Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 08/04/1995 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Istituzione dell'anagrafe canina. |
Art. 3. (Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina). |
Art. 4. Cani provenienti da altre regioni. |
Art. 5. Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina. |
Art. 6. Divieto di soppressione. |
Art. 7. Variazione o cancellazione dall'anagrafe |
Art. 8. Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche. |
Art. 9. (Canili e rifugi). |
Art. 10. Organizzazione e compiti di canili e rifugi. |
Art. 11. Canile Municipale. |
Art. 12. Canile rifugio. |
Art. 12 bis. (Colonie di gatti). |
Art. 13. (Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni). |
Art. 14. Commissione Regionale Affari Animali. |
Art. 15. Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti. |
Art. 16. Contributi. |
Art. 17. Informazione, aggiornamento e formazione professionale. |
Art. 18. Norme igieniche. |
Art. 19. Sanzioni. |
Art. 20. (Norme finanziarie). |
Art. 21. Abrogazione e norme finali. |
§ 3.1.114 – L.R. 8 aprile 1995, n. 43. [1]
Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.
(B.U. 18 aprile 1995, n. 28).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed i loro abbandono, stimola l'educazione al rispetto degli stessi.
2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la
Art. 2. Istituzione dell'anagrafe canina.
1. In ogni comune è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.
2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina [2].
2 bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'articolo 3 non devono trascorrere più di trenta giorni, fatte salve le eccezioni individuate dal regolamento della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 3 [3].
3. [4].
4. [5].
Art. 3. (Identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina). [6]
1. L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 2 è effettuata mediante inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.
2. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati.
3. Il regolamento definisce le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina [7].
Art. 4. Cani provenienti da altre regioni.
1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.
2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, terzo comma.
Art. 5. Esenzioni e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina.
1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano:
a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla polizia;
b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.
Art. 6. Divieto di soppressione. [8]
1. I cani, i gatti e gli altri animali d'affezione a chiunque appartenenti, nonché i cani randagi e i gatti che vivono in libertà e, comunque, tutti gli animali d'affezione ospitati presso i canili o presso altre strutture pubbliche o private, non possono essere soppressi dal proprietario o dal detentore dell'animale ovvero dal gestore del canile o di altre strutture pubbliche e private se non perché gravemente malati e incurabili o perché di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone.
2. E' fatto salvo quanto previsto per i cani e i gatti a causa della rabbia dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
3. Provvedono alla soppressione degli animali d'affezione nei casi consentiti dal primo e dal secondo comma soltanto medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o libero professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
4. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.
5. I cani e i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui alla presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.
Art. 7. Variazione o cancellazione dall'anagrafe [9].
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda U.S.L. competente territorialmente:
a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonchè il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.
Art. 8. Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche.
1. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sè l'animale, può chiedere al Sindaco del comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge.
3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori.
4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda. In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.
Art. 9. (Canili e rifugi). [10]
1. I Comuni singoli o associati ai sensi della
2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento.
Art. 10. Organizzazione e compiti di canili e rifugi.
1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.
2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda U.S.L. non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero- professionisti. L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari [11].
3. Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma.
4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al proprietario o detentore perchè sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.
Art. 11. Canile Municipale.
1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:
a) infermeria;
b) locale di degenza per gli animali;
c) reparto ricovero per cuccioli;
d) cucina;
e) magazzino;
f) servizi igienici per il personale addetto;
g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box per ogni 10 cani da ospitare.
2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato A della presente legge.
Art. 12. Canile rifugio.
1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:
a) ambulatorio;
b) magazzino;
c) cucina;
d) servizi igienici.
I locali di cui alle lett. b, c, d possono essere in comune con il canile di cui all'art. 15.
2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti.
3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.
Art. 12 bis. (Colonie di gatti). [12]
1. I comuni tutelano le colonie dei gatti nel loro territorio, intesto come luogo stabile di riferimento per l'alimentazione e il riposo, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, provvedendo alla alimentazione della colonia e al controllo della crescita della popolazione felina tramite sterilizzazione di competenza dell'azienda unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 13 comma 1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni redigono una mappa della città ove siano segnalate la presenza di colonie feline ed individuano, nelle zone abitualmente frequentate dai gatti, o comunque in aree pubbliche, aree idonee per l'organizzazione delle colonie dei gatti.
3. I comuni, d'intesa con le unità sanitarie locali, possono dare in gestione le colonie dei gatti, su richiesta, alle associazioni protezionistiche sulla base della stipula di convenzioni che individuino il territorio della colonia, le modalità di cura degli animali, il controllo della crescita della popolazione felina, tramite sterilizzazione, e la tutela della condizioni igieniche del territorio [13].
4. I gatti possono essere spostati dal loro territorio in altro territorio consono solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalità degli stessi ovvero in presenza di pericolo derivanti da opere edilizie pubbliche o private. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco che acquisisce il parere della unità sanitaria locale competente. Nel caso in cui la colonia oggetto di spostamento sia gestita, ai sensi del comma 3, da una associazione protezionistica questa è preventivamente sentita dal Sindaco. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.
Art. 13. (Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni). [14]
1. Alle Aziende U.S.L. competono:
- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. 281/91 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
- la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;
- la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende U.S.L. attuano con oneri a loro carico.
2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L.
3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L.
4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei Commissari singoli o associati.
5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della
6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.
7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.
8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle Aziende U.S.L.
9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della L.R. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.
10. Il personale assunto dalle Aziende UU.SS.LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di "operatore tecnico". Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UU.SS.LL. ed inquadrato al livello inferiore.
Art. 14. Commissione Regionale Affari Animali.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17.
2. La Commissione è composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria;
c) tre rappresentanti delle strutture di sanità pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b);
d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari;
e) tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali;
f) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
g) un rappresentante della struttura della Giunta regionale competente in materia di caccia [15].
3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni [16].
4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno.
Art. 15. Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti.
1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 16. Contributi.
1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L'Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9 [17].
3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.
Art. 17. Informazione, aggiornamento e formazione professionale.
1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti:
- interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;
- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- interventi di formazione degli operatori delle Aziende U.S.L. finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria;
- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche;
- interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali [18].
Art. 18. Norme igieniche.
1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei [19].
Art. 19. Sanzioni.
1. Chiunque violi le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro seicentoventidue [20].
2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000.
3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 a L. 150.000.
4 bis. Per la violazione degli obblighi previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3 sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 103,00 a euro 622,00, se la violazione è commessa dal medico veterinario nell’esercizio delle sue funzioni;
b) da euro 50,00 a euro 300,00, se la violazione è commessa dal proprietario o dal detentore dei cani. [21]
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge [22].
6. Sono fatte salve la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, della L. 14.8.1991, n. 281, nonchè la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla L. 22.11.1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".
Art. 20. (Norme finanziarie). [23]
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 21. Abrogazione e norme finali.
1. E' abrogata la
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme nazionali vigenti in materia.
Allegato A [24]
REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.
2. Infermeria
2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.
2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:
- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medicale per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.
3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli
3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.
3.3 Nei locali devono essere garantire condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.
4. Magazzino, cucina, servizi igienici
4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.
Allegato B [25]
REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato A.
1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.
1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.
2. Ambulatorio
2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.
2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.
3. Magazzino, cucina, servizi igienici
3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.
[1] Abrogata dall'art. 43 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[4] Comma abrogato dall’art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Articolo modificato dall'art. 2 della
[7] Comma così modiifcato dall’art. 1 della
[8] Articolo modificato dall'art. 3 della
[9] Rubrica così modificata dall'art. 4 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[12] Articolo aggiunto dall’art. 4 della
[13] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 30 dicembre 2002, n. 34.
[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[15] Comma modificato dall'art. 8 della
[16] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R.
[17] Comma così modificato dall'art. 9 della
[18] Comma così modificato dall'art. 10 della
[19] Comma così modificato dall'art. 11 della
[20] Comma così sostituito dall’art. 5 della
[21] Comma inserito dall’art. 2 della L.R.
[22] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[23] Articolo così sostituito dall'art. 13 della
[24] Allegato così sostituito dall'art. 14 della
[25] Allegato così sostituito dall'art. 15 della