Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/12/1967 |
Numero: | 1150 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è prorogato al 31 dicembre 1970 |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 43 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il termine del 31 dicembre 1968, stabilito dall'art. 45, comma primo, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, [...] |
Art. 4. Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è ulteriormente prorogato al [...] |
Art. 5. L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 [...] |
Art. 6. I contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive [...] |
Art. 6 bis. [7] |
Art. 6 ter. [8] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 98.1.27443 - D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 [1] .
Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.
(G.U. 12 dicembre 1967, n. 309)
Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'art. 3 della
La costruzione degli edifici sulle aree acquistate con i benefici di cui all'art. 44 del
Il secondo comma dell'art. 43 del
"L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1970".
Il termine del 31 dicembre 1968, stabilito dall'art. 45, comma primo, del
Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA - Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla
Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dall'art. 3 della
L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 13 e seguenti della
La costruzione deve in ogni caso essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4.
I contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate dal
Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area [5] .
I contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza dalle agevolazioni tributarie sono ugualmente obbligati a presentare la denuncia di cui al primo comma entro un anno dal verificarsi della causa di decadenza.
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nel presente articolo, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di presentazione della denuncia.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 2 della
Il primo comma dell'art. 21 del decreto -
"E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale".
Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'art. 14 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] A norma dell'art. 15, commi 3 e 4 della
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 del