazione dati e pubblicazione;
c) realizzazione di specifici interventi caratterizzati dall'eccezionalità e dalla straordinarietà;
d) finanziamento di interventi e progetti ritenuti urgenti e/o innovativi;
e) promozione ed incentivazione di azioni di formazione, di aggiornamento del personale regionale, sia con progetti formativi gestiti direttamente che mediante soggetti attuatori, partecipazione ad incontri, tavoli tecnici e gruppi di lavoro previsti dai progetti seguiti.
f) Oneri connessi all’attuazione di programmi nazionali e comunitari [2].
Art. 8. Impiego delle risorse.
1. Il fondo è destinato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dall’Area Regionale Attività Produttive.
2. L’impiego delle risorse del fondo è disposto dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti.
1. All’art. 24 della
(Omissis).
Art. 10. Norma finanziaria.
1. La disponibilità del fondo viene quantificata, per l’anno 2001, in L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).
2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede con quota parte dei fondi inseriti sui seguenti capitoli del bilancio per il corrente esercizio finanziario:
Cap. 282442 denominato “Progetto Biblioteca Imprenditoria Abruzzese – L.R. 7.9.2000, n. 24”
- diminuzione L. 200.000.000
Cap. 281633 del bilancio per il corrente esercizio finanziario denominato “Contributi in favore delle imprese industriali per oneri sostenuti ai fini dell’adeguamento alle previsioni Normative del D.L. G.S. n. 626/94 – L.R. 16.11.1999, n. 111”
- diminuzione L. 300.000.000
Cap. 252433 di nuova istituzione “Fondo finalizzato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dalla Direzione Regionale Attività Produttive e oneri connessi all’attuazione di programmi nazionali e comunitari - L.R. 27.12.2001, n. 81”
- in aumento L. 500.000.000 [3]
3. Per gli esercizi futuri, la quantificazione dell’onere finanziario sarà determinata dalle annuali leggi di bilancio e sarà iscritta sul corrispondente capitolo dei pertinenti capitoli di bilancio regionale.
1. Sono apportate le seguenti variazioni sul bilancio per il corrente esercizio finanziario
al Cap. 71518 - Interventi a sostegno delle scuole a domicilio L.R. 14.9.1999, n. 70
- in aumento L.. 100.000.000
al Cap. 324000 Fondo globale
- in diminuzione L. 100.000.000
1. In deroga alla normativa urbanistica vigente le sedi e i locali di produzione ed amministrative delle emittenti radio-televisive possono essere ubicati in qualsiasi fabbricato che presenti i necessari requisiti di agibilità.
1. All’art. 12 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 4.12.2001 relativa a: Legge finanziaria - 2° provvedimento di attuazione, dopo le parole “di cui all’art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall’art. 38 della
[2] Lettera aggiunta dall’art. 8 della
[3] Comma così modificato dall’art. 8 della
[4] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 25 gennaio 2002, n. 1.