Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 03/04/2017 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Recepimento degli accordi sui beni immobili |
Art. 3. Subentro nella proprietà di beni immobili |
Art. 4. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015 |
Art. 5. Cessioni in uso per funzione |
Art. 6. Subentro nella proprietà di beni mobili |
Art. 7. Caselli idraulici |
Art. 8. Canali irrigui delle Province di Lucca e MassaCarrara |
Art. 9. Successione nei rapporti onerosi |
Art. 10. Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015 |
Art. 11. Disposizioni finali |
Art. 12. Norma finanziaria |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 2.3.125 - L.R. 3 aprile 2017, n. 16.
Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.
(B.U. 5 aprile 2017, n. 14)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la
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Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell’8 febbraio 2017;
Considerato quanto segue:
1. Il processo di riordino delle funzioni della province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla
2. La Giunta regionale ha provveduto a formalizzare gli accordi organizzativi per il subentro della Regione nei beni e in rapporti in corso, ai sensi dell’articolo 10, commi 13 e 16 bis, della
3. Occorre modificare esplicitamente la
4. È necessario disporre sulla decorrenza del trasferimento dei beni immobili e dei rapporti che li riguardano, stabilendo, di norma, detta decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo stesso tempo, è opportuno modificare il soggetto tenuto alla trascrizione delle cessioni in uso, ponendo detto adempimento in capo alla Regione;
5. È necessario dettare disposizioni specifiche per regolare taluni rapporti, nonché, in attuazione di quanto stabilito dalla
6. È necessario dettare disposizioni per regolare i rapporti di alloggio sussistenti, alla data del trasferimento, nei caselli idraulici, stabilendo comunque la cessazione dei rapporti precedenti con gli enti locali. Allo stesso tempo, nell’ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento, è necessario procedere alla ricognizione delle modalità di utilizzazione dei caselli, volta ad accertare la strumentalità o meno dell’uso abitativo; nel periodo transitorio relativo alla ricognizione, è necessario regolare in modo omogeneo l’utilizzo a titolo gratuito dei caselli a fini abitativi da parte del personale trasferito che svolge funzioni di sorvegliante e ufficiale idraulico. Al termine del periodo transitorio, e per i successivi ventiquattro mesi, è opportuno prevedere, in caso di esclusione della strumentalità, un ulteriore periodo nel quale è consentito mantenere la disponibilità degli alloggi con l'applicazione di un canone annuo pari a euro 1.200,00. I rapporti con soggetti diversi, individuati negli accordi allegati, sono invece disciplinati ai sensi della
7. È opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell’urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti;
Approva la presente legge
Art. 1. Disposizioni generali
1. La presente legge, a norma dell’articolo 10, comma 16, della
2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro e la regolazione dei rapporti, per il successivo trasferimento di beni non disciplinato negli accordi e per l’aggiornamento del costo del personale trasferito.
3. Le disposizioni contenute negli accordi di cui agli allegati da A a I si applicano per quanto non previsto diversamente dalla presente legge.
Art. 2. Recepimento degli accordi sui beni immobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili delle province e della Città metropolitana di Firenze secondo quanto previsto dagli allegati da A a I della presente legge, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 13, della
2. La Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni secondo quanto previsto dall’articolo 5 e dagli allegati da A a I della presente legge.
3. Gli allegati da A a I indicano gli immobili per i quali la Regione subentra nei contratti di locazione, previo assenso del locatore. L'assenso può essere acquisito dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze o direttamente dalla Regione. L’assenso del proprietario determina la successione nel contratto a far data dal 1° gennaio 2017. La successione comporta l’adempimento delle obbligazioni a carico della Regione che sono in scadenza a far data dal 1° gennaio 2017.
Art. 3. Subentro nella proprietà di beni immobili
1. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all’articolo 2, comma 1, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dall’ente locale e dall’ufficio regionale competente in materia di patrimonio.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili di cui all’articolo 2, comma 1, avviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando specifiche previsioni degli allegati da A a I:
a) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito di puntuale identificazione catastale derivante da frazionamento; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
b) stabiliscono che, non risultando effettuata la trascrizione del bene da parte dell’ente locale, il bene sia trasferito a seguito del completamento delle procedure inerenti alla pubblicità immobiliare da espletarsi a cura dell’ente cedente; in tali casi, il trasferimento della proprietà decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna;
c) stabiliscono che il bene sia trasferito a seguito dell’adozione di ulteriori atti o del compimento di ulteriori attività; in tali casi il trasferimento della proprietà decorre dalla data specificamente indicata negli allegati da A a I.
3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, l'ente cedente continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della
5. Se, per effetto degli accordi intervenuti tra la provincia e l’unione di comuni ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della
6. Per il trasferimento dei canali irrigui delle province di Lucca e di Massa-Carrara si provvede ai sensi dell’articolo 8.
Art. 4. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 13 dell’articolo 10 della
2. Al comma 16 bis dell’articolo 10 della
Art. 5. Cessioni in uso per funzione
1. L’atto di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati negli allegati da A a I è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l’immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso l'ente cedente continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della
2. In conformità all’articolo 10 comma 13 della
Art. 6. Subentro nella proprietà di beni mobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili dalla data stabilita negli accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale a norma dell’articolo 10, comma 16 bis, della
2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà dell’ente locale, ancorché contenuto nell’elenco ricognitivo allegato all’accordo.
3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli elenchi allegati agli accordi formalizzati ai sensi dell’articolo 10 della
4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
Art. 7. Caselli idraulici
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui agli allegati da A a I.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale, nell’ambito della riorganizzazione del servizio di piena e di pronto intervento connessa all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della
3. Nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, i dipendenti trasferiti alla Regione a seguito del riordino di cui alla
4. Qualora la ricognizione di cui al comma 2 escluda la strumentalità dell’uso abitativo dei caselli idraulici, dalla data di approvazione della stessa deliberazione e fino ai successivi ventiquattro mesi, ai dipendenti di cui al comma 3 è applicato un canone annuo pari a euro 1.200,00, in deroga alle disposizioni della
5. I rapporti con i soggetti, diversi da quelli di cui al comma 3, individuati dagli allegati da A a I, sono disciplinati ai sensi della
Art. 8. Canali irrigui delle Province di Lucca e MassaCarrara
1. I canali irrigui, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, delle Province di Lucca e di Massa-Carrara, già oggetto di trasferimento dalla Regione alle province medesime, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà della Regione a seguito di ricognizione dei soli canali per i quali risulta ancora in essere la funzione irrigua.
2. La Regione provvede alla ricognizione in collaborazione con la provincia interessata.
3. In conformità a quanto disposto dallo Stato e dalla Regione al momento di precedente trasferimento dei canali irrigui, i canali, compresi i beni immobili, i manufatti e le pertinenze, che, a seguito della ricognizione, non risultano più funzionali alla funzione irrigua, sono trasferiti ai comuni nei cui territori insistono. I beni che risultano appartenenti al demanio dello Stato sono trasferiti previa sdemanializzazione.
4. Alla ricognizione dei canali da trasferire alla Regione e ai comuni si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’ente locale e dell’ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna.
Art. 9. Successione nei rapporti onerosi
1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, comprese le locazioni di immobili, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati negli allegati da A a I, nei limiti e alle condizioni ivi previsti. Per la successione nelle locazioni di immobili si applica l’articolo 2, comma 3. Per la successione negli altri rapporti onerosi indicati nei suddetti allegati la successione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della
1. La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della
2. La tabella di cui all’allegato D bis alla
Art. 11. Disposizioni finali
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze restano titolari dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e degli articoli 10, comma 16 bis, e 11 bis della
2. Per effetto del trasferimento dei beni immobili come individuati, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della
3. [Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 13, della
Art. 12. Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, è stimata la spesa di euro 4.027.650,00 per l’anno 2017 e di euro 4.021.650,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione finanziario 2017 – -2019.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 è stimata la spesa di euro 519.255,25 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
3. Per l’attuazione di quanto previsto all’allegato F (parte seconda) alla presente legge, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, è stimata la spesa di euro 38.348,38 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”. Per la regolazione contabile dell’operazione di accollo del debito previsto all’allegato F (parte seconda) per il valore residuo di euro 634.529,83, si provvede mediante mandato di pagamento a valere sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018, da commutarsi in quietanza di entrata a valere sulle entrate per accensioni di prestiti ai sensi di quanto previsto dal punto 5.5 dell'allegato 4/2 del
4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3. al bilancio di previsione finanziario vigente 2017 – 2019, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per la sola competenza:
- anno 2017
in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 38.348,38
in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 25.940,35
in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” per euro 12.408,03
- anno 2018
in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 38.348,38
in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 25.425,39
in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” per euro 12.922,99
- anno 2019
in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 38.348,3
in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 24.889,07
in aumento Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” per euro 13.459,31 [3].
5. [All'onere di spesa di cui all’articolo 11, comma 3, pari ad euro 65.700,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017] [4].
6. [Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 5, al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, annualità 2017 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
- anno 2017
in diminuzione Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 65.700,00;
in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 65.700,00”] [5].
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
8. Agli oneri di cui al comma 3, relativamente al subentro nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, per le annualità dal 2020 al 2044, si fa fronte, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 21 della
[2] Comma così modificato dall'art. 4 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della
[4] Comma abrogato dall'art. 22 della
[5] Comma modificato dall'art. 17 della