Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 07/02/1968 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti [...] |
§ 38.4.65 - Legge 7 febbraio 1968, n. 26. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.
(G.U. 9 febbraio 1968, n. 35)
E' convertito in legge il
All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:
"Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA - Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla
All'art. 5, primo comma, le parole: "agli articoli 14 e seguenti", sono sostituite con le parole: "agli articoli 13 e seguenti".
All'art. 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area".
All'art. 6, quarto comma, le parole: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "dopo l'entrata in vigore della
Dopo l'art. 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:
"Il primo comma dell'art. 21 del
"E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale"".
Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-ter:
"Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'art. 14 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del