§ 4.6.24 - L.R. 2 dicembre 2011, n. 41.
Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:02/12/2011
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi in favore della popolazione studentesca
Art. 3. 
Art. 4.  Interventi a favore del Comune di L’Aquila per l’adeguamento delle infrastrutture e per interventi di natura culturale o sportiva necessari per favorire l’aggregazione sociale nella città di [...]
Art. 5.  Interventi a favore degli altri Comuni del cratere
Art. 6.  Interventi per l’adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale
Art. 7.  Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
Art. 8.  Revoca dei contributi
Art. 9.  Rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.R. n. 1/2008
Art. 10.  Rimodulazione degli stanziamenti
Art. 11.  Copertura finanziaria
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 4.6.24 - L.R. 2 dicembre 2011, n. 41.

Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.

(B.U. 7 dicembre 2011, n. 73)

 

Art. 1. Finalità

1. Al fine di contribuire al rilancio della città di L’Aquila che passa anche per la candidatura ad ospitare le Universiadi del 2019 e con lo scopo di superare le criticità di ordine sociale conseguenti all’evento sismico del 2009, la Regione promuove ogni azione utile per l’adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani, compresa la popolazione universitaria, ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive, ludiche e di iniziative che facilitino l’aggregazione e la vita sociale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2. Interventi in favore della popolazione studentesca

1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere dall’Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L’Aquila, di seguito denominata “Azienda”, che favoriscano la permanenza e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all’Università degli Studi di L’Aquila fra i quali, prioritariamente, l’istituzione di una specifica tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano.

2. L’Azienda, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d’intesa con l’Università degli Studi di L’Aquila.

3. Sono ammissibili anche interventi di adeguamento strutturale purché gli stessi, come tutti gli interventi, siano finalizzati a facilitare la residenzialità e l’aggregazione sociale degli studenti universitari.

4. La Direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta giorni, alla verifica dell’attinenza degli interventi rispetto alle finalità della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti meritevoli di sostegno per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono trasferite all’Azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro il 31 dicembre 2017. Al termine di ciascun anno solare, l’Azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse utilizzate, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla illustrazione dello stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al completamento di ogni singolo intervento provvede, altresì, all’invio della rendicontazione finale, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una relazione su quanto realizzato e sugli effetti prodotti [1].

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.

 

     Art. 3. [2]

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione sostiene il Comune di L’Aquila per la ristrutturazione e riorganizzazione del complesso sportivo "Centi Colella" attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria.

2. Entro il 31 luglio 2013 il Comune di L’Aquila provvede alla presentazione, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche per lo sport, di un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1 corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione.

3. Sono ammissibili a finanziamento i costi per la realizzazione della infrastruttura per la sua totalità che può essere affidata in convenzione a eventuali enti gestori del complesso sportivo.

4. La Direzione regionale di cui al comma 2 provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, alla verifica della rispondenza dell’intervento alle disposizioni di cui al presente articolo e al termine dell’istruttoria al trasferimento dell’anticipo pari al settanta per cento delle risorse di cui al successivo comma 6.

5. L’ulteriore venti per cento è trasferito su richiesta del Comune di L’Aquila previo presentazione di idonea certificazione delle spese sostenute pari al cinquanta per cento della spesa complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario. Il restante importo è trasferito su istanza corredata da idonea documentazione attestante il completamento e collaudo dell’opera.

6. Per l’intervento di cui al presente articolo è finalizzato l’importo di € 400.000,00 a valere sul complessivo stanziamento di cui al successivo articolo 11.

 

     Art. 4. Interventi a favore del Comune di L’Aquila per l’adeguamento delle infrastrutture e per interventi di natura culturale o sportiva necessari per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila

1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1 la Regione sostiene, su iniziativa del Comune di L’Aquila, l’adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di L’Aquila presenta alla Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, entro il 31 luglio 2013, specifici progetti corredati di dettagliata relazione illustrativa e idoneo quadro economico finanziario, indicando nel dettaglio la durata dell’intervento e la sua sostenibilità nel tempo [3].

3. Alla valutazione dei progetti, per la formazione di una graduatoria di priorità di ammissibilità a finanziamento, che tiene conto anche della sostenibilità nel tempo dell’intervento, provvede una commissione tecnica, composta da 3 dirigenti in servizio presso la Giunta o il Consiglio regionale, integrata da un componente designato dalla Giunta Comunale del Comune di L’Aquila. L’Attività di valutazione deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della commissione. Per la valutazione degli interventi che prevedano realizzazioni di infrastrutture la commissione è integrata, altresì, da un componente con competenze tecniche indicato dalla Giunta regionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal Presidente della Giunta regionale che designa altresì i componenti in servizio presso la Giunta regionale; il Presidente del Consiglio regionale designa i componenti in servizio presso il Consiglio regionale. La partecipazione alla commissione non dà diritto ad alcun compenso.

5. I progetti, nel rispetto della priorità stabilita dalla commissione di cui al comma 3, sono ammessi a finanziamento, per un importo massimo di € 4.000.000,00, mediante approvazione dell’elenco e degli atti relativi agli interventi con deliberazione della Giunta regionale.

6. Sono ammissibili le spese per:

a) realizzazione di infrastrutture per la totalità delle spese sostenute;

b) progetti per attività culturali, sportive e ricreative in genere rivolte principalmente ai giovani ed agli anziani per la totalità delle spese sostenute;

c) gestione di infrastrutture, comprese le spese per manutenzione ordinaria, per il 50 per cento delle spese sostenute per i primi quattro anni solari con un massimo per anno di euro 25.000,00.

7. Le risorse finanziarie assegnate sono trasferite dalla Regione al Comune di L’Aquila per il 70% all’atto dell’ammissione al finanziamento. Il restante importo è concesso all’atto della conclusione dei progetti previa richiesta del Comune di L’Aquila, corredata della certificazione delle spese sostenute, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, di una relazione dettagliata delle attività realizzate e, per gli interventi infrastrutturali, di un idoneo verbale di collaudo dell’opera.

8. Successivamente alla concessione dell’anticipazione di cui al comma 7 e fino al termine dell’intervento, il Comune di L’Aquila provvede altresì all’invio di una dettagliata relazione annuale sullo stato di attuazione di ciascun intervento ammesso a finanziamento.

9. Tutti i progetti sono conclusi entro trentasei mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione al finanziamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.

 

     Art. 5. Interventi a favore degli altri Comuni del cratere

1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, la Regione sostiene le iniziative dei Comuni individuati nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e s.m.i., con esclusione del Comune di L’Aquila, per l’adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari a favorire l’aggregazione sociale con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2012, su proposta della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, approva bandi per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 che contengono i criteri, le procedure, le modalità di concessione, nonché l’entità massima dei contributi concedibili per ciascun intervento [4].

3. Alla valutazione dei progetti provvede una Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale composta da tre dirigenti, la quale provvede a stilare una graduatoria approvata dalla Direzione regionale di cui al comma 2, che provvede altresì alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La graduatoria indica, fra l’altro, l’importo del finanziamento concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali residui non sufficienti alla integrale copertura del finanziamento per l’ultimo intervento in graduatoria sono assegnati all’Amministrazione istante che ha proposto tale intervento e, se da questa rifiutate, utilizzato per gli altri interventi che seguono in graduatoria. Analogo scorrimento è effettuato nel caso di rinuncia da parte delle Amministrazioni utilmente collocate in graduatoria.

4. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 3 non dà diritto ad alcun compenso.

5. I Comuni, nell’ambito della documentazione da presentare in sede di presentazione del progetto, devono segnalare l’esistenza di altri finanziamenti ricevuti e destinati alla medesima progettualità indicandone altresì i dettagli.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato un importo pari ad Euro 1.400.000,00.

 

     Art. 6. Interventi per l’adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale

1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, la Regione sostiene l’adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l’aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2. Possono beneficiare dei sostegni finanziari di cui al comma 1 le associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività ricreative o sportive in favore dei giovani e degli anziani aventi sede nei Comuni individuati nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e s.m.i., e che esercitano l’attività da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L’entità del finanziamento a fondo perduto concedibile è pari all’80% della spesa ammissibile per l’adeguamento o la realizzazione di infrastrutture destinate allo svolgimento di attività sportive o ricreative e, comunque, finalizzate all’aggregazione sociale di giovani e di anziani. Altresì, può essere concesso un contributo a fondo perduto per la parziale copertura delle spese di gestione, sostenute nei primi quattro anni, per lo sviluppo di progetti finalizzati alla fornitura di servizi sportivi, ludici o ricreativi, destinati a giovani o ad anziani in misura massima pari al 50% delle spese sostenute documentate da fatture o documenti equivalenti debitamente quietanzati. In tutti i casi l’importo massimo concedibile per ciascun intervento non può eccedere l’importo di € 150.000,00 per gli interventi strutturali ed € 50.000,00 per il sostegno alle spese di gestione per i primi quattro anni di sviluppo del progetto. Le due tipologie di contributo sono cumulabili nel caso dei progetti che prevedano sia interventi strutturali che attività di gestione delle infrastrutture medesime.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato un importo pari ad euro 1.100.000,00.

 

     Art. 7. Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

1. La Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposito bando contenente le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 6.

2. Alla valutazione delle proposte presentate provvede una Commissione composta da tre Dirigenti in servizio presso la Giunta regionale o il Consiglio regionale, che stila altresì una graduatoria delle medesime.

3. La Commissione di cui al comma 2 è nominata dal Presidente della Giunta regionale che designa, altresì, i componenti in servizio presso la Giunta regionale; il Presidente del Consiglio regionale designa i componenti in servizio presso il Consiglio regionale. La partecipazione alla Commissione non dà diritto ad alcun compenso.

4. La graduatoria di cui al comma 2 è approvata dalla Direzione della Giunta regionale di cui al comma 1 che provvede, altresì, alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La graduatoria indica, fra l’altro, l’importo del finanziamento concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali residui non sufficienti alla integrale copertura del finanziamento per l’ultimo intervento in graduatoria sono assegnati all’istante che ha proposto tale intervento ovvero, se da quest’ultimo rifiutato, utilizzato per gli altri interventi che seguono in graduatoria mediante scorrimento della stessa.

5. Il finanziamento concesso per l’adeguamento o per la realizzazione degli impianti di cui all’articolo 6, comma 3, è erogato, da parte della Direzione regionale di cui al comma 1, per stati di avanzamento dei lavori. A tal fine gli aventi diritto possono richiedere la liquidazione del contributo del 60 per cento all’atto dell’inizio dell’intervento; il restante importo è liquidato a saldo, dopo l’avvenuto collaudo del complessivo intervento. La richiesta di liquidazione del saldo è corredata di tutte le fatture, o documenti equivalenti, debitamente quietanzati, comprovanti la spesa sostenuta.

6. Il finanziamento per il sostegno alle spese di gestione per i primi quattro anni di cui all’articolo 6, comma 3, è erogato, di norma, in quattro rate di pari importo al termine di ciascun anno solare ed entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento previa presentazione delle copie delle fatture, o documenti equivalenti, comprovanti le spese sostenute nell’anno per il quale si richiede il contributo. Su richiesta del beneficiario l’importo massimo concesso può essere erogato in misura diversa, fermi restando i limiti di cui all’articolo 6.

 

     Art. 8. Revoca dei contributi

1. Il contributo di cui all’articolo 6, comma 3, destinato all’adeguamento o alla realizzazione di impianti, è revocato qualora i beneficiari non provvedono all’avvio dei lavori entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ammissione. Altresì è revocato, per la parte non ancora concessa, qualora i beneficiari non provvedano alla conclusione dei lavori entro sessanta mesi dall’avvio degli stessi [5].

2. Il contributo di cui all’articolo 6, comma 3, concesso per il sostegno alle spese di gestione è revocato qualora il beneficiario non provveda all’inizio delle attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione, ovvero entro ventiquattro mesi qualora l’intervento finanziato preveda anche l’adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti.

 

     Art. 9. Rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.R. n. 1/2008

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione di infrastrutture è vincolata al rispetto dell’art. 2, comma 1, della Legge Regionale 11 febbraio 2008, n. 1 recante “Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l’accesso ai contributi regionali”.

 

     Art. 10. Rimodulazione degli stanziamenti

1. La Giunta regionale, previa verifica della spesa impegnata ed effettivamente erogata, e considerato lo stato di realizzazione dei singoli interventi previsti dalla presente legge, può rimodulare gli stanziamenti previsti per le specifiche azioni di cui ai precedenti articoli.

2. La prima verifica, di cui al comma 1, in considerazione dei tempi delle procedure, è effettuata trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in € 8.400.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91510 Denominato “Interventi per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila”.

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all’anno 2011:

a) U.P.B. 02.01.007 – Cap. 11500 “Interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009 con le risorse provenienti dalle donazioni” in diminuzione di € 8.400.000,00;

b) U.P.B 10.01.003 - Cap. 91510 “Interventi per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila” in aumento di € 8.400.000,00.

2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge, valutati complessivamente per l'anno 2017 in euro 176.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01 [6].

2-ter. Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2-bis il capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 1 è incrementato per l'anno 2017 di euro 176.000,00 cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017:

a) in aumento per euro 176.000,00 del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01;

b) in diminuzione per euro 176.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08 [7].

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili in esito all’approvazione delle graduatorie dei progetti finanziati ed alla conseguente quantificazione delle risorse di parte corrente e di investimento.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 dicembre 2014, n. 44.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2013, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 giugno 2013, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2012, n. 21.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2015, n. 39.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 2017, n. 45.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 2017, n. 45.