§ 1.5.38 - L.R. 30 agosto 2017, n. 44.
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:30/08/2017
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Finalità e obiettivi)
Art. 3.  (Competenze della Regione)
Art. 4.  (Competenze dei Comuni)
Art. 5.  (Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 6.  (Altre attività)
Art. 7.  (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 8.  (Apertura di uffici temporanei)
Art. 9.  (Banca dati delle agenzie di viaggio)
Art. 10.  (Assicurazione)
Art. 11.  (Programmi di viaggio)
Art. 12.  (Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico)
Art. 13.  (Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)
Art. 14.  (Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico)
Art. 15.  (Organizzazione di viaggi in forma non professionale)
Art. 16.  (Uffici di biglietteria)
Art. 17.  (Associazioni senza scopo di lucro)
Art. 18.  (Sospensione dell'esercizio)
Art. 19.  (Sanzioni amministrative)
Art. 20.  (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi)
Art. 21.  (Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)
Art. 22.  (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 23.  (Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 24.  (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 25.  (Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 26.  (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 27.  (Modifiche all'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 28.  (Modifiche all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 29.  (Modifiche all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 30.  (Modifiche all'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 31.  (Modifiche all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 32.  (Modifiche all'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)
Art. 33.  (Modifiche all'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55)
Art. 34.  (Modifiche all'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)
Art. 35.  (Modifiche all'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)
Art. 36.  (Modifiche all'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)
Art. 37.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 38.  (Disposizioni transitorie)
Art. 39.  (Abrogazioni)
Art. 40.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.38 - L.R. 30 agosto 2017, n. 44.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).

(B.U. 8 settembre 2017, n. 90 Speciale)

 

TITOLO I

(Adeguamento all'ordinamento europeo)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge detta:

a) disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico;

b) modifiche, per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo);

c) modifiche, per l'adeguamento alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, della:

1) legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013));

2) legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)).

 

TITOLO II

(Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico)

 

     Art. 2. (Finalità e obiettivi)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, nell'ambito dell'ordinamento del mercato del turismo, con la presente legge adegua la propria normativa in materia di attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi per l'offerta turistica ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché di semplificazione e tutela della concorrenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), la presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, quella di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro, nonché le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 3. (Competenze della Regione)

1. La Regione nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente legge esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 4. (Competenze dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c) e dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014) le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 2, svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, sono esercitate dai Comuni.

 

     Art. 5. (Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo n. 79/2011, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

 

     Art. 6. (Altre attività)

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, possono svolgere con le prescritte autorizzazioni, ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse alle attività di offerta turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

 

     Art. 7. (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

3. La SCIA di cui al comma 2 contiene le seguenti dichiarazioni:

a) che il soggetto interessato ad aprire l'attività non abbia riportato condanne penali a carico, per le tipologie di reato rilevanti per l'attività di intermediazione turistica, tali da comportare l'interdizione, anche temporanea, all'esercizio della professione, fatto salvo il caso dell'eventuale riabilitazione successivamente intervenuta;

b) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento ed insolvenza e di non aver presentato domanda di concordato;

c) in caso di cambio di titolarità, la dichiarazione, da parte del cedente, di non avere pendenze derivanti da precedenti esercizi delle attività dell'agenzia stessa.

4. Le agenzie che operano esclusivamente per via telematica possono esercitare l'attività senza disporre di locali commerciali.

5. Nel caso in cui l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia svolta nell'ambito di altre attività multidisciplinari, i Comuni assicurano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

6. Le variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, al titolare, sia esso persona fisica che giuridica, alla denominazione o ragione sociale della società, nonché all'ubicazione dei locali di esercizio all'interno del Comune comportano la presentazione di una nuova SCIA al SUAP del Comune competente per territorio.

7. Le variazioni diverse da quelle di cui al comma 6 sono soggette a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

8. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

9. I Comuni, nell'ambito delle funzioni amministrative assegnate e dei procedimenti di competenza, effettuano altresì i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della L. n. 241/1990 e smi.

 

     Art. 8. (Apertura di uffici temporanei)

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di un'agenzia di viaggio e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea (UE) è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, su modulistica adottata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 9. (Banca dati delle agenzie di viaggio)

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo denominata INFOTRAV.

2. Nella banca dati nazionale di cui al comma 1 sono riportate le informazioni utili a verificare:

a) la corretta operatività delle agenzie di viaggio;

b) l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività;

c) la titolarità e la direzione tecnica;

d) la regolarità della posizione assicurativa dell'agenzia di viaggi.

3. I Comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le informazioni presenti nella banca dati delle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1; le informazioni sono consultabili anche attraverso il sito istituzionale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 10. (Assicurazione)

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con i contratti di cui all'articolo 5, comma 3, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 50 del d.lgs. n. 79/2011.

2. Le agenzie di viaggio e turismo annualmente danno comunicazione al Comune competente per territorio degli adempimenti previsti dal comma 1, trasmettendo gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta.

 

     Art. 11. (Programmi di viaggio)

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'Italia che per l'estero, riportano, anche ai fini della loro pubblicazione sotto ogni forma cartacea, elettronica e trasmessa via telematica, le indicazioni relative a:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 54 a 57 del d.lgs. 206/2005, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;

i) il periodo di validità del programma;

j) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 10, con l'indicazione dei rischi coperti, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto;

k) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite entro cui l'utente va informato del suo annullamento per mancato raggiungimento del numero stesso o per altri motivi;

l) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio.

2. Le informazioni sui programmi di viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 38 del d.lgs. 79/2011, così come pubblicate in maniera cartacea o sotto altra forma elettronica nonché trasmesse per via telematica, vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, fatto salvo che ogni eventuale modifica delle condizioni ivi indicate non sia comunicata per iscritto al turista contraente prima della stipula del contratto, o che venga concordata dai contraenti, dopo la conclusione del primo contratto, mediante apposito accordo scritto.

 

     Art. 12. (Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico)

1. Le denominazioni di «agenzie di viaggio e turismo», di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, che svolgono la propria attività mediante esercizi commerciali aperti al pubblico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) espongono al pubblico mediante appositi cartelli l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale e ne rispettano quanto liberamente determinato.

 

     Art. 13. (Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Comune competente per territorio, con indicazione dei motivi e della durata prevista della chiusura; il limite massimo complessivo per la chiusura temporanea è di un anno.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio e turismo non può procedere alla chiusura, anche temporanea, fino a che sono in corso di svolgimento i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

3. Il Comune, in caso di chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la banca dati nazionale INFOTRAV di cui all'articolo 9 con l'inserimento delle informazioni sulla durata della chiusura temporanea stessa.

 

     Art. 14. (Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico)

1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti, sono considerate altresì agenzie di viaggio e turismo e sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 15. (Organizzazione di viaggi in forma non professionale)

1. L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, istituti scolastici, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle quarantotto ore.

 

     Art. 16. (Uffici di biglietteria)

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto.

2. Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o da associazioni di operatori della ricettività.

 

     Art. 17. (Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano nel settore del turismo giovanile o che hanno finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale, sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per i propri associati, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.

2. Le associazioni di cui al comma 1 precisano nei programmi di viaggio di cui all'articolo 11 che le iniziative sono riservate esclusivamente agli associati, ed assicurano il pieno rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita nel territorio regionale da parte di un'associazione senza scopo di lucro di cui al comma 1, già operante in Italia o in altro Stato dell'Unione europea per le attività individuate dagli articoli 5 e 6 è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

 

     Art. 18. (Sospensione dell'esercizio)

1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo:

a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia;

b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 10;

c) in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. Il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminati le irregolarità e gli inadempimenti.

4. È sancita la chiusura dell'agenzia quando sia decorso il termine massimo complessivo di chiusura temporanea ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

 

     Art. 19. (Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato A alla presente legge, previa contestazione delle infrazioni rilevate.

2. In caso di recidiva le sanzioni previste dall'allegato A sono raddoppiate.

3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. I Comuni utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

 

     Art. 20. (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi)

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di turismo, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi.

2. L'elenco regionale dei direttori tecnici di cui al comma 1 ha valore ricognitivo ed informativo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

 

     Art. 21. (Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)

1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 79/2011.

2. L'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, in regime di libertà di stabilimento, è subordinata:

a) al possesso della qualifica professionale nel rispetto di quanto disposto dal comma 3;

b) alla presentazione al SUAP del Comune territorialmente competente di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e smi, su modulistica adottata dal Dipartimento Regionale competente in materia di turismo.

3. La qualifica professionale, propedeutica all'esercizio dell'attività, si consegue, in alternativa:

a) mediante verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011 da parte del Dipartimento regionale competente in materia di turismo mediante apposito esame di idoneità;

b) mediante attestazione del superamento di un medesimo esame di idoneità presso altra Regione o Provincia autonoma, o attraverso l'iscrizione in un analogo elenco ricognitivo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. Ai direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, che intendono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. Ai cittadini di Paesi Terzi che intendono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

6. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette tempestivamente al Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge circa il possesso o meno dei requisiti professionali e ad inserire il nominativo del direttore tecnico nell'elenco regionale di cui all'articolo 20.

7. Tutti i soggetti che già svolgono l'attività di direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo nel territorio regionale e che risultano iscritti in albi regionali istituiti in base alla previgente disciplina, all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo nell'elenco di cui all'articolo 20.

8. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività professionale, a titolo esclusivo, per una sola agenzia.

 

TITOLO III

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo)

 

     Art. 22. (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 2 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Elenco regionale dell'attività turistica di guida speleologica)

1. È istituito l'Elenco regionale delle guide speleologiche (di seguito Elenco).

2. L'Elenco è tenuto dal Collegio regionale delle guide speleologiche (di seguito Collegio) di cui all'articolo 2-bis, sotto la vigilanza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

3. Le guide speleologiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritte, su richiesta, nell'Elenco.

4. L'Elenco ha valore ricognitivo e informativo ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

5. L'iscrizione nell'Elenco ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato da effettuare al Collegio entro trenta giorni antecedenti la data di scadenza del triennio, previa dimostrazione del mantenimento dei requisiti amministrativi e dell'idoneità psico-fisica.

6. Il Collegio cancella dall'Elenco i nominativi di coloro che non presentano la richiesta di cui al comma 5.".

 

     Art. 23. (Integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 25/2004, è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis. (Collegio regionale delle guide speleologiche)

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide speleologiche.

2. Il Collegio ha compiti di vigilanza sul comportamento degli iscritti e collabora con il Dipartimento regionale competente in materia di turismo e con il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale.

3. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide speleologiche iscritte nell'Elenco.

4. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti nell'Elenco;

b) il consiglio direttivo composto da tre rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio;

c) il presidente eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.

5. L'assemblea:

a) elegge il consiglio direttivo;

b) propone alla Giunta regionale, che lo approva, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio;

c) approva annualmente il bilancio;

d) adotta il codice deontologico per lo svolgimento della professione su proposta del consiglio direttivo;

e) si pronuncia su ogni questione posta dal consiglio direttivo.

6. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il consiglio direttivo del Collegio:

a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Elenco;

b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;

c) applica le sanzioni disciplinari;

d) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'elenco.

8. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Il Collegio dura in carica quattro anni.

10. La vigilanza sul Collegio è esercitata dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.".

 

     Art. 24. (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 3 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Abilitazione)

1. La Giunta regionale, sentito il Collegio e riscontrata la legittima richiesta di abilitazione all'esercizio della professione nel territorio regionale, istituisce corsi di formazione tecnico, didattico, culturali, anche in compartecipazione con altre regioni, nel rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo nazionale ed internazionale, con oneri a totale carico dei partecipanti.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 ed il superamento dei relativi esami, organizzati dal Dipartimento regionale competente per la formazione professionale con la collaborazione del Collegio nel rispetto della disciplina vigente in materia.

3. La quota di partecipazione ai corsi, a totale carico dei partecipanti, è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide speleologiche ed è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento degli stessi.".

 

     Art. 25. (Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 5 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione)

1. I requisiti per essere ammessi ai corsi di abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica sono:

a) compimento del diciottesimo anno di età;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso del diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria locale;

f) cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell'Unione Europea.".

 

     Art. 26. (Modifiche all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 6 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Esami finali)

1. Gli esami finali dei corsi di formazione professionale per guida speleologica comprendono tre sezioni:

a) pratica tecnica di progressione in cavità nel rispetto dei criteri e delle tecniche speleologiche definiti in campo nazionale ed internazionale;

b) didattica, consistente nella descrizione dell'impostazione di un'escursione in cavità, con evidenziazione degli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici;

c) culturale, consistente in un colloquio su nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia; di pronto soccorso, tecniche di soccorso speleologico e pericoli delle escursioni in cavità, preparazione attrezzi ed equipaggiamento, patrimonio speleologico della Regione Abruzzo, diritti doveri e responsabilità professionali delle guide, organizzazione e legislazione turistica.

2. I programmi dei corsi sono costantemente adeguati alla dinamica evolutiva tecnica e culturale delle progressioni in grotta e resi noti con l'atto istitutivo degli stessi.".

 

     Art. 27. (Modifiche all'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"2. Il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione di guida speleologica per il quale è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico-professionali.".

     Art. 28. (Modifiche all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 9 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Condizioni per l'esercizio)

1. Chi intende esercitare stabilmente l'attività turistica di guida speleologica presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e smi, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale competente in materia di turismo.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Collegio che provvede ad espletare le verifiche di legge e ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 2.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività turistica di guida speleologica sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;

d) possesso del diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica, anche se conseguita presso altra Regione o Provincia Autonoma.

4. Il Collegio è tenuto a comunicare annualmente i nominativi delle guide speleologiche operanti in Abruzzo al Dipartimento regionale competente in materia di turismo e ai Comuni nei cui ambiti insistono i luoghi di interesse speleologico.".

 

     Art. 29. (Modifiche all'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25/2004, le parole "e il numero di iscrizione all'albo professionale" sono soppresse.

 

     Art. 30. (Modifiche all'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. L'articolo 14 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Sanzioni disciplinari)

1. Nei confronti di chi viola le norme della deontologia professionale o l'articolo 1 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), trova applicazione l'articolo 17 della l. 6/1989 in materia di sanzioni e ricorsi ivi previsti.".

 

     Art. 31. (Modifiche all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque esercita l'attività di guida speleologica:

a) senza la relativa abilitazione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 9, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.250,00."

 

     Art. 32. (Modifiche all'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2004 le parole "all'albo" sono sostituite dalle parole "nell'elenco".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2004 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le guide speleologiche iscritte in albi o elenchi di altre Regioni o Province autonome, o che provengono da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare la professione di guida speleologica in libera prestazione di servizi nel territorio regionale, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio ed indicano:

a) le località in cui intendono esercitare la professione;

b) il periodo di attività;

c) il recapito in Abruzzo, allegando copia della polizza assicurativa sottoscritta contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis rispettano gli altri adempimenti indicati dal Collegio relativamente alla tutela professionale.".

 

TITOLO IV

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013))

 

     Art. 33. (Modifiche all'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 55/2013, la parola "sportivo" è soppressa.

2. Il comma 6 dell'articolo 40 della l.r. 55/2013 è sostituito dal seguente:

"6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui al comma 11.".

 

TITOLO V

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014))

 

     Art. 34. (Modifiche all'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)

1. L'articolo 20 della l.r. 46/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro l'anno di riferimento, l'atto annuale di indirizzo sulla base del quale il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.

2. L'atto di cui al comma 1:

a) assicura l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo;

b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi;

c) stabilisce la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili.

3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualità precedente.".

 

     Art. 35. (Modifiche all'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 46/2014 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta da tre membri individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.".

 

     Art. 36. (Modifiche all'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46)

1. L'articolo 25 della l.r. 46/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalità ed attività.

3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.".

 

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie e transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

 

     Art. 37. (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono scaturire, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 38. (Disposizioni transitorie)

1. Le Province, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, entro il 31 dicembre 2017, sono tenute a trasmettere alle amministrazioni comunali competenti tutta la documentazione inerente le agenzie di viaggi e turismo che, all'entrata in vigore della presente legge, operano nei rispettivi Comuni.

2. L'Amministrazione competente, per ognuna delle agenzie di viaggi e turismo, provvede entro il 31 dicembre 2017 allo svincolo delle cauzioni versate ai sensi dell'articolo 11 della previgente legge regionale n. 1/1998, previo accertamento dell'insussistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare di agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.

3. I soggetti già iscritti all'albo delle guide speleologiche della Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti di diritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 25/2004, come novellato dall'articolo 22 della presente legge.

4. L'assemblea delle guide speleologiche, iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 25/2004, come novellato dall'articolo 22 della presente legge, entro quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge propone alla Giunta regionale, per l'approvazione, lo Statuto per la disciplina del funzionamento del Collegio.

5. Il Consiglio direttivo e la Presidenza del Collegio in osservanza dell'articolo 2-bis della l.r. 25/2004, come introdotto dall'articolo 23 dalla presente legge, sono ricostituiti ai sensi della nuova disciplina entro quarantacinque giorni dall'avvenuta approvazione dello Statuto da parte della Giunta regionale.

6. Per i procedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013), e al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg "Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della l.r. 55/2013", in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non è richiesta la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, lett. c) del Decreto n. 2/2014 al momento della presentazione delle istanze e in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 39. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico) è abrogata.

2. L'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo) è abrogato.

3. L'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) è abrogato.

4. I commi 9 e 10 dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) sono abrogati.

 

     Art. 40. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

Allegato A

Prospetto delle sanzioni amministrative (art. 19)

 

Prospetto delle sanzioni amministrative

 

a)

Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o Enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.

da Euro 1.033,00

a Euro 5.165,00

b)

Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 5 senza presentazione della SCIA, con esclusione delle filiali o succursali.

da Euro 5.165,00

a Euro 15.494,00

c)

Mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare (sia esso persona fisica o società), alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio.

da Euro 1.000,00

a Euro 6.000,00

d)

Pubblicazione e/o diffusione di opuscoli informativi in contrasto con le norme di cui all'art. 11.

da Euro 516,00

a Euro 2.582,00

e)

Mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione inizio attività o della SCIA nei locali della Agenzia di Viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione o della SCIA della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata al Comune.

Euro 516,00

f)

Mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni

da Euro 1.033,00

a Euro 5.165,00

g)

Violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del direttore tecnico in favore di un'unica Agenzia.

da Euro 2.582,00

a Euro 7.747,00

h)

Mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico.

Sospensione

dell'esercizio

i)

Svolgimento delle attività di direttore tecnico da parte di soggetti non abilitati.

da Euro 5.165,00

a Euro 10.329,00

l)

Associazione di cui all'art. 17 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati.

da Euro 2.582,00

a Euro 7.747,00

m)

Mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci.

Euro 5.165,00

n)

Mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 10.

da Euro 2.582,00

a Euro 7.747,00

Cessazione attività

o)

Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 15 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore).

euro 516,00

p)

Uso nella ragione o nella denominazione sociale delle parole: "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attività proprie delle agenzie di viaggi, da parte di soggetti che non svolgono tale attività.

da Euro 1.033,00

a Euro 5.165,00