§ 5.2.202 - L.R. 6 agosto 2019, n. 15.
Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:06/08/2019
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 6/2015)
Art. 6.  (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 7.  (Modifiche agli artt. 48, 86 e 91 della l.r. 10/2003)
Art. 8.  (Introduzione del Capo I bis nel Titolo III della l.r. 10/2003)
Art. 9.  (Misure di sostegno ad Aler Pavia-Lodi)
Art. 10.  (Disposizioni per il trasferimento alla Regione delle funzioni e attività in materia di politiche del lavoro e gestione delle crisi aziendali svolte da PoliS-Lombardia)
Art. 11.  (Variazioni di entrate e di spese)
Art. 12.  (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2019-2021 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio di previsione 2019-2021)
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 19/2008)
Art. 14.  (Modifiche all’art. 34 della l.r. 27/2015 e conseguenti modifiche all’art. 11 e agli allegati F e G del r.r. 7/2016)
Art. 15.  (Introduzione dell’art. 36 bis alla l.r. 16/2016 - Disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali)
Art. 16.  (Modifica all'art. 43 della l.r. 16/2016)
Art. 17.  (Modifiche agli artt. 69, 71, 72 e 73 della l.r. 33/2009)
Art. 18.  (Modifiche agli artt. 17, 57, 60 e 67 della l.r. 6/2012)
Art. 19.  (Modifiche all’art. 45 della l.r. 70/1983)
Art. 20.  (Modifiche all’art. 25 della l.r. 12/2005)
Art. 21.  (Modifica all’art. 162 della l.r. 31/2008)
Art. 22.  (Modifiche all’art. 3 della l.r. 22/2018 e all’art. 13 della l.r. 24/2006)
Art. 23.  (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’art. 16 della l.r. 28/2016 e modifica all’art. 29 della l.r. 9/2019)
Art. 24.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.202 - L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(B.U. 9 agosto 2019, n. 32, suppl.)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2018 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 sono indicate, a livello di missioni e programmi, nella Tabella A (Allegato 1).

 

     Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019)

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in € 7.182.169.161,44 di cui € 4.355.283.328,04 relativi al conto sanitario della gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed € 2.826.885.833,40 riferiti al conto ordinario.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2018, è quantificato in € 526.603.894,52. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a € 379.413.943,61 mentre la quota vincolata a € 588.730.045,37. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31/12/2018 è quantificato in € - 441.540.094,46 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 441.540.094,46 l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25 (Bilancio di previsione 2019-2021), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2018 è rideterminato per l'anno 2019 in € 441.540.094,46 e relativo unicamente a debito autorizzato ma non contratto.

3. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2018 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 sono apportate le seguenti variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti'-Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 408.459.905,54.

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 441.540.094,46;

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 850.000.000,00.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2019/2021 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. Nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nell'ambito del processo di liquidazione di ASAM s.p.a., la Giunta regionale è autorizzata all'acquisto delle azioni di Milano Serravalle - Milano Tangenziale s.p.a. del socio cessato Comune di Milano rispettivamente per € 65.495.000,00 nel 2019 e per € 25.000.000,00 nel 2020. A tal fine è autorizzata la corrispondente spesa negli anni 2019 e 2020 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021. Per l'anno 2019 è inoltre autorizzata la spesa di € 250.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 per la corresponsione al socio cessato Comune di Milano degli interessi dovuti. Con proprio successivo provvedimento la Giunta regionale individua le modalità di acquisizione delle suddette partecipazioni e di pagamento degli interessi.

2. Alla spesa di cui al comma 1 è data copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

3. [L'accantonamento sul bilancio regionale per la garanzia a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 - 2019), previsto per il periodo 2025-2044, e in ogni caso a partire dall'inizio del piano di rimborso, è incrementato di € 7.500.000,00 annui fino al raggiungimento di un importo complessivo massimo di € 600.000.000,00. La disponibilità delle risorse per l'accantonamento in spesa alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2019-2021 è assicurata dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale] [1].

4. [Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per l'erogazione della garanzia di cui al comma 3 assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea)] [2].

5. In funzione dell'assegnazione dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano - Cortina 2026 e agli impegni assunti da Regione Lombardia, al fine di fornire adeguata garanzia alla copertura degli eventuali deficit del comitato organizzatore, a decorrere dal 2020 e fino al 2026 è autorizzato alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 l'accantonamento di € 19.698.443,00 annui. La copertura finanziaria della relativa spesa è assicurata per gli anni 2020 e 2021 nell'ambito delle operazioni complessive di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e a partire dal 2022 con le entrate correnti dei titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

6. La Giunta regionale, al fine di ottenere studi e progettazioni a sostegno della definizione di strategie per la gestione ottimale delle risorse idriche del bacino idrografico del fiume Adda e per la mitigazione degli effetti della regolazione dei livelli del lago di Como, stipula convenzioni con l'Università degli Studi di Milano e con il Politecnico di Milano. Con le convenzioni di cui al primo periodo sono definite le modalità di concessione dei relativi finanziamenti alle stesse Università.

7. Alle spese di cui al comma 6 si fa fronte per € 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 con le risorse allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Per il prolungamento della linea metropolitana 5 da Milano a Monza è destinata per gli anni dal 2021 al 2029 una quota pari a € 283.000.000,00 dei complessivi trasferimenti statali assegnati a Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Con successivo provvedimento la Giunta regionale definisce l'importo annuo, i criteri e le modalità per l'erogazione, ai comuni interessati dalla tratta, delle risorse allocate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale.

9. Per attività di formazione e divulgazione destinate alle guardie ecologiche volontarie è autorizzata la spesa per l'anno 2019 di € 50.000,00 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

10. E' autorizzato l'adeguamento del contributo di esercizio a EXPLORA s.p.a. di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 43 (Legge di stabilità 2016-2018) a quanto previsto dai patti parasociali fondativi. A tal fine la missione 7 'Turismo', programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 è incrementata rispettivamente di € 637.500,00 nel 2019, € 427.500,00 nel 2020 e € 85.500,00 nel 2021.

11. Il ricorso all'indebitamento disposto all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25 (Bilancio di previsione 2019 - 2021) previsto in € 88.219.000,00 nel 2019, è ridotto di € 20.144.259,93.

12. La spesa di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 25/2018, relativa al finanziamento indistinto del servizio sociosanitario regionale, stanziata alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', è incrementata per l'anno 2019 di € 452.086.174,00, a seguito dell'Intesa concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 (rep. Atti n. 88/CSR), nonché dell'Intesa di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2019 (rep. Atti n. 90/CSR) sancite in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 giugno 2019.

13. La spesa di cui al comma 12 è incrementata di € 452.086.174,00 annui per gli anni 2020 e 2021 in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 514, della legge 145/2018 in merito al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato per il triennio 2019-2021.

14. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 la spesa di euro 80.000,00, quale contributo straordinario, erogato da Regione Lombardia nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), finalizzato al sostegno degli investimenti del Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano per la realizzazione del progetto G. Vega.

15. Per il finanziamento di un mezzo bimodale per il servizio di soccorso e antincendio sulle linee merci ferroviarie, connesse al tunnel del Gottardo, in particolare sulla linea Luino - Gallarate, è autorizzato nel 2020 un contributo massimo di € 1.000.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla Mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2019-2021. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il beneficiario, i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo che può essere pari al costo del mezzo nel limite del contributo concesso [3].

16. La Giunta regionale è autorizzata a destinare fino a € 22.710.000,00 alla variante SS38 di Tirano le somme del cofinanziamento regionale, di cui alle delibere CIPE 74/2012 e 45/2018 per la realizzazione delle varianti alla SS38 di Tirano e di Morbegno. Tali somme sono stanziate per l'esercizio 2019 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

17. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto Pubblico Locale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019 - 2021 la spesa di euro 5.000.000,00 a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e i tempi per l'attribuzione di tali risorse.

18. Al fine di sostenere le ulteriori richieste pervenute in relazione al bando indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020) destinato al finanziamento di interventi di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli comuni, è autorizzato per l'anno 2019 l'incremento di spesa di € 10.800.000,00 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

19. Per l'esercizio finanziario 2019 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 finalizzata all'attuazione di iniziative di sostegno alle attività economiche ed alla accessibilità e promozione dell'offerta turistica in Comune di Valfurva in relazione alla situazione di emergenza connessa a movimenti della frana del Ruinon. La Giunta regionale con successivo provvedimento definisce criteri, modalità e ambiti di intervento per la realizzazione delle suddette iniziative.

20. Le risorse residue ad esito del processo di liquidazione della 'Società di Sviluppo Locale s.p.a.' per la gestione dei servizi allo sviluppo nel territorio della provincia di Sondrio, previste in € 4.131.665,00 rientrano nella disponibilità della Regione Lombardia e sono introitati per il 2019 al Titolo 4 'Entrate in capitale' - tipologia 0500 'Altre entrate in conto capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2019-2021.

21. Le risorse di cui al comma 20 sono destinate nel 2019 ad interventi a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio della provincia di Sondrio e allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

22. Per l'annualità 2019 è autorizzata alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 04 'Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 20.000,00 da destinare allo sviluppo e all'adeguamento dell'applicativo SIMI (Sistema Informativo Migranti), finalizzato all'acquisizione delle informazioni relative ai richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza del territorio regionale.

23. È autorizzata la rimodulazione per € 6.000.000,00 dagli esercizi 2020-2021 all'esercizio 2023, delle risorse previste dall'articolo 1, comma 19, della l.r. 42/2017 e modificate dall'articolo 2, comma 10, della l.r. 24/2018, destinate all'ulteriore finanziamento del programma FESR 2014-2020 Obiettivo 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' (decisione CE C(2015) 923 del 12 febbraio 2015) e stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.

24. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di € 200.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' per un contributo straordinario annuo finalizzato al funzionamento del Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti. Il contributo è erogato a titolo di cofinanziamento a integrazione delle quote contributive corrisposte dagli enti partecipanti come da statuto.

25. In vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 da destinarsi ai grandi eventi di sport invernali del 2019 che vedono coinvolti atleti con disabilità sensoriali. La spesa è imputata nell'anno 2020 alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2019/2021.

26. Per sostenere il progetto-pilota della casa circondariale di Varese relativo all'impianto di un orto biologico e sociale per i detenuti e per il personale penitenziario, è autorizzata nel 2019 alla missione 16 'Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 15.000,00.

27. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate Tabella 1 'Variazione di entrate' e Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).

28. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 6/2015)

1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

'Art. 20 bis. (Fondo in favore degli operatori di polizia locale)

1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.

2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.

3. La domanda di accesso al fondo è presentata dal soggetto interessato entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale.

4. La Giunta regionale determina gli importi del beneficio economico da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.';

b) la rubrica dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente: '(Uniforme, distintivi di grado e identificativi)';

c) dopo il comma 3 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Al fine di assicurare l'uniformità degli elementi identificativi di cui al comma 2, Regione Lombardia, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove la dotazione, per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di distintivi identificativi e di tessera di riconoscimento personale.';

d) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole 'di grado' sono inserite le seguenti: 'e identificativi';

e) dopo il comma 7 dell'articolo 39 sono aggiunti i seguenti:

'7 bis. Per il fondo in favore degli operatori di polizia locale di cui all'art. 20 bis è autorizzata per gli anni 2020 e 2021 la spesa di 400.000,00 euro annui, a cui si fa fronte mediante prelievo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 02 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti'.

7 ter. Alle spese per la dotazione di distintivi identificativi per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di cui all'art. 22, comma 3 bis, quantificate in 207.500,00 euro per il 2020, si provvede mediante prelievo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 01 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti'.

7 quater. Alle spese per la dotazione delle tessere di riconoscimento per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, di cui all'art. 22, comma 3 bis, quantificate in 1.800,00 euro per il 2019 e in 4.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 01 'Polizia locale e amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti.'.

7 quinquies. Alle spese per i commi 7 bis e 7 ter per gli esercizi finanziari successivi al 2021 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.

 

     Art. 6. (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio:

a) per il valore complessivo di euro € 125.695,45 riferito all'acquisizione di servizi di natura legale senza preventivo impegno di spesa;

b) per il valore complessivo di euro € 780,00 riferito al corso di formazione per il personale regionale 'La pianificazione e l'analisi del personale: disciplina, procedura e modalità', svoltosi in data 24 maggio 2019 nell'ambito del contratto di acquisto di servizi formativi sottoscritto con la Società Opera s.r.l. .

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 1, quantificati in euro € 125.695,45 per l'esercizio finanziario 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1, quantificati in euro € 780,00 per l'esercizio finanziario 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 10 'Risorse Umane' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 7. (Modifiche agli artt. 48, 86 e 91 della l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 ter 1 dell'articolo 48, le parole 'in via sperimentale' sono soppresse;

b) al secondo periodo del comma 5 ter 1 dell'articolo 48, le parole 'e comunque per un periodo non superiore al triennio' sono sostituite dalle seguenti: 'fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2021-2025' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'a cui è già stato affidato';

c) dopo il comma 3 dell'articolo 86 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Nel caso i competenti uffici regionali notifichino al contribuente apposite comunicazioni finalizzate alla verifica delle irregolarità nell'ambito dei tributi di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusione di quelli amministrati in convenzione con l'Agenzia delle entrate, sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

1. mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

2. inottemperanza all'invito a comparire e all'esibizione di documentazione inerente al rapporto tributario ovvero a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri loro conferiti.';

d) al comma 5 dell'articolo 91, le parole 'anche in assenza di atti di contestazione purché il debito sia superiore a euro duemila' sono soppresse;

e) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 91, è aggiunto il seguente: 'La rateizzazione è concessa a condizione che i pagamenti dilazionati siano domiciliati mediante addebito sul conto corrente bancario o postale.'.

 

     Art. 8. (Introduzione del Capo I bis nel Titolo III della l.r. 10/2003)

1. Dopo il Capo I del Titolo III della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è inserito il seguente:

'CAPO I bis

(Riscossione dei tributi regionali propri)

 

Art. 81 bis. (Modalità di riscossione dei tributi regionali propri)

1. Ove non diversamente disposto e a esclusione dei tributi gestiti in convenzione con l'Agenzia delle entrate, i tributi regionali propri di cui al CAPO I possono essere riscossi mediante domiciliazione bancaria nel rispetto della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (Codice dell'amministrazione digitale). Il servizio a supporto della domiciliazione bancaria finalizzato alla riscossione delle somme riferite a posizioni tributarie domiciliate è svolto dal Tesoriere regionale nell'ambito dell'affidamento del servizio di Tesoreria.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità attuative del comma 1 anche con riferimento ai singoli tributi e può prevedere, nei limiti della manovrabilità degli stessi, misure incentivanti per la diffusione di forme di riscossione evolute e semplificate.'.

 

     Art. 9. (Misure di sostegno ad Aler Pavia-Lodi)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi offerti da ALER Pavia-Lodi e permettere una stabilità finanziaria, Regione Lombardia attiva le seguenti misure di sostegno:

a) rinuncia alla somma pari a € 2.500.000,00 dovuta da Aler Pavia-Lodi per la restituzione in tre anni, a partire dal 2019, dell'anticipazione finanziaria concessa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali); ai conseguenti minori introiti previsti in € 833.334,00 annui nel 2019 e nel 2020 e in € 833.332,00 nel 2021, di cui al Titolo 05 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - tipologia 0300 'Riscossione crediti di medio-lungo termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2019-2021 si fa fronte con corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito degli equilibri delle operazioni di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021;

b) a garanzia dell'operatività aziendale l'erogazione di un contributo di € 1.250.000,00 sul 2019, di € 2.500.000,00 sul 2020 e € 2.500.000,00 sul 2021; a tal fine è autorizzato alla missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 1 'Spese correnti' l'incremento di € 1.250.000,00 nel 2019 e di € 2.500.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 tramite corrispondente riduzione per pari importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 06 'Interventi per il diritto alla casa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021. Con successivo atto la Giunta regionale stabilisce condizioni e termini per l'erogazione del contributo.

 

     Art. 10. (Disposizioni per il trasferimento alla Regione delle funzioni e attività in materia di politiche del lavoro e gestione delle crisi aziendali svolte da PoliS-Lombardia)

1. Alla data stabilita nella deliberazione di cui al comma 2, le funzioni e le attività concernenti le politiche del lavoro, con esclusione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico, e la gestione delle crisi aziendali svolte dall'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) sono trasferite alla Giunta regionale, al fine di realizzarne un coordinamento più efficace ed efficiente a livello regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono altresì individuate le risorse umane in servizio che, alla data del 1° giugno 2019, svolgono in via prevalente le funzioni e le attività di cui al comma 1, nonché le risorse strumentali e finanziarie da trasferire alla Giunta regionale e sono dettate le disposizioni per il compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente articolo, ivi compresi gli aspetti organizzativi idonei a svolgere le funzioni trasferite, il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni e attività trasferite e la definizione delle risorse del salario accessorio del personale trasferito, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi di PoliS-Lombardia. La deliberazione di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Il personale con contratto a tempo indeterminato proveniente da PoliS-Lombardia mantiene la posizione giuridica e il medesimo trattamento economico fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Giunta regionale.

4. Alla data stabilita nella deliberazione di cui al comma 2:

a) all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia))';

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2 le parole 'L'Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica' sono sostituite dalle seguenti: 'L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)';

4) alla lettera 0a) del comma 2 le parole 'e alla gestione delle crisi aziendali' sono soppresse;

5) ai commi 3 e 9 le parole 'dell'Ente regionale per il lavoro, la formazione, la ricerca e la statistica' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)';

6) la lettera a) del comma 3 è abrogata;

7) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente:

'c bis) il Comitato di indirizzo.';

8) il comma 4 è abrogato;

9) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

'4 bis. Il Comitato di indirizzo è un organo tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente, scelti nel rispetto del pluralismo delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca. Il Comitato è composto da sette membri, compreso il coordinatore, di comprovata competenza ed esperienza tecnico scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale, che ne individua altresì il coordinatore. Alle suddette designazioni si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), ivi compreso quanto previsto dall'articolo 2 della medesima legge regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono indicati dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza.

4 ter. Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

4 quater. Il Comitato di indirizzo esercita una costante azione di indirizzo e monitoraggio rispetto alle attività di ricerca, formazione e studio svolte da PoliS­Lombardia. In particolare, il Comitato di indirizzo:

a) approva, su proposta del Direttore generale, il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, ed il programma di lavoro annuale sulla base del suddetto piano pluriennale;

b) approva, su proposta del Direttore generale, la relazione annuale sull'attività svolta;

c) assume determinazioni in merito alle ulteriori iniziative di ricerca e di studio, non previste dal piano pluriennale di attività e dal programma di lavoro annuale, richieste dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;

d) assicura il raccordo con la comunità scientifica e accademica, anche proponendo iniziative di confronto su tematiche di interesse strategico regionale.';

10) il comma 5 è abrogato;

11) il comma 6 è abrogato;

12) il comma 7 è abrogato;

13) al comma 8, le parole 'di cui al comma 6, lettera b)', sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 9, lettera a)';

14) al comma 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ' È scelto' sono sostituite dalle seguenti: 'È nominato dalla Giunta regionale ed è scelto';

b) le parole 'Compete, in particolare, al Direttore predisporre:' sono sostituite dalle seguenti: 'Compete, in particolare, al Direttore approvare:';

c) le lettere c) e d) sono abrogate;

15) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

'9 bis. Il Direttore generale predispone e propone al Comitato di indirizzo:

a) il piano pluriennale di attività e il programma annuale;

b) la relazione annuale sull'attività svolta.';

16) il comma 11 è abrogato;

b) l'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è abrogato;

c) alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 dell'articolo 2 le parole ', avvalendosi anche dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS Lombardia)' sono soppresse;

2) la lettera c) del comma 2, dell'articolo 4 è abrogata;

3) i commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 6 sono abrogati.

5. Il consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e il comitato tecnico-scientifico di PoliS-Lombardia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla loro naturale scadenza e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 14/2010 previgenti alle modifiche di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo.

6. In attuazione del presente articolo il contributo di funzionamento destinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, lettera a), punto 1), della l.r. 14/2010, a PoliS-Lombardia, stanziato alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' -Titolo 1 'Spese correnti', del bilancio di previsione 2019-2021, è ridotto complessivamente di € 2.595.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021. In corrispondenza, la missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' è incrementata per ciascun anno del biennio 2020-2021 per € 1.056.278,00 con riferimento alle spese di personale e per € 1.538.722,00 con riferimento alle spese per le funzioni e le attività trasferite, ai sensi del comma 1.

7. Con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ferma restando l'invarianza complessiva di spesa, gli importi di cui al comma 6 possono essere modificati sulla scorta dell'effettivo trasferimento del personale, stabilito con il provvedimento di Giunta regionale previsto dal comma 2.

8. E' altresì disposto per il 2020 il rientro delle risorse regionali non spese pari a € 2.848.460,00, trasferite a PoliS-Lombardia per le politiche di sostegno alle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà). A tal fine, nel 2020 sono corrispondentemente incrementati di € 2.848.460,00 il Titolo 3 'Entrate extratributarie'- Tipologia 0500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2019-2021 e la missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.

9. Con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 il contributo di cui al comma 6 è altresì rideterminato tenendo conto della riduzione della spesa a seguito delle modifiche previste al comma 4, lettera a), punti 6 e 8, del presente articolo.

 

     Art. 11. (Variazioni di entrate e di spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2018 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2019 diminuito quanto alla previsione di competenza di € 3.151.908.153,47 e diminuito quanto alla previsione di cassa di € 19.738.992,56; per il 2020 e il 2021 risulta rispettivamente ridotto di € 3.365.430.157,00 e 3.365.430.157,00 per la sola competenza.

3. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).

4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2019 diminuito rispettivamente di € 3.151.908.153,47 quanto alla previsione di competenza e di € 2.419.738.992,56 quanto alla previsione di cassa; per il 2020 e il 2021 risulta rispettivamente diminuito di € 3.365.430.157,00 e di € 3.365.430.157,00 per la sola competenza.

5. Sono autorizzate per il triennio 2019/2021 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).

6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2019/2021 come da allegata Tabella 2 c).

7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2019/2021, di cui alla allegata Tabella 2 d).

8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):

a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).

9. È approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).

 

     Art. 12. (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2019-2021 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio di previsione 2019-2021)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 25/2018 di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), l), m), o) e p).

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 7);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9 a - b - c);

d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 10);

e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11);

f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 12);

g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13). 3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:

a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 14);

b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) (Allegato 15).

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 19/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è apportata la seguente modifica:

a) le parole 'Lo Statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione' sono sostituite dalle seguenti: 'E' in ogni caso concessa al comune partecipante la facoltà di recesso unilaterale dall'unione con atto approvato dal consiglio comunale e senza alcun effetto sanzionatorio. Fermi restando la disciplina statale relativa alle unioni di comuni e alla gestione associata obbligatoria tra comuni nonché quanto previsto all'articolo 17 della presente legge, il comune che recede dall'unione può stipulare convenzioni con la stessa unione o con i comuni a essa aderenti per l'esercizio associato di funzioni o servizi.'.

 

     Art. 14. (Modifiche all’art. 34 della l.r. 27/2015 e conseguenti modifiche all’art. 11 e agli allegati F e G del r.r. 7/2016)

1. All'articolo 34 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', preferibilmente dotati di aerazione naturale';

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2 bis. I rifugi alpinistici con apertura non continuativa possono essere dotati, compatibilmente con la quota di ubicazione e con le condizioni ambientali, di un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto e accessibile dall'esterno.';

c) al comma 3, dopo le parole 'sensoriale e intellettiva' sono inserite le seguenti: 'incluse quelle afferenti alla distinzione tra rifugi di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione e rifugi esistenti anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,'.

2. Al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo') sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente periodo:

'Per quanto attiene ai requisiti di accessibilità ai disabili, la disposizione di cui al primo periodo si applica ai soli rifugi escursionistici esistenti sottoposti a ristrutturazione, fermo restando per i rifugi escursionistici non sottoposti a ristrutturazione l'obbligo di apportare tutti gli accorgimenti che possano migliorarne la fruibilità.';

b) nell'allegato F la riga contenente le parole 'I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento' è soppressa;

c) agli allegati F e G, nella riga contenente le parole 'aerazione naturale o meccanica permanente' la parola 'permanente' è sostituita dalla seguente: 'adeguata'.

 

     Art. 15. (Introduzione dell’art. 36 bis alla l.r. 16/2016 - Disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali)

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è inserito il seguente:

'Art. 36 bis. (Disposizioni in tema di restituzione dei contributi regionali per la realizzazione dei servizi abitativi sociali)

1. I soggetti pubblici o privati che hanno acquistato immobili gravati da vincoli e alienati a seguito di procedure concorsuali possono presentare alla Regione Lombardia istanza di rimozione dei suddetti vincoli, derivanti dai contributi regionali concessi per l'incremento dei servizi abitativi riferibili a quelli sociali di cui alla presente legge, subordinata alla restituzione di parte dei suddetti contributi. In caso di accoglimento dell'istanza, alla Regione Lombardia è restituito un importo corrispondente alla somma del contributo erogato a titolo di anticipazione e di una quota del contributo erogato a fondo perduto calcolata in proporzione alla durata residua dei vincoli relativi alla destinazione a servizio abitativo. L'importo è incrementato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo sino alla data di presentazione dell'istanza di rimozione. L'istanza di cui al presente comma può essere presentata a condizione che il servizio abitativo sia stato svolto per un periodo non inferiore a otto anni di locazione.

2. E' facoltà della Regione Lombardia rinunciare alla restituzione dei contributi concessi a titolo di anticipazione per sostenere la realizzazione di alloggi da destinare a servizi abitativi riferibili a quelli sociali di cui alla presente legge, a condizione che tali alloggi siano di proprietà di comuni o ALER e che venga destinata a servizio abitativo pubblico una superficie equivalente all'importo dei contributi oggetto di rinuncia. A tal fine, comuni e ALER presentano alla Regione Lombardia apposita istanza corredata da un progetto in cui si evidenzi che la superficie degli alloggi da destinare a servizio abitativo pubblico sia almeno pari al rapporto tra il valore dell'anticipazione regionale e il costo convenzionale per unità di superficie previsto dallo specifico bando di finanziamento. Gli alloggi da destinare a servizio abitativo pubblico devono risultare liberi alla data di presentazione dell'istanza.

3. La Regione Lombardia, a seguito della restituzione dei contributi di cui al comma 1, o dell'iscrizione nell'anagrafe di cui all'articolo 5 degli alloggi destinati a servizio abitativo pubblico di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per la risoluzione o modifica di eventuali convenzioni, atti unilaterali d'obbligo e ogni altra forma di garanzia relativa al finanziamento. I contratti di locazione in essere alla data di presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2 conservano la loro efficacia sino alla naturale scadenza.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, introdotto dalla legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), sono definiti i criteri per l'accoglimento delle istanze di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità e le procedure per dare attuazione al presente articolo.

5. Il presente articolo si applica alle istanze relative ai contributi concessi dalla Regione Lombardia per la realizzazione di servizi abitativi sociali con bandi approvati in data successiva al 1 agosto 1994.'.

 

     Art. 16. (Modifica all'art. 43 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

'11 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, anche per l'anno 2019 si applicano le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà stabiliti con le linee guida approvate dalla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2018, n. 601 (Contributo regionale di solidarietà 2018 - Riparto delle risorse e linee guida per l'accesso al contributo, in attuazione alla l.r. 16/2016).'.

 

     Art. 17. (Modifiche agli artt. 69, 71, 72 e 73 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 69 le parole ', su richiesta dell'ufficiale di stato civile,' sono soppresse;

b) alla rubrica dell'articolo 71 le parole 'e utilizzo di cadaveri per finalità di studio' sono soppresse;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 71 sono abrogati;

d) il comma 4 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

'4. Il trasporto della salma è comunicato, prima della partenza, dall'impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso, nonché al comune di destinazione e all'ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.';

e) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 73 è soppresso e al secondo periodo dello stesso comma dopo le parole 'Ove non sia stata espressa' sono inserite le seguenti: ', in forma scritta o orale,';

f) il comma 4 dell'articolo 73 è abrogato.

 

     Art. 18. (Modifiche agli artt. 17, 57, 60 e 67 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 è abrogata;

b) al comma 3 dell'articolo 57, dopo la parola 'disciplina' sono inserite le seguenti: 'del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi,';

c) al comma 4 dell'articolo 60, le parole 'entro diciotto mesi dall'approvazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 giugno 2020';

d) al comma 5 dell'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'inizio del comma è inserito il seguente periodo: 'Le Agenzie per il trasporto pubblico locale approvano i sistemi tariffari integrati del bacino di mobilità, previsti dal regolamento di cui all'articolo 44, entro il 31 ottobre 2019.';

2) le parole ', ove costituite,' sono soppresse.

e) al comma 6 dell'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole 'del 10 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'del 25 per cento';

2) al secondo periodo le parole 'possono assicurare' sono sostituite dalla seguente: 'assicurano' e le parole 'o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi' sono soppresse;

f) al comma 7 dell'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo dopo le parole 'sottoscritti dagli enti locali' sono inserite le seguenti: 'partecipanti alle Agenzie';

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'In caso di mancato completamento degli adempimenti necessari a realizzare il subentro di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2019, l'Agenzia provvede alla sospensione delle relative erogazioni fino all'avvenuto subentro.';

g) dopo il comma 13 septies dell'articolo 67 è aggiunto il seguente:

'13 octies. A decorrere dall'esercizio 2018 l'ammontare dei contributi spettanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale per gli affidamenti diretti in concessione, nelle more dell'applicazione dell'articolo 17, comma 4, è pari a quanto riconosciuto nell'anno 2016 o, se più favorevole alle stesse Agenzie, nell'anno 2017, così come individuato dai relativi decreti regionali.'.

 

     Art. 19. (Modifiche all’art. 45 della l.r. 70/1983)

1. All'articolo 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Le somme relative ai contributi concessi per la predisposizione dei progetti o anche per l'acquisizione delle aree sono erogate su richiesta dell'ente beneficiario e sono determinate nelle seguenti quote:

a) cinquanta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo all'atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;

b) saldo all'atto dell'approvazione del progetto o all'atto dell'occupazione dell'area, previa attestazione da parte dell'ente beneficiario delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la progettazione e l'esecuzione delle opere sono erogate su richiesta dell'ente beneficiario e determinate nelle seguenti quote:

a) trenta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo all'atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;

b) trenta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori;

c) trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dall'ente beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto dalla Regione Lombardia in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo quanto previsto al comma 2 ter;

d) saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte dell'ente beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.';

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. La Giunta regionale, tenuto conto della strategicità dell'intervento nell'ambito della programmazione regionale, delle disponibilità del bilancio regionale o anche dei fabbisogni di cassa dell'ente beneficiario, è autorizzata, nell'atto di assegnazione o nell'accordo, a determinare diversamente le quote di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla misura della contribuzione regionale rispetto al quadro economico iniziale dell'intervento:

a) contributi superiori al 75 per cento: variazione delle quote fino al 20 per cento dell'importo ammesso a contributo;

b) contributi compresi tra il 25 e il 75 per cento: variazione delle quote fino al 40 per cento dell'importo ammesso a contributo;

c) contributi inferiori al 25 per cento: variazione delle quote fino al 100 per cento dell'importo ammesso a contributo.

2 ter. Salvo diversa previsione nell'atto di assegnazione o nell'accordo, il contributo è ricalcolato proporzionalmente alla partecipazione della Regione Lombardia al quadro economico iniziale.

2 quater. A seguito dell'ultimazione dei progetti e delle opere e del completamento di tutte le spese ad essi connesse sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l'ente beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

2 quinquies. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo regionale. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione Lombardia.';

d) al comma 5 le parole 'ed in conformità a quanto stabilito dai piani di spesa' sono soppresse.

2. L'articolo 45 della l.r. 70/1983, così come modificato dal comma 1, si applica ai contributi concessi dalla Regione Lombardia in base ad atti di assegnazione o accordi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Modifiche all’art. 25 della l.r. 12/2005)

1. All'articolo 25 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Norme transitorie e finali)';

b) dopo il comma 8 nonies sono aggiunti i seguenti:

'8 decies. Ferma restando l'applicazione nei confini stradali di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al fine di evitare pregiudizi all'esercizio dell'attività agricola e alla tutela di ambiti territoriali caratterizzati da vulnerabilità ambientale e idrogeologica, nelle aree destinate all'agricoltura e in quelle non soggette a trasformazione urbanistica, individuate dal piano delle regole di cui agli articoli 10 e 10 bis, non è consentita la sosta di caravan e di autocaravan per un periodo di tempo superiore a ventiquattro ore. Tale divieto non si applica ai caravan ed autocaravan adibiti ad usi agrosilvopastorali e in occasione di sagre, fiere, altri eventi o manifestazioni di carattere temporaneo per i quali gli organizzatori siano in possesso dei relativi titoli legittimanti.

8 undecies. L'inosservanza del divieto di cui al comma 8 decies comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 500,00 e l'obbligo di sgombero del veicolo e di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza, è disposta la rimozione forzata, con oneri a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.'.

 

     Art. 21. (Modifica all’art. 162 della l.r. 31/2008)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 162 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), è inserito il seguente:

'7 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni giorno in più chi non rispetta il limite di venti giornate annue di cui all'articolo 151, comma 5.'.

 

     Art. 22. (Modifiche all’art. 3 della l.r. 22/2018 e all’art. 13 della l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Per lo svolgimento delle attività di tutela in sede amministrativa e giudiziaria necessaria all'esercizio della funzione di cui al comma 1, lett. A), d) e h), il Garante può trattare anche le categorie di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; è, a tal fine, consentita la loro raccolta, nonché la loro elaborazione, cancellazione, registrazione, organizzazione e conservazione presso gli uffici preposti al supporto del Garante. I dati personali di cui al periodo precedente possono essere comunicati alle competenti strutture regionali per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati e alle autorità competenti a ricevere le segnalazioni dal Garante, nel rispetto delle misure previste dalle relative disposizioni normative di riferimento per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. La diffusione di dati è ammessa solamente in forma statistica. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori modalità di trattamento dei dati personali necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate al Garante, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato possono essere definite con regolamento ai sensi dell'art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo 196/2003.'.

2. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) il terzo periodo del comma 6 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivante anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.'.

 

     Art. 23. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’art. 16 della l.r. 28/2016 e modifica all’art. 29 della l.r. 9/2019)

1. Al comma 2 ter dell'articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola 'tradizionali' è soppressa;

b) al secondo periodo le parole 'competenti autorità locali' sono sostituite dalle seguenti: 'autorità competenti'.

2. Alla legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019) è apportata la seguente modifica:

a) al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 le parole ', di norma oralmente,' sono soppresse.

 

     Art. 24. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[2] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.