Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 27/09/2016 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento del Titolo III-bis alla L.R. 25/2000) |
Art. 2. (Modifiche alla L.R. 25/2000) |
Art. 3. (Disposizioni transitorie e di coordinamento normativo) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Modifica alla L.R. 64/1998) |
Art. 6. (Modifiche alla L.R. 27/2011) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.2.80 - L.R. 27 settembre 2016, n. 34.
Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)).
(B.U. 5 ottobre 2016, n. 39)
Art. 1. (Inserimento del Titolo III-bis alla
1. Dopo il Titolo III della
"TITOLO III-bis
Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale
Art. 15 bis. (Sistema di committenza unica regionale)
1. In conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457, della
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
Art. 15 ter. (Funzioni della Centrale unica)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 15-bis, la Regione Abruzzo si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 7.
2. All'Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del
3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono in particolare:
a) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;
b) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal
c) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della
d) la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-quater e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
e) per la Regione ed i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15-quater la redazione dei documenti di progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse regionale, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;
f) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), incluse le procedure di esproprio;
g) l'attività di consulenza e supporto, su specifica richiesta, nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-quater;
h) la realizzazione di un monitoraggio dei consumi di beni e servizi e l'adeguamento degli stessi all'effettivo bisogno, anche ai fini di un coordinato e ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;
i) al fine del perseguimento dell'ottimizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, favorisce la costituzione di centrali d'acquisto in collaborazione con altre regioni, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, ai sensi del comma 455 della
Art. 15 quater. (Soggetti destinatari ed ambito di applicazione)
1. L'Agenzia svolge le sue funzioni in veste di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:
a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
2. Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
a) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia;
b) la Regione ed i soggetti di cui al comma 1, lettera a) sono obbligati a ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 37 del
c) i soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere all'Agenzia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del
3. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti di cui al comma 1, lettera b) sono regolati da accordi di committenza, di durata triennale, i quali disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento. Gli accordi di committenza non possono prevedere oneri ulteriori a carico dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).
4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.
Art. 15 quinquies (Criteri di gestione)
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. La Giunta regionale espleta funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia.
2. Nella realizzazione della sua attività, l'Agenzia opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l'Agenzia svolge le funzioni di centrale di committenza attraverso l'utilizzo prioritario di forme di comunicazione digitali, anche ai fini dell'ottimizzazione e della celerità delle procedure. A tal fine, incentiva l'utilizzo di tali forme di comunicazione anche da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15-quater.
Art. 15 sexies. (Pubblicazione dei dati e creazione di un sistema in rete)
1. Ai fini della trasparenza e della partecipazione, l'Agenzia sul proprio sito internet istituzionale crea un apposito spazio aperto nel quale provvede a pubblicare sistematicamente tutti i dati attinenti le procedure svolte come centrale unica di committenza regionale per l'approvvigionamento di beni e servizi.
2. Sono altresì pubblicati sistematicamente sull'apposito spazio aperto sul sito internet istituzionale dell'Agenzia il Piano dei fabbisogni e la programmazione degli interventi di cui all'articolo 15-septies e la relazione di cui all'articolo 15-octies.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis, l'Agenzia predispone nello spazio riservato sul proprio sito internet un sistema in rete per consentire forme di interconnessione con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15-quater, per lo scambio continuo di dati attraverso procedure celeri ed economiche. Il sistema può essere aperto anche nei confronti delle imprese, per il reperimento di eventuali dati o pareri, al fine di conseguire il miglioramento delle procedure di aggiudicazione degli appalti per l'acquisto di beni e servizi.
Art. 15 septies. (Piano dei fabbisogni e programmazione degli interventi)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del
2. L'Agenzia, sulla base dei fabbisogni pervenuti, adotta, entro il 30 novembre, un Programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi. Il Programma annuale è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.
Art. 15 octies. (Clausola valutativa)
1. Ogni anno, a partire dalla piena operatività dell'Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente Titolo e sui risultati prodotti, riferendo in particolare in che misura la centralizzazione della committenza abbia modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e quale sia l'efficacia degli interventi previsti.
2. La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l'eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.
3. La relazione sarà resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.".
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 le parole "al Comitato regionale di cui al seguente art. 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale, sentiti l'Agenzia regionale di informatica e committenza e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
b) il comma 4 dell'articolo 1 è abrogato;
c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Competenze e organizzazione in materia di Sistema informativo e telematico)
1. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e verifica in materia informatica, telematica e di comunicazione e le norme tecniche e criteri in tema di programmazione delle attività inerenti i "Sistemi Informativi della Regione Abruzzo".
2. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, predispone e invia alla Giunta regionale:
a) il Programma triennale sui sistemi informativi della Regione Abruzzo;
b) il Programma annuale delle attività informatiche della Regione Abruzzo.
3. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, verifica i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi triennali ed annuali di cui al comma 2, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi e telematici ed invia annualmente apposita relazione alla Giunta regionale.
4. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, propone alla Giunta regionale l'adozione di atti d'indirizzo e raccomandazioni agli Enti locali e ai rispettivi Enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi locali in tema di informatica e telematica.
5. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza:
a) esprime parere di congruità sui progetti e gli interventi di sviluppo e sulla gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Agenzie regionali e/o Aziende partecipate dalla Regione;
b) esprime parere sui progetti di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti europei o nazionali.
6. La Direzione generale, avvalendosi del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione e di intesa con l'Agenzia regionale di informatica e committenza, sentiti i soggetti promotori dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, verifica l'attuazione degli stessi sia nella fase di realizzazione che di ultimazione.
7. Alla Direzione regionale, nonché alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento delle attività inerenti lo sviluppo dei "Sistemi informativi della Regione Abruzzo", è inviata la relazione annuale del Direttore dell'Agenzia, nonché quella del Dirigente del Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione.";
d) gli articoli 3 e 4 sono abrogati;
e) alla lettera h) dell'articolo 5 le parole ", previo il conforme parere del Comitato regionale" sono soppresse;
f) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "di cui all'art. 3, comma 2, punto a) della presente legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2";
g) al comma 2 dell'articolo 6 le parole "di cui all'art. 3, comma 2, punto b) della presente legge regionale predisposto dal Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2";
h) al comma 2-bis dell'articolo 7 le parole "il Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale e il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
i) al comma 5 dell'articolo 9 le parole "sentito il Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Direzione generale";
l) al comma 6 dell'articolo 9 le parole da "la Struttura speciale" a "Comitato regionale," sono sostituite dalle seguenti: "il Servizio Informatico Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, promuove e gestisce";
m) al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole "di vasta esperienza", sono inserite le seguenti: "in materia di appalti pubblici e";
n) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 le parole "ed al Comitato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "e alla Direzione generale";
o) all'articolo 18 le parole "il Comitato tecnico per l'informatica e la telematica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale";
p) il TITOLO VI è abrogato;
q) l'articolo 27 è abrogato.
Art. 3. (Disposizioni transitorie e di coordinamento normativo)
1. Nella
2. Nella
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento dell'Agenzia di cui all'articolo 19 della
4. In sede di prima applicazione, al fine di fare fronte alle esigenze conseguenti all'incremento di competenze previste dalla presente legge, l'Agenzia è autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e dei requisiti stabiliti dalle norme statali in materia, alla assunzione di una unità di personale con qualifica di dirigente tecnico, due unità di personale con qualifica di assistenti informatici e cinque unità di personale con qualifica di specialisti tecnici informatici, anche utilizzando le graduatorie derivanti dalle procedure concorsuali richiamate dall'articolo 26 della
5. Nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell'Agenzia e fino alla piena operatività della stessa in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, sono confermate le funzioni attribuite al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L'Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della
6. A decorrere dalla piena operatività, l'Agenzia subentra nelle convenzioni, negli accordi quadro ed in ogni altro strumento contrattuale eventualmente stipulati in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-quater dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di L'Aquila in qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della
7. Al fine di agevolare, in sede di prima applicazione, l'attività dell'Agenzia in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, gli enti locali, nonché i loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale possono ricorrere all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ARIC in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di euro 700.000,00, cui si fa fronte:
a) per euro 190.000,00 con le risorse statali stanziate e assegnate alla Regione Abruzzo con determinazione del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2016, relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ai sensi del D.M. 16 dicembre 2015 (Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015);
b) per euro 510.000,00 con le risorse regionali di apposito e nuovo stanziamento "Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Ai fini della copertura della spesa di euro 510.000,00 di cui al comma 1, lettera b), al bilancio di previsione 2016-2018, è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1 "Spese correnti", Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 510.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione "Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale di informatica e committenza - ARIC";
b) in aumento parte Entrata: Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Categoria 50, Capitolo 11630.2 "Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo", per euro 510.000,00.
3. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria con le risorse statali stanziate relative al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 9, comma 9 del
Art. 5. (Modifica alla
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della
"b-bis) possesso di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore ambientale, sia in attività nel settore privato che nel contesto di organismi pubblici.".
Art. 6. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole da "un Amministratore" fino a "funzionari regionali" sono sostituite con le seguenti: "un commissario e due sub commissari che svolgono le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione individuati anche tra i Dirigenti e funzionari regionali";
b) al comma 1-bis dell'articolo 4 le parole "All'Amministratore unico" sono sostituite con le seguenti: "Al commissario".
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).