§ 6.1.112 - L.R. 29 novembre 2002, n. 29.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:29/11/2002
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 6.1.112 - L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge Finanziaria regionale 2002).

(B.U. 9 dicembre 2002, n. 17 Straord.).

 

Art. 1.

     1. La Tabella “A” di cui all’art. 1, comma 1, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)”, è così modificata:

     (Omissis).

     2. La Tabella “A” di cui all’art. 1, comma 1, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002)”, è così integrata:

     (Omissis).

     3. La Tabella “C” di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)”, è così modificata:

     (Omissis).

     4. I commi 4 e 8 dell’articolo 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 sono abrogati.

     5. Il comma 7 dell’articolo 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è sostituito dal seguente:

     “7. Lo stanziamento del capitolo 62424 relativo alla L.R. 22.02.2000, n. 15 concernente “Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo” per l’anno 2002 è pari ad Euro 2.274.992,62”.

     6. All’articolo 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 viene inserito quanto segue:

     “20. E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 630.000,00 sul capitolo 282436, di nuova istituzione, denominato “Contributo straordinario al Consorzio Industriale di Teramo” per il completamento di opere”.

     7. All’articolo 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 viene inserito quanto segue:

     “21. E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 100.000,00 sul capitolo 151540, di nuova istituzione, denominato “Contributi alla Regione Molise per il sisma del 31 ottobre 2002”.”

     8. All’articolo 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 viene inserito quanto segue:

     “22. All’articolo 2 della L.R. 73/1995 è aggiunto il seguente terzo comma:

     3. Il contributo può essere utilizzato anche per il pagamento degli oneri relativi al personale e degli oneri fiscali e previdenziali.”

     9. All’articolo 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 viene inserito quanto segue:

     “23. Alla tabella di cui all’allegato A) lettera f) della L.R. 22 agosto 1994 n. 56 (Legge sui Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale) è aggiunto il Comune di Ancarano”.

     10. All’articolo 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 viene inserito quanto segue:

     “24. La Regione Abruzzo concede per l’anno 2002 un contributo straordinario in favore dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL). E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 20.000,00 sul capitolo 71655, di nuova istituzione, - UPB 13 01 005 - denominato “Contributo straordinario in favore dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro (UNMIL)”.”

     11. Al comma 1 dell’articolo 21 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 è aggiunto quanto segue:

     “4 bis. Per l’anno 2002 le dette richieste vanno presentate entro la data del 15 dicembre.

     4 ter. Per somme residue si intendono quelle che residuano sul capitolo pertinente 11523 e non necessariamente già impegnate, fermi restando i principi di contabilità che disciplinano la formazione delle economie di bilancio”.

     12. Dopo l’articolo 17 della L.R. 10.05.2002, n. 7 viene inserito il seguente articolo:

     “Art. 17 bis.

     1. I dipendenti regionali possono essere eletti componenti degli organi di revisione contabile degli Enti locali se in possesso della iscrizione nel Registro ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. 27.02.1992, n. 88, salvo le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità disciplinate dall’articolo 2399 del Codice Civile.”

     13. Dopo l’articolo 30 della L.R. 10.05.2002, n. 7 viene inserito il seguente articolo:

     “Art. 30 bis.

     1. Al fine di assicurare al sistema sanitario nazionale le risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare continuità nell’erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la Regione Abruzzo interviene mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a copertura della quota parte di pertinenza regionale dei disavanzi maturati al 31 dicembre 2000.

     2. Per le finalità di cui al comma 1) la Giunta Regionale può, a norma di quanto disposto dagli art. 1 e 3 del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella legge 28 marzo 2001, n. 129 e dall’art. 4 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio un mutuo da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ivi compresa la legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni fino all’importo massimo di Euro 168.881.406,00.

     Il mutuo potrà essere stipulato con istituti mutuanti alle seguenti condizioni: tasso massimo al 6% e durata massima del periodo di ammortamento di anni 30.

     Il mutuo entrerà in ammortamento alla scadenza del semestre successivo a quello in cui è stipulato.

     La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito dalla Regione Abruzzo mediante apposite unità previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità per l’intera durata del mutuo stesso.

     Le spese per l’ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che la parte degli interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità regionale.

     3. Il mutuo contratto a norma della presente legge dalla Regione Abruzzo viene assegnato alle aziende sanitarie regionali dalla Giunta Regionale con l’atto di riparto in proporzione ai disavanzi accertati nelle singole ASL.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nei seguenti termini:

     a. per quanto concerne l’autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del mutuo e alla sua attribuzione ai destinatari di cui al comma 3) mediante l’istituzione di apposite unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale;

     b. per quanto concerne l’onere relativo alle rate di ammortamento, che potranno decorrere dal 2003, mediante l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito delle unità previsionale di base della spesa destinate dai bilanci degli esercizi di riferimento al pagamento delle quote in conto interessi e in conto capitale dei mutui contratti dalla Regione Abruzzo.

     5. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa in base a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di contabilità regionale.”

     14. Dopo l’articolo 30 della L.R. 10.05.2002, n. 7 viene inserito il seguente articolo:

Art. 30 ter.

     “1. La Regione concorre alla realizzazione del Centro Residenziale di cure palliative (Hospice) iniziato dall’Ente Morale Associazione “Casa Serena S.Maria della Pace” in Fontecchio (AQ) mediante la concessione di un contributo di Euro 200.000,00.

     2. Al fine dell’erogazione del contributo concesso, l’Associazione è tenuta a presentare alla Direzione OO.PP. l’istanza relativa, corredata da idonea documentazione resa con riferimento al prezzario regionale vigente, comprovante aver sostenuto una spesa complessiva non inferiore al doppio del contributo concesso.

     3. E’ autorizzata per l’anno 2002 l’iscrizione dello stanziamento di Euro 200.000,00 sul capitolo 152453, di nuova istituzione, - UPB 04 02 001 - denominato “Contributo all’Associazione Casa Serena S.Maria della Pace di Fontecchio”.”

     15. L’elenco delle Associazioni previste dall’articolo 38, comma 1, della L.F.R. 10 maggio 2002, n. 7 è così integrato:

     - Associazione PUER - Tagliacozzo per Euro 30.000,00

     16. L’elenco delle Associazioni previste dalla tabella D) di cui all’articolo 40, comma 4, della L.F.R. 10 maggio 2002, n. 7 è così integrato:

     - Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo ONLUS Euro 100.000,00

     17. [Alla fine del primo comma, dell’art. 40, della L.R. 07.03.2000, n. 20, le parole “entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno” vanno sostituite con le parole “entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno”] [1].

     18. [Alla fine del primo comma, dell’art. 40, della L.R. 07.03.2000, n. 20, dopo le parole “di ogni anno”, aggiungere di seguito le parole “A tal fine fa fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accertante.”] [2]

     19. [Dopo l’art. 40 L.R. n. 20 del 7 Marzo 2000 è inserito il seguente art. 40 bis.

     Per il solo anno 2002 le istanze di cui all’art. 40 della L.R. 07.03.2000, n. 20, presentate oltre il previsto termine del 31 maggio, sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, siano state, comunque, presentate per il tramite dell’Ufficio postale entro il termine del 31 ottobre del 2002.] [3]

     20. [Qualora le richieste presentate ai sensi dei titoli XI - “interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva” e titolo XII - “piste per lo sci di fondo” - della L.R. 07.03.2000, n. 20, non consentono il pieno utilizzo delle risorse di cui al pertinente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario 2002, le somme comunque non utilizzate possono, dalla Giunta regionale, attraverso la competente struttura in materia, essere destinate alle altre iniziative, concernenti interventi in materia di impianti sportivi, proposte da associazioni che gestiscono impianti ed aree pubbliche.] [4]

     21. Le parole “del 31.12.2002” di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. approvata nella seduta consiliare del 19.11.2002 sono sostituite dalle parole “della legislatura”.

     22. [La cifra L. 300.000 prevista nei commi A e B dell’art. 4 della L.R. 119 del 20.12.2000 è modificata con Euro 200,00] [5].

 

     Art. 2.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La Tabella di cui all’art. 11 della L.R. n. 8/2002 è, pertanto, modificata nel modo che segue:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. I capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio annuale del corrente esercizio finanziario sono riallocati e riclassificati secondo l’allegata tabella n. 1.

 

     Art. 5.

     1. I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale del corrente esercizio finanziario sono riallocati e riclassificati secondo l’allegata tabella n. 2.

 

     Art. 6.

     1. La numerazione delle U.P.B. 16 02 001, 16 02 002 e 16 02 003 è rispettivamente sostituita dalla seguente: 16 03 001, 16 03 002 e 16 03 003.

 

     Art. 7.

     1. Le competenti strutture regionali sono autorizzate ad adeguare le scritture contabili regionali alle prescrizioni della presente legge.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Tabelle [6]

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[2] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[3] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[4] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[5] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[6] Tabelle rettificate con avviso pubblicato nel B.U. 12 febbraio 2003, n. 4.