Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 10/08/2017 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi) |
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016) |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 5. (Promozione dello sport) |
Art. 6. (Modifiche alla l.r. 10/2003 e norma di prima applicazione) |
Art. 7. (Acquisto materiale rotabile) |
Art. 8. (Ulteriori misure straordinarie relative a ASAM Spa) |
Art. 9. (Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003) |
Art. 10. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2017-2019 e approvazione ulteriori allegati dell’assestamento al bilancio 2017-2019) |
Art. 11. (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione) |
Art. 12. (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della l.r. 7/2017) |
Art. 13. (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2011) |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 17 e 60 della l.r. 6/2012) |
Art. 15. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/2016) |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 3/2012) |
Art. 17. (Integrazioni agli articoli 12 e 18 della l.r. 33/2009 e sostituzione dei riferimenti alle ASL contenuti negli articoli 69, 70, 71, 72 e 75 della medesima legge) |
Art. 18. (Modifica dell’art. 2 della l.r. 23/2015) |
Art. 19. (Modifiche alla l.r. 86/1983 e modifiche alla l.r. 28/2016) |
Art. 20. (Modifica alla l.r. 20/2008) |
Art. 21. (Modifica alla l.r. 19/2010) |
Art. 22. (Modifiche all’art. 1 della l.r. 19/2014) |
Art. 23. (Norme transitorie per l’incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 17/2017) |
Art. 24. (Istituzione di un Fondo pensione su base territoriale regionale) |
Art. 25. (Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/1993) |
Art. 26. (Riorganizzazione e accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010) |
Art. 27. (Entrata in vigore) |
§ 5.2.192 - L.R. 10 agosto 2017, n. 22.
Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.
(B.U. 14 agosto 2017, n. 33 suppl.)
Art. 1. (Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2016. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2016 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono indicate a livello di missioni e programmi nella Tabella A (Allegato 1).
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in € 3.699.036.928,76 di cui € 2.619.398.618,88 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016)
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale di approvazione del rendiconto generale della gestione 2016, è quantificato in € -538.871.476,26. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a € 404.023.592,64 mentre la quota vincolata a € 687.112.503,73. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31 dicembre 2016 è quantificato in € 1.630.007.572,63 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.630.007.572,63 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della
3. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2017/2019 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2017/2019.
4. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2016 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2017-2019 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestitì -Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 319.992.427,37;
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente è incrementata di € 1.630.007.572,63;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente è ridotta di € 1.950.000.000,00.
Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. In attuazione delle politiche regionali culturali di cui alla
2. In sede di prima applicazione delle linee guida di cui al comma 1 ter dell'articolo 6 della
3. Il contributo di cui al comma 2 è fissato in un massimo di euro 250.000,00 per il Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti e 1.000.000,00 per il Centro Fondazione bresciana per l'educazione monsignor Giuseppe Cavalleri - Scuola Audiofonetica; allo stesso si provvede per euro 1.250.000,00 nell'ambito delle risorse stanziate alla missione 12, programma 5 - Titolo 1.
4. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, con popolazione fino a 5.000 abitanti, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi previsti al comma 3 bis, in funzione delle necessità organizzative e di supporto specialistico in materia sismica delle strutture tecniche comunali.';
b) prima del comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
'01. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 3 bis, quantificate in € 160.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e in € 350.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso Civile', programma 2 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo 1 'Spese correnti'. Dalle successive annualità si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5.1 della
'1 bis. E' istituita apposita sezione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 8, alla quale può iscriversi, alla rispettiva sezione provinciale, il comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1, ove costituito in organizzazione di volontariato di protezione civile per le finalità indicate allo stesso comma 1.
1 ter. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
6. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 è autorizzata per il biennio 2018-2019 la maggiore spesa di € 120.000,00 annui, a valere sulle risorse di cui alla missione 11 'Soccorso civile', programma 1 'Sistema di protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
7. Al fine di sostenere sul territorio lombardo l'integrazione tra la produzione, i servizi e la tecnologia nella filiera costruzioni legno-arredo-casa, in attuazione delle politiche regionali per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde previste dalla
8. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione del Fondo di cui al comma 7 provvedendo al trasferimento delle risorse di cui al comma 1 al soggetto gestore a seguito della definitiva individuazione del destinatario finale della spesa regionale.
9. [Regione Lombardia dispone il rientro di somme giacenti presso i soggetti del sistema regionale di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 della
10. [Le risorse di cui al comma 9 riconfluiscono al bilancio regionale e sono iscritte al Titolo 09 'Entrate per conto terzi e partite di giro' - tipologia 0100 'Entrate per partite di giro' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2017-2019 e allocate in spesa alla missione 99 'Servizi per conto terzi', programma 1 'Servizi per conto terzi - partite di giro' - Titolo 7 'Uscite per conto terzi e partite di giro' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019] [2].
11. In applicazione dell'articolo 46, comma 3, del
12. Per l'anno 2017 la restituzione dell'anticipazione finanziaria relativa al Fondo FRIM-FESR, autorizzata con
13. Alla
a) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'5. Al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa di cui al comma 4, la Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cassa dal conto di tesoreria ordinario al conto della gestione sanitaria, nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati, sulla base delle effettive esigenze di liquidità per assicurare una gestione ottimale del flusso di cassa regionale.'.
14. La tabella di cui al comma 11 dell'articolo 1 della
DISCIPLINA |
EVENTO |
DATA |
LUOGO |
CONTRIBUTO RL |
Corsa di montagna |
CAMPIONATO MONDIALE World Mountain Race Festival - Disciplina Classica -Lunghe Distanze |
30 luglio 6 Agosto |
Premana (LC) |
€ 30.000,00 (integrazione del contributo precedente) |
Sci d'erba |
Coppa del Mondo |
24 e 25 Agosto 2017 |
Santa Caterina Valfurva (SO) |
€ 15.000,00 |
Tiro a Volo |
World Cup World Shooting Para Trap |
Dal 12 al 17 Settembre 2017 |
Lonato del Garda |
€ 20.000,00 |
Motonautica |
Campionato del Mondo di Motonautica Endurance 68° Centomiglia del Lario |
15 e 16 Settembre 2017 |
Lago di Como (CO) |
€ 20.000,00 |
Snowboard e Freestyle ski |
World cup Big Air |
Dal 10 al 24 novembre |
Rho |
€ 0,00 |
Ciclismo |
Giro d'Italia |
Maggio- Giugno 2018 |
Comuni sul territorio lombardo |
€ 100.000,00 |
15. Alla spesa per i grandi eventi sportivi del comma 14 si provvede per l'anno 2017 con le risorse già appositamente stanziate alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2017/2019; per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di € 100.000,00 a valere sulle risorse di cui alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2017/2019.
16. E' autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 50.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' per contribuire al patrimonio archivistico dell'Università degli Studi dell'Insubria, in particolare in vista dell'istituzione del Fondo 'Gianfranco Miglio'.
17. Per la realizzazione del progetto che prevede la riapertura dell'antico collegamento interno fra Palazzo Ducale e Basilica Palatina al fine di valorizzare ulteriormente un complesso architettonico unico nel suo genere e nella sua articolazione è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 20.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017 - 2019.
18. Per l'anno 2017 la Regione eroga un contributo straordinario finalizzato al proseguimento del restauro del complesso monumentale del Duomo di Milano, simbolo di Milano e della Lombardia nel mondo. A tal fine è autorizzata sull'esercizio finanziario 2017 la spesa di € 1.000.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
19. In occasione dell'Anno della Cultura 2017-2018 al fine di sostenere le produzioni teatrali del Teatro alla Scala di Milano, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di € 100.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione attività culturali', programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti', nonché la spesa di € 400.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
20. Per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni in materia di servizi abitativi pubblici delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) in stato di disequilibrio economico-finanziario ai sensi dell'articolo 13 della
21. Per l'esercizio finanziario 2017 è autorizzata la spesa di € 10.000.000,00 alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per l'erogazione di un contributo finalizzato al recupero e all'adeguamento delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzati per carenze manutentive, di proprietà dell'ALER di Milano.
22. La Giunta regionale autorizza la concessione del contributo straordinario di cui al comma 21 sulla base di un programma d'intervento presentato dall'ALER di Milano.
23. Ai fini del finanziamento del Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine di cui all'articolo 5 bis della
24. Nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico della
25. Con provvedimento di Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 24, assicurando il rispetto degli adempimenti amministrativi correlati agli obblighi della normativa in materia di aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 11bis della
26. Nell'ambito delle politiche regionali di cui all'articolo 13 della
27. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 26, assicurando il rispetto degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11 bis della
28. Per l'adesione del Consiglio regionale all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è autorizzata la spesa annua di € 20.000,00, destinata per € 5.000,00 all'Associazione nazionale e per € 15.000,00 alla Federazione regionale della Lombardia. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale prevede annualmente i necessari stanziamenti nello schema di bilancio. In coerenza e in conformità con quanto previsto dall'articolo 271 del
29. Alla spesa per l'adesione del Consiglio regionale all'AICCRE, di cui al comma 28, si fa fronte con le risorse destinate, nel bilancio regionale, al funzionamento del Consiglio regionale.
30. La Regione autorizza l'erogazione al Comune di Varedo di un contributo straordinario rispettivamente nel 2017 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica economica della risoluzione del passaggio a livello di via Umberto I in Varedo e nel 2018 per la realizzazione della passerella pedonale. A tal fine è stanziata la spesa di € 250.000,00 nel 2017 e di € 1.300.000,00 nel 2018 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale.
31. Nell'ambito delle politiche regionali di cui all'articolo 3 della
32. Al fine di contribuire alla qualità dei servizi erogati dal comune di Brescia è autorizzata per l'esercizio fiananziario 2018 la spesa di euro 9.000.000,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
33. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2017-2019 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazione di entrate' e tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).
34. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
Art. 5. (Promozione dello sport)
1. Al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva nonché di accrescere la visibilità della Regione Lombardia in materia di educazione allo sport, per il grande evento sportivo nazionale e internazionale del 74° Open d’Italia (ottobre 2017 – Monza) è previsto un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. Al relativo onere si provvede fino a euro 187.856,00 con le risorse già appositamente stanziate nel 2017 alla missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019 ed è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 312.144,00 nel 2017 a valere sulle risorse di cui alla missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”– Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 6 dell’articolo 38 è inserito il seguente:
“6 bis. Secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47/2017, tra le condizioni di esonero di cui al comma 6 non rientra il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del
b) al comma 5 dell’articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La modalità di calcolo in dodicesimi della tassa automobilistica regionale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 132 del
c) dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente:
“Art. 49 bis. (Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica)
1. Al fine di contrastare l’evasione della tassa automobilistica e dell’imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, al fine di individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al
3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono, inoltre, le modalità di scambio anche bilaterale di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell’articolo 86 del
4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall’articolo 96 del
5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché per contrastare il fenomeno della circolazione dei veicoli con targa estera che non sono in regola con le disposizioni dell’articolo 40, comma 5, della presente legge e dell’articolo 132 del
6. La Regione provvede ad aggiornare la banca dati della tassa automobilistica e a inoltrare al PRA le conseguenti informazioni per l’aggiornamento del medesimo pubblico registro automobilistico, che costituisce ruolo della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 38, nonché per il recupero dell’imposta provinciale di trascrizione eventualmente dovuta.”;
d) dopo il comma 6 septies dell’articolo 77, sono aggiunti i seguenti:
“6 octies. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
6 novies. La misura dell’agevolazione di cui al presente articolo opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
6 decies. Per accedere al beneficio di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 6 octies devono aprire la sede principale o l’unità locale commerciale all'interno dei centri storici urbani e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.
6 undecies. Il beneficio di cui al comma 6 octies è riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
6 duodecies. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della
6 terdecies. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto stabilito ai commi da 6 octies a 6 duodecies e, decorso il periodo di sperimentazione di cui al comma 6 octies, può ridefinire i comuni nei quali è riconosciuto il beneficio sulla base di indicatori di natura demografica, economica, sociale, territoriale e ambientale.”;
e) all’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 91, la parola “consecutive”è soppressa;
f) dopo il comma 3 bis dell’articolo 92 è aggiunto il seguente:
“3 ter. A seguito di ingiunzione di pagamento inevasa e prima dell’avvio delle azioni esecutive, su richiesta dell’interessato, il soggetto incaricato della riscossione coattiva dispone il pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di trenta, se l’ammontare complessivo del debito è inferiore a euro 50.000,00 e fino ad un massimo di settantadue, se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 50.000,00 con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del
g) dopo il comma 3 dell’articolo 93, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, del
3 ter. Con apposito provvedimento si stabiliscono le modalità attuative di quanto disposto dall’articolo 11 del
2. La disposizione di cui al comma 6 bis dell’articolo 38 della
3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 discendono per il bilancio regionale i seguenti effetti finanziari:
a) dalle lettere a) e g) derivano rispettivamente maggiori e minori entrate stimate in € 800.000,00 annui, con effetti complessivamente neutri per il bilancio regionale;
b) dalla lettera d) non discendono nel triennio 2017-2019 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l’allargamento della base imponibile generata dalla agevolazione fiscale. Dalle annualità successive al 2020 sono appostate a bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, le maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante;
c) le restanti lettere del comma 1 non comportano impatti finanziari in termini di minori entrate per il bilancio regionale.
Art. 7. (Acquisto materiale rotabile)
1. Ai fini del miglioramento del trasporto pubblico ferroviario Regione Lombardia autorizza la spesa pari a € 1.607.000.000,00 per gli anni dal 2017 al 2032, per l’acquisto e il rinnovo di materiale rotabile ferroviario.
2. Alla spesa complessiva di cui al comma 1 si provvede rispettivamente:
a) per € 30.000.000,00 nel 2017 con incremento della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale“ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019;
b) per € 25.500.000,00 nel 2018 con incremento della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017 – 2019 [3];
c) per € 35.000.000,00 nel 2019 con incremento della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione per un importo di € 29.100.000,00 della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” e per un importo di € 5.900.000,00 tramite riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” di previsione delle spese del bilancio 2017-2019;
d) la spesa restante, pari a € 1.516.500.000,00, è stanziata dal 2020 fino al 2032 alla missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” in quote annuali la cui disponibilità è assicurata col ricorso al debito nella misura pari alle rate di rimborso della quota capitale già in ammortamento e per la restante parte dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale [4];
e) il costo del debito di cui alla lettera d) a partire dall’esercizio 2020 è posto a carico dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale rispettivamente per quanto riguarda la quota interessi alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 1 “Spese correnti” e per quanto riguarda la quota capitale alla missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 4 “Rimborso prestiti”. A tale onere è data copertura con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
3. L’esposizione di Regione Lombardia può essere ridotta a seguito di efficientamento nell’erogazione del servizio o incremento di ricavi che dovessero rendersi disponibili, nonché con assegnazioni statali per l’acquisto di materiale rotabile.
Art. 8. (Ulteriori misure straordinarie relative a ASAM Spa)
1. Nell’ambito del piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate di cui all’articolo 7 della
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1:
a) all’articolo 4 della
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2 le parole “gli esercizi 2017 e 2018” sono sostituiti dalle seguenti: “per l’esercizio 2017” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il valore massimo della comfort letter è pari a € 6.067.359,67 e corrisponde al valore dell’anticipazione.”;
3) al comma 3 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
4) il comma 4 è abrogato;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L'anticipazione finanziaria è concessa nel 2017 ad ASAM Spa a copertura degli oneri derivanti dalla gestione e dal servizio del debito. Le risorse necessarie ai fini della copertura finanziaria sono individuate nelle disponibilità dei fondi in essere presso Finlombarda S.p.A. per un valore di euro 6.067.359,67.”;
b) all’articolo 8 della
1) al comma 2 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2017”;
2) il comma 3 è abrogato.
3. [Le anticipazioni finanziarie sinora erogate ad ASAM Spa, per un ammontare pari a € 53.717.944,00 sono recuperate a valere sui dividendi della controllata Milano Serravalle –Milano Tangenziali Spa a partire dal 2022 nell’ambito dell’operazione di valorizzazione del patrimonio di ASAM Spa. Le relative risorse confluiscono al bilancio regionale al titolo 03 “Entrate extratributarie” - tipologia 0400 “Altre entrate da redditi da capitale” dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale e sono allocate in spesa alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio regionale] [5].
4. Il costo del debito di cui al comma 1 sino al 2021 e comunque sino alla sua naturale scadenza è posto a carico dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale, rispettivamente, per quanto riguarda la quota interessi, alla missione 50 “Debito pubblico”, programma 01” - Titolo 1 “Spese correnti” e per quanto riguarda la quota capitale alla missione 50 “Debito pubblico”, programma 02 - Titolo 4 “Rimborso prestiti”.
5. Agli oneri di cui al comma 4, stimati come di seguito indicato, è data copertura finanziaria rispettivamente:
a) per l’anno 2017 per € 5.690.000,00 con le risorse in disponibilità dei fondi in giacenza presso Finlombarda Spa negli esercizi 2015 e 2016;
b) per l’anno 2018 fino a € 8.607.000,00 con le risorse in disponibilità dei fondi in giacenza presso Finlombarda Spa e per la restante parte, pari a € 2.626.000,00, mediante riduzione delle risorse stanziate alla missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019;
c) per l’anno 2019 per € 11.046.000,00 mediante riduzione delle risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019;
d) per l’anno 2020 per € 10.890.000,00 e per l’anno 2021 per € 69.310.000,00 con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 9. (Variazioni di entrate e di spese e rispetto dell'art. 3 della
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2017 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2017 diminuito quanto alla previsione di competenza di € 302.614.191,37 e aumentato quanto alla previsione di cassa di € 1.893.415.164,76; per il 2018 e il 2019 risulta rispettivamente aumentato di € 245.670.185,00 e di € 123.671.300,00 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2017 diminuito rispettivamente quanto alla previsione di competenza di € 302.614.191,37 e quanto alla previsione di cassa di € 106.584.835,24; per il 2018 e il 2019 risulta rispettivamente aumentato di € 245.670.185,00 e di € 123.671.300,00 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2017/2019 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2017/2019 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il dato assestato delle risorse oggetto delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 e alla Tabella 2:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. E' approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).
10. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della
Art. 10. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2017-2019 e approvazione ulteriori allegati dell’assestamento al bilancio 2017-2019)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2017-2019 (allegato 9);
d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10 a) b) c));
e) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 11);
f) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del
g) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura; (allegato 13);
h) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 14);
i) il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 711, della
3. E’ altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all’articolo 11, comma 3, lettera h), del
Art. 11. (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
1. All’articolo 79 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) l’offerta in prelazione delle sedi farmaceutiche istituite dai comuni;”;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. I comuni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio, trasmettono alla competente struttura regionale le delibere riguardanti l’istituzione e la variazione delle sedi farmaceutiche.”.
2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 5, il comma 4 bis dell’articolo 10 e il comma 1 bis dell’articolo 13 della
3. Alla
a) i commi 3 e 4 dell’articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici di cui all’articolo 5 e alla progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui all’articolo 6, quantificabili per l’anno 2017 in € 1.200.000,00, si provvede con le risorse già appostate alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale“ dello stato di previsione delle spese di bilancio 2017-2019.
4. Dal 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse stanziate annualmente alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 1 “Sport e tempo libero”– Titolo 2 “Spese in conto capitale.”.
4. Alla
a) nel primo periodo del comma 8 e al comma 9 dell’articolo 2 le parole “superficie lorda di pavimento (SLP)” sono sostituite dalle seguenti: “superficie lorda (SL)”.
5. Alla
a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:
1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al
2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.”;
b) le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse.
6. Alla
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dal servizio bibliotecario nazionale;”.
7. Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 23 del
8. Il comma 12 dell’articolo 40 della
Art. 12. (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
1. Alla
a) al comma 4 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente periodo:“Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l’altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.”;
b) al comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: “Per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione.”;
c) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del
d) dopo il comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.
3 ter. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.
3 quater. Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aeroilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell’unità.
3 quinquies. Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.
3 sexies. Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5.”;
e) al comma 1 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre 2017”;
2) le parole “e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge” sono sostituite dalle seguenti:“entro il 31 ottobre 2017”.
Art. 13. (Modifiche all’articolo 2 bis della
1. Alla
a) il comma 4 dell’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
“4. L’attività dei commissari regionali di cui al comma 3 è svolta a titolo gratuito. Ai commissari può essere, tuttavia, riconosciuta un’indennità, il cui ammontare non può in ogni caso superare il limite massimo dell’importo di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 82 della
b) dopo il comma 4 dell’articolo 2 bis sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. L’incarico di commissario è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, che ne stabilisce la durata.
4 ter. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
a) consistenza del patrimonio e, in particolare, delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
b) numero di personale a tempo indeterminato e a contratto;
c) numero di rapporti giuridici in essere;
d) numero di consorziati;
e) entità media del conto consuntivo degli ultimi tre anni.”.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 bis della
Art. 14. (Modifiche agli articoli 17 e 60 della
1. Alla
a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 le parole “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale,”;
b) al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 17 le parole “Con il medesimo provvedimento” sono soppresse;
c) al comma 3 dell’articolo 60 le parole “entro venti mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
d) al comma 4 dell’articolo 60 le parole “entro ventinove mesi dall’entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
e) al comma 7 dell’articolo 60 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, a decorrere dall’anno 2018, le risorse di cui al presente comma sono trasferite, senza eccezione alcuna e nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale annuale e pluriennale, alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.”.
Art. 15. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “dall’anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2018”;
b) al comma 1 dell’articolo 6 le parole “delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “di tutte le risorse”.
Art. 16. (Modifiche all’articolo 4 bis della
1. Alla
a) al comma 5 dell’articolo 4 bis, dopo le parole “legge regionale recante” le parole “Legge di semplificazione 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;
b) al comma 5, dell’articolo 4 bis, dopo le parole “specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza” sono inserite le seguenti: “e di decoro urbano”.
Art. 17. (Integrazioni agli articoli 12 e 18 della
1. Alla
a) dopo il comma 16 dell’articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
“16 bis. Ai segretari dei consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, nominati secondo le previsioni dei rispettivi statuti, si applica il trattamento economico e previdenziale di livello dirigenziale del personale di cui all’articolo 23, comma 4, della
16 ter. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta, in caso di nomina di dipendenti di ruolo regionali, il contestuale collocamento in aspettativa, ai sensi dell’articolo 79 della
b) dopo il comma 8 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente:
“8 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, nel rispetto della normativa statale e della contrattazione collettiva di riferimento, linee guida in ordine all’attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario.”;
c) al comma 3 dell’articolo 69 e al comma 1 dell’articolo 71 la parola “ASL”è sostituita dalla seguente: “ASST”;
d) al comma 5 dell’articolo 70, ai commi 3 e 4 dell’articolo 72, alle lettere a) e c) del comma 6 e ai commi 8 e 9 dell’articolo 75 la parola “ASL”è sostituita dalla seguente: “ATS”.
Art. 18. (Modifica dell’art. 2 della
1. Alla
a) al primo periodo del comma 10 dell’articolo 2 le parole “Entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro ventiquattro mesi”.
Art. 19. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 22 ter dopo le parole “l’elezione” sono inserite le seguenti: “e la revoca”;
b) la rubrica dell’articolo 33 è sostituita dalla seguente: “Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla
1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bis è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell’incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell’ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell’incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina.
1 quater. Al commissario regionale è corrisposta un’indennità il cui ammontare, stabilito nel provvedimento di nomina di cui al comma 1 ter, non può in ogni caso superare i limiti massimi per la determinazione delle indennità stabiliti ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 7, con oneri a carico del parco interessato.”.
2. Alla
a) dopo il comma 2 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“2 bis. In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 5, della
Art. 20. (Modifica alla
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 68 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66 e dal comma 2 dell’articolo 67, ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e alle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata massima, il rinnovo e la proroga dei contratti e per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle segreterie dei componenti della Giunta regionale di cui all’articolo 23, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.”.
Art. 21. (Modifica alla
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.”.
Art. 22. (Modifiche all’art. 1 della
1. All’articolo 1 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Anche in attuazione dell'Agenda Lombardia Semplice, il Presidente della Regione presenta annualmente al Consiglio regionale, di norma entro il mese di marzo, un progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione, nonché la relazione annuale sulla semplificazione. Il progetto di legge di cui al primo periodo può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, nonché disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il progetto di legge di cui al comma 3 è esaminato e approvato dal Consiglio regionale, secondo le procedure definite nel Regolamento generale del Consiglio.”.
Art. 23. (Norme transitorie per l’incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo. Modifica dell’articolo 2 della
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai comuni che hanno indetto il referendum consultivo per l’incorporazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
Art. 24. (Istituzione di un Fondo pensione su base territoriale regionale)
1. La Regione Lombardia, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare nei modi e nelle forme previste dal
3. Per favorire l’istituzione del fondo di cui al comma 2, la Regione, senza alcun nuovo o aggiuntivo onere per la finanza regionale, istituisce un comitato di esperti di previdenza complementare coinvolgendo tutti gli attori interessati tra cui le università del territorio, le associazioni di categoria, le Camere di commercio, gli ordini professionali, gli enti strumentali della Regione, i centri specializzati di ricerca pubblici e privati e personalità ed esperti indicati dal Consiglio regionale.
4. Per l’istituzione del fondo di cui al presente articolo la missione 1, programma 10 – Titolo 1 è aumentata di € 100,00 per l’anno 2017, mediante riduzione della missione 20, programma 1 – Titolo 1.
Art. 25. (Modifiche all’art. 51 della
1. All’articolo 51 della
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti.”;
b) dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:
“1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:
a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;
b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.”;
c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “€ 100,00” sono sostituite dalle seguenti: “€ 120,00”;
2) al secondo periodo le parole “o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto,” sono soppresse;
3) al secondo periodo dopo le parole “o per la mancata sorveglianza dei cani” sono soppresse le parole “da caccia”.
Art. 26. (Riorganizzazione e accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010) [6]
1. Ai fini di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa regionale nei settori del mercato del lavoro, della ricerca e della formazione, attraverso una riorganizzazione delle funzioni svolte dagli enti dipendenti, di cui all’articolo 48 dello Statuto d’Autonomia, volta a realizzare opportune sinergie operative e conseguenti riduzioni di spesa, a decorrere dalla data indicata nella deliberazione di cui al comma 2, l’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) è accorpata all’Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia), che subentra nell’esercizio delle relative funzioni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tempi, le procedure e le modalità per l’accorpamento di cui al comma 1 e sono dettate le disposizioni per il compimento di tutti gli atti necessari al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziare ad Éupolis Lombardia, ivi comprese quelle relative alla determinazione della nuova denominazione dell’ente in coerenza con le funzioni di cui alla lettera 0a) del comma 2 dell’articolo 3 della
3. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, il direttore generale di ARIFL cessa dall’incarico e assume le funzioni di commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, il compimento degli atti necessari e urgenti e di tutti gli atti connessi al procedimento di accorpamento di cui al comma 1, con particolare riferimento alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. Al commissario straordinario compete, altresì, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 5. Il compenso spettante al commissario straordinario è determinato con la deliberazione di cui al comma 2.
4. La ricognizione di cui al comma 3 è trasmessa, previa certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti dell’ARIFL, alla Giunta regionale per l’approvazione.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di cui al comma 3, le funzioni e i compiti spettanti al direttore generale di Éupolis Lombardia sono esercitati, senza alcuna indennità aggiuntiva, dal direttore generale di ARIFL.
6. Alla data di cui al comma 1:
a) Éupolis Lombardia diviene l’Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli di lavoro, facenti capo ad ARIFL;
b) il collegio dei revisori dei conti di ARIFL cessa dall’incarico;
c) il consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica nomina il direttore generale;
d) all’articolo 3 della
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica”;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per effetto del processo di accorpamento dell’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL), di cui all’articolo 26 della
3) il primo periodo dell’alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: “L’Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica, avente sede a Milano, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della
4) prima della lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
“0a) supporto alle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e alla gestione delle crisi aziendali, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla direzione generale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro;”;
5) ai commi 3, 9 e 11 le parole “Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica”;
6) al comma 4 le parole “di comprovata esperienza tecnico-scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione” sono sostituite dalle seguenti: “di comprovata esperienza tecnico-scientifica in materia di lavoro, ricerca, statistica e formazione”;
e) il capo IV e gli articoli 11 e 36, comma 3, della
f) ogni riferimento ad ARIFL e a Éupolis Lombardia contenuto in leggi, regolamenti o altri atti s’intende fatto all’Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica;
g) la lettera a) dell’Allegato A1 della Sezione I (Enti dipendenti) della
h) la lettera d) dell’Allegato A1 della Sezione I (Enti dipendenti) della
“d) Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica”.
7. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori di Éupolis Lombardia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla loro naturale scadenza.
8. I requisiti di comprovata esperienza tecnico-scientifica richiesti dall’articolo 3, comma 4, della
9. All'Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica, derivante dal processo di accorpamento di cui al presente articolo è destinato, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, lettera a), della
10. Il contributo di cui al comma 9 è stabilito in euro 10.563.772,00 per ciascun anno del biennio 2018 e 2019. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio 2017-2019; per gli anni 2018 e 2019 la missione 15, programma 1 - Titolo 1 “Spese correnti”è diminuita di euro 4.000.000,00 con corrispondente aumento di euro 3.714.000,00 della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” e di euro 286.000,00 della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 01”Fondi di riserva” - Titolo 1” Spese correnti”.
Art. 27. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 28 della
[2] Comma abrogato dall'art. 28 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 10 della